Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 20-04-2022
Numero provvedimento: 650
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 21-04-2022
Numero gazzetta: 119

Regolamento (UE) 2022/650 della Commissione del 20 aprile 2022 che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche del diacetato di sodio [E 262 (ii)] (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento (UE) 20/04/2022, n. 2022/650, pubblicato in G.U.U.E. 21 aprile 2022, n. L 119)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari, in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari, in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(2) Le specifiche degli additivi alimentari possono essere aggiornate secondo la procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(3) Il 3 agosto 2020 è stata presentata una domanda di modifica delle specifiche dell’additivo alimentare diacetato di sodio [E 262 (ii)]. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4) Secondo il regolamento (UE) n. 231/2012 il diacetato di sodio [E 262 (ii)] deve contenere dal 39 al 41 % di acido acetico libero e dal 58 al 60 % di acetato di sodio. Il richiedente chiede che il tenore di acido acetico libero sia modificato passando ad una percentuale compresa tra il 39 e il 43 % e che il tenore di acetato di sodio sia modificato passando ad una percentuale compresa tra il 57 e il 60 %.

(5) Secondo il richiedente, durante la produzione di diacetato di sodio [E 262 (ii)] si ottiene un prodotto stechiometrico con un tenore di acido acetico libero del 42,3 %. Il richiedente sostiene che la riduzione del tenore di acido acetico libero ad una percentuale compresa tra il 39 e il 41 % richieda quantità eccessive di energia. Pertanto l’aumento al 43 % del limite massimo dell’acido acetico libero ridurrà i tempi di essiccazione durante la produzione, con conseguente riduzione del fabbisogno energetico e renderà quindi il processo di produzione più sostenibile.

(6) Secondo il richiedente non vi sono altre modifiche al processo di produzione, la quantità più elevata di acido acetico libero nel diacetato di sodio [E 262 (ii)] non ha alcun impatto sulla sicurezza e, in ogni caso, il prodotto finale è lo stesso, ossia non contiene altre impurità oltre a quelle specificate nel regolamento (UE) n. 231/2012.

(7) La domanda è stata esaminata dal gruppo di lavoro di esperti governativi in materia di additivi. Tenendo conto delle informazioni fornite dal richiedente e dei riscontri ricevuti dal gruppo di lavoro, la Commissione ha ritenuto che la modifica proposta delle specifiche del diacetato di sodio [E 262 (ii)] non può avere un effetto sulla salute umana.

(8) Poiché l’aumento dal 41 al 43 % del limite massimo del tenore di acido acetico libero nel diacetato di sodio [E 262 (ii)] non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2022


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, alla voce relativa a «E 262 (ii) diacetato di sodio», nella «Definizione», la riga relativa al tenore è sostituita dalla seguente:

«Tenore

39-43 % di acido acetico libero e 57-60 % di acetato di sodio»