Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 25-05-2022
Numero provvedimento: 20254
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vincolo - Agevolazioni - Profitti conseguiti attraverso la realizzazione di episodi del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti - Messa in atto di artifici e raggiri per trarre in inganno la Regione Puglia e l'AGEA al fine di ottenere la liquidazione di contributi pubblici previsti nell'ambito del Piano di sviluppo regionale della Puglia relativo agli anni 2007-2013 - Progetti ammessi al finanziamento consistenti nella produzione ed installazione di impianti per la spumantizzazione dei vini e nell'ammodernamento e potenziamento dello stabilimento oleario.


SENTENZA


sul ricorso proposto da Franceschino Vincenzo, nato a Brindisi il 22-02-1976,

avverso l'ordinanza del 17-09-2021 del Tribunale di Brindisi; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi per il ricorrente gli avvocati Elvia Belmonte e Francesca Aricò, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.



RITENUTO IN FATTO


1. Con ordinanza del 17 settembre 2021, il Tribunale del Riesame di Brindisi confermava il decreto emesso in data 3 agosto 2021 dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, con il quale, per quanto in questa sede rileva, era stato disposto nei confronti di Vincenzo Franceschino il sequestro preventivo, in via diretta e anche per equivalente, di beni nella sua disponibilità per un valore complessivo di 717.841 euro, importo corrispondente alla somma dei profitti conseguiti sia attraverso la realizzazione di due episodi del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, contestati ai capi A e C, sia mediante la realizzazione di due episodi del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi G e H. Si addebita in particolare al ricorrente di avere, quale amministratore di fatto della società fornitrice "Costruire a Carovigno s.r.l.", concorso nell'adoperare artifici e raggiri per trarre in inganno la Regione Puglia e l'A.G.E.A. al fine di ottenere la liquidazione di contributi pubblici previsti nell'ambito del Piano di sviluppo regionale della Puglia relativo agli anni 2007-2013, così ottenendo l'erogazione, in favore della "La Pugliese società cooperativa agricola", società destinataria di false fatture, di due finanziamenti che, avuto riguardo ai fondi ricevuti e ai costi realmente sostenuti, generavano un ingiusto profitto pari rispettivamente a 100.000 euro (capo A) e a 425.000 euro (capo C), risultando le truffe commesse fino al 20 aprile 2016 (capo A) e fino al 5 dicembre 2016 (capo C), date in cui avevano avuto luogo le ultime erogazioni dei finanziamenti. Franceschino è inoltre accusato di avere indicato, nelle dichiarazioni iva della società "Costruire a Carovigno s.r.l." relative agli anni 2016 (capo G) e 2017 (capo H), elementi passivi fittizi per un importo complessivo pari a 363.000 euro (capo G) e a 59.800 euro (capo H), contabilizzando costi mai sostenuti.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale pugliese, Franceschino, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando 4 motivi. Con il primo, la difesa censura la risposta del Tribunale all'eccezione difensiva di nullità del decreto di sequestro preventivo per violazione del diritto di difesa, per assoluta incertezza del fatto contestato, evidenziando che l'indagato non era stato adeguatamente informato circa il tenore delle accuse a suo carico. Si precisa al riguardo che il decreto di sequestro era contraddistinto da una latente contraddizione, tale da ostacolare il diritto di difesa, nel senso che non era chiaramente comprensibile se la restituzione delle somme asseritamente sovrafatturate sia stata effettuata dalla "La Pugliese società cooperativa agricola" ricevente le prestazioni dalla "Costruire a Carovigno s.r.l.", o da quest'ultima, a seguito dell'emissione delle relative fatture, tanto è vero che, nella richiesta di emissione del sequestro, il P.M. in un primo momento ha sostenuto che ed5 successivamente all'incasso delle fatture "gonfiate" la "Costruire a Carovigno s.r.l." aveva restituito alla Cooperativa le maggiori somme ricevute esorbitanti rispetto al compenso dovuto, per poi affermare che, per dissimulare quella causa di mera restituzione di una parte del denaro (che la Cooperativa restituiva alla "Costruire a Carovigno s.r.l.") era necessario simulare una diversa giustificazione causale dello spostamento reale di denaro, riscontrandosi la medesima discrasia anche nel paragrafo in cui si tratta dei delitti di falsità ideologica in dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio, nel quale il P.M. asseriva che il reale prezzo concordato, inferiore rispetto a quello riportato nelle fatture, era dimostrato dalla contestuale restituzione di parte dell'incasso da parte della società cooperativa in favore della società emittente le fatture; orbene il Tribunale, pur dando ragione alla difesa, ammettendo che vi è stato un errore nella descrizione del fatto, è tuttavia giunto alla irragionevole conclusione secondo cui si trattava di un errore di poco conto, sebbene lo stesso non sia stato rilevato neanche dal G.I.P. In tal modo il Tribunale, invece di dichiarare la nullità del provvedimento impugnato, si sarebbe quindi arrogato il diritto, al fine di individuare il fumus commisi delicti, di riscrivere i capi di imputazione, sostituendosi al P.M. Con il secondo motivo, la difesa censura la valutazione indiziaria dei reati di cui agli art. 640 bis cod. pen. e 2 e 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, rilevando che gli addebiti provvisori erano fondati su una mera presunzione smentita dalle evidenze processuali, non essendosi considerato che i requisiti per beneficiare dei fondi erogati erano così stringenti e specifici da non lasciare margini di manovra ai partecipanti ai bandi pubblici, venendo sottoposti a rigidi controlli sia i preventivi di spesa che le richieste di rimborso, per cui, anche se tra i preventivi esibiti dalla Cooperativa all'ente pubblico non figurava quello rilasciato dalla "Costruire a Carovigno", di fatto tale preventivo era il più competitivo sul mercato e la sua realizzazione era stata ritenuta conforme ai costi sostenuti, dal momento che gli stessi risultano verificati nella congruità e approvati a seguito del positivo riscontro scaturito dalla istruttoria tecnica svolta dalla Regione. Di qui l'impossibilità di sostenere l'accusa ieehicaterio, tenuto conto del quantum ( significativo della sovrafatturazione (525.000 euro) rispetto a un preventivo già contenuto e in considerazione della effettiva esecuzione dei lavori, non essendovi motivo per dubitare che i lavori previsti nei due progetti siano stati eseguiti nella loro interezza e che tutte le attrezzatture acquistate siano state installate. Il Tribunale avrebbe tuttavia mancato di confrontarsi con le obiezioni difensive, comprese quelle relative alla posizione di Franceschino, che nell'intera vicenda è stato il più penalizzato dal sequestro, avuto riguardo all'entità della cautela reale, pur essendo un mero concorrente morale dell'autore principale del reato. Con il terzo motivo, la difesa deduce la violazione dell'art. 321 comma 2 cod. proc. pen., nella misura in cui i giudici di merito hanno ritenuto legittimo il sequestro preventivo dei beni del ricorrente di valore equivalente a quelli del profitto del reato, senza aver prima verificato la capienza della Cooperativa e del suo amministratore Annichiarico, esperendo nei suoi confronti il sequestro in forma diretta, essendo la cooperativa la reale beneficiaria delle condotte illecite. Con il quarto motivo, infine, oggetto di doglianza è la violazione del principio di proporzionalità del sequestro, rilevandosi che nel caso di specie la difesa, mediante una memoria tecnica, aveva dimostrato come i beni sottoposti a sequestro fossero sproporzionati rispetto al valore confiscabile, nel senso che il profitto confiscabile, a fronte di quanto disposto (717.000 euro), andava rideterminato nel minore importo di 374.562 euro, quale somma tra il profitto della truffa (euro 262.500) e quello delle imposte evase (112.062,49 euro). In particolare, per quanto concerne il profitto della truffa, si rileva che lo stesso deve coincidere non con tutte le somme erogate, ma con la sola parte dei fondi non dovuti, tenendo conto che le voci di costo che non potevano essere dedotte in rendicontazione non ammontano a 525.000 euro, ma a 262.500 euro, quale 50% della somma che esprimerebbe il totale della sovrafatturazione. Quanto alla presunta evasione fiscale, invece, si osserva che la difesa aveva denunciato un errore di calcolo della base imponibile per il calcolo dell'Ires, ma il Tribunale era venuto meno al suo compito di verificare la fondatezza del rilievo difensivo e di trarne le conseguenze ai fini della quantificazione del profitto.

3. Con memoria difensiva pervenuta il 4 febbraio 2022, gli avvocati Aricò e Belmonte hanno insistito nell'accoglimento del ricorso, sviluppandone le argomentazioni rispetto a ciascuna delle quattro doglianze sollevate.



CONSIDERATO IN DIRITTO


I primi due motivi non sono meritevoli di accoglimento, mentre sono fondati, nei limiti di seguito esposti, il terzo e il quarto motivo.

1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che, come correttamente spiegato nell'ordinanza impugnata, l'evidente imprecisione nella descrizione delle condotte contestate ai capi A e C, nella parte in cui vi è stata inversione delle società coinvolte, nel senso la cooperativa "La Pugliese" è stata indicata come la società che aveva restituito le somme in favore della società emittente, non ha determinato alcun profilo di nullità, non avendo impedito in concreto alla difesa di esercitare le sue prerogative, anche alla luce della puntuale illustrazione dei fatti nel corpo del decreto, in sintonia con le risultanze investigative disponibili, fermo restando che le posizioni assunte dalle società nelle asserite operazioni truffaldine risultano compiutamente esplicitate nella seconda parte del capo C. Ne consegue che, anche in ragione della fluidità che generalmente connota le imputazioni cautelari, non vi è spazio per l'accoglimento della censura difensiva.

2. Passando al secondo motivo, occorre richiamare, in via preliminare, la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).

2.1. Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla valutazione del fumus commisi delicti, non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione. In proposito, sono stati innanzitutto richiamati gli esiti delle attività investigativa svolta dalla Guardia di Finanza nei confronti nella "Costruire a Carovigno" s.r.l. in liquidazione, società di fatto gestita da Vincenzo Franceschini, e la "Pugliese società Cooperativa agricola", amministrata da Giuseppe Annichiarico, essendo emerso che quest'ultima società è stata beneficiaria di due finanziamenti concessi dalla Regione Puglia aventi ad oggetto l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali. Per la realizzazione di tali interventi, la Cooperativa si avvaleva, in via prevalente, delle prestazioni della società "Costruire a Carovigno s.r.l.", risultando tuttavia tale scelta anomala, posto che la "Costruire a Carovigno", operante nel settore della costruzione degli edifici, non disponeva di competenza specialistica nella produzione e nella installazione di impianti per la spumantizzazione dei vini, attività questa oggetto del primo dei due progetti ammessi al finanziamento (il secondo progetto si riferiva invece all'ammodernamento e al potenziamento dello stabilimento oleario). Le indagini di P.G. hanno altresì consentito di accertare che, in data 30 ottobre 2015, la "Costruire a Carovigno" ha emesso nei confronti della Cooperativa "La Pugliese" due fatture, la n. 37, dell'importo di 191.540 euro, per la realizzazione dell'impianto di spumantizzazione di vini di qualità, e la n. 38, dell'importo di 130.000 euro, per l'ammodernamento dello stabilimento oleario. Nei giorni successivi ai pagamenti da parte della cooperativa delle fatture ricevute, parte della somma corrisposta alla "Costruire a Carovigno" è stata da quest'ultima restituita alla medesima Cooperativa per l'importo di 230.000 euro, mentre un'altra somma di 5.000 euro veniva restituita sempre alla Cooperativa.Dunque, in relazione a tale finanziamento, la "Costruire a Carovigno" s.r.l. ha restituito alla Cooperativa la somma di 235.000 euro, dovendosi perciò concludere che la Coop. "La Pugliese" aveva pagato alla società esecutrice delle prestazioni solo 91.540 euro, somma costituita dalla differenza tra i pagamenti effettuali (191.540 + 130.000 euro,) e le somme oggetto di restituzione. L'operazione di restituzione dei capitali, in realtà, sottintende che il costo sostenuto dalla Cooperativa per l'esecuzione del progetto fosse nettamente inferiore rispetto a quello rendicontato alla Regione, essendo peraltro emerse anomalie anche rispetto al secondo progetto ammesso al finanziamento, nel senso che al pagamento integrale dell'importo delle fatture emesse hanno fatto seguito flussi di ritorno dalla "Costruire a Carovigno" nei confronti della Cooperativa, sempre attraverso la formale giustificazione di un presunto finanziamento erogato dalla prima società in favore della Cooperativa. Alla luce di tale modus operandi, i giudici cautelari sono pervenuti dunque alla conclusione che gli importi riportati nelle fatture emesse dalla "Costruire a Carovigno" sono stati artificiosamente maggiorati rispetto al valore effettivo delle prestazioni rese, al fine di implementare gli importi che la destinataria delle fatture doveva rendicontare alla Regione Puglia per ottenere i contributi pubblici previsti per i due progetti, venendo dunque emesse fatture per operazioni, in parte, oggettivamente inesistenti, risultando ideologicamente false le dichiarazioni sostitutive di atto notorio esibite alla Regione, nella misura in cui attestavano che le spese rendicontate erano state effettivamente sostenute; attraverso tale artificio, la Cooperativa aveva conseguito un contributo in misura superiore rispetto a quello che sarebbe stato erogato dalla Regione in rapporto al costo reale, ammontando il "sovrafatturato" relativo al secondo progetto a 425.000 euro, mentre l'ammontare complessivo della sovrafatturazione realizzata con l'emissione da parte della "Costruire a Carovigno" delle fatture per operazioni in parte inesistenti nei confronti della Cooperativa agricola è risultato pari a 525.000 euro (425.000 euro + 100.000 euro), al lordo dell'imposta. Per la società destinataria delle fatture, gli importi in essa indicati hanno costituito dei costi e quindi elementi passivi fittizi che, riportati in contabilità e poi indicati, in una o entrambe le dichiarazioni fiscali, integrano la fattispecie di dichiarazione fraudolenta di cui ai capi G e H, avendo la sommatoria dei costi determinato un imponibile complessivo di euro 422.800 e un'imposta di euro 93.016, che sono stati utilizzati dalla "Costruire a Carovigno" nelle dichiarazioni annuali dei redditi e dell'iva, con un profitto complessivo di 192.841,00 euro, dato dalla sommatoria tra l'ires evasa (euro 99.825) e l'iva evasa (euro 79.860). Quanto alla posizione di Franceschino, i giudici cautelari, al fine di rimarcare la sua posizione di amministratore di fatto, hanno valorizzato la circostanza che il ricorrente era delegato a operare sul conto corrente bancario della "Costruire a Carovigno", a ciò aggiungendosi che il fatto che, presso l'abitazione dell'indagato sono stati rinvenuti diversi carnet di assegni relativi al conto corrente bancario acceso a nome della società, nonché una lista di movimenti bancari concernenti il periodo da luglio a dicembre 2015, fatture passive intestate alla società, un preventivo per la realizzazione di un'abitazione per un imponibile di 86.000 euro, documentazione extracontabile varie e quietanze di consegna materiale, ciò a riprova del ruolo attivo assunto da Franceschino nell'ambito della società.

2.2. Orbene, il giudizio sulla configurabilità dei reati di cui agli art. 640 bis cod. pen. (capi A e C), 483 cod. pen. - 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 (capi B e D), 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo G), 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi F e G) e sull'ascrivibilità a Franceschino delle singole condotte a lui ascritte, in quanto scaturito da una disamina razionale degli elementi investigativi disponibili, non presta il fianco alle censure difensive, a nulla rilevando che la Cooperativa sia stata ammessa alla graduatoria dei beneficiari del finanziamento dalla Regione Puglia, ben potendo le anomalie ravvisate dalla Guardia di Finanza, all'esito di verifiche accurate circa i movimenti tra le società coinvolte, non essere immediatamente riscontrate nelle fasi iniziali della procedura amministrativa. In definitiva, fermo restando che le obiezioni sollevate dalla difesa, anche rispetto al ruolo rivestito dall'indagato, potranno essere approfondite nelle successive evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che il provvedimento impugnato risulta sorretto da argomentazioni non apparenti, concernendo le censure difensive aspetti che ruotano nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo, come detto, non deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in tema di sequestro preventivo.

3. Il terzo e il quarto motivo, suscettibili di essere trattati unitariamente, sono invece meritevoli di accoglimento. Deve premettersi al riguardo che, con l'istanza di riesame, al punto 3, la difesa ha evidenziato che l'unico beneficiario delle condotte di truffa aggravata di cui ai capi A eCè la Coop. agricola "La Pugliese", destinatario esclusivo dei vantaggi economici connessi ai reati, osservando che tale società dispone, come documentato, di un patrimonio netto contabile pari a 2.902.219 euro, sufficiente a garantire idonea copertura rispetto ai danni cagionati dalle condotte illecite, per cui, stante la capienza della società, non poteva ritenersi legittima, perché assolutamente sproporzionata, l'aggressione del patrimonio di Franceschino. Nel richiamare la relazione del consulente tecnico di parte, dr. Marzo, la difesa contestava poi la quantificazione del profitto dei reati di cui ai capi A, C, G e H, osservando che il profitto confiscabile a Franceschino doveva rideterminarsi, al più, nel minore importo di 374.562,49 euro, scaturente dalla somma tra il profitto della truffa (262.500 euro) e quello delle imposte evase (112.062 euro).

3.1. Con tali censure il Tribunale non si è adeguatamente confrontato. Ed invero, pur dando atto del deposito e del contenuto della consulenza tecnica, i giudici dell'impugnazione cautelare hanno sottolineato che le contestazioni ai criteri di computo del profitto non potevano trovare ingresso nel giudizio svolto dinanzi al Tribunale, stante l'assenza di poteri istruttori del giudice della cautela. Rispetto al tema della sufficiente capienza del patrimonio societario, invece, non si rinviene nel provvedimento impugnato alcuna risposta all'eccezione difensiva. Ora, in ordine al primo aspetto, deve ritenersi che, pur essendo corretta l'affermazione del Tribunale circa l'indisponibilità di poteri istruttori, tuttavia non appare per ciò solo giustificabile il silenzio argomentativo dell'ordinanza gravata rispetto alle deduzioni difensive, dovendosi richiamare il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 29431 del 10/05/2019, Rv. 276272), secondo cui, in sede di riesame avverso il decreto di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, fatti salvi i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni oggetto del provvedimento ablatorio e il "quantum" del profitto del reato indicato nella richiesta al giudice per le indagini preliminari della pubblica accusa, il Tribunale non ha il potere di compiere accertamenti diretti a verificare il rispetto del principio di proporzionalità, essendo tenuto tuttavia a valutare il contenuto dell'eventuale consulenza tecnica presentata dalla parte ricorrente.

Da ciò consegue che i giudici del riesame, pur senza attivare verifiche tecniche autonome, avrebbero dovuto comunque confrontarsi con i rilievi contenuti nella memoria del dr. Marzo, quantomeno al fine di valutarne l'eventuale idoneità a destrutturare la diversa prospettiva insita nella ricostruzione accusatoria.

4. Quanto invece all'ulteriore questione della contestuale applicazione della confisca sia nei confronti della persona giuridica beneficiaria delle condotte illecite che della persona fisica che a tali condotte risulta aver cooperato, il Tribunale del Riesame, in sede di rinvio, dovrà confrontarsi con la relativa deduzione difensiva, tenendo conto dei canoni ermeneutici tracciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 10561 del 30/01/2014, Rv. 258648, ricorrente Goubert e ribaditi di recente (Sez. 2, n. 42411 del 17/06/2021, Rv. 282132), nella parte in cui è stato affermato che, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, è legittimo il provvedimento cautelare che incide contemporaneamente, in via diretta, sui beni della società che dal reato ha tratto vantaggio e, per equivalente, sui beni della persona fisica che lo ha commesso, qualora il reperimento dei beni dell'ente non sia possibile al momento della richiesta e dell'adozione della misura, verifica questa che non risulta sia stata compiuta nel caso di specie, nonostante l'espressa sollecitazione difensiva in tal senso.

5. Alla stregua delle considerazioni svolte e nei limiti esposti, l'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brindisi competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brindisi competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen.

Così deciso il 10/02/2022

Depositato in cancelleria 25 maggio 2022