Organo: Governo
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto legge
Data provvedimento: 27-01-2022
Numero provvedimento: 4
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 27-01-2022
Numero gazzetta: 21

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

(D.L. 27/01/2022, n. 4, pubblicato in G.U. 27 gennaio 2022, n. 21)

Il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, pubblicata in G.U. 28 marzo 2022, n. 73)in vigore dal 27 gennaio 2022, è riportato per estratto nel testo vigente.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonchè l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con i quali è stato dichiarato e successivamente prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre apposite e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate, con i predetti decreti, per la tutela della salute in connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi a tutela del lavoro, della salute, di garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del turismo, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e della cultura;


Emana

il seguente decreto-legge:


(Omissis)


Art. 5-bis

Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022»;

b) l'ultimo periodo è soppresso.
 

(Omissis)

Art. 8

Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura

1. I fondi di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura, sono incrementati per l'anno 2022 di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.

2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

3. All'articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

4. Ai fini di cui al comma 3, il fondo istituito dall'articolo 65, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

4-bis. Nelle more dell'adozione del provvedimento normativo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, volto a introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le risorse per l'anno 2022 del Fondo ivi previsto, pari a 40 milioni di euro, sono trasferite al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori del cinema e dell'audiovisivo, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 108,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.


(Omissis)


Art. 26

Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo e vitivinicolo

1. Al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono istituiti due fondi denominati, rispettivamente, «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» (di seguito, «Fondo di parte capitale»), con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» (di seguito, «Fondo di parte corrente»), con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformità alle pertinenti norme nazionali e dell'Unione europea, ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola, della eventuale realizzazione di progetti di riduzione dell'uso delle gabbie e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio, comprese quelle ad uso familiare e che praticano l'allevamento semibrado, attribuendo priorità alle aree delimitate ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, e alle province confinanti con quelle in cui sono situati i comuni interessati dai provvedimenti di blocco della movimentazione degli animali.

3. Il Fondo di parte corrente è destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito. 4. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

4-bis. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2016, n. 238, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Per i vini a IGP, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di "vini finiti" e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) sono effettuate anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare».

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.


(Omissis)


Art. 27

Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54:

1) al comma 1, le parole: «fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa», sono sostituite dalle seguenti: «fino a un importo complessivo che in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di euro per impresa»;

2) al comma 2, le parole «al di sotto del massimale di 1,8 milioni di euro per impresa» sono sostituite dalle seguenti: «al di sotto del massimale di 2,3 milioni di euro per impresa»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli aiuti non possono superare in qualsiasi momento l'importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.»;

4) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

«7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è stato superato.»;

b) all'articolo 60-bis:

1) al comma 5, le parole «10 milioni di euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «12 milioni di euro»;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è superato».

1-bis. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo il comma 7-octies dell'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è aggiunto il seguente:

«7-novies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea».

2. L'articolo 21 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, è abrogato.


(Omissis)

 

Art. 33

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addì 27 gennaio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico

Garavaglia, Ministro del turismo

Cingolani, Ministro della transizione ecologica

Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Patuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Bianchi, Ministro dell'istruzione

Colao, Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale

Speranza, Ministro della salute

Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Franceschini, Ministro della cultura

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

 

(Omissis)