Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 08-06-2022
Numero provvedimento: 258544
Tipo gazzetta: Nessuna

Attuazione, in relazione all'annualità 2021/2022, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 1° giugno 2022, n. 246465, recante "Deroghe al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali  4 aprile 2019, n. 3893, per contrastare le turbative di mercato causate dalla crisi internazionale conseguente all'invasione militare dell'Ucraina da parte della Russia e alle misure di contenimento alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 praticate dalla Repubblica Popolare Cinese".

(Decreto 08/06/2022, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’

AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

PQAI V


IL DIRETTORE GENERALE


 

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione, del 30 gennaio 2020, “che stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contributo dell'Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo”;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/419 della Commissione, del 30 gennaio 2020, recante “deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 che integra  il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo”;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/884 della Commissione del 4 maggio 2020 “recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura”;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 “che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’articolo 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

VISTO il decreto legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ( …)”, con cui al Ministero per i beni e le attività culturali sono state trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;

VISTO il D.P.R. del 5 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 febbraio 2020 al n.75, con il quale al Dott. Francesco Saverio Abate è stato conferito l’incarico di Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, dell’ippica e della pesca;

VISTO il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020, reg. 832, con il quale è stato conferito al dott. Oreste Gerini l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019 n. 3893, registrato alla Corte dei conti in data 10 maggio 2019 al n. 343, recante «OCM Vino – Modalità attuative della misura “Promozione” di cui all’art. 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013»;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 2 luglio 2020, n. 6986, registrato alla Corte dei conti in data 6 agosto 2020 al n. 750, recante «Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893»;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 13 settembre 2020, n. 9313510, recante «Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893»;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 28 maggio 2021, n. 249034, recante «OCM VINO, misura “Promozione nei Paesi terzi” – Proroga del termine previsto all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, e proroga dei termini di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893»;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 6 agosto 2021, n. 360369, recante «OCM VINO, misura “Promozione nei Paesi terzi” – Modifiche e deroghe al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893»;

VISTO il decreto direttoriale n. 376627 del 26 agosto 2021, recante “OCM Vino - Misura ‘Promozione sui mercati dei Paesi terzi’ - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2021/2022”;

VISTO il decreto direttoriale del 7 ottobre 2021, n. 513885, recante rettifiche al decreto direttoriale del 26 agosto 2021, n. 376627;

VISTO il decreto direttoriale n. 668802 del 20 dicembre 2021 con cui si dispone l’approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti di promozione nazionali ritenuti ammissibili e, per ciascuno di essi, si determinano gli importo di progetto e di contributo ammissibili, nonché gli importi di contributo gravanti sull’esercizio finanziario comunitario 2021/2022, per il pagamento sotto forma di anticipo, e quelli gravanti, sugli esercizi finanziari successivi per la liquidazione sotto forma di saldo;

VISTO il decreto direttoriale n. 69804 del 14 febbraio 2022, recante l’approvazione definitiva della graduatoria dei progetti nazionali della campagna 2021/2022 della misura Promozione nei Paesi terzi dell’OCM Vino;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 1° giugno 2022, n. 246465, in corso di registrazione, recante “Deroghe al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893, per contrastare le turbative di mercato causate dalla crisi internazionale conseguente all’invasione militare dell’Ucraina da parte della Russia e alle misure di contenimento alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 praticate dalla Repubblica Popolare Cinese”, in corso di registrazione;

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 1° giugno 2022, n. 246465, prevede che “Esclusivamente per l’annualità 2021/2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893, si dispone che i soggetti beneficiari che hanno previsto lo svolgimento di iniziative di promozione nei Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina possano richiedere una variante che riduce i costi totali del progetto, ferma restando la percentuale di contributo richiesto in domanda e fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta”;

TENUTO CONTO che al medesimo articolo 1, comma 2, dispone che con decreto del Direttore Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica vengano definite le modalità per la presentazione dell’istanza di variante in riduzione di cui al comma 1;

CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 1° giugno 2022, n. 246465, prevede che “Esclusivamente per l’annualità 2021/2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 15 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893, si dispone che i soggetti beneficiari possono richiedere una variazione straordinaria che preveda lo spostamento, parziale o totale, delle risorse destinate ad uno dei Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina verso gli altri Paesi target ai quali il progetto di promozione approvato è destinato. Non è consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo. Nello spostamento di risorse tra Paesi è facoltà del soggetto beneficiario proporre attività diverse rispetto a quelle approvate, nel rispetto delle condizioni precisate ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo”;

TENUTO CONTO che al medesimo articolo 2, comma 7, dispone che con decreto del Direttore Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica vengano definite le modalità per la presentazione dell’istanza di variante in riduzione di cui al comma 1;

RITENUTO necessario ottemperare a quanto predisposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° giugno 2022, n. 246465, nelle more della registrazione di detto decreto, tramite l’emanazione di apposito provvedimento che fornisca le modalità operative per la richiesta delle istanze di cui all’articolo 1, comma 2 e all’articolo 2, comma 7;

 

DECRETA


Articolo 1

1. La variante che riduce i costi totali del progetto, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° giugno 2022, n. 246465, deve essere presentata entro e non oltre l’8 luglio 2022 all’autorità competente che ha approvato il progetto di promozione, tramite l’invio per mezzo di posta elettronica certificata dell’allegato A al presente decreto, debitamente compilato. Tale istanza viene valutata dagli uffici competenti in materia di ciascuna autorità competente.

2. La variante di cui al comma 1 può prevedere la riduzione del numero di operazioni previste ed approvate o la loro eliminazione, parziale o totale, nei Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina, ferme restando le attività previste in eventuali altri Paesi terzi coinvolti nel progetto approvato dall’autorità competente. Nel caso di progetti destinati a più Paesi target, la variante di cui al comma 1 può prevedere anche l’eliminazione delle attività previste per i Paesi terzi target previsti, con riferimento agli investimenti destinati Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina, fatte salve le eventuali spese già sostenute al momento della presentazione della richiesta di variazione.

3. Con riferimento ai progetti nazionali, si precisa che le istanze di cui al comma 1 devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Le regioni e le province autonome, con proprio provvedimento, sono tenute a indicare, ciascuna per quanto di competenza, l’indirizzo di posta elettronica certificata verso cui indirizzare le istanza.

 

Articolo 2

1.  La variazione straordinaria di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° giugno 2022, n. 246465, deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre 2022 all’autorità competente che ha approvato il progetto di promozione, tramite l’invio per mezzo di posta elettronica certificata dell’allegato B al presente decreto, debitamente compilato. Tale istanza viene valutata dagli uffici competenti in materia di ciascuna autorità competente.

2. La variante di cui al comma 1 può prevedere lo spostamento di risorse dai Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina verso eventuali altri Paesi target già previsti dal progetto di promozione approvato.

3.  Nel caso di soggetto beneficiario di cui alle lett. h) i) e j) dell’articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 aprile 2019 n. 3893, i soggetti partecipanti, nell’ambito della variazione straordinaria di cui presente articolo, possono richiedere lo spostamento di risorse esclusivamente verso eventuali altri Paesi target in cui, secondo il progetto di promozione approvato, ciascuno di essi aveva già programmato lo svolgimento di iniziative. Non è consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo da parte di ciascun soggetto partecipante.

4.  Con riferimento ai progetti nazionali, si precisa che le istanze di cui al comma 1 devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Le regioni e le province autonome, con proprio provvedimento, sono tenute a indicare, ciascuna per quanto di competenza, l’indirizzo di posta elettronica certificata verso cui indirizzare le istanza.

Oreste Gerini

Direttore generale

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DL.gs n.82/2005



ALLEGATI

 

ALLEGATO A

ALLEGATO B