Regolamento di esecuzione (UE) 2022/663 della Commissione del 21 aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda il volume del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità provenienti dal Paraguay.
(Regolamento (UE) 21/04/2022, n. 2022/663, pubblicato in G.U.U.E. 22 aprile 2022, n. L 121)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 187, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione stabilisce le norme per la gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione, sostituisce e abroga un certo numero di atti che hanno aperto tali contingenti e prevede norme specifiche.
(2) A seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dall’Unione, l’Unione e il Regno Unito hanno notificato agli altri membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) che i loro attuali livelli di accesso al mercato saranno preservati suddividendo i contingenti tariffari dell’Unione tra l’Unione e il Regno Unito. La metodologia usata per tale suddivisione, come anche i volumi dell’UE a 27, sono definiti nel regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(3) Tuttavia, i contingenti tariffari dell’Unione che non sono inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione non avrebbero dovuto essere suddivisi.
(4) Ciononostante, il contingente tariffario d’importazione di 1 000 tonnellate, aperto in base al regolamento (CE) n. 1149/2002 del Consiglio ed espresso in peso del prodotto, di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, che non fa parte dell’elenco dell’OMC riferito all’Unione è stato erroneamente suddiviso dal regolamento (UE) 2019/216. Il suo volume è stato quindi erroneamente ridotto a decorrere dal 1o gennaio 2021.
(5) Il regolamento (UE) 2022/111 del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato l’allegato, parte A, del regolamento (UE) 2019/216 sopprimendo dall’elenco dei contingenti suddivisi la riga relativa al contingente tariffario per carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate originarie del Paraguay.
(6) È necessario ripristinare il quantitativo originario del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità provenienti dal Paraguay con numero d’ordine 09.4455 nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, la riga «Quantitativo in chilogrammi» della tabella relativa al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4455 è sostituita dalla seguente:
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«Quantitativo in chilogrammi |
1 000 000 kg di carni disossate» |