Settore vinicolo - Cantina vinicola - Trasformazione in abitazioni di parte di un esistente complesso edificiale adibito a cantina vinicola - Concessione edilizia - Violazione dell’art. 28 della L.P. n. 13/1997 in relazione alla destinazione d’uso dell’immobile oggetto di trasformazione, destinazione che, ove riconducibile alla categoria degli immobili produttivi, determina la necessità di accertare se la cubatura da trasformare secondo il progetto presentato ecceda quella ammissibile sul lotto in base all’indice di densità edilizia vigente per la zona - Oggetto sociale comprendente anche la produzione e la lavorazione di vini - Accertamento relativo all’attività esercitata nel complesso immobiliare - Inapplicabilità del disposto di cui all’art. 28, comma 2, L.P. n. 13/1997.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2022, proposto da
Karin Immobilien KG der Frasnelli Karin & Co., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gerhard Brandstätter e Herwig Neulichedl, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio, in Bolzano, via Dott. Streiter, n. 12;
contro
Comune di Egna, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Lukas Harder, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bolzano, viale Stazione, n. 5;
nei confronti
Montemerli Società semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Arthur Frei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bolzano, viale Amedeo Duca d’Aosta, n. 51;
per l'annullamento
- della concessione edilizia n. 25 dd. 04.11.2021 relativa alla pratica edilizia 2019-4-1 del Comune di Egna, rilasciata a favore della Montemerli Società semplice, con la quale è stata autorizzata la ristrutturazione edilizia di un complesso residenziale in zona residenziale B2 - zona di completamento e zona di rispetto per le belle arti sulla p.ed. 480 pp.mm. 1, 5, 6 e 7 C.C. Egna;
- del parere favorevole della Commissione comunale per il paesaggio dd. 07.07.2021;
- del parere favorevole della Commissione comunale per il paesaggio dd. 02.09.2021;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi le delibere e i pareri di conformità urbanistico – edilizia espressi dal Comune di Egna;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Egna e della Montemerli Società semplice; Visto l’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa Alda Dellantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso all’esame verte sulla prospettata illegittimità della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Egna alla controinteressata per la trasformazione in abitazioni di parte di un esistente complesso edificiale, adibito a cantina vinicola, individuato come p.ed. 480 pp.mm. 1, 5, 6 e 7 C.C. Egna, compreso in zona residenziale B2 di completamento (docc. 2, 3 e 4 del Comune).
2. Giova ripercorrere per sommi capi la vicenda sul cui sfondo s’innesta il gravame.
2.1. L’edificio per cui è causa è di proprietà della controinteressata Montemerli società semplice.
Nel mese di marzo 2019 la controinteressata presentava al Comune di Egna domanda di concessione edilizia per la trasformazione del proprio immobile da cantina vinicola in un complesso residenziale (doc. 5 a 11 del Comune).
2.2. Avvisata dal Comune della presentazione del progetto, la ricorrente presentava le proprie osservazioni contrarie, non condivise, tuttavia, dall’Amministrazione (doc.c 12 e 14 del Comune).
2.3. In data 21.11.2019 il Comune di Egna accoglieva la domanda della controinteressata, alla quale rilasciava la concessione edilizia n. 93 del 21.11.2019 (doc. 15 del Comune), impugnata dall’odierna ricorrente con ricorso iscritto al n. 40/2020, reg. ric..
2.4. Nelle more del giudizio, la controinteressata presentava al Comune di Egna un progetto di variante all’intervento già assentito (docc. 16 – 24 del Comune), approvato dal Comune di Egna con concessione edilizia n. 32 del 15.07.2020, gravata anch’essa con motivi aggiunti nel ricorso pendente.
2.5. Con sentenza n. 117 del 22.04.2021, in accoglimento del ricorso e dell’atto per motivi aggiunti, questo Tribunale annullava la concessione edilizia n. 93/2019 e la variante n. 32/2020 (doc. 26 del Comune), ritenendo fondato il motivo incentrato sulla carenza di istruttoria e sulla violazione dell’art. 28 della L.P. n. 13/1997, in relazione alla destinazione d’uso dell’immobile oggetto di trasformazione, destinazione, la quale, ove riconducibile alla categoria degli immobili produttivi, avrebbe determinato la necessità di accertare se la cubatura da trasformare secondo il progetto presentato eccedesse quella ammissibile sul lotto in base all’indice di densità edilizia vigente per la zona. L’art. 28 della L.P. n. 13/1997, in vigore all’epoca dei fatti, prevedeva, infatti, che “l'utilizzo dei fabbricati e delle aree di aziende produttive trasferite oppure dismesse, ubicati in zone di diversa destinazione urbanistica, avviene nel rispetto della destinazione d'uso e delle prescrizioni di cui al piano urbanistico o piano di attuazione. Quelle parti di fabbricati che superano le dimensioni ammissibili devono essere demolite”.
2.6. In seguito alla sentenza la controinteressata chiedeva, dunque, al Comune di Egna di dare avvio al riesame del progetto nell’osservanza di quanto statuito da questo Tribunale, richiamando, quanto alla ricognizione della destinazione d’uso del fabbricato esistente, i documenti numerati da 32 a 36, già prodotti nel giudizio definito con la richiamata sentenza, e producendo ulteriore documentazione integrativa (doc. 27 del Comune).
2.7. Nella seduta del 7.7.2021 la commissione comunale per il paesaggio e il territorio, nella sua funzione di commissione edilizia per i progetti presentati entro il 30.6.2020, ha trattato l’istanza di riesame presentata dalla controinteressata, dando atto, introduttivamente, dell’applicabilità al progetto in questione della L.P. n. 13/1997, secondo il regime transitorio di cui all’art. 103, comma 2, della L.P. 9/2018, “considerato che le concessioni edilizie sopra indicate sono state annullate dal TRGA esclusivamente per ragioni riconducibili a vizi procedurali”; nel merito ha ritenuto che l’immobile da trasformare fosse destinato a “commercio all’ingrosso”, traendo tale convincimento dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 del 22.6.2021, resa dal Signor Ugo Postal. Questi, infatti dichiarava: 1) che l’attività svolta nei locali della p.ed. 480, C.C. Egna (stabile a Egna, via Bolzano n. 91) dall’impresa individuale Antonio Montemerli, poi dalla Unterland Vini S.r.l. e, dopo la liquidazione di quest’ultima, dalla Montemerli S.s. consisteva “nell’acquisto di vini presso varie cantine vinicole in Italia” ; 2) che, in particolare, “i vini venivano trasportati in autocisterne e scaricati presso lo stabilimento di Egna e rimanevano lì stoccati in grandi vasche per poi essere venduti all’ingrosso sfusi a diverse cantine sociali dell’Alto Adige e grossi consorzi quali Cavit e Gruppo Italiano Vini” 3) che non gli risulta alcun’altra attività svolta nello stabile di Egna e che il Sig. Antonio Montemerli, la Unterland Vini S.r.l. e la Montemerli S.s. “non disponevano di terreni in Alto Adige, né mai hanno coltivato terreni, o prodotto o trasformato prodotti agricoli, in particolare il vino, non hanno mai allevato bestiame” e perciò non avevano mai svolto alcun tipo di attività agricola.
Precisava il Signor Postal di aver contezza personale e diretta delle circostanze attestate, perché nel periodo tra 1975 al 2010 aveva svolto in via continuativa per il sig. Montemerli e per le società sopra indicate l’attività di mediazione di vini all’ingrosso (doc. 45 della controinteressata).
Secondo la commissione edilizia la dichiarazione in questione era da considerarsi attendibile in ragione dell’attività professionale svolta dal sig. Postal ed era comunque suffragata
- dai contratti di vendita di vino delle società “Cantina Sociale dei Colli Vicentini” e “Cantina di Soave”, relativi alla vendita di vino sfuso alla Unterland Vini S.r.l.,
- dalla fattura di vendita della Unterland Vini S.r.l n. 36-89 del 18.12.1989, emessa con riguardo alla vendita di “Vino Bianco Valdadige Doc prod. 89” alla Cantina Sociale di Roverè della Luna S.c.r.l.,
- dai registri di carico e scarico di commercializzazione della Unterland Vini S.r.l., relativi agli anni 1994 al 2004, nei quali sarebbero annotate operazioni di acquisto e vendita a cadenza pressoché giornaliera di vino in quantità all’ingrosso da e a diverse cantine del Nord Italia,
- dalla verifica tavolare, dalla quale si traeva conferma del fatto che né il sig. Montemerli Antonio, né la Unterland Vini S.r.l., né la Montemerli S.s. erano stati in passato proprietari di terreni agricoli in Alto Adige.
Tutti gli elementi indicati deponevano, secondo l’Amministrazione, per la destinazione commerciale dell’immobile, benché l’oggetto sociale della Unterland Vini S.r.l. (che lo aveva occupato, svolgendovi la propria attività), indicata nella visura camerale contemplasse anche la produzione e la lavorazione di vini.
Riteneva, in conclusione, la commissione edilizia comunale, come l’istruttoria condotta, attesa l’assenza di univoci ed evidenti elementi di segno contrario, consentisse di affermare che l’attività esercitata nel complesso immobiliare in questione era quella di commercio all’ingrosso e non quella produttiva. Da ciò faceva discendere l’inapplicabilità del disposto di cui all’art. 28, comma 2, L.P. n 13/1997.
Aggiungeva l’Amministrazione, “a titolo informativo”, che già nel 1985, nell‘ambito del rilascio di una concessione edilizia alla proprietà confinante, il Comune, ai fini del calcolo dei contributi di concessione dovuti per la trasformazione di parte dell’originaria cantina di vini in attività terziaria, aveva ritenuto sussistere la pregressa destinazione a commercio all‘ingrosso (doc. 46 del Comune).
2.8. Siccome la commissione edilizia aveva ritenuto necessario approfondire alcuni aspetti riguardanti l’accesso veicolare, si era, tuttavia, deciso di rinviare la trattazione del progetto, in attesa di ricevere la documentazione tecnica a tal fine richiesta alla controinteressata.
Nella successiva seduta del 2.9.2022, la commissione comunale, dopo aver constatato che la problematica in ordine all’accesso veicolare, emersa nella seduta del 7.7.2021, era stata superata, esprimeva, infine, parere favorevole al progetto di trasformazione dell’immobile della controinteressata, richiamando gli approdi già fissati nella precedente seduta del 7.7.2021 e dando atto che “la destinazione d’uso originaria dell’immobile oggetto del progetto è quella di commercio all’ingrosso (con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all’art. 28, comma 2, L.P. 13/1997)” (doc. 47 del Comune).
2.9. Sulla scorta del parere positivo espresso dalla commissione consultiva, il Comune di Egna emetteva, infine, la concessione edilizia n. 25 del 4.11.2021, avversata nel presente giudizio.
3. La ricorrente affida il gravame a tre motivi d’impugnazione, con i quali deduce:
la “I. Violazione dell’art. 14 comma 1 l.p. n. 17/1993”, per non esserle stato comunicato l’avvio del procedimento inteso al rilascio del titolo edilizio, considerato che con sentenza n. 117/2021 di questo TRGA era stata annullata, in accoglimento del ricorso presentato dalla stessa odierna ricorrente, la precedente concessione edilizia, già emessa a favore della controinteressata per un progetto del tutto analogo a quello autorizzato con il provvedimento per cui è causa;
la “II. inapplicabilità dell’art. 103 comma 2 della L.P. n. 9/2018” al caso di specie con la “conseguente nullità degli atti impugnati”, assunti nell’erronea applicazione ultra attiva del regime urbanistico di cui alla L.P. n. 13/1997, ormai abrogata, atteso che, a fronte dell’affermato carattere sostanziale del vizio che aveva determinato l’annullamento in sede giurisdizionale del precedente titolo edilizio, non opererebbe la disposizione transitoria di cui all’articolo citato in rubrica, in virtù della quale “in caso di ripresentazione di piani, progetti e titoli abilitativi annullati per vizi procedurali, trovano applicazione le norme e disposizioni procedimentali in vigore alla data di avvio del procedimento originario”, ossia la L.P. n. 13/1997;
la violazione “III. … dell’art. 28, comma 2, L.P. n. 13/1997 e conseguente nullità degli atti impugnati; illogica e contradittoria motivazione; errata valutazione dei documenti”, posto che la destinazione d’uso dell’immobile oggetto d’intervento sarebbe quella produttiva, con il conseguente operare dei limiti volumetrici alla sua trasformabilità, dettati dalla norma in rubrica, rimasti inosservati.
4. Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Egna sia la controinteressata. Entrambi resistono al ricorso, instando per il suo rigetto sull’argomentata inconsistenza delle censure formulate.
Il Comune resistente prospetta, inoltre, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, che non sarebbe sostenuto dal necessario interesse alla sua proposizione, dovendosi imputare a parte ricorrente un patente difetto di allegazione al riguardo.
5. All’eccezione ha replicato la ricorrente protestando sia la propria legittimazione, in virtù dell’incontestata vicinitas, sia l’interesse ad agire, attesa l’indubbia incidenza pregiudizievole dell’intento edificatorio autorizzato con riguardo a parte dello stesso immobile, del quale ella è, per altra parte, proprietaria.
6. Chiamata all’udienza del 22.5.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Va dato ingresso all’eccezione d’inammissibilità del gravame per difetto d’interesse, sollevata dal Comune resistente, il quale, richiamato il recente approdo dell’Adunanza Plenaria, secondo il quale la vicinitas non vale da sola e in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso (sentenza n. 22/2021), rileva come la ricorrente si sia limitata, al riguardo, a predicarsi proprietaria delle pp.mm. 2, 4, 9 e 10 della p.ed. 480, C.C. Egna, senza nulla prospettare in merito alla lesione concreta ed attuale che la trasformazione edilizia autorizzata le farebbe paventare e in ordine all’effettiva utilità che intenderebbe conseguire dal richiesto annullamento della concessione edilizia impugnata.
Sottintendendo un intento emulativo della ricorrente, la difesa comunale aggiunge, inoltre, che l’instaurazione del ricorso non deve essere finalizzata alla tutela di siffatti interessi emulativi, di mero fatto, o di pretese impossibili o contra ius (cfr. C.d.S., Ad. Plen., sentenza n. 9/2014) e che anche sotto questo profilo risultava indispensabile che la ricorrente medesima specificasse la finalità della propria iniziativa giudiziaria.
7.1. Nella memoria di replica la ricorrente contrasta la tesi comunale sulla pretesa mancanza di un suo interesse a impugnare la concessione edilizia rilasciata alla controinteressata con le seguenti affermazioni, che il Collegio ritiene utile riprodurre integralmente:
“Nella presente vertenza il requisito della legittimazione a ricorrere è indubbio, non essendo la vicinitas stata contestata dalle controparti. Altresì incontestabile è l’interesse a ricorrere dal momento che l’accoglimento del ricorso comporterebbe una mancata trasformazione del corpo edilizio ovvero una trasformazione radicalmente diversa del corpo edilizio di proprietà della controinteressata. Come del resto già ampiamente dimostrato nel processo amministrativo, conclusosi con la sentenza n. 117/2021 del TRGA pubblicata in data 24.04.2021, l’immobile della ricorrente forma un corpo unico con l’immobile della controinteressata, motivo per cui ogni trasformazione edilizia radicale (come nel caso concreto autorizzata con la concessione edilizia) lede gli interessi della ricorrente. In questa sede è necessario aggiungere che la concessione edilizia impugnata prevede una radicale trasformazione dell’edificio con cambiamento della destinazione d’uso che certamente riveste una rilevanza anche per la ricorrente. Pertanto l’eccezione avversaria è destituita di ogni fondamento”.
7.2. Occorre introdurre l’esame dell’eccezione dando atto dei due filoni che, nel vastissimo panorama giurisprudenziale, si rinvengono sul tema delle condizioni dell’azione con riferimento ai ricorsi in materia edilizia.
Ve n’è uno, maggioritario, per cui la vicinitas, quale criterio idoneo a legittimare l’impugnazione di singoli titoli edilizi, assorbe in sé anche il profilo dell’interesse al ricorso. Ad esso se ne affianca un secondo, forse meno frequente ma comunque molto rappresentato, per il quale la vicinitas da sola non basta a fondare anche l’interesse, sicché è onere del ricorrente fornire la prova concreta di un pregiudizio sofferto (cfr. ex multis, C.d.S., sez. IV, sentenza n. 962/2020).
7.3. Il rilevato contrasto giurisprudenziale è stato composto dall’Adunanza Plenaria, che, con sentenza n. 22/2021, ha confermato la giurisprudenza seguita, seppur non sempre univocamente, anche da questo TRGA Bolzano (sentenze n. 4/2020; n. 4/2021; n. 39/2022 e n. 40/2022), laddove, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra legittimazione e interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, ha ritenuto necessario, in via di principio, che ricorrano entrambi, sottolineando, nella materia edilizia in particolare, come non possa affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento atto a differenziare i consociati in relazione a un titolo edilizio emesso dall’Amministrazione, valga da solo e in automatico a soddisfare anche l’interesse al ricorso.
7.4. Ciò posto, osserva il Collegio riprendendo le proprie pronunce nn. 39 e 40 del 2022, che l’interesse a contestare un titolo edilizio integra un criterio flessibile, da misurare ogni volta sulla base della situazione di fatto, del tipo di provvedimento contestato e dei suoi concreti contenuti, dell’ampiezza e della rilevanza delle aree coinvolte. Si tratta, insomma, di una condizione che, nella vastità degli aspetti potenzialmente incisi da un titolo edilizio, poco si presta a teorizzazioni astratte e generali.
7.5. La necessità di un interesse a proporre ricorso contro un provvedimento dell’Amministrazione è da rinvenire, come noto, nell’art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.. Detto interesse è connotato dalla “prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato” (cfr. C.d.S., Ad. plen., sentenza n. 4/2018, al punto 16.8).
Le diverse disposizioni che nel processo amministrativo fanno riferimento, direttamente o indirettamente, all’interesse a ricorrere (art. 35, primo comma, lett. b) e c); art. 34, comma 3; art. 13, comma 4-bis), accentuano la dimensione sostanziale dell’interesse legittimo e, con essa, la necessità di una verifica rigorosa delle condizioni dell’azione, da condurre sulla base degli elementi desumibili dal ricorso, prescindendo, in questa fase, dall’accertamento effettivo della sussistenza della situazione giuridica e della lesione che il ricorrente afferma di aver subito. In altri termini, nell’indagare la sussistenza dell’interesse al ricorso va verificato che la situazione giuridica soggettiva affermata possa aver subito una lesione, non anche che l’abbia subita effettivamente, tale secondo accertamento attenendo al merito della lite.
L’interesse al ricorso, come accennato, non può prescindere dall’utilità ricavabile dalla tutela di annullamento e dall’effetto ripristinatorio.
7.6. Nella materia edilizia il pregiudizio in cui si radica l’interesse a impugnare il permesso di costruire (concessione edilizia, nel lessico normativo della L.P. n. 13/1997, applicabile al caso qui trattato), che si assume rilasciato illegittimamente, è rinvenuto in giurisprudenza in un variegato fascio di situazioni che vanno dalla possibile diminuzione del godimento dell’immobile confinante o comunque contiguo, al suo possibile deprezzamento e, ancora, alla compromissione dei beni della salute e dell’ambiente in danno di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata. Si tratta, in sostanza, di effetti pregiudizievoli che la realizzazione dell’intervento edilizio autorizzato riverbera sulla zona incisa dalla costruzione, provocando per gli immobili vicini - ad esempio e senza alcuna pretesa di esaustività delle ipotesi di danno potenzialmente sprigionate da un intervento edificatorio - la diminuzione di aria, di luce, di visuale o panorama, ma anche la menomazioni di valori urbanistici e la degradazione dell’agio abitativo e dell’ambiente, in conseguenza dell’aumentato carico urbanistico, suscettibile di tradursi nella riduzione dei servizi pubblici, nel sovraffollamento, o ancora nell’aumento del traffico.
7.7. Sotto il profilo dell’onere di allegazione è avviso del Collegio - rafforzato dall’approdo della richiamata Adunanza Plenaria e dalla giurisprudenza seguita più recentemente da questo Tribunale - che lo specifico pregiudizio derivante dall’intervento edilizio che si assume illegittimo, e che è necessario sussista per potersi predicare l’esistenza dell’interesse a ricorrere contro di esso, può comunque ricavarsi, in termini di prospettazione, dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso, suscettibili, peraltro, di essere precisate e comprovate laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o dai rilievi del giudicante.
7.8. Alla luce delle coordinate ermeneutiche così riassunte, confortate dalla pronuncia chiarificatrice dell’Adunanza Plenaria già richiamata, deve darsi ingresso, al lume delle ragioni che si vanno a esporre, all’eccezione d’inammissibilità del ricorso, formulata dal Comune resistente sul rilevato difetto d’interesse in capo alla ricorrente.
7.9. Ricorda il Collegio, come la ricorrente individui il pregiudizio che le deriverebbe dall’impugnata concessione edilizia nel fatto di essere proprietaria del fabbricato che “forma un corpo unico con l’immobile della controinteressata, motivo per cui ogni trasformazione edilizia radicale” di quest’ultimo, “(come nel caso concreto autorizzata con la concessione edilizia)” sarebbe ex se lesiva degli “interessi della ricorrente.” L’utilità che la ricorrente ricaverebbe da una sentenza a sé favorevole consisterebbe nella “mancata trasformazione del corpo edilizio ovvero (in) una trasformazione radicalmente diversa del corpo edilizio di proprietà della controinteressata”. A queste davvero scarne considerazioni la ricorrente ritiene opportuno aggiungere che “la concessione edilizia impugnata prevede una radicale trasformazione dell’edificio con cambiamento della destinazione d’uso che certamente riveste una rilevanza anche per la ricorrente”. Tanto basterebbe, a suo avviso, a integrare l’interesse a ricorrere e, specularmente, a determinare il rigetto dell’eccezione d’inammissibilità, infondatamente prospettata dall’Amministrazione resistente.
7.10. Dovendo - ai fini della verifica circa la sussistenza dell’interesse all’impugnazione, quale condizione dell’azione che deve necessariamente essere soddisfatta, affinché il gravame possa ritenersi ammissibile – valutare la plausibilità del pregiudizio lamentato, non solo alla luce delle esplicite, benché tautologiche, note spese al riguardo dalla ricorrente e poc’anzi riprodotte in termini letteralmente fedeli, ma anche alla luce di tutte le allegazioni a supporto del gravame, occorre innanzi tutto avere presente il contestato intervento edilizio.
Si tratta, riprendendo la descrizione, anch’essa estremamente scarna, desumibile dal gravame, della ristrutturazione di una parte del corpo edilizio esistente, attualmente destinata a cantina di vini, la quale viene convertita all’uso residenziale. Di più non è dato apprendere dal ricorso.
7.11. Ciò precisato, in punto di fatto, e riprendendo il lamentato pregiudizio secondo la succinta prospettazione che ne fa la ricorrente stessa, va detto che quest’ultima non spende alcun rigo per rendere evidente l’entità dimensionale dell’intervento previsto, né l’eventuale eccedenza rispetto al volume ammissibile sul lotto, in applicazione dell’indice di edificabilità. Nemmeno si premura, la ricorrente, di illustrare in quali concreti termini la creazione, ignota nel numero, di nuove abitazioni nel corpo edificiale a lei prossimo possa in tesi comportare un aggravio per la sua proprietà, in termini di godibilità o agio abitativo della stessa, soprattutto ove questa trasformazione sia raffrontata con l’attuale destinazione del fabbricato, che la si classifichi come “commercio all’ingrosso” – secondo la prospettazione delle parti resistenti -, o la si consideri produttiva.
Si tratta, in sostanza, di addebiti del tutto generici che precludono al Collegio ogni possibilità di apprezzamento del protestato pregiudizio, anche esso indefinito.
La ricorrente non evidenzia violazioni di distanze e altezze in rapporto al proprio immobile; non afferma né definisce l’ingombro del fabbricato ristrutturato, né in assoluto, né in relazione alla propria parte di edificio, non ne illustra le potenziali ripercussioni negative, vuoi in termini d’apporto di luce e aria, vuoi per la riduzione della visuale e del panorama, vuoi, più in generale, in termini di qualità abitativa e agio insediativo.
Neanche è possibile evincere, seppur solo per implicito, le ricadute lesive, denunciate in via generica e tautologica, dalle allegazioni che sorreggono l’intera impugnativa o dalle censure prospettate, posto che le stesse attengono a pretesi profili d’illegittimità che non consentono di ritenere la sussistenza in re ipsa di concrete ripercussioni pregiudizievoli a carico della proprietà della ricorrente.
Al lume di queste constatazioni il pregiudizio alla sfera dei propri interessi, del quale la ricorrente si duole nei su esposti termini sommari e assertivi, si rivela del tutto generico e sguarnito del necessario corredo di elementi che ne consentano il vaglio di plausibilità.
Anche l’eccezione di difetto d’interesse per mancata individuazione di un pregiudizio concreto in capo alla ricorrente, sollevata dalla difesa del Comune, non ha sortito l’effetto di indurre quest’ultima a una più precisa allegazione delle proprie ragioni al riguardo, essendosi di fatto limitata, a riaffermare la lesione della propria sfera d’interesse in termini generici e tautologici.
7.12. Né emerge dal complesso delle allegazioni che strutturano il gravame la concreta utilità che la ricorrente potrebbe trarre dal loro accoglimento. Non è esaustiva, a tale riguardo, l’affermazione attorea che coglie nell’annullamento del titolo edilizio l’utilità consistente nella “mancata trasformazione del corpo edilizio ovvero una trasformazione radicalmente diversa del corpo edilizio di proprietà della controinteressata”. Sul punto valga osservare che dall’accoglimento del gravame non potrebbe in alcun modo derivare un ostacolo alla trasformabilità del fabbricato nella sua interezza, ma, eventualmente, solo del volume eccedente la cubatura ammissibile sul lotto secondo l’indice di densità edilizia prescritta per la zona. Detto volume in eccesso, tuttavia, stando alle allegazioni riportate negli scritti processuali della ricorrente, non è né certo né quantificato, sicché, ancora una volta, non si può apprezzare quanto e in quali termini il favorevole esito del gravame si traduca in un’utilità per la ricorrente. Non vede pertanto il Collegio quale possa essere l’interesse di quest’ultima a coltivare le doglianze in questione.
7.13. Dal complesso delle allegazioni che supportano il gravame non emergono, in definitiva, elementi sufficienti a rivelare la ricaduta pregiudizievole delle opere contestate sulla sfera d’interessi della ricorrente. Il fascio di censure di cui essa correda l’impugnativa pare improntato alla logica di sottoporre il progetto contestato a un monitoraggio circa la sua corrispondenza alle norme che regolano la fattispecie, a prescindere dalla sussistenza di un concreto potenziale lesivo dell’intervento edilizio progettato a danno degli interessi della ricorrente.
Deve darsi, perciò, ingresso all’eccezione d’inammissibilità del ricorso svolta dalla difesa comunale, non prima di avere precisato che la precedente sentenza n. 117/2021, pronunciata da questo TRGA tra le stesse parti sul medesimo progetto di trasformazione dell’immobile da cantina di vini ad alloggi, risale al periodo antecedente all’intervento chiarificatore dell’Adunanza Plenaria sopra richiamato, quando ancora si rinvengono, nella giurisprudenza di questo Tribunale, pronunce meno attente al tema dell’interesse a ricorrere contro titoli edilizi. Tale sentenza, in ogni caso, non aveva affrontato espressamente il tema dell’interesse concreto e attuale sotteso al gravame, sicché da essa non può trarsi alcun argomento dirimente a favore della ricorrenza di questa condizione dell’azione nella presente lite.
8. Per quanto sin qui illustrato, il ricorso è, in conclusione, inammissibile.
La condanna alle spese, nella misura liquidata in dispositivo, segue l’ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente a rifondere al Comune resistente e alla controinteressata le spese di lite che liquida per ciascuna delle parti resistenti in € 3.000,00 (tremila,00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Michele Menestrina, Presidente
Alda Dellantonio, Consigliere, Estensore
Sarre Pirrone, Consigliere
Stephan Beikircher, Consigliere