OCM Vino - Diritto ad accedere al contributo relativo ad intervento per impianto di condizionamento a servizio del locale barriques e del locale metodo classico, nonché per il portone coibentato - Assenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare - Garanzia offerta dalla Regione sulla capienza dei fondi di finanziamento anche per gli interventi in contestazione.
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 817 del 2022, proposto da
Cordero Società Semplice Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Realdo Filippo Frattoni, Elisabetta Masnata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Forloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia - Organismo Pagatore Regionale, non costituito in giudizio;
nei confronti
Società Agricola Mazzolino Srl, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento a firma del Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Pavia – Lodi, prot. M1.2022.0035562 del 28.02.2022, comunicato via PEC il 28.02.2022, recante ad oggetto: “OCM VINO – Reg. UE 1308/2013 – Misura Investimenti – Programma Nazionale di Sostegno (PNS) – campagna 2021/2022 – Cordero Società Semplice Agricola – Domanda n. 202202087211 – Comunicazione di conferma esito istruttoria di ammissibilità parzialmente positivo” nella parte in cui non viene ammessa la spesa relativa all’impianto di condizionamento a servizio del locale barriques e del locale metodo classico, nonché il portone coibentato;
- della comunicazione a firma del Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Pavia – Lodi, prot. M1.2022.0017993 del 02.02.2022, inoltrata via PEC il 02.02.2022, recante ad oggetto: “OCM VINO – Reg. UE 1308/2013 – Misura Investimenti – Programma Nazionale di Sostegno (PNS)– campagna 2021/2022 – Cordero Società Semplice Agricola – Domanda n.202202087211 – Esito istruttoria di ammissibilità e trasmissione verbale”, e del verbale ivi allegato del 31.01.2022, limitatamente all’aspetto della non ammissione della spesa relativa all’impianto di condizionamento a servizio del locale barriques e del locale metodo classico, nonché il portone coibentato;
- del d.d.s. 16.02.2022 n. 1710 della Direzione Organismo Pagatore Regionale recante ad oggetto “Reg. UE 1308/2013 Art. 50 OCM vitivinicolo misura investimenti – campagna 2021 - 2022 approvazione della graduatoria regionale dei beneficiari finanziati e dei richiedenti non ammessi”;
- del provvedimento a firma del Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Pavia – Lodi, prot. M1.2022.0042187 del 09.03.2022, comunicato via PEC il 09.03.2022, recante ad oggetto: “OCM VINO – Reg. UE 1308/2013 – Misura Investimenti – Programma Nazionale di Sostegno (PNS) – campagna 2021/2022 – Cordero Società Semplice Agricola – Domanda n. 202202087211 –Comunicazione ammissione al finanziamento – Pagamento totale a saldo per domande annuali con termine lavori e richieste di collaudo entro il 21 luglio 2022. Richiesta aggiornamento ASSET ANTIMAFIA su SISCO e comunicazione Codice Unico di Progetto (CUP)” ,limitatamente all’aspetto della non ammissione della spesa relativa all’impianto di condizionamento a servizio del locale barriques e del locale metodo classico, nonché il portone coibentato in conseguenza del provvedimento sub 1;
- di ogni altro atto preordinato, conseguenziale e/o comunque connesso;
nonché per l’accertamento
del diritto ad accedere al contributo relativo all’intervento B1 per euro 18.414,00, pari al 40% della spesa relativa all’impianto di condizionamento a servizio del locale barriques e del locale metodo classico, nonché il portone coibentato; spesa complessivamente ammontante ad euro 46.035,00;
nonché per la condanna
al risarcimento del danno ingiusto, anche in forma specifica e/o per equivalente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare, atteso che, da un lato, gli ulteriori interventi possono comunque essere effettuati, salvo rimborso degli stessi in caso di accoglimento del ricorso e, dall’altro lato, la Regione ha dichiarato con memoria del 4 giugno 2022 che sarà garantita la capienza dei fondi di finanziamento anche per gli interventi in contestazione;
- in difetto del requisito del periculum in mora, la domanda cautelare deve essere respinta;
- sussistono comunque ragioni per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare, in considerazione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore