Settore vinicolo - Pinot grigio Santa Elvira e Pinot Grigio Valdadige di Santa Margherita S.p.A. - Contraffazione di marchio e concorrenza sleale confusoria/per imitazione servile/agganciamento - Imitazione dell'abbigliaggio del prodotto, costituito da bottiglia, etichetta e collarino - Esclusione contraffazione e concorrenza sleale.
SENTENZA
n. 715/2022, pubbl. il 21/03/2022
(Giudice: Dott. Silvia Romagnoli)
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6417/2018 promossa da:
SANTA MARGHERITA SPA (c.f. omissis), con il patrocinio degli Avv.ti Lorenzo De Martinis, Lorenza Mosna, Camilla Caravati, Eleonora Ortaglio, elettivamente domiciliata in Milano, P.zza Filippo Meda n. 3, presso lo studio dei medesimi difensori
PARTE ATTRICE
contro
CANTINE QUATTRO VALLI SRL (c.f. omissis)
contumace
PARTE CONVENUTA
con l’intervento di
N. A. e TOP WINE IMPORT LLC., con il patrocinio dell’Avv. Valter Loccisano, elettivamente domiciliati presso il medesimo e nel suo studio in Bologna, Via Leandro Alberti n. 66
INTERVENUTI VOLONTARI
Oggetto
"marchio industriale e concorrenza sleale"
CONCLUSIONI
Le parti hanno così precisato le conclusioni ad udienza di p.c. del 24.6.2021:
- Per parte attrice, come da foglio di p.c. del 16.6.2021 ["Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, in veste di Tribunale del Marchio Comunitario quanto alla domanda di contraffazione del marchio dell’unione Europea n. 9284605, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così giudicare:
In via principale, nel merito:
1. Accertare e dichiarare che, per effetto dello sfruttamento commerciale dell'etichetta identificata in atti per la vendita di prodotti vinicoli imbottigliati in Italia, con particolare riguardo al Pinot Grigio Santa Elvira imbottigliato in Italia, gli intervenienti volontari Sig. Antonino Nigrelli e Top Wines Import LLC si sono resi responsabili di contraffazione del marchio dell’Unione Europea n. 9284605 di titolarità dell'attrice;
2. Accertare e dichiarare che, per effetto dello sfruttamento commerciale dell'etichetta identificata in atti per la vendita di prodotti vinicoli, con particolare riguardo al Pinot Grigio Santa Elvira imbottigliato in Italia, gli intervenienti volontari Sig. Antonino Nigrelli e Top Wines Import LLC si sono resi responsabili di atti di imitazione servile confusoria (art. 2598 n. 1 c.c.) nei confronti del prodotto Pinot Grigio Valdadige di Santa Margherita S.p.A. e ciò per l'imitazione complessiva dei tratti distintivi, cromatici e stilistici dell'abbigliaggio di tale ultimo prodotto, costituito da bottiglia, etichetta e collarino;
3. Accertare e dichiarare che gli intervenienti si sono altresì resi responsabili di indebito agganciamento al prestigio ed alla reputazione dell'attrice e del suo prodotto di punta, il Pinot Grigio Valdadige, e ciò in violazione del disposto dell'art. 2598 n. 2 c.c., ed inoltre di concorrenza sleale per denigrazione altresì riconducibile al disposto della norma sopraindicata;
Per l’effetto:
4. Disporre l’inibitoria definitiva – a carico degli intervenienti – alla fabbricazione, promozione, commercio, uso, nonché esportazione e di qualsivoglia atto di offerta in vendita di prodotti vinicoli recanti l'etichetta oggetto di litigio;
5. Disporre, ex art. 124 CPI, l’ordine di ritiro definitivo dal commercio di tutti i prodotti recanti l'etichetta in disputa e dei relativi materiali promozionali che dovessero essere reperiti sul mercato nazionale;
6. Fissare, nel disporre l’inibitoria, una penale di euro 5.000,00 imponendone il pagamento agli intervenienti in solido, in favore dell'attrice, per ogni violazione e/o inosservanza contestata successivamente all’emananda sentenza di condanna e per ogni giorno di ritardo
nell’esecuzione dei provvedimenti ex art. 124 CPI;
7. Disporre la distruzione, ex art. 124 CPI, a cura dell'attrice ed a spese degli intervenienti, di tutti i prodotti recanti l'etichetta contestata che dovessero essere reperiti in commercio sul mercato;
8. Condannare gli intervenienti al risarcimento del danno, cagionato alla società attrice, in ragione degli atti di contraffazione di marchio e di concorrenza sleale esposti in narrativa, e ciò ex artt. 125, nn. 1, 2 e 3 CPI, in combinato disposto con gli artt. 1223, 1224 e 1226 c.c., procedendo, in particolare, alla liquidazione del danno subito e subendo dalle attrici, a norma degli artt. 1223, 1224 e 1226 ed 1227 c.c., ed applicando i criteri ex art. 125 CPI, nn. 1, 2 e 3, per quanto attiene il danno emergente ed il lucro cessante, ricomprendendo altresì in tali voci il danno all’immagine e la vanificazione degli investimenti pubblicitari. In particolare, condannare gli intervenienti in solido a risarcire il danno subito dall'attrice, nella misura che risulterà in corso di causa, anche alla luce dei risultati dell’esibizione integrale delle scritture contabili e di tutta la documentazione fiscale, commerciale e contabile della convenuta, per tutto il periodo di durata della condotta illecita, ai fini della corretta quantificazione del danno, ex art. 125, n. 3 CPI, tenuto conto del grave pregiudizio arrecato all’immagine di Santa Margherita, riguardo al suo rinomato prodotto Pinot Grigio Valdadige ed al suo particolare abbigliaggio;
9. Per l’effetto, in via cumulativa, o alternativa alla liquidazione secondo equità, ai sensi dell’art 125, n. 3 CPI, condannare gli intervenienti a versare all'attrice l’indebito profitto – così come risulterà dalle scritture contabili di Antonino Nigrelli e TWI – ottenuto con lo sfruttamento commerciale dell'etichetta in contestazione per la vendita di prodotti vinicoli;
10. Disporre la pubblicazione della sentenza, a cura dell'attrice ed a spese degli intervenienti, sul quotidiano "Il Corriere della Sera", o su altro quotidiano a tiratura nazionale, su una rivista specialistica in materia di vini e sul sito Internet dell'attrice, ex artt. art. 126 CPI e 2600 c.c.;
11. Condannare, in ogni caso, le intervenienti alla rifusione, in favore dell'attrice, di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA ed ogni altro accessorio di legge.
In via istruttoria: […]."
- Per gli intervenuti volontari, come da note per la trattazione scritta dep. in data 18.6.2021 ["Voglia l’Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis:
In via preliminare
- dichiarare ammissibile, anche ex artt. 105 e 267 c.p.c., e, conseguentemente autorizzare, l’intervento spiegato nel presente procedimento dal Sig. Antonino Nigrelli e dalla Top Wines Import LLC., in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- accertare e dichiarare l’inammissibilità ed improponibilità delle domande tutte proposte da parte attrice nella propria prima memoria ex art. 183 sesto comma nei confronti del Sig. Antonino Nigrelli e della Top Wines Import LLC. essendo state le stesse solo irritualmente e tardivamente introdotte in giudizio per i motivi tutti in atti meglio esposti;
Nel merito
- accertare e dichiarare che il marchio "Santa Elvira" e la etichetta del vino Pinot Grigio distribuito da Top Wines Import LLC con il predetto marchio di cui ai documenti 1 e 6 ed in atti meglio descritti, non costituiscono contraffazione del marchio EUIPO n. 9284605 di titolarità della società Santa Margherita S.p.a. di cui al doc. 1 di parte attrice;
- accertare e dichiarare che il Pinot Grigio a marchio "Santa Elvira" distribuito da Top Wines Import LLC non costituisce imitazione servile del Pinot Grigio Santa Margherita, entrambi in atti meglio descritti;
- accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, anche ex artt. 2043, 2059 e 2598 ss. c.c., di Santa Margherita S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in relazione ai fatti tutti in atti meglio esposti e, per l’effetto,
- condannare Santa Margherita S.p.a., in persona del suo l.r.p.t., anche ex art. 2043, 2059, 2598, e 2600 c.c. a risarcire al Sig. Antonino Nigrelli ed alla Top Wines Import LLC., i danni tutti da ciascuno di essi subiti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, da meglio accertarsi in corso di causa, anche ex artt. 1226 e 2056 c.c.;
- rigettare le domande tutte, anche istruttorie, ex adverso formulate, in quanto inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto, e, comunque non provate, per i motivi e le ragioni tutte in atti meglio esposti;
- accertare, per i motivi tutti in atti meglio esposti, la responsabilità processuale aggravata anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c., di Santa Margherita S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e conseguentemente condannare la stessa al pagamento in favore del Sig. Antonino Nigrelli e della Top Wines Import LLC. di una somma equitativamente determinata;
In via istruttoria […]
Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. n. 55 del 10.03.2014, IVA 22% e CNPA 4% come per legge."].
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 19.4.2018 Santa Margherita S.p.A. (nel prosieguo anche solo S. Margherita) conveniva in giudizio innanzi l’intestata Sezione specializzata in materia di Impresa Cantine Quattro Valli S.r.l. (nel prosieguo anche solo Quattro Valli) chiedendone, previo accertamento della contraffazione del proprio marchio EUIPO n. 9284605 da parte del prodotto "Santa Elvira" Pinot Grigio nonché della concorrenza sleale confusoria/per imitazione servile/agganciamento ex art. 2598 nn. 1 e 2 c.c., la condanna della convenuta al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1223 e ss. c.c. e dell’art. 125 CPI, oltre alle tutele tipiche in materia di privative industriali ex art. 124 CPI (inibitoria definitiva, ritiro dal commercio, distruzione dei prodotti in contraffazione e penale).
In tale atto esponeva che il marchio EUIPO di cui era titolare era stato registrato in data 15.12.2010 su domanda del 30.7.2010 e consisteva nell’etichetta del proprio prodotto di punta Pinot Grigio "Valdadige Doc"; che il marchio/etichetta era altresì protetto al di fuori dell’UE attraverso opportune registrazioni nazionali (ad es. in USA); che altresì il prodotto della concorrente Pinot Grigio "Santa Elvira" riproduceva l’abbigliaggio complessivo del Pinot Grigio "Valdadige Doc" di Santa Margherita; che dunque l’etichetta in sé del prodotto concorrente costituiva contraffazione del marchio attoreo in violazione dell’art. 20 CPI e inoltre la veste complessiva (c.d. trade dress) del prodotto risultante dalla somma di bottiglia ed etichetta imitava servilmente il Pinot grigio dell’attrice e si agganciava indebitamente alla sua notorietà e reputazione; che la convenuta Quattro Valli era l’imbottigliatore/produttore del Pinot Grigio "Santa Elvira" e comunque lo deteneva a fini di commercializzazione; che il risarcimento doveva coprire tanto il danno emergente per le spese sostenute dall’attrice a protezione e promozione del proprio marchio quanto il lucro cessante anche secondo il criterio della retroversione degli utili ex art. 125/3° co. CPI.
La convenuta non si costituiva ed invece intervenivano volontariamente in giudizio N. A. e Top Wines Import LLC. con residenza/sede in Miami (Florida) rispettivamente nella qualità di titolare e licenziataria del marchio "Santa Elvira" registrato in USA il 26.8.2014 con cui veniva distribuito il Pinot Grigio "Santa Elvira", sostenendo che Quattro Valli era mero imbottigliatore per conto terzi e che nonostante parte attrice avesse inizialmente rivolto le sue pretese in via stragiudiziale nei confronti della odierna interveniente aveva convenuto in causa Quattro Valli unicamente per radicare il giudizio in Italia; che le domande attoree erano infondate perché non vi era né contraffazione né imitazione del marchio complesso/etichetta del Pinot Grigio "Santa Margherita" da parte dell’etichetta del vino Pinot Grigio "Santa Elvira" né alcun illecito concorrenziale; che il prodotto della Top Wines Import LLC. non veniva commercializzato in Europa essendo distribuito soltanto negli USA e nei Caraibi; che la tutela del marchio solo in ambito europeo e la distribuzione del prodotto Pinot Grigio "Santa Elvira" al di fuori del mercato europeo escludeva ex se qualsivoglia danno tutelabile ed escludeva anche la funzione ripristinatoria e/o risarcitoria degli ulteriori provvedimenti richiesti dall’attrice; che viceversa l’azione promossa era temeraria ex art. 96 c.p.c. e illecita ex artt. 2043 e 2598 c.c. perché diretta a contrastare l’uso legittimo del marchio "Santa Elvira" da parte del suo titolare e l’attività del concorrente senza neppure convenirli in giudizio cagionando oltretutto grave danno a Top Wines Import LLC. derivante dall’interruzione dei rapporti commerciali da parte di Quattro Valli; chiedevano pertanto, oltre agli accertamenti contrari a quelli avversari quanto a contraffazione del marchio e concorrenza sleale, in via riconvenzionale che si accertassero "gli illeciti e le responsabilità tutte anche ex artt. 2043, 2059 e 2598 c.c. di Santa Margherita s.p.a." con conseguente condanna risarcitoria, oltre a condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata.
In prima udienza ex art.183 c.p.c. del 9.10.2018 parte attrice, dando atto di intervenuta transazione stragiudiziale con la convenuta, rinunciava ad ogni domanda nei confronti di Quattro Valli; previa assegnazione dei termini ex art. 183/6° co. c.p.c., con la prima memoria istruttoria parte attrice riformulava le conclusioni nei confronti degli intervenienti, ciò che veniva contestato dalle controparti nella successiva seconda memoria istruttoria e ulteriormente contestato in replica in terza memoria attorea; omessa ogni attività istruttoria la causa veniva rinviata per p.c. e successivamente, a udienza del 24.6.2021 tenutasi con trattazione scritta ex art. 221/4° co. D.L. 34/2020 e successive modifiche, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate.
§
Preliminarmente va rigettato il rilievo degli intervenuti di inammissibilità/ improponibilità della riformulazione delle domande come svolta da parte attrice con la prima memoria ex art. 183/6° co. c.p.c.: l’intervento è litisconsortile o adesivo autonomo (cfr. art. 105 c.p.c.) e gli intervenuti sostanzialmente deducono essere essi stessi, e non l’originaria convenuta Quattro Valli, i legittimi contraddittori delle domande attoree, cosicché la domanda inizialmente svolta da parte attrice nei confronti di altro soggetto, anche in assenza di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo intervenuto (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. II, 19/01/2012, n. 743); ne consegue che le domande come riformulate dall’attrice nei confronti degli intervenuti volontari non consistono in domande nuove ma nel fisiologico adattamento delle domande originarie al nuovo interlocutore che sostenendo di essere il titolare del marchio "Santa Elvira" e il distributore dei prodotti recanti l’etichetta contestata attraggono a sé le originarie domande attoree, come anche dimostrato dalla formulazione di domande speculari e contrapposte (non contraffazione, non concorrenza sleale) oltre che di autonoma domanda riconvenzionale di concorrenza sleale e risarcitoria.
Piuttosto è vero che l’attrice invoca la tutela del proprio marchio europeo e le parti intervenute eccepiscono di operare unicamente al di fuori del mercato europeo, prevalentemente negli USA; a tale rilievo degli intervenienti per cui il Pinot Grigio "Santa Elvira" non sarebbe commercializzato in Italia e neanche in Europa, l’attrice non ha replicato, così dovendosi ritenere la circostanza non contestata e dunque provata ai sensi dell’art. 115 c.p.c.
Si impone comunque l’accertamento della contraffazione di marchio così come l’accertamento della concorrenza sleale denunciata da parte attrice, per effetto delle domande, uguali e contrarie, svolte dalle parti intervenute.
§
Orbene, nel merito vanno disattese entrambe le prospettazioni attoree e, per l’effetto, accolte le domande delle parti intervenute per i motivi di seguito esposti.
Va esclusa la contraffazione del marchio/etichetta nella titolarità dell’attrice in ragione delle diversità dell’etichetta del prodotto in pretesa contraffazione Pinot Grigio "Santa Elvira" — quale marchio di fatto costituito analogamente dal complesso degli elementi che lo compongono — alla stregua di una valutazione unitaria e sintetica che pur deve essere adottata in caso di conflitto fra segni complessi; la valutazione del rischio di confusione fra segni complessi, in altri termini, deve essere fatta globalmente pur tenendo conto delle peculiarità distintive degli elementi che compongono il segno complesso (cfr. Cass. civ. Sez. I, 27.5.2016 n. 11031, Trib. Milano Sez. Impresa 15.3.2016).
Nella fattispecie, reputa il Collegio che l’unico elemento distintivo dell’etichetta di Pinot Grigio "Santa Margherita" consista nell’elemento figurativo (villa o casale) posto al di sopra della parte denominativa "Santa Margherita", la quale non è confusoria rispetto a "Santa Elvira", sia perché la parola "Santa" è oltremodo usata nel settore vinicolo (es. Santa Cristina, Santa Caterina, Santa Cecilia ecc. come documentato dagli intervenienti sub doc. 8) sia perché "Elvira" piuttosto che "Margherita" (o altro nome femminile) è certamente non confondibile; la denominazione "Pinot Grigio" come anche la parola "Valdadige" certamente non hanno carattere distintivo perché indicazioni descrittive o di provenienza geografica del prodotto ex art. 13 CPI ; anche la cornice di tralicci d’uva e grappoli è meramente descrittiva del prodotto, stante la chiara allusione alla materia prima di origine del prodotto.
Orbene, data l’impressione complessiva del marchio così come rappresentato in domanda di registrazione (doc. 1 attoreo) l’etichetta del Pinot Grigio "Santa Margherita" non è soggetta a rischio di confusione rispetto all’etichetta avversaria, che si distingue per la diversa lunghezza in senso verticale e per l’apposizione di un segno grafico tutt’affatto diverso (stemma con capricorni) da quello che nell’etichetta protetta consiste nell’unico elemento distintivo.
La percezione del segno da parte del consumatore medio, d’altronde, è fortemente influenzata dal target di riferimento che in materia di vini il Collegio reputa più attento e osservatore rispetto al consumatore di prodotti di prima necessità: pertanto il consumatore del vino Pinot Grigio "Santa Margherita" è certamente soggetto a minor rischio di confusione rispetto ai prodotti analoghi, non solo nella fattispecie per la apprezzabile notorietà del marchio, ma perché naturalmente più attento alla scelta del prodotto e più incline a conservarne la memoria in relazione alle sue caratteristiche e peculiarità di gusto e olfatto frequentemente associate al nome della cantina di produzione e alla stessa osservazione dell’etichetta.
Quindi non solo la denominazione "Elvira" piuttosto che "Margherita" è certamente maggiormente attenzionata dal consumatore di vini ma anche a considerare l’etichetta del Pinot Grigio "Santa Margherita" nella sua presentazione al commercio (quindi colorata e non in bianco e nero come rivendicata in registrazione) le caratteristiche di forma dell’etichetta come sopra descritte sono tali da escludere rischio di confusione fra segni.
§
Quanto alla concorrenza sleale che deriverebbe dall’ "abbigliaggio" complessivo del prodotto, cioè della bottiglia con l’etichetta e la capsula di chiusura come rappresentata in atti, reputa il Collegio che le due bottiglie seppure somiglianti non sono confondibili: la bottiglia ha forma comune molto diffusa in commercio e, peraltro "Santa Elvira" non replica neppure l’accentuata rientranza del fondo di "Santa Margherita", l’etichetta stessa ha forma rettangolare in senso verticale molto comune e la tonalità di giallo che caratterizza entrambe le etichette nel prodotto destinato al commercio, come l’oro della capsula sono pure molto comuni specie fra i vini bianchi; per altro verso, l’elemento grafico della cornice è oggettivamente diverso e la cornice "a pergamena" del Pinot bianco "Santa Elvira" è contornata da una seconda cornice costituita da una doppia linea retta e, soprattutto, la bottiglia di Pinot Grigio "Santa Elvira" reca il tappo a vite mentre quella di Pinot Grigio "Santa Margherita" il classico tappo di sughero, particolare che differenzia significativamente le due bottiglie escludendone la confondibilità nella percezione del consumatore sicuramente molto attento al tipo di chiusura; in ultimo va considerato che nell’elemento grafico di spicco (lo stemma) le due bottiglie certamente si differenziano.
In definitiva, è dato affermare che la bottiglia del Pinot Grigio "Santa Elvira" non abbia inteso imitare alcunché di caratterizzante dell’abbigliaggio complessivo del Pinot Grigio "Santa Margherita" e che i due prodotti, seppure somiglianti in aspetti comuni a tanti altri prodotti del tipo (vino bianco in bottiglie di vetro), non sono confondibili.
Va altresì esclusa la concorrenza sleale per agganciamento sotto il profilo del look alike, perché non vi sono elementi imitativi ma mere somiglianze derivanti dall’uso di caratteristiche comuni ai prodotti del tipo.
Non è dato ritenere che la condotta dell’attrice, neppure per avere convenuto in giudizio solo Quattro Valli e non Top Wines Import LLC. cui pure aveva contestato ante causami gli illeciti qui addebitati, integri concorrenza sleale o condotta genericamente illecita in danno delle parti convenute, soprattutto per il rilievo che la qualità di mera imbottigliatrice, e non produttrice del vino, di Quattro Valli è rimasta difesa assertiva in mancanza di allegazione di chi sia il produttore del vino, sicuramente prodotto in Italia ma solo commercializzato all’estero da Top Wines Import LLC.
§
La parziale reciproca soccombenza, in ragione del rigetto di quest’ultima domanda delle parti convenute, si apprezza nella misura del 25%; le restanti spese seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 (attuativo dell’art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) come modificato con D.L. 8.3.2018 n. 37, tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 5/6° co. D.M. cit. allo scaglione fino ad € 260.000,00 tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia), con abbattimento del 50% del compenso per l’attività istruttoria in concreto non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da SANTA MARGHERITA S.P.A. nei confronti di CANTINE QUATTRO VALLI S.R.L. con atto di citazione notificato in data 19.4.2018, estesa a TOP WINES IMPORT LCC e a N. A. per effetto dell’intervento volontario dei medesimi con comparsa depositata in data 3.7.2018, nonché sulle domande degli intervenuti svolte con la predetta comparsa, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA ogni domanda attorea;
ACCERTA e DICHIARA che la etichetta del Pinot grigio Santa Elvira distribuito da TOP WINES IMPORT LLC non costituisce contraffazione del marchio EUIPO n. 9284605 di titolarità di SANTA MARGHERITA S.P.A., né che la distribuzione/commercializzazione del Pinot grigio Santa Elvira con l’etichetta medesima costituisce concorrenza sleale in danno di SANTA MARGHERITA S.P.A.;
CONDANNA SANTA MARGHERITA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore al rimborso in favore di TOP WINES IMPORT LLC e N. A., in solido fra loro, al rimborso del 75% delle spese di lite, che liquida in € 8.047,50 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge;
DICHIARA compensate le restanti spese.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa in data 3.3.2022.