Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 20-06-2022
Numero provvedimento: 4158
Tipo gazzetta: Nessuna

Alcole e bevande alcoliche - Settore della produzione, stoccaggio, trasformazione e condizionamento di alcol etilico e bevande spiritose - Licenza fiscale per l’esercizio del deposito fiscale di alcole e bevande alcoliche - Sospensione della licenza qualora le persone che rivestano funzioni di rappresentanza legale e di direzione e amministrazione, nonché di persone che ne esercitino di fatto, la gestione e il controllo siano destinatarie di decreto che dispone il rinvio a giudizio per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare - Esigenza di preservare la continuità aziendale e consentire la sopravvivenza dell’impresa.


SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2539 del 2022, proposto da
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Sagliocco, Marco Iannaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS- Campania e Calabria - Ufficio delle -OMISSIS- di Caserta, non costituiti in giudizio;
Agenzia delle -OMISSIS- e dei -OMISSIS- - Agenzia delle -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA DECLARATORIA DI NULLITA', PREVIA EMANAZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI ANCHE IN VIA PROVVISORIA CON DECRETO PRESIDENZIALE EX ART. 56 C.P.A.,

a) dell'atto nota prot. 10709/RU del 16 maggio 2022, notificato alla ricorrente a mezzo PEC in pari data, a firma del Direttore dell'Agenzia delle -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- - DT IX - Campania e Calabria - Ufficio delle -OMISSIS- di Caserta, avente oggetto di tale tenore “-OMISSIS- – P. Iva P.I./C.F. -OMISSIS-. Provvedimento di sospensione licenza fiscale di esercizio -OMISSIS-. Artt 23 e 28 D. Lgs. n. 504/94 e artt. 21-bis e 21-quater L. 7.8.1990 n. 241”, con il quale è stata sospesa la licenza fiscale n. -OMISSIS- rilasciata in data 07/10/2013 e – da ultimo – aggiornata in data 08/04/2020;

b) di ogni altro atto alla stessa preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle -OMISSIS- e dei -OMISSIS- - Agenzia delle -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2022 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La -OMISSIS- espone di essere titolare della licenza n. -OMISSIS-, rilasciata in data 07/10/2013 e da ultimo rinnovata in data 08/04/2020, per la produzione, stoccaggio, trasformazione e condizionamento di alcol etilico e bevande spiritose.

In data 20.04.2022, riceveva notifica, da parte dell’Agenzia delle -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- - DT IX - Campania e Calabria - Ufficio delle -OMISSIS- di Caserta, dell’atto nota prot.-OMISSIS-/RU del 20/04/2022, avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di sospensione con contestuale provvedimento cautelare, ai sensi degli artt. 7, 21-bis e 21-quater della L. n. 241/90”, della licenza n. -OMISSIS-.

Contestualmente all’avvio del procedimento amministrativo, suddetta Agenzia disponeva in “via cautelare” la sospensione della detta licenza, in applicazione del dettato normativo di cui all’art. 23, commi 8, 10 e 11, del D.Lgs. n. 504/1995 - T.U. -OMISSIS-, a mente del quale “la licenza fiscale per l’esercizio del deposito fiscale di prodotti energetici e, stante l’espresso rinvio operato dal comma 7-bis dell’art. 28, e del deposito fiscale di alcole e bevande alcoliche è sospesa allorquando le persone che rivestano funzioni di rappresentanza legale e di direzione e amministrazione, nonché di persone che ne esercitino di fatto, la gestione e il controllo siano destinatarie di decreto che dispone il rinvio a giudizio per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare”.

I presupposti per disporre la sospensione della licenza – già immediatamente ed in via cautelare – erano individuati da parte dell’Agenzia delle -OMISSIS- nell’esistenza di n. 3 decreti di citazione e di rinvio a giudizio nei confronti del sig. -OMISSIS-, legale rappresentante p.t., nonché detentore della maggioranza delle quote sociali, e segnatamente del:

a) decreto del 15/03/2022, emesso dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Napoli nord nell’ambito del procedimento R.G.N.R. -OMISSIS-/17 - R.G.GIP 4029/21, di rinvio a giudizio del sig. -OMISSIS-, imputato dei reati di cui agli artt. 81, 110 e 512-bis c.p.;

b) decreto del 22/06/2027, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria C.V. in seno al procedimento penale R.G.N.R. -OMISSIS-/2016/21, di citazione diretta a giudizio del sig. -OMISSIS-, imputato dei reati di cui all’art. 43, comma 1, lett. a) del T.U. -OMISSIS-;

c) decreto del 17/12/2021, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria C.V. in seno al procedimento penale R.G.N.R. -OMISSIS-/2016/21, di citazione diretta a giudizio del sig. -OMISSIS-, imputato dei reati di cui all’art. 43, comma 1, lett. a) del T.U. -OMISSIS-.

Aggiunge la ricorrente di avere posto in essere una serie di condotte tese a preservare la continuità aziendale e consentire la sopravvivenza dell’impresa, ovvero dimissioni dell’ Amministratore Unico, accettate in assemblea totalitaria, con nomina contestuale dell ‘altra socia sig.ra -OMISSIS-– già funzionaria amministrativa in servizio dal 19.01.2011– quale nuovo Amministratore Unico . Inoltre, il sig. -OMISSIS-, cedeva all’altra socia, sig.ra -OMISSIS-, una quota pari all’11% (undicipercento) del capitale sociale della -OMISSIS- da egli stesso detenuta. A seguito della detta cessione di quota di capitale sociale, la sig.ra -OMISSIS-–che none ra interessata da procedimenti penali o di prevenzione- diveniva nuovo socio maggioritario, in quanto titolare di una quota del 60% del capitale sociale.

Sicché, non sussistendo più, a parere della parte ricorrente, i presupposti di fatto e di diritto posti a base dell’attivazione del procedimento amministrativo di sospensione della Licenza, la stessa in data 09.05.2022, depositava memoria ex art. 10, comma 1, lett. b., L. 241/90 al fine di comunicare all’Amministrazione procedente l’intervenuta modifica sia dell’Organo amministrativo, sia dell’assetto societario e di domandare l’archiviazione del procedimento. Tuttavia, con nota prot. 10709/RU del 16 maggio 2022, notificata alla ricorrente a mezzo PEC in pari data, l’ADM di Caserta comunicava la conclusione del procedimento amministrativo disponendo tout court la sospensione della licenza fiscale n. -OMISSIS-. E così, l’ADM di Caserta, pur prendendo atto dell’intervenuta nomina di un nuovo amministratore e del nuovo assetto societario, ha ritenuto ininfluenti le dette modifiche, in quanto comunicate nell’ambito del procedimento sanzionatorio, deducendo la necessità di instaurare un separato ed autonomo procedimento di “voltura” della licenza in seno al quale valutare la sussistenza in capo al nuovo amministratore delle condizioni previste dalla normativa vigente.

La società in epigrafe impugna pertanto detto provvedimento, lamentando plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere, ed in primo luogo

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE DI CUI ALL’ART. 28, COMMA 7-BIS, DEL D.LGS. N. 504/1995 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE DI CUI ALL’ART. 23, COMMI 8, 10 E 11, DEL D.LGS. N. 504/1995 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE DI CUI ALL’ART. 63 DEL D.LGS. N. 504/1995 – VIOLAZIONE DI LEGGE DI CUI AGLI ARTT. 21-SEPTIES E 21-NONIES DELLA LEGGE N.241/1990 – VIOLAZIONE DI LEGGE DI CUI AGLI ARTT. 41 E 97 COST. –CARENZA DI POTERE

L’atto sarebbe emesso in totale carenza di potere della -OMISSIS-, atteso che il comma 10 dell’art. 23 del T.U. -OMISSIS-, nel disporre che “la licenza di cui al comma 2 è negata, sospesa e revocata allorché ricorrano rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6, 8 e 9 e l’istruttoria per il rilascio è sospesa allorché ricorrano le condizioni di cui al comma 7”, richiama espressamente il comma 8, il quale prevede che “l’autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 può essere sospesa dall’Autorità Giudiziaria, anche su richiesta dell’-OMISSIS-, nei confronti del depositario autorizzato per il quale sia stato emesso, ai sensi dell’articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare.

L’autorizzazione di cui al primo periodo è in ogni caso sospesa dall’-OMISSIS- laddove venga pronunciata nei confronti del depositario autorizzato sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena della reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla emissione della sentenza irrevocabile”.

Infine, il successivo comma 11, precisa che “nel caso di persone giuridiche e di società, l’autorizzazione e la licenza sono negate, revocate o sospese, ovvero il procedimento per il rilascio delle stesse è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 10 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo”.

In sintesi, la mera emissione di decreto di citazione e giudizio per i reati ivi indicati nei confronti del legale rapp.te della società non fonderebbe alcun potere da parte dell’autorità amministrativa, la quale potrebbe intervenire solo dopo una pronuncia di condanna; nelle more ogni valutazione sarebbe rimessa alla autorità giudiziaria procedente.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE DI CUI ALL’ART 28,COMMA 7-BIS, DEL D.LGS. N. 504/1995 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE DI CUI ALL’ART. 23, COMMI 8, 10 E 11, DEL D.LGS. N. 504/1995 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE DI CUI ALL’ART. 63 DEL D.LGS. N. 504/1995 – VIOLAZIONE DI LEGGE DI CUI AGLI ARTT. 1, 3 E 21-NONIES DELLA LEGGE N. 241/990 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DI LEGGE DI CUI AGLI ARTT. 41 E 97 COST. – TRAVISAMENTO – ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE

La motivazione sarebbe incoerente ed insufficiente e comunque viziata da travisamento dei fatti e dei relativi presupposti di diritto: non potrebbe sostenersi la inammissibilità di una diversa valutazione dei fatti per il mutamento del legale rapp.te e della compagine sociale solo in quanto sarebbe stata avanzata nel corso del procedimento sanzionatorio; inoltre pretestuoso sarebbe richiedere l’apertura di un procedimento di voltura della licenza fiscale, atteso che alcuna “voltura” era necessaria effettuare nel caso di specie, essendo –il provvedimento ampliativo stato rilasciato in favore della medesima compagine societaria e non già dalla persona fisica che ne spende il nome.

L’atto risulterebbe , altresì, privo di proporzionalità, in ragione della non corretta ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, in quanto a fronte dell’onere di completare l’istruttoria del procedimento contestato, indiscutibilmente gravante sull’Amministrazione resistente,

quest’ultima ha preferito comminare una sanzione avente effetti di assoluta gravità.

Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle -OMISSIS-, contestando la fondatezza delle domanda.

Alla udienza in camera di consiglio del 13 giugno 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Va preliminarmente rilevato come il ricorso possa essere deciso immediatamente nel merito con sentenza ex art. 60 cpa, in conformità dell’avviso dato a verbale della odierna camera di consiglio, in quanto lo stesso è manifestamente fondato.

Invero, parte ricorrente lamenta la carenza di potere in astratto o in concreto del provvedimento con cui l’Agenzia delle -OMISSIS- e dei -OMISSIS- ha disposto la sospensione della licenza fiscale sulla base dell’intervenuto rinvio a giudizio della persona fisica legale rappresentante della società -OMISSIS- per reati di natura tributaria.

Giova preliminarmente chiarire la disciplina richiamata del d.lgs. 504/1995 nei confronti dei depositi fiscali relativi ad alcol e bevande alcoliche, quale settore commerciale di attività della società “-OMISSIS-”.

Al riguardo, l’art. 28 dispone che: “la produzione dell'alcole etilico, […] sono effettuate in regime di deposito fiscale. Le attività di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti: a) nel settore dell'alcole etilico: 1) le distillerie; 2) gli opifici di rettificazione”.

Inoltre, in virtù delle modifiche apportate dal d.l. 124/19, come convertito con modificazione dalla l. 157/19, è stato inserito nel corpo dell’art. 28 T.U.A il comma 7-bis il quale dispone “per gli impianti disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 23, commi 6, 7, 6, 9, 10 e 1”.

In questo modo, risulta esteso anche alla materia della produzione di alcol etilico in distillerie il “regime sanzionatorio” relativo alle licenze cui è subordinata la medesima attività di produzione, e previsto dall’art. 23 in materia di depositi fiscali di prodotti energetici.

Il provvedimento stesso di sospensione della licenza è fondato sul combinato disposto degli artt. 23 e 28 del TU -OMISSIS-, laddove l’art. 28 estende l’ambito applicativo della disciplina di cui al TUA per i depositi fiscali di prodotti energetici altresì ai depositi fiscali in materia di alcol e bevande alcoliche.

Il primo motivo di ricorso riguarda l’interpretazione dell’art. 23 co. 8 del TUA, e segnatamente la possibilità in capo alla PA di emanare il provvedimento di sospensione della licenza in assenza di una sentenza che definisca il giudizio, quantunque non definitiva, ovvero – più precisamente – in presenza del solo decreto che dispone il giudizio.

La norma in questione recita: “l'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 può essere sospesa dall’Autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'-OMISSIS-, nei confronti del depositario autorizzato per il quale sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. L'autorizzazione di cui al primo periodo è in ogni caso sospesa dall'-OMISSIS- laddove venga pronunciata nei confronti del depositario autorizzato sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena della reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla emissione della sentenza irrevocabile”.

La tesi di parte ricorrente distingue: una sospensione giudiziale, a discrezione esclusiva dell’autorità giudiziaria, laddove nei confronti del soggetto che ha ricevuto l’autorizzazione (ovvero la licenza) sia stato emesso decreto che dispone il giudizio per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare; ed una sospensione amministrativa, di natura invece vincolata e di competenza dell’Agenzia delle -OMISSIS-, qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena della reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare.

Viceversa, l’amministrazione resistente sostiene che l’attribuzione, di natura assolutamente straordinaria, all’Autorità Giudiziaria della competenza a sospendere un provvedimento amministrativo non privi l’amministrazione di quel medesimo potere. In altri termini, in caso di solo rinvio a giudizio, la competenza alla sospensione della licenza sarebbe eccezionalmente attribuita (anche) all’autorità giudiziaria, al fine di coniugare gli interessi sanzionatori propriamente fiscali con le esigenze dibattimentali e processuali. Ciononostante, tale attribuzione di potere all’AG non priverebbe la stessa amministrazione del potere sanzionatorio connaturale alle sue funzioni di vigilanza e controllo.

Il Collegio ritiene che la tesi dell’amministrazione non sia condivisibile, in quanto contrastante con il dato normativo.

Deve preliminarmente tenersi a mente che la revoca e la sospensione di licenze ed autorizzazioni rappresentano provvedimenti nella specie connotati da carattere sanzionatorio, in quanto connessi a violazioni del regime della licenza e delle prescrizioni della stessa, ed aventi natura intrinsecamente afflittiva, sulla base di quanto ritenuto da consolidata giurisprudenza, la quale – facendo leva sui canoni interpretativi della giurisprudenza convenzionale – ha fondato siffatta tesi della natura sostanzialmente punitiva sul rilevante impatto afflittivo, in termini economici e non, della misura.

Pertanto, nell’attività ermeneutica delle relative disposizioni deve procedersi secondo canoni di stretta interpretazione, idonei a perimetrare l’ambito di operatività della sanzione entro i limiti testuali della norma, eludendo il rischio di interpretazioni analogiche, in ossequio – nondimeno – ai canoni convenzionali di prevedibilità ed accessibilità del comando sanzionatorio.

Tanto premesso, il tenore letterale della disposizione in esame è univoco nella previsione della facoltà di sospensione in presenza del solo decreto di rinvio a giudizio , siccome riservata alla autorità giudiziaria procedente, e nella previsione di un obbligo di sospensione in capo all’amministrazione in caso di pronuncia di condanna; ne deriva , rispettivamente, un potere discrezionale riservato all’autorità giudiziaria in caso di rinvio a giudizio ed uno vincolato alla pubblica amministrazione in caso di sentenza di condanna , anche non definitiva.

L’assunto è peraltro confortato, oltre che dalla littera legis, da argomenti sistematici, nonché logici.

Appare utile valutare la disciplina complessiva dell’art. 23 TUA, proseguendo nella lettura dei successivi commi: gli stessi progrediscono in un’ottica di progressivo rafforzamento della risposta sanzionatoria ordinamentale corrispondente al grado di accertamento del fatto illecito cui si è pervenuti in sede penale, mentre il secondo periodo del co. 8 impone alla PA di sospendere la licenza in caso di condanna non definitiva, il successivo co. 9 dispone la revoca definitiva della licenza qualora la sentenza di condanna divenga irrevocabile.

In altri termini, il quadro sanzionatorio può così riassumersi: i) possibilità di sospensione della licenza, a seguito di delibazione dell’Autorità Giudiziaria, e riservata al potere di quest’ultima, in caso di mero rinvio a giudizio; ii) obbligo della sospensione della licenza in via amministrativa, in caso di sentenza non definitiva di condanna con applicazione della pena della reclusione per reati finanziari, fallimentari e tributari; iii) revoca della licenza, in caso di sentenza definitiva di condanna per reati finanziari, fallimentari e tributari per i quali sia prevista la pena della reclusione.

Richiamando ancora una volta i canoni convenzionali di ragionevolezza e proporzionalità della risposta sanzionatoria, l’ordinamento predispone misure afflittive differenti a seconda della stabilità dell’accertamento cui l’autorità giudiziaria perviene.

L’attribuzione della competenza di sospensione della licenza, in caso di mero rinvio a giudizio, all’autorità giudiziaria anziché alla pubblica amministrazione – quale soggetto “ordinariamente” titolare del potere – deve ritenersi giustificato sulla base del valore assiologico che il decreto di rinvio a giudizio assume nel sistema penalistico. Segnatamente, a seguito della proposizione dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero, in sede di udienza preliminare il GUP valuta gli elementi a sostegno della stessa e, qualora li reputi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, dispone il relativo decreto. Tuttavia, alcun valore in termini di colpevolezza ovvero di innocenza può essere attribuito al decreto di rinvio a giudizio: il “filtro processuale” dell’udienza preliminare non può in alcun modo rappresentare un meccanismo idoneo ad inficiare il fondamentale principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Quest’ultimo principio, peraltro, deve ritenersi applicabile – alla luce della nota giurisprudenza costituzionale e convenzionale – altresì alle sanzioni amministrative sostanzialmente punitive. Di conseguenza, alcun indizio di colpevolezza deve potersi desumere dal rinvio a giudizio: così si coglie la ratio, eminentemente cautelare, della attribuzione della competenza di sospensione della licenza all’AG, quale unico soggetto idoneo a valutare i fatti processuali inseriti nel fascicolo del dibattimento.

Non appare infatti giustificabile, a differenza di come argomentato dalla difesa erariale, l’attribuzione di un tale potere all’Amministrazione in termini cautelari. Il soggetto cui la legge riconosce tale potere, invero, è unicamente l’autorità giudiziaria procedente, nella misura in cui è soltanto la stessa che è nella posizione – sistematica e giuridica, in termini di attribuzione del potere – di potere valutare in via cautelare la posizione del soggetto che ha subito il rinvio a giudizio.

Diversamente opinando, ossia – come sostiene parte resistente – ritenendo che, nonostante il tenore letterale della disposizione sia chiaro nell’attribuire la competenza all’AG, la stessa competenza permanga in capo alla PA quale titolare naturaliter del potere di sospensione del provvedimento di licenza, non si spiegherebbe la possibilità di “richiesta” di provvedere in tal senso dall’amministrazione nei confronti dell’autorità giudiziaria. In altri termini, da un punto di vista logico, la tesi interpretativa non spiega per quale motivo la legge attribuisce all’autorità il potere di provvedere “anche su richiesta dell'-OMISSIS-”, allorquando la stessa Agenzia sarebbe titolare del medesimo potere e, dunque, potrebbe provvedere autonomamente.

Da ultimo, appare conferente un richiamo al principio di legalità dell’azione amministrativa, a maggior ragione quando eserciti poteri sanzionatori di natura sostanzialmente afflittiva: il potere della pubblica amministrazione deve sempre essere desunto da una legge attributiva dello stesso e non può, specie nella materia restrittiva della sfera giuridica del privato , ritenersi implicito nella disciplina. Diversamente, sarebbero violati i principi fondamentali di rango costituzionale, quali la legalità, l’imparzialità e il buon andamento dell’agere amministrativo.

Né, tantomeno, la sussistenza di tale ulteriore potere discrezionale può essere evinto dalla lettura del comma 10 dell’art. 23 del T.U.A., il quale rinvia pedissequamente al puntuale verificarsi delle condizioni di cui ai commi 8 e 9. Ne deriva che, nel bilanciamento di interessi tra la presunzione d’innocenza del titolare della licenza e le ragioni fiscali dell’Ufficio, abbia riconosciuto all’Agenzia delle -OMISSIS-, priva di alcun potere sanzionatorio sino all’emissione di sentenza di condanna, la facoltà di richiedere all’Autorità Giudiziaria giudicante – unico soggetto deputato a valutarne l’opportunità – la sospensione della licenza nelle more della definizione del giudizio penale.

E ‘egualmente inconferente al caso di specie il richiamo al comma 9 dell’art. 23 del T.U.A. il quale disciplina l’ipotesi della revoca della licenza nel diverso caso in cui intervenga una sentenza definitiva di condanna. Peraltro ,tale richiamo conferma la opzione ermeneutica prescelta dal Collegio, ovvero quella per cui il Legislatore ha inteso tutelare, prima della definizione del giudizio penale, la presunzione d’innocenza e l’interesse economico dell’impresa, costituzionalmente tutelato dall’art. 42 Cost.; successivamente, in caso di sentenza di condanna, il Legislatore ha inteso dare prevalenza alle ragioni fiscali, con conseguente necessità di sospensione della licenza da parte dell’Agenzia delle -OMISSIS-.

Le ragioni dell’amministrazione anche prima del rinvio a giudizio, e sottese alla tutela degli interessi fiscali, ben possono essere soddisfatte dalla facoltà concessa all’Agenzia delle -OMISSIS- di chiedere la sospensione all’Autorità Giudiziaria giudicante, la quale valuterà la pregnanza delle ragioni fiscali rispetto a quelle di continuità del ciclo aziendale.

Ne deriva che il provvedimento impugnato non trova copertura in alcuna base legale attributiva del potere ed è stato emanato in difetto assoluto di attribuzione, con violazione del principio di legalità che deve sempre presiedere lo svolgimento dell’attività amministrativa.

Conclusivamente, il potere esercitato dall’amministrazione non risulta attribuito da alcuna norma, e tale censura risulta di carattere assorbente sì che il provvedimento impugnato risulta emesso in carenza di potere e ne va ritenuta la nullità ai sensi dell’art. 21 septies legge n. 241/90; l’accoglimento di tale censura consente di ritenere assorbite tutte le altre .

La peculiarità della vicenda e la relativa novità della questione giuridica trattata giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti , ad eccezione del contributo unificato che si pone definitivamente a carico dell’amministrazione soccombente.



P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, dichiara la nullità del provvedimento in epigrafe siccome emesso in carenza di potere ; spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il legale rappresentante della ricorrente .


Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere