Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Εύβοια» (Evia)].
(Comunicazione 13/04/2022, pubblicata in G.U.U.E. 13 aprile 2022, n. C 160)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«Εύβοια» (Evia)
PGI-GR-A1559-AM01
Data della comunicazione: 18 gennaio 2022
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Miglioramento delle caratteristiche organolettiche dei vini
Motivazione: la proposta di modifica è volta a migliorare e ampliare la descrizione delle caratteristiche organolettiche dei vini al fine di fornire ai consumatori una descrizione più precisa del prodotto.
Le modifiche riguardano le sezioni «Descrizione dei vini» e «Legame con la zona geografica» con l’aggiunta di informazioni alla voce «Dettagli del prodotto».
2. Aggiunta delle varietà Viognier e Moschato bianco, in qualsiasi proporzione, alla composizione varietale dei vini bianchi (secchi, abboccati, amabili e dolci)
Motivazione: tali varietà sono particolarmente adatte alla zona e dalla loro vinificazione si sono ottenuti vini di alta qualità.
Gli impianti sperimentali realizzati sia in tempi passati che più recenti utilizzando le varietà Viognier e Moschato bianco e la vinificazione effettuata in collaborazione con l’Università agricola di Atene hanno consentito di produrre vini di eccellente qualità con caratteristiche che possono essere attribuite alle caratteristiche peculiari dei vigneti della nostra zona. Tali varietà si sono ben adattate alle condizioni di crescita del luogo. Le caratteristiche dei vini bianchi ottenuti dalle varietà Viognier, Vidiano e Moschato bianco corrispondono a quelle dei vini bianchi descritti nella scheda tecnica dell’indicazione geografica «Evia» e possono essere addirittura più accentuate.
La varietà Moschato bianco conferisce un colore giallo-verde limpido con riflessi dorati. Il naso è complesso con aromi di frutta e uva fresca, fiori di limone, arancio e di altri agrumi, petali di rosa e miele. Il corpo è pieno e fruttato con acidità di limone e finale persistente.
La varietà Viognier produce un colore giallo-verde con riflessi che variano dal verde al dorato. Il naso è espressivo con alta intensità aromatica di agrumi, drupe e frutti tropicali incorniciata da fiori di limone e di arancio. Il corpo è ricco, pieno e fruttato con acidità equilibrata e finale lungo, complesso e corposo.
Tali varietà permettono anche di produrre vini bianchi (secchi, abboccati, amabili e dolci) in linea con i trend di consumo e di particolare interesse commerciale. Possono essere vinificate da sole o in composizione con altre varietà bianche raccomandate coltivate nella zona (Savatiano, Assyrtiko, Roditis).
3. Aggiunta della varietà Viognier alla composizione varietale dei vini rossi (secchi, abboccati, amabili, dolci) e chiarimenti sulle proporzioni
I vini rossi IGP «Evia» (secco, abboccato, amabile, dolce) si ottengono dalle varietà Mandilaria (Kountoura Mavri), Vradyano, Agiorgitiko, Liatiko, Karampraimis, Ritino, Cabernet Sauvignon, Syrah, Grenache rouge e Merlot, in qualsiasi proporzione. La varietà Viognier può essere utilizzata in proporzione non superiore al 10 % in composizione con altre varietà.
Motivazione: i termini «in qualsiasi proporzione» sono stati aggiunti per chiarire la composizione varietale del prodotto. L’aggiunta della varietà Viognier produce vini con livelli di acidità inferiori, in tal modo migliorando la qualità dei vini IGP «Evia». La varietà Viognier bianca, quando è coltivata e vinificata con le varietà rosse autorizzate per la produzione di vino rosso, acquisisce aromi di frutti neri secchi stramaturi con acidità spiccata, corpo pieno e untuoso, struttura robusta e morbidi tannini vellutati poiché il giorno della vendemmia la varietà Viognier è stramatura.
4. Aggiunta dei termini «in qualsiasi proporzione» alla composizione varietale dei vini rosati (secchi, abboccati, amabili e dolci)
Motivazione: i termini «in qualsiasi proporzione» sono stati aggiunti per chiarire la composizione varietale del prodotto.
5. Aggiunta della varietà Vradyano al documento unico
La varietà Vradyano è stata aggiunta al documento unico per tutti i vini: è stata omessa per errore benché fosse elencata nel disciplinare di produzione.
6. Eliminazione del vincolo secondo il quale i vigneti debbano trovarsi a un’altitudine superiore a 10 metri
In particolare la frase:
«[l]a zona geografica delimitata per la produzione dei vini IGP “Evia” è la zona che si trova entro i confini amministrativi del distretto regionale (ex nomo) di Evia.»
Motivazione: il terroir dell’isola di Evia è in parte insulare e in parte influenzato dal suo paesaggio montuoso. I vigneti si sono tradizionalmente estesi dal mare verso i piedi delle tre grandi montagne, il Monte Dirfi, il Monte Telethrio e il Monte Ochi. I vigneti ubicati vicino al mare producono vini con le stesse caratteristiche peculiari di quelli che si trovano a un’altitudine superiore a 10 metri, e addirittura di quelli dell’entroterra, in quanto sono lambiti dalla brezza marina che soffia verso l’entroterra e ritorna dopo esser rimbalzata sulla barriera naturale delle montagne. È opportuno che i vini ottenuti da uve coltivate nei vitigni situati entro i confini amministrativi del distretto regionale di Evia beneficino dell’IGP «Evia».
La sezione «Zona geografica delimitata» è stata modificata.
7. Aggiornamento del file tecnico dell’IGP «Evia»
Al fine di aggiornare i file tecnici sono state apportate le seguenti modifiche al disciplinare di produzione e al documento unico:
a) miglioramento della descrizione contenuta nella sezione «Legame con la zona geografica»;
b) aggiunta e sostituzione di disposizioni nazionali sui requisiti e i controlli applicabili ai vini DOP e IGP; e
c) modifiche ai recapiti delle autorità di controllo competenti.
Sono state modificate le sezioni «Legame con la zona geografica», «Requisiti applicabili» e «Controlli: recapiti degli organismi e delle organizzazioni di controllo».
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Εύβοια (Evia)
2. Tipo di indicazione geografica
IGP - Indicazione geografica protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione del vino (dei vini)
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1. Vino bianco secco
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: colore verde limone pallido.
Odore: la gamma aromatica presenta tra l’altro aromi intensi di pera, mela verde, melone, ananas, mango, albicocca, pesca bianca.
Sapore: freschezza di limone in bocca, con un finale fruttato. Quando sono presenti le varietà Sauvignon Blanc, Viognier o Malagouzia si evidenziano inoltre al naso intensi aromi di pompelmo, lime, mango, frutto della passione e lemongrass, come pure accenni vegetali e di erba tagliata di fresco. In bocca è ricco e fruttato con acidità pronunciata e un finale complesso.
— Titolo alcolometrico totale minimo: 11,5 % vol
— Titolo alcolometrico naturale minimo: 11,0 % vol
— Zuccheri totali 9,0 al massimo
— Acidità totale massima: 7,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico
— Per il titolo alcolometrico massimo si applicano i valori previsti dalla normativa pertinente dell’UE.
— Se il tenore di zuccheri è superiore a 4 g/l, si applicano le norme di cui all’allegato III, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
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2. Vino bianco abboccato
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: colore dorato pallido con riflessi verdi.
Odore: la gamma aromatica presenta aromi intensi di rosa, litchi, pepe, menta, zenzero, caramello e spezie.
Sapore: ricco e untuoso in bocca con intensi aromi floreali e spezie. L’acidità equilibrata contrasta piacevolmente con l’untuosità in bocca creando un finale persistente.
— Titolo alcolometrico naturale minimo: 11,0 % vol
— Zuccheri totali minimo 4,5 - massimo 17,5
— Acidità totale massima: 7,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico
— Per il titolo alcolometrico massimo si applicano i valori previsti dalla normativa pertinente dell’UE.
— Se il tenore di zuccheri è superiore a 12 g/l, si applicano le norme di cui all’allegato III, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
— Il tenore massimo di anidride solforosa consentito è pari a 250 milligrammi per litro per i vini bianchi con un tenore zuccherino, espresso come somma di glucosio e fruttosio, pari almeno a 5 g/l (conformemente alla deroga di cui all’allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione).
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3. Vino bianco amabile
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: colore giallo-verde che può evolvere in dorato mediamente intenso con l’invecchiamento.
Odore: la gamma aromatica presenta un naso complesso con note di melone, ananas, pesca, albicocca e fiori di agrumi.
Sapore: fruttato in bocca con lo stesso carattere aromatico del naso. Mediamente corposo.
— Titolo alcolometrico naturale minimo: 11,0 % vol
— Zuccheri totali minimo 12,5 - massimo 45
— Acidità totale massima: 7,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico
— Per il titolo alcolometrico massimo si applicano i valori previsti dalla normativa pertinente dell’UE.
— Il tenore massimo di anidride solforosa consentito è pari a 250 milligrammi per litro per i vini bianchi con un tenore zuccherino, espresso come somma di glucosio e fruttosio, pari almeno a 5 g/l (conformemente alla deroga di cui all’allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione).
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4. Vino bianco dolce
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: colore dorato brillante.
Odore: la gamma aromatica presenta aromi complessi concentrati di rosa, miele, zagara ed erbe, con note di caramella mou. Con l’invecchiamento si sviluppano aromi anche di uve secche, spezie dolci, cioccolato, caramello e nocciola.
Sapore: piuttosto dolce in bocca ma sostenuto da una buona acidità; aromi molto intensi di rosa, miele, pesca, caramello e burro.
— Titolo alcolometrico naturale minimo: 11,0 % vol
— Zuccheri totali min. 45
— Acidità totale massima: 7,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico
— Per il titolo alcolometrico massimo si applicano i valori previsti dalla normativa pertinente dell’UE.
— Il tenore massimo di anidride solforosa consentito è pari a 250 milligrammi per litro per i vini bianchi con un tenore zuccherino, espresso come somma di glucosio e fruttosio, pari almeno a 5 g/l (conformemente alla deroga di cui all’allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione).
Trama vellutata e finale persistente ben strutturato.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
18 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
250 |
5. Vino rosso secco
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: colore rosso rubino carico, che con l’invecchiamento può virare al rosso o al rosso mattone, e riflessi violacei.
Odore: la gamma aromatica presenta un bouquet intenso e complesso di aromi di prugna, ciliegia, amarena, more di gelso, albicocca, spezie e pepe, nonché equilibrati sentori di legno.
Sapore: ricco e speziato in bocca con tannini vellutati e una buona acidità. Trama vellutata e finale persistente.
— Titolo alcolometrico totale minimo: 12,0 % vol
— Titolo alcolometrico naturale minimo: 11,5 % vol
— Zuccheri totali 9,0 al massimo
— Acidità totale massima: 7,0 in grammi per litro espressa in acido tartarico
— Per il titolo alcolometrico massimo si applicano i valori previsti dalla normativa pertinente dell’UE.
— Se il tenore di zuccheri è superiore a 4 g/l, si applicano le norme di cui all’allegato III, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12,0 |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
20 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
150 |
6. Vino rosso abboccato
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: colore rosso rubino carico, che con l’invecchiamento può virare al rosso o al rosso mattone, e riflessi violacei.
Odore: la gamma aromatica presenta aromi di more di gelso, prugna, ciliegia e fragola.
Sapore: mediamente corposo, leggermente dolce con tannini morbidi. Persistenza media.
— Titolo alcolometrico naturale minimo: 11,5 % vol
— Zuccheri totali minimo 4,5 - massimo 17,5
— Acidità totale massima: 7,0 in grammi per litro espressa in acido tartarico
— Per il titolo alcolometrico massimo si applicano i valori previsti dalla normativa pertinente dell’UE.
— Se il tenore di zuccheri è superiore a 12 g/l, si applicano le norme di cui all’allegato III, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
— Il tenore massimo di anidride solforosa consentito è pari a 200 milligrammi per litro per i vini rossi con un tenore zuccherino, espresso come somma di glucosio e fruttosio, pari almeno a 5 g/l (conformemente alla deroga di cui all’allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione).
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12,0 |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
20 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
200 |
7. Vino rosso amabile
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: colore rosso rubino carico, che con l’invecchiamento può virare al rosso o al rosso mattone, e riflessi violacei.
Odore: la gamma aromatica presenta aromi di more di gelso, prugna, ciliegia e fragola.
Sapore: di corpo medio, dolcezza spiccata. Finale mediamente dolce.
— Titolo alcolometrico naturale minimo: 11,5 % vol
— Zuccheri totali minimo 12,5 - massimo 45
— Acidità totale massima: 7,0 in grammi per litro espressa in acido tartarico
— Per il titolo alcolometrico massimo si applicano i valori previsti dalla normativa pertinente dell’UE.
— Il tenore massimo di anidride solforosa consentito è pari a 200 milligrammi per litro per i vini rossi con un tenore zuccherino, espresso come somma di glucosio e fruttosio, pari almeno a 5 g/l (conformemente alla deroga di cui all’allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione).
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
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Acidità totale minima |
3,5 |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
20 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
200 |
8. Vino rosso dolce
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: colore rosso rubino carico, che con l’invecchiamento può virare al rosso o al rosso mattone, e riflessi violacei.
Odore: la gamma aromatica presenta aromi complessi di prugna, more di gelso, amarena, cioccolato fondente e vaniglia.
Sapore: dolce in bocca, con tannini morbidi, buona acidità e aromi di prugna, confettura di mirtilli e fragole, e vaniglia. Finale persistente dolce.
— Titolo alcolometrico naturale minimo: 11,5 % vol
— Zuccheri totali min. 45
— Acidità totale massima: 7,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico
— Per il titolo alcolometrico massimo si applicano i valori previsti dalla normativa pertinente dell’UE.
— Il tenore massimo di anidride solforosa consentito è pari a 200 milligrammi per litro per i vini rossi con un tenore zuccherino, espresso come somma di glucosio e fruttosio, pari almeno a 5 g/l (conformemente alla deroga di cui all’allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione).
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12,0 |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
20 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
200 |
9. Vino rosato secco
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: ampio ventaglio di colori dal rosa salmone di media intensità al rosa intenso con riflessi violacei.
Odore: la gamma aromatica presenta aromi di fragola, melagrana e ciliegia duracina.
Sapore: fresco e fruttato in bocca con aromi di fragola e melagrana; spiccata acidità accompagnata da un carattere speziato di pepe rosso. Finale persistente.
— Titolo alcolometrico totale minimo: 11,5 % vol
— Titolo alcolometrico naturale minimo: 11,0 % vol
— Zuccheri totali 9,0 al massimo
— Acidità totale massima: 7,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico
— Per il titolo alcolometrico massimo si applicano i valori previsti dalla normativa pertinente dell’UE.
— Se il tenore di zuccheri è superiore a 4 g/l, si applicano le norme di cui all’allegato III, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
18 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
200 |
10. Vino rosato abboccato
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: ampio ventaglio di colori dal rosa salmone di media intensità al rosa intenso con riflessi violacei.
Odore: la gamma aromatica presenta aromi di fragola e ciliegia.
Sapore: fresco e fruttato in bocca con aromi di fragola e una leggera dolcezza. Persistenza media.
— Titolo alcolometrico naturale minimo: 11,0 % vol
— Zuccheri totali minimo 4,5 - massimo 17,5
— Acidità totale massima: 7,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico
— Per il titolo alcolometrico massimo si applicano i valori previsti dalla normativa pertinente dell’UE.
— Se il tenore di zuccheri è superiore a 12 g/l, si applicano le norme di cui all’allegato III, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
— Il tenore massimo di anidride solforosa consentito è pari a 250 milligrammi per litro per i vini rosati con un tenore zuccherino, espresso come somma di glucosio e fruttosio, pari almeno a 5 g/l (conformemente alla deroga di cui all’allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione).
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
18 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
250 |
11. Vino rosato amabile
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: ampio ventaglio di colori dal rosa salmone di media intensità al rosa intenso con riflessi violacei.
Odore: la gamma aromatica presenta aromi di fragola e ciliegia.
Sapore: fresco e fruttato in bocca con aromi di fragola e una piacevole dolcezza. Persistenza media.
— Titolo alcolometrico naturale minimo: 11,0 % vol
— Zuccheri totali minimo 12,5 - massimo 45
— Acidità totale massima: 7,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico
— Per il titolo alcolometrico massimo si applicano i valori previsti dalla normativa pertinente dell’UE.
— Il tenore massimo di anidride solforosa consentito è pari a 250 milligrammi per litro per i vini rosati con un tenore zuccherino, espresso come somma di glucosio e fruttosio, pari almeno a 5 g/l (conformemente alla deroga di cui all’allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione).
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
18 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
250 |
12. Vino rosato dolce
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: ampio ventaglio di colori dal rosa salmone di media intensità al rosa intenso con riflessi violacei.
Odore: la gamma aromatica presenta aromi di fragola e ciliegia.
Sapore: fruttato e dolce in bocca con aromi di fragola. Persistenza media.
— Titolo alcolometrico naturale minimo: 11,0 % vol
— Zuccheri totali min. 45
— Acidità totale massima: 7,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico
— Per il titolo alcolometrico massimo si applicano i valori previsti dalla normativa pertinente dell’UE.
— Il tenore massimo di anidride solforosa consentito è pari a 250 milligrammi per litro per i vini rosati con un tenore zuccherino, espresso come somma di glucosio e fruttosio, pari almeno a 5 g/l (conformemente alla deroga di cui all’allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione).
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
18 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
250 |
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1. Produzione di vino rosso
Limitazioni pertinenti alla vinificazione
Il vino rosso IGP «Evia» è prodotto utilizzando metodi tradizionali di vinificazione dei vini rossi. Quando la varietà Viognier è aggiunta in proporzione non superiore al 10 %, essa è vinificata insieme alle altre varietà utilizzando metodi tradizionali di vinificazione dei vini rossi.
2. Produzione di vino rosato
Limitazioni pertinenti alla vinificazione
il vino rosato IGP «Evia» è ottenuto con le tecnologie più avanzate di vinificazione del vino rosato; durante la fermentazione alcolica la temperatura non deve superare i 20 °C.
3. Pratiche enologiche specifiche per i vini
Pratica enologica specifica
Per la vinificazione dei vini abboccati, amabili e dolci, la dolcificazione è consentita conformemente alle disposizioni applicabili (allegato I, parte D, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione).
4. Forme di allevamento della vite
Pratica colturale
Le viti sono allevate a cordone o ad alberello, e il metodo di potatura utilizzato dipende dalla varietà.
5. Produzione di vino bianco
Limitazioni pertinenti alla vinificazione
Il vino bianco IGP «Evia» è ottenuto con le tecnologie più avanzate di vinificazione del vino bianco; durante la fermentazione alcolica la temperatura non deve superare i 20 °C.
5.2. Rese massime
1. Resa massima in ettolitri di prodotto finito per ettaro
96 ettolitri per ettaro
2. Resa massima in chilogrammi di uve per ettaro
12 000 chilogrammi di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona geografica delimitata per la produzione dei vini IGP «Evia» si estende entro i confini amministrativi del distretto regionale (ex nomo) di Evia.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Cabernet Sauvignon N
Grenache Blanc B
Grenache Rouge N
Merlot N
Sauvignon Blanc B
Syrah N
Viognier B
Agiorgitiko N
Aidani Aspro B
Vradyano N
Karampraimis N
Liatiko N
Malagouzia B
Mandilaria Aspri B
Monemvassia B – Monovassia, Monomvassitiko
Moschato Aspro B
Moschofilero N – Mavrofilero
Ritino N
Roditis Rs – Alepou
Savatiano Β – Doumprena Aspri, Kountoura Aspri, Perachoritiko, Sakeiko
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. Legami storici, culturali, sociali ed economici
A. Legame storico
Come evidenziato nell’Iliade, la viticoltura era ben sviluppata nella regione già ai tempi di Omero. L’antico nome di Evia (Eubea) era Abanti, che derivava dal nome dei suoi abitanti. Gli Abanti furono la prima tribù preistorica greca a stanziarsi nell’isola di Evia, in particolare intorno a Chalkís (Calcide) e a Eretria, tra il 2100 e il 1900 a. C. Un mito racconta che il loro nome deriva dalla ninfa Aba. Era un popolo bellicoso e guerriero che, fra l’altro, prese parte alla guerra di Troia durante il regno di Elefenore. Omero fa diversi riferimenti sia a Evia in generale che ad alcune sue località, come Istiaia, quali zone di «produzione dell’uva».
Il passo seguente di Teognide di Megara (784, 892) fa riferimento all’antica tradizione viticola di Evia:
«ηλθον δ’ Ευβοιης απελοειν πεδιον... και Ληλαντου δ’αγαθον κειρεται οινοπεδου».
Traduzione: «Giunsi a Evia, terra piena di vigneti, nella bella Lilantia sono prodotte grandi quantità di vino.»
Anche i vigneti della provincia di Karystia vantano una tradizione che si perde nella notte dei tempi. Nella seconda metà del XX secolo, in particolare, i vigneti hanno svolto un ruolo trainante per l’economia della regione. I mercanti provenienti dalla Karystia vendevano il mosto ottenuto dalle uve della regione nei mercati di Volo e di Salonicco. Migliaia di botti di legno ricolme di mosto venivano caricate nei grandi kaiki ormeggiati nel porto di Caristo.
Nel VI secolo d.C. il geografo Stefano di Bisanzio descrisse Kymi come una città, mentre durante il periodo della dominazione occidentale (1204-1470) era nota anche come porto (Porto Chimi).
Verso la fine dell’impero ottomano Kymi si sviluppò economicamente grazie soprattutto alla produzione e al commercio di vini. La città fu gravemente distrutta nel 1821 durante la guerra di indipendenza a cui partecipò attivamente. Dopo l’indipendenza la città divenne capitale della provincia di Karystia. L’economia di Kymi raggiunse l’apice nel periodo tra gli anni Trenta del ’900 e la fine del secolo grazie al commercio dei prodotti dell’agricoltura locale (vino, olio, seta) e del carbone. Era in particolare l’esportazione dei vini verso la Francia che portava ricchezza alla città.
B. Legami culturali, sociali ed economici
Fin dall’antichità la vite e il vino sono stati indissolubilmente legati alla vita culturale, sociale ed economica delle popolazioni locali. Tale legame è vivo ancor oggi, come testimoniano le conferenze e gli eventi organizzati per promuovere il vino e le tradizioni culturali locali.
Nello specifico Evia possiede oggi tre diverse «vie del vino» che percorrono l’intera isola e comprendono tutte le 17 aziende vinicole organizzate.
Le aziende vinicole dell’isola partecipano inoltre a tutti gli eventi europei per la promozione del vino, come le iniziative «porte aperte» e la Giornata europea dell’enoturismo.
Il vino svolge altresì un ruolo importante per l’economia dell’isola come prodotto dominante sia nei settori agricolo e artigianale che nel settore dell’enoturismo.
8.2. Ambiente geografico e origine geografica
I vini IGP «Evia» sono prodotti entro i confini amministrativi del distretto regionale di Evia (cfr. cartina).
Evia è per grandezza la seconda isola della Grecia e la sesta del Mediterraneo, si estende lungo la costa nord-orientale della Grecia centrale (Sterea Ellada), dal Golfo Maliaco alle coste dell’Attica, ed è separata dal continente dal Golfo di Eubea. Le coste settentrionali e nord-orientali dell’isola sono lambite dal Mar Egeo.
Evia è suddivisa in piccole regioni isolate l’una dall’altra in modo naturale in quanto separate dalle montagne scoscese che ricoprono gran parte dell’isola: il Monte Telethrio a nord, il Monte Dirfi nella parte centrale dell’isola e il Monte Ochi a sud. In mezzo ai monti si trovano pianure fertili, come quelle di Psachna e Lelanto, piccole valli e fasce costiere con cale e insenature (baia di Karystos, baia di Styra, ecc.).
Long. 23°48’56.14" E.
Lat. 38°33’42.68" N.
Superficie: 3 661,64 km2
Rilievi
La superficie è ampia e presenta una varietà di suoli e terreni. I vigneti sono coltivati a partire da un’altitudine di 10 m, i più alti si trovano a 600 m sul Monte Dirfi (1 745 m). Tradizionalmente le viti erano piantate nelle pianure più fertili; oggi invece sono coltivate su ripidi pendii dove godono di un buon drenaggio e di una migliore esposizione al sole. La maggior parte dei vigneti sono situati sui pendii.
Suolo
Sotto il profilo geologico l’isola di Evia è una continuazione dell’Attica. Il terreno consiste prevalentemente di fillade e presenta molteplici formazioni geologiche. Sembra altresì che nella zona vi sia stata un’intensa attività vulcanica nel periodo quaternario dell’era cenozoica, quando l’isola si staccò dal continente.
I suoli sono sabbiosi, sabbioso franchi, franchi, sabbioso argillosi o argillosi. I suoli dei vigneti presentano una tessitura equilibrata (SL, SLC) con un pH neutro e un basso contenuto di carbonato di calcio.
Clima
Sulla base di dati meteorologici la regione ha un clima mediterraneo. La temperatura media annuale è di 18,4 °C, con 24,9 °C nei mesi estivi e 10,5 °C in inverno. La temperatura massima media si registra nel mese di luglio e la temperatura minima media nel mese di gennaio.
Si registra una pluviometria media pari a 600 mm, la cui distribuzione è tipica dei climi mediterranei, cioè con precipitazioni maggiori tra ottobre e aprile. Il livello di evapotraspirazione teorica è analogo al livello delle precipitazioni dei mesi invernali, ma è più alto durante il ciclo vegetativo. Nella regione prevalgono venti forti che soffiano da nord-est, soprattutto in inverno, mentre in primavera e in estate i venti sono da leggeri a medi.
8.3. Dettagli del prodotto
Il clima, i tipi di suolo, le varietà di uve coltivate e i metodi di produzione e vinificazione utilizzati determinano le caratteristiche peculiari dei vini IGP «Evia».
I vini bianchi solo di colore verde pallido, a volte con una sfumatura giallina. Il profilo aromatico racchiude aromi di agrumi, fiori e frutti maturi a motivo delle caratteristiche specifiche delle varietà utilizzate e della zona in cui tali varietà sono coltivate. Il profilo varia in base al luogo e al tipo di suolo. I vini bianchi hanno inoltre una buona profondità al palato e un finale che deriva sia dall’utilizzo di entrambe le varietà che dalla buona maturazione raggiunta nella zona.
I vini rosati spiccano per l’ampio ventaglio di colori e le tonalità brillanti o intense derivate dalle varietà di uve utilizzate e dalla zona di coltivazione. Hanno altresì un bouquet potente in cui dominano i fiori e i frutti rossi. In tutti i tipi di vino rosato (secco, abboccato, amabile e dolce) l’equilibrio è eccellente, soprattutto grazie alla loro buona acidità.
I vini rossi presentano all’aspetto un colore rosso scuro intenso con sfumature malva scuro quando sono giovani e sfumature rosso mattone dopo che sono invecchiati per alcuni anni. Anche in bocca esprimono una vasta gamma aromatica con note di ribes nero, ciliegia, frutti neri e un sentore di pepe. Hanno un gusto pieno con tannini morbidi e un finale forte, persistente e fruttato.
Ai vini IGP «Evia» sono stati assegnati premi in concorsi internazionali (Le Challenge International du Vin, Francia; Decanter, Londra, UK; AWC, Vienna; IWSC, Londra, UK; TEXSOM International Wine Awards, USA; Sommeliers Choice Awards, UK; SMV international wine championship, Canada).
8.4. Interazioni causali
L’unicità dei vini IGP «Evia» deriva dalle caratteristiche specifiche della zona (suolo, clima, effetto dei venti nei mesi estivi) che si combina con le varietà di uve coltivate e le pratiche colturali utilizzate.
La zona geografica delimitata per la produzione di vini IGP «Evia» racchiude un’ampia varietà di suoli e di condizioni climatiche particolarmente adatte alla maturazione di numerose varietà di uve. A causa del clima le varietà bianche prevalgono nelle pianure, mentre le varietà rosse sui versanti delle tre montagne (il Monte Telethrio a nord, il Monte Dirfi nella parte centrale dell’isola e il Monte Ochi a sud).
La zona, che si affaccia sul golfo di Eubea a ovest e sul Mar Egeo a est, è caratterizzata da un peculiare sistema di venti. L’aria umida che proviene dal mare colpisce i fianchi delle montagne e sale rapidamente, il che provoca un cambiamento di temperatura e l’inversione di direzione. Di conseguenza sono presenti venti favorevoli e una buona escursione termica tra notte e giorno (fino a 10 gradi) in tutta l’isola, in particolare durante i mesi dell’invaiatura.
Le caratteristiche di alta qualità dei vini prodotti sull’isola di Evia dipendono dalla particolare varietà della tipologia dei terreni che sono sabbiosi, sabbioso franchi, franchi, sabbioso argillosi o argillosi.
Allo stesso modo, grazie alle condizioni macroclimatiche della zona di origine e alle interazioni con la topografia e il suolo, le varietà di uve bianche e rosate della zona producono vini che possiedono caratteristiche peculiari del luogo di coltivazione. Le varietà Sauvignon Blanc, Moschato e Malagouzia maturano nella seconda decade di agosto, le varietà Assyrtiko e Viognier nella terza decade di agosto, invece la maturazione delle varietà Roditis e Savatiano avviene nella seconda metà di settembre. I vini ottenuti dalla varietà Sauvignon Blanc presentano aromi di frutta, in particolare di pesca, e in misura minore un carattere vegetale-erbaceo. Variano tuttavia molto da vigneto a vigneto, offrendo ai vinificatori una maggiore possibilità di scelta. I suoli più pesanti, ad esempio, accentuano il carattere vegetale-erbaceo, mentre i suoli più leggeri rafforzano gli aromi di frutta matura. La varietà Malagouzia dà luogo solitamente a vini con un intenso bouquet floreale che accresce notevolmente la gamma aromatica se in uvaggio con altre varietà. Inoltre le varietà Malagouzia, Aidani Aspro e Athiri, coltivate in luoghi in cui le uve maturano più tardi, possono dar luogo a un bouquet di aromi di agrumi con sapore ricco e persistente. I vini ottenuti dal vitigno Asyrtiko hanno corpo intenso e struttura, alta acidità e aroma caratteristico che varia dal floreale all’agrumato. Quando la varietà Moschato bianco è coltivata in suolo sabbioso franco, franco o sabbioso argilloso produce aromi complessi di frutta e uve fresche, fiori di limone, zagara e altri fiori di agrumi, petali di rosa e miele. Il corpo è pieno e fruttato con acidità di limone e finale persistente.
La varietà Viognier bianca dà luogo a un’alta intensità aromatica di agrumi, drupe e frutti tropicali incorniciata da fiori di limone e di arancio. Il corpo è ricco, pieno e fruttato con acidità equilibrata e finale lungo, complesso e corposo.
Il microclima peculiare dell’isola Evia e la sua influenza sui vini emergono in modo molto evidente nei vini rossi. Ne è un esempio tipico la resa della varietà Syrah che è versatile in quanto può essere utilizzata per produrre vini rossi e rosati di alta qualità. La varietà Syrah è quindi utilizzata in tutta la regione per produrre vini dall’intenso carattere aromatico e con una concentrazione di aromi che varia in base all’ubicazione dei vigneti. I vigneti situati su terreni sabbioso argillosi producono vini dall’aroma delicato, mentre i vini ottenuti da uve coltivate su terreni con una maggiore percentuale di argilla e una più bassa concentrazione di carbonato di calcio hanno un carattere fenolico più forte. Se la varietà Viognier bianca è coltivata e vinificata accanto alle zone in cui sono ubicate le varietà rosse, e nello specifico la varietà Syrah, la varietà Viognier matura prima rispetto alla varietà Syrah. Pertanto il giorno della vendemmia le uve Viognier sono stramature. Da tale combinazione/coordinazione si ottengono vini rossi caratterizzati da aromi di frutti neri stramaturi con spiccata acidità. Tuttavia se vinificati con la varietà Viognier, i vini presentano principalmente un corpo pieno, untuoso, struttura robusta e morbidi tannini vellutati.
Allo stesso modo, grazie alle condizioni macroclimatiche della zona di origine e alle interazioni con la topografia e il suolo, le varietà di uve rosse della zona producono vini che possiedono caratteristiche peculiari del luogo di coltivazione. Con le varietà Mandilaria (Kountoura Mavri), Vradyano, Karampraimis, Ritino, Cabernet Sauvignon, Grenache rouge e Merlot le caratteristiche climatiche e morfologiche peculiari dell’isola di Evia sono sfruttate al meglio per ottenere vini complessi con un buon potenziale fenolico, morbidi tannini rotondi e ricchi al palato.
I vini rosati di Evia, ottenuti prevalentemente dalle varietà Mandilaria (Kountoura Mavri), Vradyano, Karampraimis, Ritino, Cabernet Sauvignon, Grenache rouge, Merlot e Syrah, impiantate in vigneti vicino al mare, si distinguono per il colore rosato scuro accompagnato da un’intensa complessità aromatica di frutti rossi e ricchezza al palato grazie all’ottima maturazione delle uve. Quando invece queste varietà sono impiantate in vigneti situati sui poveri pendii dell’entroterra, maturano più tardi e producono vini di colore rosa pallido caratterizzati da freschezza aromatica e peculiare acidità.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Deroghe
Quadro di riferimento giuridico
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare
Deroga per la produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
Articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione.
Deroghe
Quadro di riferimento giuridico
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare
Deroga per la produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
L’articolo 4, lettera c), della decisione ministeriale congiunta n. 392169/20.10.1999 che stabilisce norme generali relative all’uso del termine «vino locale» nella descrizione dei vini da tavola (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica, serie II, n. 1985/8.11.99), modificata dalla decisione ministeriale congiunta n. 321813/29.8.2007 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica, serie II, n. 1723/29.8.2007), recita:
«I vini da tavola ammessi a utilizzare la menzione “vino locale” con l’indicazione geografica di una regione, di un nomo o di una regione viticola più piccola del nomo, sono prodotti in cantine situate nel nomo o in nomi adiacenti». Nello specifico i vini IGP "Evia possono essere prodotti in cantine situate nel distretto regionale (ex nomo) di Evia o nel distretto regionale vicino (ex nomo) di Viotia.
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura del vino
Quadro di riferimento giuridico
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
A. Indicazioni relative a determinati metodi di produzione
Articolo 53, paragrafi 1, 2 e 6, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione.
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura del vino
Quadro di riferimento giuridico
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
A. Indicazioni relative a determinati metodi di produzione
Gli articoli 3 e 4 della decisione ministeriale n. 280557/9.6.2005 che stabilisce il periodo di maturazione, invecchiamento e immissione sul mercato dei vini a denominazione di origine di qualità superiore e dei vini locali, nonché i termini usati per l’etichettatura degli stessi relativamente al metodo di produzione o ai metodi di preparazione (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica, serie II, n. 818/15.6.2005), stabiliscono le condizioni di utilizzo delle seguenti diciture:
— «ΝΕΟΣ ΟΙΝΟΣ» o «ΝΕΑΡΟΣ ΟΙΝΟΣ» (VINO NUOVO);
— «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ» o «ΩΡΙΜΑΣΕ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ» (MATURATO IN BOTTE);
— «ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ» o «ΠΑΛΑΙΩΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ» (INVECCHIATO IN BOTTE);
— «OΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΣΕ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ» o «ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ» (VINIFICATO E MATURATO IN BOTTE);
— «ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ» o «ΠΑΛΑΙΩΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ» (VINIFICATO IN BOTTE).
B. Indicazione dell’annata sull’etichetta
Quando le etichette del vino riportano i termini «ΝΕΟΣ ΟΙΝΟΣ» o «ΝΕΑΡΟΣ ΟΙΝΟΣ» (VINO NUOVO), è obbligatorio indicare l’annata, conformemente all’articolo 1, comma 2, della decisione ministeriale n. 280557/9.6.2005 che stabilisce il periodo di maturazione, invecchiamento e immissione sul mercato dei vini a denominazione di origine di qualità superiore e dei vini locali, nonché le diciture utilizzate per l’etichettatura degli stessi relativamente al metodo di produzione o ai metodi di preparazione (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica, serie II, n. 818/15.6.2005).
C. Menzioni tradizionali
— Menzioni tradizionali conformemente alla decisione ministeriale n. 235309/7.2.2002 in materia di approvazione di menzioni tradizionali utilizzate per i vini (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica, serie II, n. 179/19.2.2002) che sono legati a denominazione di origine o indicazione geografica.
Conformemente alla suddetta decisione ministeriale le menzioni tradizioni che possono essere utilizzate per l’etichettatura dei vini a indicazione geografica protetta (IGP) «Evia» sono:
ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ / Blanc de blancs (vino bianco da uve bianche), ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΕΡΥΘΡΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ / Blanc de noir (vino bianco da uve nere), ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΕΡΥΘΡΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ Η ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΟ ΓΚΡΙΖΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ / Blanc de gris (vino bianco da uve rosate o vino bianco da uve grigie), ΚΟΚΚΙΝΕΛΙ kokineli (Kokineli), ΟΙΝΟΣ ΛΟΦΩΝ/ Vin de collines (vino delle colline), ΟΙΝΟΣ ΠΛΑΓΙΩΝ/ Vin de coteaux (vino dei pendii).
D. Limitazioni riguardanti i nomi delle varietà
La decisione n. 311498/10.7.2009 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica, serie II, n. 1493/23.7.2009) proibisce l’indicazione del nome della varietà Monemvassia sulle etichette e le confezioni dei vini bianche.
Link al disciplinare del prodotto
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/2021/prodiagrafes_evia170122.pdf