OCM Vino - Bando OCM Vino Misura Investimenti campagna 2013/2014 - Revoca del finanziamento concesso ad azienda vinicola per innovare la propria struttura produttiva - Mancata presentazione nel termine delle fatture comprovanti l'attuazione del progetto finanziato e le spese effettuate per lo stesso - Escussione della polizza fideiussoria - Accertamento dell'insussistenza del diritto di regresso della compagnia assicuratrice.
SENTENZA
n. 1199/2022 pubbl. il 21/03/2022
(Giudice: dott.ssa Claudia Turco)
nella causa civile di I Grado iscritta al n . r.g. 10408 /2016 promossa da:
AZIENDA (...) SRL (...), con il patrocinio dell'avv. (...) e dell'avv. (...), elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti in (...)
- attrice -
contro
(...), con il patrocinio dell 'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO , domiciliato ex lege presso gli uffici della stessa in Palermo (...), con il patrocinio dell'avv. (...),
elettivamente domiciliata in Palermo (...), presso lo studio dell'Avv. (...)
- convenuti -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, disposte ai sensi dell'art. 221 DL 34/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'Azienda (...) s.r.l. ha convenuto in giudizio (...) della Regione Sicilia e la Allianz SpA deducendo l'illegittimità della revoca del finanziamento prima concessole per innovare la propria struttura produttiva e, per conseguenza, l'illegittimità dell'escussione della polizza fideiussoria, con accertamento dell'insussistenza del diritto di regresso della compagnia assicuratrice.
Deduceva di aver chiesto laccesso ad un finanziamento comunitario previsto dal bando OCM Vino Misura Investimenti, ca mpagna 2013/2014.
Con decreto prot. 0010598 del 31.7.2014 gli era stato concesso un finanziamento di euro 234.456,07, pari al 50% della spesa ammessa di euro 468.912,00 , e successivamente gli era stata erogata, a sua domanda, una quota del 50% del finanziamento concesso, pari ad euro 117.228,04.
Il 29.4.2015, entro il termine utile fissato al 31 maggio dello stesso anno, l'attrice aveva presentato una domanda di variante che comportava un risparmio di spesa e l'Ispettorato Agricoltura aveva risposto approv ando la variante il 22.6.2015.
Stante la tardiva risposta, residuava un periodo troppo breve per il completamento delle opere finanziate, il cui termine era fissato al 31.8.2015, ed infatti le ditte fornitrici avevano annullato i preventivi per i macchinari commissionati, non essendo in grado di assicurare tempestive forniture.
Nel termine stabilito per la presentazione delle fatture comprovanti lattuazione del progetto finanziato e le spese effettuate per lo stesso, l'impresa aveva presentato la domanda di pagamento a saldo, ma senza allegare alcuna fattura , non avendo completato gli acquisti necessari.
Questo inadempimento era stato adottato quale ragione dell'avvio del procedimento di revoca del finanziamento, comunicato il 23.9.2015, così non era stata accolta la richiesta di proroga di quattro mesi del termine ultimo, avanzata il 30.9.2015 e, con provvedimento n. 0015364 del 16.11.2015 era interve nuta la revoca dell'ammissione al finanziamento con la richiesta di restituzio ne dell'anticipo erogato di euro 117.228.04, maggiorato degli interessi.
L'attrice assumeva l'illegittimità della predetta revoca, giacchè imputava all'amministrazione la responsabilità del proprio mancato rispetto del termine di ultimazione del progetto, in conseguenza del tempo trascorso tra la richiesta divariante e la sua approvazione, giunta nell'imminenza del detto termine.
Sosteneva, poi, che essendo imputabile allamministrazione la responsabilità del proprio inadempimento, non era dovuta lescussi one della garanzia, sicchè chiedeva anche l'accertamento dell'insussistenza del diritto di Allianz a recuperare le somme presso l'impresa garantita.
Si costituiva con comparsa (...) che contestava tutte le domande di parte attrice evidenziando che la risposta fornita dal Servizio (...) Trapani riguardo alla richiesta di variante era stata certamente tempest iva, essendo intervenuta il 18. 6.2015, a distanza di soli cinquanta giorni dall'inoltro della richiesta di variante.
La variante, poi, riguardava soltanto la tipologia di macchinari da acquistare per l'impianto di imbottigliamento, ma non le opere edili e le altre facenti parte del progetto finanziato, che tuttavia era rimasto inadempiuto nel termine del 31.8.2015, poi prorogato al 10.9.2015. Tardiva, poi, era stata la richiesta di proroga di quattro mesi di tale termine, avanzata soltanto dopo la sua scadenza il 30.9.2015 e senza alcun riferimento alle cause di forza maggiore per le q uali soltanto lart. 47 Reg. CE 1974/2006 prevede la possibilità di tale proroga. Linadempimento dell'impresa, pertanto, non era affatto addebitabile all'operato della PA, invero tempestivo, ma all'inerzia dell'impresa beneficiaria, sicchè le domande della stessa dovevano essere rigettate, con vittoria di spese.
Si costituiva anche la compagnia assicuratrice, deducendo linfondatezza della pretesa dell'attrice, stante la necessità del pagamento a seguito dell'escussione della polizza fideiussoria, rilascia ta a prima richiesta e, dunque, la doverosità del rimborso delle somme pagate (...) da parte dell'impresa beneficiaria inadempiente.
Istruita con sole prove documentali, la causa veniva posta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Tutto ciò premesso, deve rilevarsi che risulta pacifico ed incontestato l'inadempimento dell'attrice agli obblighi assunti per l'attuazione del progetto finanziato, non essendo stato completato il programma di investimenti nel termine ultimo del 31.8.2015 , prorogato al 10.9.2015.
L'attrice, infatti, deduce di aver presentato nel termine la domanda di saldo senza aver documentato il completamento del programma e senza allegare le fatture delle spese già sostenute.
Ora, risulta del tutto infondata la deduz ione dell'attrice che pretende di imputare all'amministrazione il proprio inadempimento.
Ed infatti, per un verso la risposta amministrativa fornita in meno di due mesi non appare affatto intempestiva, in rapporto al termine biennale di adempimento del progetto finanziato, e per altro verso deve rilevarsi che limpresa non ha documentato alcuna delle spese effettuate, anche per la realizzazione della parte del progetto non investita dalla richiesta di variante avanzata nell'aprile 2015 che, come ammesso dal l'attrice, riguardava soltanto lacquisto di macchinari.
Lo stesso provvedimento di approvazione della variante, comunicato con nota del 22.6.2015 inoltrata a mezzo raccomandata in pari data, riassume le attività finanziate in tre tipologie:
- opere edili per riattamento struttura (spese preventivate euro 62.076,77, ammesse al finanziamento per il 50%, ossia euro 31.038,39);
- attrezzature di trasformazione (pompa, filtro, pompa pist., imp. stab., addolcitore, caldaia, pompa per.: spese previste euro 208.191, 54, ammesse al finanziamento per euro 104.095,77);
- attrezzature per limbottigliamento (spese previste in variante pari ad euro 133.940,00 ammesse in variante al finanziamento per euro 66.970,00).
A fronte di queste tre tipologie di opere finanziate, solta nto la terza era interessata dalla variante approvata il 18.6.2015 (comunica ta il 22.6.2015), ma l'attrice ha omesso di documentare anche lesecuzione delle opere edili e lacquisto dei macchinari per la trasformazione, non documentando in alcun modo latt uazione almeno parziale del programma.
Indipendentemente dalla tempestività della autorizzazione della variante, già innanzi positivamente valutata, va dunque evidenziato come nessuna giustificazione sia stata fornita dall'attrice circa il suo inadempiment o a tutti gli obblighi assunti, pur indipendenti dalla discussa variante.
Del tutto generico, peraltro, è il contenuto della nota di annullamento preventivo prodotta dall'attrice, con la quale tale IMEX comunicava in data 15.7.2015 di non poter rispetta re il termine del 31.8.2015 per la fornitura, comprensiva di consegna, installazione e collaudo, di un macchinario imprecisato di cui aveva fornito preventivo soltanto il 15.3.2015, né è chiaro se in quel preventivo fosse previsto un termine massimo entro il quale dovesse effettuarsi lordine affinchè fosse possibile rispettare il termine di adempimento del progetto.
Deve aggiunge rsi, infine, che nemmeno può censurarsi il diniego della proroga del termine, tardivamente chiesto il 30.9.2015, dopo la scadenza (prorogata) del 10.9.2015 sempre sul presupposto dell'imputabilità del ritardo all amministrazione stessa , non ricorrendo alcuna delle cause di forza maggiore elencat e a motivo della possibilità di proroga dall art. 47 REG . CE 1974/ 2006 .
Le generiche allegazioni dell'attrice e i documenti offerti, dunque, rivelano l'infondatezza della domanda principale rivolta alla revoca del finanziamento. Ne rimane pertanto, assorbita anche la domanda rivolta alla compagnia assicuratrice, essendo necessitata e legittima lescussione della garanzia e dovuto il rimborso da parte del beneficiario .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni divers a istanza ed eccezione
disattesa o assorbita, così dispone :
rigetta le domande proposte dall'Azienda (...) S.r.l.;
condanna l'attrice a rifondere (...) ed all'Allianz Spa le spese anticipate per il presente giudizio che liquida , per ciascuno , in complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Palermo, il 21 novembre 2021
Il Giudice
Claudia Turco