OCM Vino - Impugnazione del provvedimento di revoca del contributo erogato alla società ricorrente nell'ambito di “OCM Vino Regolamento (UE) 1308/2013 2 Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti, Campagna 2015/2016” - Adempimento da parte di un privato degli obblighi posti a corredo dell’erogazione del contributo - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche - Giurisdizione spettante al competente giudice ordinario.
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 574 del 2022, proposto da
Azienda Agricola Silvoforestale Alba S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Bove e Domenico Bove, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Naimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del dirigente Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria del 17 febbraio 2022, n. 1555 del registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria, di revoca del contributo erogato alla società ricorrente nel contesto del “OCM Vino Regolamento (UE) 1308/2013 2 Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti, Campagna 2015/2016”, con il quale si ingiunge altresì alla società ricorrente il pagamento della somma di € 122.850,00;
e di ogni altro atto propedeutico, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Osservato che l’Azienda Agricola Silviforestale Alba S.r.l. ha impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il provvedimento meglio indicato in epigrafe, con cui è stato revocato il contributo già erogato in ragione del mancato completamento dell’investimento nel termine accordato dall’amministrazione;
Osservato che, in punto di giurisdizione, su cui la Regione Calabria - costituitasi in giudizio – ha sollevato eccezione, deve trovare conferma il tradizionale e consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso sia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776; Cass. Civ., Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cass. Civ., Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150), sia dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2014, n.6; Cons. Stato, Ad. Plen., 29 luglio 2013, n. 13), secondo cui il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo; in tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione;
Osservato che nel caso di specie la controversia verte appunto sull’adempimento, da parte del privato, degli obblighi posti a corredo dell’erogazione del contributo, donde la giurisdizione spetta al competente giudice ordinario;
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, salva la possibilità di sua proposizione d’innanzi al giudice fornito di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69;
Ritenuto che l’esito in rito del giudizio giustifichi l’integrale compensazione delle spese e competenze di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Referendario