OCM VINO, misura “Promozione nei Paesi terzi” – Deroghe al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893, per contrastare le turbative di mercato causate dalla crisi internazionale conseguente all’invasione militare dell’Ucraina da parte della Russia e alle misure di contenimento alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 praticate dalla Repubblica Popolare Cinese.
(D.M. 01/06/2022, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)
Per l'attuazione del presente decreto, in relazione all'annualità 2021/2022, vedi il Decreto 8 giugno 2022, prot. n. 258544.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione, del 30 gennaio 2020, “che stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contributo dell’Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo”;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/419 della Commissione, del 30 gennaio 2020, recante “deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo”;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/884 della Commissione del 4 maggio 2020 “recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura”;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 “che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149”;
VISTO il Regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio del 25 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
VISTO il Regolamento (UE) 2022/355 del Consiglio del 2 marzo 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia;
VISTO il Regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio del 15 marzo 2022 che “modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina”;
VISTA la nota dei servizi della Commissione europea ARES(2022)2787105 dell’8 aprile 2022, relativa alle misure di flessibilità che possono essere adottate dagli Stati membri per la gestione dei programmi di promozione in circostanze eccezionali come il conflitto tra Russia e Ucraina;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1990 - che all’articolo 4, comma 3, così come modificato dall’articolo 2, comma 1 della legge 3 agosto 2004, n. 204, dispone che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali adotta, nell’ambito della sua competenza, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie, al fine di assicurarne l’applicazione nel territorio nazionale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;
VISTO il decreto legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ( …)”, con cui al Ministero per i beni e le attività culturali sono state trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020 n. 9361300, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893, recante «OCM Vino – Modalità attuative della misura “Promozione” di cui all’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013»;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali 2 luglio 2020, n. 6986, recante «Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893»;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 13 settembre 2020, n. 9313510, recante «Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893»;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 28 maggio 2021, n. 249034, recante «OCM VINO, misura “Promozione nei Paesi terzi” – Proroga del termine previsto all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, e proroga dei termini di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893»;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 6 agosto 2021, n. 360369, recante “Modifiche e deroghe al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893”;
CONSIDERATO che circa il 10% degli investimenti previsti dai programmi di promozione selezionati dalle autorità competenti per l’annualità 2021/2022 della misura Promozione nei Paesi terzi dell’OCM Vino è destinato nei mercati dei Paesi terzi Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina;
CONSIDERATO che per contrastare la grave crisi internazionale in atto, conseguente all’invasione militare dell’Ucraina da parte della Russia, il Consiglio europeo ha adottato con i citati Regolamenti (UE) 2022/328, 2022/355 e 2022/428 severe misure restrittive e specifici divieti agli scambi economici e commerciali con la Russia e la Bielorussia, anche con riferimento ai prodotti della filiera vitivinicola;
TENUTO CONTO delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19, attuate dalla Repubblica Popolare Cinese, che comportano forti restrizioni alla circolazione delle persone e delle merci;
RITENUTO OPPORTUNO tutelare gli investimenti eventualmente già effettuati per lo svolgimento di attività di promozione nei Paesi terzi interessati dal conflitto tra Russia e Ucraina e nel territorio della Repubblica Popolare Cinese e favorire la maggiore spesa possibile del sostegno unionale per i beneficiari dell’aiuto, individuati dalle autorità competenti per la campagna 2021/2022, che hanno previsto lo svolgimento di attività di promozione in tali mercati dei Paesi terzi;
RITENUTO pertanto di dover inserire elementi di flessibilità nell’attuazione dei programmi di promozione approvati, anche in attuazione di quanto previsto in particolare dal regolamento delegato (UE) 2020/419 e dal regolamento delegato (UE) 2020/884;
ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 maggio 2022
DECRETA
Articolo 1
1. Esclusivamente per l’annualità 2021/2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893, si dispone che i soggetti beneficiari che hanno previsto lo svolgimento di iniziative di promozione nei Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina possano richiedere una variante che riduce i costi totali del progetto, ferma restando la percentuale di contributo richiesto in domanda e fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta.
2. La variante che prevede la riduzione dei costi totali del progetto, di cui al comma 1, può essere richiesta dai soggetti beneficiari a ciascuna autorità competente entro l’8 luglio 2022, tramite le modalità definite con decreto del Direttore Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica. Le istanze inviate dopo tale termine sono rigettate d’ufficio. Le autorità competenti, valutata l’ammissibilità in base a quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, autorizzano le modifiche entro 60 giorni dalla ricezione e ne danno comunicazione al soggetto beneficiario e ad AGEA. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l’istanza è respinta. Le spese sono ammesse a fare data dalla presentazione della domanda di variazione e saranno riconosciute solo in caso di approvazione della stessa da parte di ciascuna autorità competente.
3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, così come successivamente modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6 agosto 2021, n. 360369, la variante che prevede la riduzione dei costi totali del progetto, di cui al comma 1, può prevedere, esclusivamente per ciascuno dei Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e dell’Area geografica omogenea Area Europa extra UE orientale, solo con riferimento al Paese terzo Ucraina, un contributo minimo per Paese terzo o Area geografica omogenea, inferiore a 250.000 euro o a 500.000 euro nel caso in cui il progetto sia destinato ad un solo di tali Paesi terzi o di tale Area geografica omogenea, o inferiore agli importi minimi indicati dalle regioni e province autonome con proprio avviso, fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, commi 7 e 8 del decreto direttoriale n. 376627 del 26 agosto 2021, i soggetti partecipanti possono prevedere un contributo minimo per ciascuno dei Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina inferiore a quanto ivi indicato e le spese effettuate sono riconosciute anche se inferiori a euro 10.000,00 oppure a quanto previsto dalle Regioni o dalle Province autonome con proprio avviso.
4. La variante che prevede la riduzione dei costi totali del progetto, di cui al comma 1, non può modificare le condizioni di ammissibilità dei progetti di promozione di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, ad eccezione di quella di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g) che si riferisce all’importo minimo di contributo per Paese indicato all’articolo 13, comma 7, del medesimo decreto, così come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 agosto 2021, n. 360369, in relazione agli investimenti destinati ai Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina. Essa può, tuttavia, modificare le condizioni che abbiano determinato il punteggio di priorità di cui all’articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 senza incidere sulla finanziabilità delle graduatorie approvate dalle autorità competenti.
5. La variante che prevede la riduzione dei costi totali del progetto, di cui al comma 1, può prevedere, in deroga a quanto previsto dall’articolo 15, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, l’eliminazione di uno o più dei Paesi target Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina, fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta.
6. Qualora il progetto sia destinato unicamente ad uno o più dei Paesi target Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina, è possibile richiedere l’eliminazione di tutte le attività programmate, fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta.
Articolo 2
1. Esclusivamente per l’annualità 2021/2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 15 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893, si dispone che i soggetti beneficiari possono richiedere una variazione straordinaria che preveda lo spostamento, parziale o totale, delle risorse destinate ad uno dei Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina verso gli altri Paesi target ai quali il progetto di promozione approvato è destinato. Non è consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo. Nello spostamento di risorse tra Paesi è facoltà del soggetto beneficiario proporre attività diverse rispetto a quelle approvate, nel rispetto delle condizioni precisate ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
2. Nel caso di soggetto beneficiario di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) dell’articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893, nell’ambito della variazione straordinaria di cui al presente articolo, è possibile richiedere lo spostamento di risorse esclusivamente verso eventuali altri Paesi target in cui, secondo il progetto di promozione approvato, erano già programmate iniziative. Non è consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo.
3. Nel caso di soggetto beneficiario di cui alle lett. h) i) e j) dell’articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893, i soggetti partecipanti, nell’ambito della variazione straordinaria di cui presente articolo, possono richiedere lo spostamento di risorse esclusivamente verso eventuali altri Paesi target in cui, secondo il progetto di promozione approvato, ciascuno di essi aveva già programmato lo svolgimento di iniziative. Non è consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo da parte di ciascun soggetto partecipante.
4. Qualora lo spostamento di risorse del progetto, di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, da uno dei Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina sia parziale o totale, esclusivamente per l’annualità 2021/2022, non si applica quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, così come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6 agosto 2021, n. 360369, in materia di contributo minimo ammissibile in relazione a tali Paesi terzi. Non si applica, altresì, l’importo di contributo minimo per Paese per soggetto partecipante di cui all’articolo 5, commi 7 e 8, del decreto direttoriale n. 9193815 del 26 agosto 2021 e le spese effettuate sono riconosciute anche se inferiori a euro 10.000,00 oppure a quanto previsto dalle regioni o province autonome con proprio avviso.
5. La variazione straordinaria non può modificare l’importo complessivo del contributo ammesso e la percentuale di contribuzione richiesta con la domanda di sostegno.
6. La variazione straordinaria non può modificare le condizioni di ammissibilità dei progetti di promozione di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, ad eccezione di quella di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g) che si riferisce all’importo minimo di contributo indicato all’articolo 13, comma 7, del medesimo decreto. Tale variazione straordinaria può, tuttavia, modificare le condizioni che abbiano determinato il punteggio di priorità di cui all’articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 senza incidere sulla finanziabilità delle graduatorie approvate dalle Autorità competenti.
7. La variazione straordinaria può essere richiesta dai soggetti beneficiari a ciascuna autorità competente entro il 30 settembre 2022, tramite le modalità definite con decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica. Le istanze inviate dopo tale termine sono rigettate d’ufficio. Le autorità competenti, valutata l’ammissibilità in base a quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, autorizzano le modifiche entro 60 giorni dalla ricezione e ne danno comunicazione al soggetto beneficiario e ad AGEA. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l’istanza è respinta. Le spese sono ammesse a fare data dalla presentazione della domanda di variazione straordinaria e saranno riconosciute solo in caso di approvazione della stessa da parte di ciascuna autorità competente.
Articolo 3
1. Ove il soggetto beneficiario intenda richiedere sia la variante in riduzione di cui all’articolo 1 che la variazione straordinaria di cui all’articolo 2, quest’ultima deve seguire la variante in riduzione.
2. La variante in riduzione di cui all’articolo 1 e la variazione straordinaria di cui all’articolo 2 non rilevano ai fini della determinazione del numero massimo di varianti di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, così come modificato dall’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 6 agosto 2021, n. 360369, che un soggetto beneficiario può presentare nel corso dell’annualità 2021/2022.
Articolo 4
1. Esclusivamente per l’annualità 2022/2023, al fine di favorire la massima partecipazione ai soggetti proponenti, l’articolo 13, comma 6, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, è modificato come segue:
“6. Per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, il contributo richiesto per ciascun progetto, nell’ambito dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza, non supera i due milioni di euro, a prescindere dall’importo totale del progetto presentato. È facoltà delle Regioni, nei propri avvisi, fissare un contributo massimo richiedibile per ciascun progetto”.
Il presente decreto è trasmesso all’Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.
Stefano Patuanelli
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DL.gs n.82/2005