Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 12-03-2022
Numero provvedimento: 85
Tipo gazzetta: Nessuna

Cantine vinicole - Concessione di finanziamento della domanda di sostegno relativa al PSR Abruzzo 2014/2020 - Bando Pubblico Mis. 4 sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” - Sostegno economico richiesto per la realizzazione di una cantina destinata alla produzione di vino - Territorio tutelato paesaggisticamente ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 42/2004, in quanto ricompreso nel perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga - Valutazione di nuova proposta progettuale.


SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 348 del 2020, proposto da
Soc. Agr. Pasetti di Domenico Pasetti S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Chichiarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

 

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

nei confronti

Società Agricola di Allevamento Martin, non costituito in giudizio;


per l'annullamento

della Determinazione DPD018/115 del 25/8/2020 del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo notificata via pec in pari data, di concessione di finanziamento della domanda di sostegno n. AGEA/SIAN 54250611271 presentata dalla società ricorrente, relativa al PSR Abruzzo 2014/2020 – Bando Pubblico approvato con determinazione DPD018/81 del 26/9/2017 – Mis. 4 sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” – Tipologia di intervento 4.1.1 – Annualità 2017 – Investimenti oltre € 250.000 – “Sostegno agli investimenti delle aziende finalizzati al miglioramento della redditività”;

nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e segnatamente del provvedimento istruttorio di ‘Istruttoria di Ricevibilità e Ammissibilità' del 25/8/2020 del medesimo Dipartimento Agricoltura, Allegato 1 alla predetta determinazione; della Determinazione DPD018/69 del 7/5/2020 di approvazione della graduatoria definitiva per investimento oltre € 250.000; del ‘Riesame Istruttoria di Ammissibilità' del Dipartimento Agricoltura del 21/2/2020 del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo di accoglimento parziale del riesame richiesto dalla società ricorrente; della Determinazione DPD018.472 del 26.11.2019 di approvazione della graduatoria preliminare; del provvedimento istruttorio di ‘Istruttoria di Ammissibilità' del 13/11/2019 del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
 

Con domanda n. 54250611271 presentata il 26/11/2017, la società ricorrente chiedeva la concessione del finanziamento relativo al PSR Abruzzo 2014/2020 – Bando Pubblico approvato con determinazione DPD018/81 del 26/9/2017 – Mis. 4 sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” – Tipologia di intervento 4.1.1 “Sostegno agli investimenti delle aziende finalizzati al miglioramento della redditività”, indetto con Bando Pubblico approvato con determina DPD018/81 del 26/9/2017.

Il sostegno economico veniva richiesto per la realizzazione di una cantina vinicola nel Comune di Capestrano (AQ), località Case Spera, S.S.153, destinata alla produzione di vino e composto da piano interrato di mq. 2780, piano terra di mq. 3.407 totali, piano primo di mq. 901 e piano secondo di mq. 167 il tutto progettualmente distinto in 3 corpi di fabbrica.

Con l’odierno ricorso si impugnano i provvedimenti indicati in epigrafe in relazione al duplice aspetto:

1) dell’aliquota di finanziamento (limitatamente ai costi di realizzazione del locale interrato, riconosciuta al 40% invece che al 60%);

2) della spesa ammessa (limitatamente all’attribuzione del costo unitario della struttura ‘Area di vinificazione’ del ‘Corpo 3’, di € 200 €/mq invece che di 800 €/mq indicati nella richiesta di riesame).

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1. “Violazione o falsa applicazione della lex specialis nella parte in cui prevede la concessione di un finanziamento pari al 60% per ‘giovani agricoltori’ e interventi in ‘zone soggette a vincoli’ (art. 7.2 del Bando)”;

1.1 “Violazione o falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90 / Eccesso di potere per motivazione insufficiente e/o indeterminata”;

1.2. “Eccesso di potere per contraddittorietà, incoerenza logica e irragionevolezza della motivazione / Travisamento dei presupposti di fatto”;

1.3. “Violazione o falsa applicazione della lex specialis (allegato 5 - Punto 2: Definizione di ‘commercializzazione’)”;

1.4. “Illegittimità per violazione o falsa applicazione della lex specialis (allegato 5 - Punto 1: Definizione di ‘trasformazione’)”;

2. “Violazione o falsa applicazione del Reg. UE 809/2014, art. 48, comma 2 lett. e)/Violazione o falsa applicazione del Prezzario Agrario della Regione Abruzzo approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 150 del 6/4/2017 in attuazione del Reg. UE cit.”;

2.1. “Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione / Erronea valutazione dei presupposti di fatto”.

La Regione Abruzzo si è solo formalmente costituita versando in giudizio alcuni atti del procedimento senza depositare né memorte e né scritti difensivi in resistenza al ricorso.

Con Ordinanza n. 236/2020 del 04/12/2020, questo TAR ha ritenuto di integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere e del Comune di Capestrano, a causa delle pregresse vicende che hanno portato al rigetto di diversi progetti presentati dalla Società Agricola Pasetti nel corso degli scorsi anni, a partire dal 2017 in numero di quattro, per la realizzazione di una cantina vitivinicola in località Case Spera nel Comune di Capestrano, in territorio tutelato paesaggisticamente ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera f) del D. Lgs 42/2004, in quanto ricompreso nel perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Nelle more del giudizio, e in relazione alle attività intraprese dalla predetta Soprintendenza, il Comune di Capestrano, con determinazione SUAP n. 1 del 22/04/2021, ha annullato in autotutela il provvedimento n. 3/2020 del 14/10/2020.

In relazione a tele ultimo provvedimento, con ordinanza n. 368/2021, questo collegio ordinava all’Amministrazione regionale di “comunicare le eventuali iniziative che sono state adottate in relazione alla concessione di un contributo pubblico connesso alla realizzazione di una iniziativa la quale, successivamente alla deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’annullamento del permesso di costruire allo stato non è più realizzabile”.

Considerato che l’ordine rimaneva inadempiuto, questo Tribunale reiterava la richiesta ordinando a “la Dott.ssa Elena Sico, Direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo e la Dott.ssa Elvira Di Vitantonio, Dirigente del Servizio Competitività, dovranno depositare una relazione a firma congiunta in merito alle determinazioni assunte anche in ordine alla quota di finanziamento già concesso, al fine di evitare l’estensione del giudizio presso altre giurisdizioni”.

In seguito all’ordinanza istruttoria è stata depositata una nota del tutto generica di carattere meramente confermativo con cui la Regione –omettendo ogni valutazione sulla fattispecie alla luce delle vicende sopravvenute -- ha singolarmente comunicato di non ritenere di dover procedere ad una dichiarazione di decadenza dal contributo, in quanto a suo dire “La presentazione del “Permesso di costruire, provvedimento conclusivo o comunicazione di inizio lavori in edilizia libera”, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 14.4 del bando, è prevista nella fase di presentazione della domanda di acconto.

La ditta non ha presentato domanda di acconto, bensì domanda di pagamento dell’anticipazione, garantita da polizza fideiussoria. La documentazione da allegare alla domanda di anticipo è prescritta al par. 14.3 e nell’elenco non è contemplato il Permesso a Costruire o provvedimento autorizzativo analogo”.

Alla pubblica udienza del 9 marzo 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO

 

1.§. La ricorrente, nel partecipare al bando finalizzato all’ottenimento del finanziamento, dichiara che l'intervento è già stato autorizzato dal SUAP del Comune di Capestrano con provvedimento n. 3/2020 del 14/10/2020. Il finanziamento è stato richiesto, infatti, sulla base del progetto definitivo, composto degli elaborati progettuali che saranno allegati al permesso a costruire.

Orbene, avverso il provvedimento n. 3/2020 del 14/10/2020, la Soprintendenza chiamata in giudizio a seguito di apposito ordine di integrazione del contraddittorio, ha proposto duplice ricorso presentando sia richiesta di opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies comma 1 della L. 241/1990 e ss.mm.ii„ sia ricorso al TAR Abruzzo.

Nello specifico, la soprintendenza rappresenta che dal 2017 sono stati numerosi i progetti presentati dalla ricorrente, nessuno dei quali è stato autorizzato.

In particolare, per quanto attiene al progetto oggetto della richiesta di finanziamento per cui è causa, la Società Pasetti ha presentato il progetto per la realizzazione della cantina vinicola, per la valutazione del quale il Comune di Capestrano ha indetto una conferenza di servizi sincrona ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii. e convocato i seguenti Enti: Soprintendenza ABAP-AQ, Ente Parco, VV.FF., Regione Abruzzo-Ufficio AUA, ARTA.

La Soprintendenza ha richiesto alla Direzione Generale ABAP una consulenza tecnico-scientifica, auspicando il coinvolgimento del Comitato tecnico-scientifico per il Paesaggio per la valutazione della nuova proposta progettuale.

La Direzione Generale, accogliendo tale richiesta, ha sottoposto il progetto alle valutazioni del Comitato tecnico-scientifico per il Paesaggio.

Nella seduta del 20/01/2020 il Comitato ha espresso un nuovo parere negativo all'unanimità, in quanto seppur la soluzione appare migliorativa di quelle precedentemente proposte, crea indubbiamente "... una alterazione delle pregevoli ed ampie visuali oggi esistenti ed arreca un evidente pregiudizio ai caratteri prevalenti e preesistenti del contesto, innescando una significativa discontinuità nella percezione paesaggistica dell'intera vallata e del contesto immediatamente prossimo all'area di intervento". E ancora "...da un punto di vista paesaggistico, l'impatto è generato dal fatto che l'intero complesso così come proposto, altera la percezione delle componenti insediative preesistenti nella valle: la scala dell'intervento e la localizzazione dello stesso appaiono inadeguati rispetto alle trame e ai caratteri distintivi del contesto... Un significativo impatto oltre che un notevole consumo ed impiego di suolo libero, si riscontra anche nella futura fase di esercizio di un impianto di così estese dimensioni, destinato ad attività produttiva e a funzioni ad essa correlate".

Tali valutazioni, recepite dalla Soprintendenza, sono confluite nel parere negativo prot. n. 1066 del 18/02/2020 consegnato nella seduta finale della conferenza di servizi (18/02/2020).

Nel verbale della suddetta seduta si legge testualmente che "relativamente all'autorizzazione paesaggistica, richiamata la conformità rilasciata dall'ufficio tecnico il 06/09/2019, la Soprintendenza consegna il proprio parere di compatibilità paesaggistica negativo - prot. n. 1066 del 18.02.2020 - comunicando e spiegando verbalmente le motivazioni che hanno condotto alla valutazione negativa. Il Comune prende atto del parere della Soprintendenza e concluderà la procedura paesaggistica conformemente ad esso nei tempi imposti dalla legge, nello specifico dalla L. 241/90. Lo stesso comune, relativamente al parere di conformità urbanistica, prende atto del parere paesaggistico negativo della Soprintendenza, propedeutico per il rilascio del parere dell'Ufficio Tecnico, e ne conclude che lo stesso è negativo".

Il Comune avrebbe dovuto concludere il procedimento relativo alla conferenza di servizi entro 5 giorni dalla seduta finale e comunque entro i termini complessivi, ovvero entro il 20/02/2020, e trasmettere agli Enti coinvolti la determinazione finale adottata. Nonostante ciò, il provvedimento finale è stato redatto, adottato e trasmesso solo in data 14/10/2020, dopo ben 8 mesi, è firmato da persona diversa dal responsabile del procedimento dell'epoca e autorizza la realizzazione della cantina vinicola, disattendendo quanto già espresso nel verbale del 18/02/2020.

Contestualmente al provvedimento finale positivo della Conferenza di servizi è stata adottata l'autorizzazione paesaggistica favorevole del comune (prot. n. 2959 del 13/10/2020), a firma del sindaco di Capestrano, non conforme al parere negativo reso dalla Soprintendenza.

I rischi legati alla realizzazione del suddetto intervento nel Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, hanno indotto la Soprintendenza a presentare proposta di opposizione ai sensi dell'art. 14-quinquies della Legge 241/90 e ss.mm.ii. alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, a seguito della quale il Ministro ha formalmente presentato opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 26446 del 22/10/2020.

Il Consiglio dei Ministri con Deliberazione del 14/04/2021, ha accolto l'opposizione avverso il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi n. 3/2020 del 14/10/2020 ed il Comune di Capestrano, vista la Delibera del Consiglio dei Ministri, con determinazione SUAP n. 1 del 22/04/2021, ha annullato in autotutela il provvedimento n. 3/2020 del 14/10/2020.

Pertanto non corrisponde a verità l’affermazione della Società ricorrente che quello in discussione sarebbe un progetto totalmente nuovo che, in riduzione, avrebbe recepito le indicazioni della Soprintendenza.

2.§. Al contrario non vi sono dubbi sulla impossibilità di realizzare l’opera oggetto della richiesta di contributo.

Questo Collegio infatti non può non prender atto della revoca di detta autorizzazione ad opera dal Comune con provvedimento n.1 del 22/04/2021, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri con cui è stata accolta l'opposizione proposta dal Ministro competente.

Le conseguenze processuali dei predetti sviluppi della vicenda, successivi all’instaurazione del presente giudizio, comportano la necessaria conclusione che è venuta meno una delle condizioni essenziali dell’azione.

La posizione giuridica sostanziale (che un’antica ma non dimenticata dottrina definiva “requisito della possibilità giuridica) deve infatti sussistere sia al momento della domanda giudiziale che al momento della decisione e può essere rilevata d'ufficio (ex Consiglio di Stato Ad. plen., 26/04/2018, n. 4).

Nel caso, la successiva definitiva irrealizzabilità del progetto posto a fondamento della richiesta di finanziamento, impedisce la concessione dell’intero contributo e quindi fa venir meno una delle condizioni necessarie per poter riconoscere all’attore la persistenza all’attualità della titolarità del diritto di azione ad avere una maggiorazione del contributo richiesto.

In definitiva, dunque essendo preclusa la decisione stessa del gravame, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

La particolare complessità della fattispecie ed il comportamento processuale del tutto inerte dell’Amministrazione Regionale, rende opportuna la compensazione delle spese di giudizio.


P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

1. dichiara improcedibile il ricorso di cui in epigrafe;

2. compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore

Maria Colagrande, Consigliere