Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 25-03-2022
Numero provvedimento: 281
Tipo gazzetta: Nessuna

Cantine vinicole - Impugnazione di titoli abilitativi rilasciati in favore della società agricola per la trasformazione di aree boscate in vigneto e la costruzione di una cantina vinicola con abitazione rurale sui terreni censiti - Contestazione su incongruenze documentali presenti nei titoli abilitativi - Domanda di risarcimento dei danni discendenti dal disboscamento delle proprietà.

 


SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 444 del 2021, proposto da
Nevada Roma, Stefano Bianchi e Matteo Bianchi, rappresentati e difesi dall'avvocato Franco Scancarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Torino, via Pietro Palmieri n. 40;

 

contro
 

Comune di Sizzano e Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) di Borgomanero, non costituiti in giudizio;
 

nei confronti

di La Piemontina società agricola semplice (La Piemontina s.s.), rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Maria Malferrari Pinchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
 

per l'annullamento

- dell'autorizzazione paesaggistica n. 3 del 15 giugno 2017 con cui il Comune di Sizzano ha autorizzato "ROVELLOTTI società semplice agricola" (ora La Piemontina s.s.), alla formazione di un nuovo vigneto sui terreni contraddistinti al N.C.T. al foglio 5, mappali 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 67, 66, 65, 64 e 62;

- del provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 2017/0003171, in data 28 giugno 2017, con cui il S.U.A.P. di Borgomanero ha assentito a favore della medesima società, la trasformazione di area boscata per la realizzazione di un vigneto;

- dell'autorizzazione paesaggistica n. 1 del 2 ottobre 2019 con cui il Comune di Sizzano ha autorizzato la società La Piemontina s.s. alla nuova costruzione di cantina vinicola con abitazione rurale;

- del permesso di costruire n. 1/2019, in data 22 ottobre 2019, con cui il Comune di Sizzano ha assentito a favore della medesima società la costruzione di una cantina vinicola con abitazione rurale;

- dell'autorizzazione paesaggistica n. 3 del 20 aprile 2021 con cui il Comune di Sizzano ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica per la variante in corso d'opera all'autorizzazione paesaggistica n. 1/2019 per la realizzazione di una cantina vinicola;

- del permesso di costruire n. 2/2021, in data 20 aprile 2021, con cui il Comune di Sizzano ha assentito la variante in corso d'opera al PdC 1/2019 per la costruzione di nuova cantina vinicola;

per l'accertamento della illegittimità dell'inerzia del Comune di Sizzano in ordine ai poteri di sorveglianza sull'attività edificatoria e, di conseguenza, per la nomina di un commissario ad acta;

per la condanna del Comune Sizzano al risarcimento dei danni;


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di La Piemontina s.s.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO
 

1. I ricorrenti, proprietari in Sizzano degli appezzamenti di terreno censiti al foglio 5, mappali 64, 66 e 67, hanno impugnato i titoli abilitativi rilasciati in favore della società agricola La Piemontina s.s. (già denominata Rovellotti s.s.) per i seguenti interventi edilizi:

a) la trasformazione di aree boscate (censite al foglio 5, mappali 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 64, 65, 66 e 67) in vigneto, assentita con autorizzazione paesaggistica del Comune di Sizzano n. 3/2017 e con autorizzazione del S.U.A.P. di Borgomanero del 28 giugno 2017;

b) la costruzione di una cantina vinicola con abitazione rurale sui terreni censiti al foglio 5, mappali 32, 34, 35, 36, 40, 41, 43, 46, 47, 49, 292, 307 e 341, assentita dal Comune di Sizzano con autorizzazione paesaggistica n. 1/2019 e successiva variante n. 3/2021, nonché con permesso di costruire n. 1/2019 e successiva variante n. 2/2021.

A sostegno del ricorso, gli esponenti hanno articolato le seguenti censure:

I) «Violazione di legge in riferimento agli artt. 11 e 20 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria (qui dedotta anche come violazione di legge in riferimento agli artt. 3 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.)» poiché l'intervento sub. a) interessa anche i mappali 64, 66 e 67, senza che i ricorrenti abbiano rilasciato alcun consenso alla loro trasformazione;

II) «Violazione di legge in riferimento agli artt. 10 e 20 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, carenza dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria» per genericità dei provvedimenti abilitativi, mancanti della descrizione analitica delle opere e del loro inquadramento giuridico;

III) «Violazione di legge in riferimento all'art. 27 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. Violazione di legge in riferimento agli artt. 146, 167 e segg. del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, carenza di presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione» per incongruenze documentali asseritamente presenti nei titoli abilitativi e, nuovamente, per mancata verifica della titolarità dei mappali 64, 66 e 67 interessati da opere di disboscamento;

IV) «Violazione di legge in riferimento all'art. 27 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, in relazione all'art. 31 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104» poiché il Comune di Sizzano non ha dato riscontro alla missiva con cui i ricorrenti hanno segnalato l'abusiva trasformazione dei mappali 64, 66 e 67 chiedendo l'attivazione del potere comunale di vigilanza e repressione.

Gli esponenti hanno domandato altresì il risarcimento dei danni discendenti dal disboscamento delle loro proprietà, danni ai quali il Comune di Sizzano avrebbe concorso autorizzando gli interventi posti in essere dalla società La Piemontina s.s.

2. Il Comune di Sizzano, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio ma, su ordine di questo giudice, ha depositato una relazione illustrativa degli interventi e del loro stato di avanzamento.

3. Si è invece costituita La Piemontina s.s., formulando plurime eccezioni preliminari, tra cui, in particolare:

- l'eccezione di irricevibilità del ricorso rispetto alla conoscenza dei titoli abilitativi dell'intervento sub. a);

- l'eccezione d'inammissibilità del gravame promosso avverso i titoli autorizzativi dell'intervento sub. b).

La società controinteressata ha inoltre argomentato in ordine all'infondatezza delle doglianze.

4. Con memoria depositata in vista della discussione, i ricorrenti hanno eccepito la nullità dell'atto di costituzione di La Piemontina s.s. in quanto non accompagnato da valida procura alle liti.

5. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica dell'8 marzo 2022.

6. In rito, va disattesa l'eccezione sollevata dai ricorrenti in ordine alla costituzione della società controinteressata, questa avendo rilasciato in data 27 luglio 2021 (anteriormente alla memoria costitutiva) una procura speciale alle liti redatta conformemente al disposto degli artt. 22 e ss. cod. proc. amm.

7. Sempre in rito, va rilevata l'inammissibilità del deposito documentale effettuato da La Piemontina s.s. in data 11 febbraio 2022, poiché tardivo rispetto al termine di 40 giorni liberi dall'udienza di discussione (art. 73, comma 1, cod. proc. amm.): tali documenti non verranno dunque presi in considerazione ai fini della decisione.

8. Tanto premesso, per quanto concerne l'intervento sub. a), ossia la trasformazione da bosco a vigneto di alcuni terreni, ivi inclusi quelli di proprietà dei ricorrenti, coglie nel segno l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla società controinteressata.

Dalle relazioni tecniche depositate dai ricorrenti (sub. doc. 13, 14 e 15) emerge che questi ultimi hanno acquisito copia dell'autorizzazione paesaggistica del Comune di Sizzano n. 3/2017 già in data 7 luglio 2020 in esito all'accesso agli atti consentito dal S.U.A.P. del Comune di Borgomanero. Del resto, le stesse relazioni tecniche, su cui prevalentemente poggia l'impianto difensivo di parte ricorrente, risalgono al luglio e al settembre 2020.

Il ricorso, notificato il 13 maggio 2021, a quasi un anno di distanza dalla conoscenza del provvedimento lesivo, è dunque tardivo:

- sia rispetto al termine di 60 giorni prescritto per la domanda di annullamento (artt. 29 e 41, comma 2, cod. proc. amm.);

- sia rispetto al termine di 120 giorni prescritto per la domanda di risarcimento (art. 30, comma 3, cod. proc. amm.).

Né la successiva scoperta della diversa autorizzazione rilasciata dal S.U.A.P. di Borgomanero vale a rimettere in termini i ricorrenti. Innanzitutto, il ricorso non è stato notificato al Comune di Borgomanero, bensì del S.U.A.P., che è ufficio privo di personalità giuridica. Ma soprattutto, le censure relative all'illegittima autorizzazione al disboscamento si appuntano unicamente sull'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Sizzato ed è solo a questo che viene imputata la responsabilità per i danni.

Con precipuo riferimento alla domanda risarcitoria, va precisato che il dies a quo per la proposizione dell'azione va fatto decorrere dalla conoscenza del provvedimento ex art. 30, comma 3, cod. proc. amm., non potendo applicarsi il comma 5 del medesimo articolo, giacché la formulazione di una domanda di annullamento tardiva non può costituire uno strumento per eludere la decadenza relativa alla domanda risarcitoria.

Ad ogni modo, la domanda risarcitoria è infondata anche nel merito. L'addebito mosso all'amministrazione è che questa non abbia verificato la legittimazione di La Piemontina s.s. a richiedere l'autorizzazione paesaggistica per il disboscamento dei mappali 64, 66 e 67. In realtà, il Comune ha richiesto integrazioni documentali sul punto, all'esito delle quali la società ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale ha attestato di condurre in affitto i terreni, di proprietà di un terzo soggetto. Sebbene il Comune abbia omesso di verificare l'integrale veridicità della dichiarazione, l'errore è scusabile, posto che i tre modesti lotti dei ricorrenti si trovano all'interno della vasta area effettivamente nella disponibilità della società controinteressata. Va quindi esclusa la ricorrenza dell'elemento soggettivo dell'illecito. Al contempo, v'è un concorso di colpa dei ricorrenti nella causazione del danno discendente dalla trasformazione dei terreni, questi avendo omesso di agire tempestivamente a difesa della loro proprietà.

9. Per quanto concerne l'impugnazione dei titoli abilitativi dell'intervento sub. b), è fondata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse ad agire.

L'intervento in questione non interessa i mappali di proprietà dei ricorrenti, bensì i terreni ad essi limitrofi.

Tuttavia, la vicinitas dei fondi vale a radicare unicamente la legittimazione ad agire, mentre non è sufficiente a comprovare la sussistenza dell'interesse all'azione. Come recentemente chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, «nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato» (Cons. Stato, Ad. Plen., 9 dicembre 2021, n. 22).

Nel caso in esame, non emerge – neppure dalle allegazioni processuali – che la costruzione della cantina vinicola (intervento sub. b) provochi un pregiudizio alle proprietà dei ricorrenti, né questo può essere ricavato dal collegamento funzionale con l'altro intervento (sub. a), trattandosi di una circostanza fattuale del tutto irrilevante.

10. Infine, deve essere respinto il quarto motivo di ricorso, il quale – sebbene inserito tra le contestazioni mosse ai titoli abilitativi – contiene un'autonoma azione avverso il silenzio-inadempimento del Comune di Sizzano rispetto all'istanza con cui i ricorrenti hanno segnalato l'abusiva occupazione dei loro terreni e hanno richiesto l'attivazione del potere comunale di vigilanza e repressione. L'istanza, però, è stata presentata il 13 maggio 2021, ossia lo stesso giorno della notifica del ricorso. L'azione è stata perciò proposta prima della scadenza del termine minimo di conclusione del procedimento amministrativo, con conseguente insussistenza del silenzio-inadempimento dell'amministrazione.

11. Conclusivamente, il ricorso deve essere in parte dichiarato irricevibile, in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto, nulla dovendosi disporre in punto di spese nei confronti del Comune di Sizzano, in quanto non costituito. Viceversa, la particolarità della vicenda sottesa giustifica la compensazione delle spese nei confronti della società controinteressata.


P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge.

Nulla sulle spese nei riguardi dell'amministrazione.

Spese compensate nei confronti della controinteressata costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Bellucci, Presidente

Valentina Caccamo, Referendario

Martina Arrivi, Referendario, Estensore