Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto dirigenziale
Data provvedimento: 28-03-2022
Numero provvedimento: 142781
Tipo gazzetta: Nessuna

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della Denominazione  di Origine Controllata dei vini “Romagna”.

(Decreto 28/03/2022, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,

DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI IV



Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell’articolo 90, comma 3, della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell’adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata Legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

VISTO il DM 22/09/2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 235 - 08/10/2011 con  il  quale è  stata  riconosciuta la  denominazione di  origine controllata dei  vini “Romagna” ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

VISTO il DM 30/11/2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 295 - 20/12/2011, con il quale è stato consolidato il disciplinare della DOP “Romagna”;

VISTO il DM 07/03/2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero Sezione Qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei vini “Romagna”;

VISTO il DM 08/01/2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 21 - 25/01/2019 e sul citato sito internet del Ministero Sezione Qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della DOP dei vini “Romagna”;

VISTO il DM 08/08/2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 200 - 27/08/2019 e pubblicato sul citato sito internet del Ministero Sezione Qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della DOP dei vini “Romagna”;

VISTA la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n.C18 del 20/01/2020, concernente la pubblicazione della comunicazione di approvazione della modifica ordinaria ai sensi dell’articolo 17 del Reg. UE n. 33/ 2019, al disciplinare di produzione della DOP dei vini “Romagna”, di cui al predetto DM 08/08/2019;

ESAMINATA la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Emilia Romagna, su istanza del Consorzio tutela Vini di Romagna con sede in Faenza (RA), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini “Romagna” nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

CONSIDERATO che per l’esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del DM 07 novembre 2012, relativa alle modifiche “non minori” dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell’Unione europea, e in particolare:

- è stato acquisito il parere favorevole della Regione Emilia Romagna;

- è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 28 luglio 2021, nell’ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini “Romagna”;

CONSIDERATO, altresì che ai sensi del citato Reg. UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche “non minori” del disciplinare in questione sono considerate “ordinarie” e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall’articolo 10, comma 8, del citato DM 07 novembre 2012, per le modifiche “minori”, che non comportano variazioni al documento unico;

RITENUTO tuttavia di dover provvedere, nelle more dell’adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all’adozione del decreto di approvazione della modifica “ordinaria” del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni;



PROVVEDE


alla pubblicazione dell’allegata proposta di modifica “ordinaria” del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini “Romagna”.

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV, Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente comunicato.

 

Il Dirigente

Roberta Cafiero

(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)


ALLEGATO

PROPOSTA  DI MODIFICA  ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DOP DEI VINI “ROMAGNA”