Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 29-06-2022
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 29-06-2022
Numero gazzetta: 246

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Jasnières].

(Comunicazione 29/06/2022, pubblicata in G.U.U.E. 29 giugno 2022, n. C 246)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«Jasnières»

PDO-FR-A0393-AM01

Data della comunicazione: 1.4.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Codice geografico ufficiale

I comuni della zona geografica e della zona di prossimità immediata sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale.

Il perimetro della zona rimane invariato.

Il documento unico è modificato ai punti 6 e 9.

2.   Superficie parcellare delimitata

All’elenco delle riunioni della commissione nazionale competente che ha approvato le superfici parcellari delimitate è stata aggiunta la data della consultazione scritta completata il 15 dicembre 2021.

Questa modifica ha lo scopo di inserire la data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

3.   Circolazione tra depositari autorizzati

Nel capitolo I, sezione IX, punto 5, è soppressa la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati.

La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

4.   Riferimento alla struttura di controllo

La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata riveduta al fine di armonizzare la sua stesura ai disciplinari delle altre denominazioni. Tale modifica è puramente redazionale.

La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Jasnières

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini sono vini bianchi fermi. I vini secchi presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10 % mentre i vini con un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) superiore a 12 grammi per litro hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari al 12,5 %.

Dopo il confezionamento i vini rispondono alle norme analitiche indicate di seguito. I vini rossi presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 8 grammi per litro. Il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non è inferiore di oltre 2 grammi per litro al tenore di zuccheri fermentescibili. L’acidità volatile è inferiore o uguale a:

— 12,2 milliequivalenti per litro fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello della vendemmia;

— 15,3 milliequivalenti per litro fino al 31 dicembre dell’anno seguente.

In seguito all’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %.

I tenori di acidità totale e di anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea. I vini secchi, quando sono vini giovani, presentano generalmente aromi fruttati e floreali e conservano in fondo una sensazione di freschezza. Il loro potenziale si esprime con l’invecchiamento lasciando spazio a soavi note evolutive, come il miele o la rosa appassita. La complessità e il potenziale di invecchiamento di questi vini sono generalmente maggiori quando sono presenti zuccheri fermentescibili.

Le note più vivaci di frutta esotica o quelle più morbide di frutta secca emergono quindi frequentemente, accompagnate piuttosto spesso con l’invecchiamento dall’aroma di mandorle tostate o di mela cotogna.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche essenziali

1.   Pratica enologica specifica

È vietato fare ricorso a qualsiasi pratica di arricchimento per i vini che presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) superiore a 12 grammi per litro. In seguito all’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %. Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’UE e dal «Code rural et de la pêche maritime» (codice rurale e della pesca marittima).

2.   Pratica colturale

a) Densità di impianto: le vigne presentano una densità minima d’impianto di 5 500 ceppi per ettaro, con una distanza tra i filari di 1,80 metri al massimo; la distanza tra i ceppi dello stesso filare è inferiore o uguale a 1 metro.

b) Norme di potatura: le vigne sono potate secondo la tecnica a sperone, con 3 gemme franche al massimo per ciascun sperone; il numero totale di gemme franche per ceppo non può essere superiore a 13.

5.2.   Rese massime

1. 63 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Sarthe (elenco stabilito in base al codice geografico ufficiale del 2021): Lhomme, Loir en Vallée (per il territorio del comune delegato di Ruillé-sur-Loir).

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Chenin B

8.   Descrizione del legame/dei legami

Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

Situata nel cuore della valle del fiume Loir, la zona geografica della denominazione d’origine controllata «Jasnières» consiste in una collina molto scoscesa, orientata a sud, che collega i comuni di Ruillé-sur-Loir e Lhomme per circa 5 chilometri lungo la sponda destra della valle. Il nome «Jasnières» appartiene a una località rappresentativa che in un secondo tempo ha designato l’intera collina nonché i vini che vi si producono. La collina, larga circa 300 metri, è attraversata da tre valloni che segnano il paesaggio in modo marcato. Le parcelle delimitate per la raccolta delle uve si estendono sul versante più ripido della collina, con pendenze intorno al 15 % e un’altitudine compresa tra 70 e 120 metri, coprendo una superficie pari a una cinquantina di ettari. In situazioni di questo genere, per effetto dell’erosione che ha portato alla luce il substrato, i suoli sono superficiali sassosi e si riscaldano rapidamente; il loro sviluppo è avvenuto principalmente sulle formazioni di tufo del periodo Turoniano e di argilla silicea del Senoniano. In alcune parti, i suoli possono derivare da formazioni detritiche risalenti all’Eocene o anche includere materiali provenienti dalle terrazze alluvionali del Loir.

Il clima della zona geografica è un clima oceanico degradato, interessato dalla convergenza di influssi oceanici e continentali. Il fiume Loir svolge la funzione di regolazione termica, al pari delle vallate che drenano l’aria fredda dalla collina. Le precipitazioni sono pari a circa 680 millimetri l’anno.

Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

Secondo la tradizione orale, l’origine dello sviluppo della vite nella valle del Loir è dovuta all’insediamento nel Medioevo del monastero di Saint-Lezin a Marçon. Nel cuore di questa valle i viticoltori hanno individuato in breve tempo la peculiarità della collina di Jasnières, dove il vitigno Chenin B, impiantato all’estremo settentrionale della sua zona di coltivazione, offre vini originali. Numerose cantine scavate nel terreno e utilizzate per la vinificazione hanno favorito l’elaborazione e la conservazione dei vini di Jasnières. Nel XVI secolo i vini bianchi del Loir sono citati in modo ricorrente. Per esempio, Rabelais evidenzia nel suo «Pantagruel» che il comune di La Chartre, situato nel cuore della valle del Loir e proprio al piede della collina di Jasnières, era gremito di mercanti di vino. Ronsard celebra i vini del Loir mentre Enrico IV scopre i vini di Jasnières cavalcando tra La Flèche e Vendôme e chiede che siano serviti al castello reale di Saint-Germain en-Laye. Successivamente, fino alla fine del XIX secolo, i mercanti olandesi che risalgono la Loira e i suoi affluenti si riforniscono di vini bianchi delle terre del Loir e di Jasnières e li trasportano verso i paesi nordeuropei, dove i vini bianchi prodotti dal vitigno Chenin B nella valle della Loire sono particolarmente apprezzati. Occorre in effetti sottolineare l’importanza del fiume Loir che, grazie alla sua congiunzione con la Loire, consente l’esportazione dei prodotti e dei vini ottenuti nel dipartimento della Sarthe.

Jules Guyot annota nel suo libro «Étude des vignobles de France» (1876) che il clima della regione della Sarthe rientra in quella parte della zona temperata «in cui la finezza dei frutti zuccherini raggiunge il suo grado ottimale, le uve locali sono deliziose e i vini prodotti sono degni di nota». È nel corso del XIX secolo che i vini bianchi di Jasnières acquisiscono una notevole rinomanza presso un pubblico più vasto, in particolare grazie alle annate 1837, 1870 e 1893, che lasciano un segno indelebile. Curnonsky, grande critico in campo gastronomico dell’inizio del XX secolo, soprannominato «principe dei gastronomi», segnalava allora che «Per tre volte in un secolo, Jasnières si rivela il più grande di tutti i vini bianchi del mondo».

Nel 1937 la denominazione di origine controllata «Jasnières» è tra le prime a ricevere il riconoscimento per le varie categorie di vini.

Nel 2009 la zona vitivinicola della DOC «Jasnières» occupa più di 50 ettari, coltivati da circa 25 viticoltori, la cui produzione si avvicina a 2 500 ettolitri. I vini secchi, quando sono vini giovani, presentano generalmente aromi fruttati e floreali e conservano in fondo una sensazione di freschezza. Il loro potenziale si esprime con l’invecchiamento lasciando spazio a soavi note evolutive, come il miele o la rosa appassita.

La complessità e il potenziale di invecchiamento di questi vini sono generalmente maggiori quando sono presenti zuccheri fermentescibili.

Le note più vivaci di frutta esotica o quelle più morbide di frutta secca emergono quindi frequentemente, accompagnate piuttosto spesso con l’invecchiamento dall’aroma di mandorle tostate o di mela cotogna. La zona geografica della denominazione «Jasnières», situata al confine climatico della coltura del vitigno Chenin B, varietà d’uva nobile della Valle della Loira ma anche varietà a maturazione tardiva, presenta su questo versante esposto interamente a sud determinate condizioni naturali privilegiate, che si traducono nei vini in un’espressione aromatica originale e in un equilibrio che sono, in entrambi i casi, degni di rilievo.

Questa espressione originale dei vini esige una gestione ottimale del vigore e del potenziale produttivo della pianta, che si riflette in una conduzione rigorosa della vigna e in una tecnica di potatura corta.

In linea con le consuetudini, la superficie parcellare delimitata per la raccolta delle uve comprende solo parcelle con terreni che presentano un buon andamento sotto il profilo idrico e termico.

L’effetto sulle annate, particolarmente marcato nella zona vitivinicola, consente da lunghissimo tempo agli operatori di trarre vantaggio dalle diverse condizioni di maturazione delle uve. Pertanto, a seconda delle situazioni e delle condizioni climatiche dell’annata, le uve raccolte disporranno di una ricchezza naturale di zuccheri più o meno importante e daranno origine a vini di diverso tipo. Quando le condizioni climatiche della vendemmia sono particolarmente favorevoli, le uve raccolte previa concentrazione per appassimento sulla pianta o per l’azione della muffa nobile producono vini con un alto contenuto di zuccheri residui, che possono quindi essere conservati per parecchi decenni. Le vaste cantine scavate nel tufo permettono l’affinamento dei vini, necessario all’espressione delle loro caratteristiche aromatiche e reso obbligatorio nel disciplinare.

Già citati nel XVI secolo da re e uomini dotti, i vini di Jasnières hanno acquisito notorietà presso il grande pubblico nella seconda metà del XIX secolo e occupano ancora oggi un posto speciale tra i vini bianchi prodotti a settentrione della Valle della Loira.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini è costituita dal territorio dei comuni indicati di seguito (elenco stabilito in base al codice geografico ufficiale del 2021).

Dipartimento di Indre-et-Loire: Bueil-en-Touraine, Épeigné-sur-Dême, Saint-Aubin-le-Dépeint, Saint-Christophe-sur-le-Nais, Saint-Paterne-Racan, Villebourg.

Dipartimento di Loir-et-Cher: Montoire-sur-le-Loir.

Dipartimento della Sarthe: Beaumont-sur-Dême, Chahaignes, La Chartre-sur-le-Loir, Chenu, Dissay-sous-Courcillon, Flée, Loir en Vallée (per il territorio del comune delegato di Poncé-sur-le-Loir), Marçon, Montval-sur-Loir, Nogent-sur-Loir, Saint-Germain-d’Arcé, Saint-Pierre-de-Chevillé, Vancé.

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

a) - Tutte le indicazioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell’UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

b) - Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

c) - La dicitura «sec» figura obbligatoriamente sull’etichetta dei vini bianchi con un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 8 grammi per litro.

d) - L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola a condizione:

— che si tratti di una località accatastata;

— che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

Link al disciplinare del prodotto

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e4328415-66c5-43e9-917a-85b9aca21caa