Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Coteaux du Loir].
(Comunicazione 29/06/2022, pubblicata in G.U.U.E. 29 giugno 2022, n. C 246)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«Coteaux du Loir»
PDO-FR-A0299-AM01
Data della comunicazione: 1.4.2022
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Codice geografico ufficiale
I comuni della zona geografica e della zona di prossimità immediata sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale.
Il perimetro della zona rimane invariato.
Il documento unico è modificato ai punti 6 e 9.
2. Superficie parcellare delimitata
All’elenco delle riunioni della commissione nazionale competente che ha approvato le superfici parcellari delimitate è stata aggiunta la data della consultazione scritta completata il 15 dicembre 2021.
Questa modifica ha lo scopo di inserire la data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.
Il documento unico non è interessato da tali modifiche.
3. Circolazione tra depositari autorizzati
Nel capitolo I, sezione IX, punto 5, è soppressa la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati.
La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
4. Riferimento alla struttura di controllo
La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata riveduta al fine di armonizzare la sua stesura ai disciplinari delle altre denominazioni. Tale modifica è puramente redazionale.
La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Coteaux du Loir
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Vini rosati
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5 %.
I vini rosati con un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) superiore a 12 grammi per litro presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari al 12,5 %.
Dopo il confezionamento i vini rispondono alle norme analitiche indicate di seguito. I vini rosati secchi presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 8 grammi per litro.
— Il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non è inferiore di oltre 2 grammi per litro al tenore di zuccheri.
— L’acidità volatile è inferiore o uguale a: 12,2 milliequivalenti per litro fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello della vendemmia; 15,3 milliequivalenti per litro fino al 31 dicembre dell’anno seguente.
In seguito all’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %.
I tenori di anidride totale per i vini bianchi e rosati sono quelli stabiliti dalla normativa europea.
I vini rosati sono leggeri, rinfrescanti e dotati di un bouquet fine. La loro veste è tenue e connotata da riflessi che sono spesso di color salmone. Al naso risultano generosi e frequentemente dominati dall’aroma di pepe, mentre in bocca prevalgono la soavità e la delicatezza.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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2. Vini rossi
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5 %. Dopo il confezionamento i vini rispondono alle norme analitiche indicate di seguito.
— I vini rossi presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 2 grammi per litro.
— Il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non è inferiore di oltre 2 grammi per litro al tenore di zuccheri.
— L’acidità volatile è inferiore o uguale a: 12,2 milliequivalenti per litro fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello della vendemmia; 15,3 milliequivalenti per litro fino al 31 dicembre dell’anno seguente.
La fermentazione malolattica è portata a termine per i vini rossi, il cui contenuto di acido malico è inferiore o uguale a 0,3 grammi per litro.
In seguito all’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %.
I tenori di acidità totale e di anidride solforosa totale per i vini rossi sono quelli stabiliti dalla normativa europea.
Di colore rosso rubino, i vini rossi offrono una gamma aromatica complessa in cui dominano generalmente le note speziate associate a sentori di frutti rossi molto maturi.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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3. Vini bianchi
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10 %. I vini bianchi e rosati con un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) superiore a 12 grammi per litro presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari al 12,5 %.
Dopo il confezionamento i vini rispondono alle norme analitiche indicate di seguito.
I vini bianchi presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 8 grammi per litro.
— Il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non è inferiore di oltre 2 grammi per litro al tenore di zuccheri.
— L’acidità volatile è inferiore o uguale a: 12,2 milliequivalenti per litro fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello della vendemmia; 15,3 milliequivalenti per litro fino al 31 dicembre dell’anno seguente.
In seguito all’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %.
I tenori di anidride totale per i vini bianchi sono quelli stabiliti dalla normativa europea.
I vini bianchi sono generalmente secchi e in questo caso la dicitura «sec» figura obbligatoriamente sull’etichetta. Quando sono vini giovani presentano spesso aromi fruttati e floreali, ed esprimono il potenziale di cui dispongono con l’invecchiamento. In presenza di zuccheri fermentescibili, la complessità e il potenziale di invecchiamento di questi vini sono di norma maggiori e possono protrarsi per parecchie decine di anni. Le note più vivaci di frutta esotica o quelle più morbide di frutta secca non sono pertanto rare e si dispiegano spesso con il tempo.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche essenziali
1. Pratica enologica specifica
Per l’elaborazione dei vini rosati è vietato l’impiego di carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati.
Per i vini rossi sono autorizzate le tecniche sottrattive di arricchimento e il tasso massimo di concentrazione parziale rispetto ai volumi utilizzati è fissato al 10 %. In seguito all’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %. È vietato fare ricorso a qualsiasi pratica di arricchimento per i vini che presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) superiore a 12 grammi per litro. Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’UE e dal «Code rural et de la pêche maritime» (codice rurale e della pesca marittima).
2. Pratica colturale
— Modalità di conduzione del vigneto
a) Densità di impianto: le vigne presentano una densità minima d’impianto di 5 000 ceppi per ettaro, con una distanza tra i filari di 2 metri al massimo; la distanza tra i ceppi dello stesso filare è inferiore o uguale a 1 metro.
b) Norme di potatura per le varietà d’uva a bacca nera
— Disposizioni generali: le vigne sono potate con 11 gemme franche al massimo per ceppo; per i vitigni Cot N, Gamay N, Grolleau N e Pineau d’Aunis N (viti di età non superiore a 40 anni), le vigne sono potate corte a sperone, con non più di 3 gemme franche per ogni sperone; per il vitigno Cabernet franc N, le vigne sono potate a Guyot semplice con un capo a frutto recante al massimo 7 gemme franche e 2 speroni con non più di 2 gemme franche.
— Disposizioni specifiche: per il vitigno Pineau d’Aunis N (viti di età superiore a 40 anni), le vigne possono essere potate a Guyot semplice con un capo a frutto recante al massimo 7 gemme franche e 2 speroni con non più di 2 gemme franche. Riguardo alla varietà d’uva a bacca bianca, per il vitigno Chenin B, le vigne sono potate corte a sperone con 13 gemme franche al massimo per ceppo e non più di 3 gemme franche per ogni sperone.
5.2. Rese massime
1. 65 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La vendemmia, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini hanno luogo nel territorio dei comuni indicati di seguito (elenco stabilito sulla base del codice geografico ufficiale del 2021):
— dipartimento di Indre-et-Loire: Bueil-en-Touraine, Saint-Aubin-le-Dépeint, Saint-Christophe-sur-le-Nais, Saint-Paterne-Racan, Villebourg;
— dipartimento della Sarthe: Beaumont-sur-Dême, Chahaignes, La Chartre-sur-le-Loir, Chenu, Dissay, Flée, Lhomme, Loir en Vallée (per il territorio dei comuni delegati di Poncé-sur-le-Loir e Ruillé-sur-Loir), Marçon, Montval-sur-Loir, Nogent-sur-Loir, Saint-Germain-d’Arcé, Saint-Pierre-de-Chevillé.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Cabernet franc N
Chenin B
Cot N - Malbec
Gamay N
Grolleau N
Pineau d’Aunis N
8. Descrizione del legame/dei legami
Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame
Situata al confine di tre province, la Touraine, il Maine e l’Anjou, a circa 40 chilometri a nord della città di Tours, la zona geografica si estende per una trentina di chilometri su entrambi i versanti della valle del fiume Loir e delle sue valli tributarie. In questo sito il Loir e i suoi affluenti attraversano un altopiano che si stende a circa 100 metri di altitudine e scavano profonde valli caratterizzate da un dislivello di 50 metri. Queste valli sono fiancheggiate da falesie orientate principalmente da est a ovest e quindi da nord a sud. All’interno di queste falesie sono scavate cantine che affondano nel sottosuolo fino ad una profondità di 15 o 20 metri e che raggiungono in alcuni casi oltre 150 metri di lunghezza.
La valle del Loir, con la sua ampiezza, offre un paesaggio aperto mentre le valli secondarie sono più strette e circoscritte. La zona geografica comprende il territorio di 21 comuni, 16 dei quali si trovano a sud-est del dipartimento della Sarthe e 5 sono ubicati a nord-ovest del dipartimento dell’Indre-et-Loire.
Le parcelle precisamente delimitate per la raccolta delle uve sono situate in prevalenza sui pendii collinari e ai margini dell’altopiano e presentano suoli sassosi e sani originati dal tufo del Turoniano e dall’argilla silicea del Senoniano. Alcune parcelle presentano terreni risalenti alle formazioni detritiche dell’Eocene o che includono elementi provenienti dalle terrazze alluvionali del Loir.
Il clima della zona geografica è un clima oceanico degradato, interessato dalla convergenza di influssi oceanici e continentali. Il fiume Loir svolge una funzione di regolazione termica, al pari delle vallate che drenano l’aria fredda dei pendii. Le precipitazioni sono pari a circa 680 millimetri l’anno.
Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame
Stando alla tradizione orale, nel VI secolo l’allora vescovo d’Angers, Saint Lezin, aveva impiantato delle viti nel sud della Sarthe, presso il comune di Marçon. Ed è in questo comune che alcuni monaci fondano il priorato di Saint-Lezin, annesso all’abbazia di Saint Julien, alla quale veniva fornita una certa quantità di vino. I monaci introducono nelle loro terre a Chahaignes il vitigno Pineau d’Aunis, più spesso denominato Plant de Mayet, Gros Véronais, Mançais noir o Plant d’Aunis. Già a quell’epoca il fiume Loir costituiva il mezzo di trasporto preferito per vari prodotti destinati ai paesi dell’Europa settentrionale, che giungevano così a transitare attraverso la Loira fino a Nantes.
La dolcezza del vivere e i vini della valle del Loir sono stati celebrati, fin dal XVI secolo, dai poeti del gruppo La Pléiade riuniti intorno a Pierre de Ronsard, e gli stessi vini sono spesso citati nelle testimonianze scritte e nelle cronache dell’epoca.
Così Rabelais, nel suo «Pantagruel», riporta come il comune di La Chartre sia gremito di mercanti di vino, Ronsard celebra i vini del Loir mentre Enrico IV, che pratica la caccia nella foresta di Bercé (Château-du-Loir), non desidera sulla sua tavola nient’altro che il vino locale.
Nelle sue memorie, il conte de Rochecotte (1769-1797) scrive che nella valle del Loir, sulla collina esposta a mezzogiorno presso i comuni di Chahaignes e di La Chartre-sur-le-Loir, si producono vini che sono in gran numero vini rinomati. Jules Guyot annota nel suo libro «Étude des vignobles de France» (1876) che il clima della regione della Sarthe rientra in quella parte della zona temperata «in cui la finezza dei frutti zuccherini raggiunge il suo grado ottimale, le uve locali sono deliziose e i vini prodotti sono degni di nota». I due principali vitigni della Sarthe sono il Pineau (Pineau d’Aunis N) per il vino rosso e il Pineau de la Loire (Chenin B) per il vino bianco.
Pierre Viala, ampelografo ed esperto di malattie della vite, nel pieno della crisi della fillossera, ottiene un incarico per condurre uno studio molto approfondito in materia vitivinicola sui terreni dei vigneti della regione della Sarthe. La sua raccomandazione nella regione è quindi di «fare ricorso ai vecchi vitigni della Sarthe che hanno dato prova della loro validità e contribuito alla fama dei vostri vini». E alla sua conferenza dinanzi al prefetto e al sindaco di Château du Loir conclude così: «Avete nelle vostre mani una ricchezza che non deve svanire. Dovete essere fieri di far brillare con la migliore intensità di sempre, nell’estremo nord, una delle più belle perle della corona vinicola francese.»
All’epoca i vini menzionati erano per lo più i vini bianchi Pineau de la Loire (vitigno Chenin B) relativamente alle annate 1837, 1870 e 1893, particolarmente apprezzate. I vini rossi giungono a occupare il posto che loro compete agli inizi del XX secolo, e le annate 1911, 1921, 1934 e 1937 lasciano un segno indelebile. Nel 1948 la denominazione di origine controllata «Coteaux du Loir» è riconosciuta per le diverse categorie di vini riconducibili alla stessa zona geografica quale definita nel 2010.
Nel 2009 la superficie della zona vitivinicola occupa più di 80 ettari, coltivati da circa 25 viticoltori, per una produzione di circa 4 000 ettolitri. Ciascuna categoria dei vini rossi e dei vini bianchi rappresenta circa il 40 % dei volumi, e quella dei vini rosati il 20 %. I vini bianchi sono generalmente secchi e in questo caso la dicitura «sec» figura obbligatoriamente sull’etichetta. Quando sono vini giovani presentano spesso aromi fruttati e floreali, ed esprimono il potenziale di cui dispongono con l’invecchiamento. In presenza di zuccheri fermentescibili, la complessità e il potenziale di invecchiamento di questi vini sono di norma maggiori e possono protrarsi per parecchie decine di anni. Le note più vivaci di frutta esotica o quelle più morbide di frutta secca non sono quindi rare e si dispiegano spesso con il tempo.
I vini rosati sono leggeri, rinfrescanti e dotati di un bouquet fine. La loro veste è tenue e connotata da riflessi che sono spesso di color salmone. Al naso risultano generosi e frequentemente dominati dall’aroma di pepe, mentre in bocca prevalgono la soavità e la delicatezza.
Di colore rosso rubino, i vini rossi offrono una gamma aromatica complessa in cui dominano generalmente le note speziate associate a sentori di frutti rossi molto maturi. Il fiume Loir è stato uno degli elementi determinanti della diffusione e della notorietà dei vini «Coteaux du Loir». Questo corso d’acqua ha permesso ai barcaioli, che conducevano imbarcazioni dal fondo piatto dette «gabares», di trasportare prodotti come il vino fino a Nantes raggiungendo la Loira ad Angers. Il Loir ha avuto lo stesso ruolo della Loira, che scorre una trentina di chilometri più a sud, in relazione sia al trasporto dei vini sia al luogo di impianto dei vigneti, in prossimità di vie di trasporto e in situazioni topografiche favorevoli.
Le parcelle, scelte tradizionalmente dai produttori, sono situate sui pendii collinari e ai margini dell’altopiano e presentano suoli con una forte carica sassosa grossolana. Questi terreni offrono altresì un eccellente drenaggio e consentono un buon funzionamento idrico e fisiologico della vigna.
D’altro canto la situazione climatica della valle del Loir e la gamma varietale di questa zona vitivinicola in cui prevalgono i vitigni Pineau d’Aunis N e Chenin B, rispettivamente di II epoca tardiva e III epoca precoce, richiedono una gestione ottimale del vigore e del potenziale produttivo che si riflette in una conduzione rigorosa della vigna e in una potatura corta per lo Chenin B. L’effetto sulle annate, particolarmente marcato nell’ambito della zona geografica, ha orientato gli operatori, nel corso delle generazioni, a governare le diverse condizioni di maturazione delle uve. Pertanto, a seconda delle situazioni e delle condizioni climatiche dell’annata, le uve bianche raccolte saranno più o meno ricche di zucchero. Il rispetto di questa ricchezza naturale determina la produzione di diversi tipi di vino. Quando le condizioni climatiche della vendemmia sono particolarmente favorevoli, dalle uve più ricche sono prodotti vini che presentano zuccheri fermentescibili. Le colline, fortificate dal gesso tufaceo e attraversate dallo scavo di numerose cantine utilizzate per la vinificazione e la conservazione. favoriscono la valorizzazione del potenziale di invecchiamento, che si riflette nel disciplinare di produzione in un periodo di affinamento adeguato.
Jules Guyot, in un capitolo del suo libro «Étude des vignobles de France» (1876) dedicato alla regione della Sarthe, evoca «la valle del Loir, così favorevole ai buoni vitigni e ai buoni vini» e riferisce della notorietà dei vini che vi sono prodotti: «Jullien cita altresì i vini di Jasnières, Château-du-Loir [...] come vini con una buona e antica reputazione; io posso almeno affermare che i vini di Jasnières e Marçon, nel cantone di La Chartre, e quelli di Vouvray[-sur-Loir], Malicorne, Montabon e Château-du-Loir, valgono ben oltre la loro pur buona reputazione».
Fin dal XVI secolo, Enrico VI, Rabelais e Ronsard, ciascuno con la propria sensibilità e passione, hanno elogiato i vini «Coteaux du Loir». La stessa passione che i viticoltori, da una generazione all’altra, hanno saputo perpetuare attraverso il controllo delle diverse condizioni di maturazione delle uve ottenute dai vitigni Pineau d’Aunis N e Chenin B, favorendo al contempo l’espressione originale dei vini di questa zona geografica.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
a) - Tutte le indicazioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell’UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
b) - Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
c) - La dicitura «sec» figura obbligatoriamente sull’etichetta dei vini bianchi con un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 8 grammi per litro.
d)- L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola a condizione: - che si tratti di una località accatastata; - che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni indicati di seguito (elenco stabilito in base al codice geografico ufficiale del 2021):
— dipartimento di Indre-et-Loire: Epeigné-sur-Dême;
— dipartimento di Loir-et-Cher: Montoire-sur-le-Loir;
— dipartimento della Sarthe: Vancé.
Link al disciplinare del prodotto
http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-d69c4f1e-c73e-4b04-8d00-6964f653d72a