Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 18-03-2022
Numero provvedimento: 8820
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Accise - Avviso di pagamento emesso dall’Agenzia delle dogane - Recupero di somme corrispondenti alle accise non versate su quantitativo di litri di prodotti alcolici - Impugnazione dell'avviso basata sulla circostanza che i prodotti sono stati oggetto di furto con scasso, regolarmente denunziato, nei locali del deposito fiscale autorizzato - Richiesta per l'applicazione dell'abbuono d'imposta a norma dell'art. 4 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, come novellato dall'art. 59 della I. 21 novembre 2000, n. 342 - Responsabilità del depositario autorizzato - Nozioni di forza maggiore e di caso fortuito rilevanti nelle materie doganale e delle accise - Interpretazione della norma interna in chiave unionale che esclude la rilevanza della rapina come causa d'inesigibilità dell'imposta.

 


SENTENZA

(Presidente: dott. Biagio Virgilio - Relatore: dott.ssa Angelina Maria Perrino) 


sul ricorso iscritto al numero 19074 del ruolo generale dell'anno 2014, proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia

- ricorrente -


contro


s.p.a. Pernod Ricard, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Giuseppe Gallo, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via Stazione San Pietro, n. 45, presso lo studio dell'avv. Massimo Pacetti

- contricorrente -
 

Angelina-Maria P per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 17 giugno 2013, n. 73/27/13;

udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2021, tenutasi con le modalità previste dall'art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., con I. 18 dicembre 2020, n. 176, dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

lette le considerazioni scritte prima del sostituto procuratore generale Alberto Cardino e poi del sostituto procuratore generale Mauro Vitiello, che hanno entrambi concluso per il rigetto del ricorso.



FATTI DI CAUSA

Come emerge dalla narrativa della sentenza impugnata e dagli atti di parte, oggetto del contendere è un avviso di pagamento col quale l'Agenzia delle dogane ha recuperato somme corrispondenti alle accise non versate sul quantitativo, indicato in atti, di litri di prodotti alcolici nei confronti della s.p.a. Distillerie Fratelli Ramazzotti (ora s.p.a. Pernod Ricard), oltre agli interessi e all'indennità di mora. La società aveva impugnato l'avviso facendo leva sulla circostanza che i prodotti erano stati oggetto di furto con scasso, regolarmente denunziato, nei locali del deposito fiscale autorizzato della s.p.a. Adventure, sicché aveva chiesto l'applicazione dell'abbuono d'imposta a norma dell'art. 4 del d. Igs. 26 ottobre 1995, n. 504, come novellato dall'art. 59 della I. 21 novembre 2000, n. 342. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso, e quella regionale della Lombardia ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle dogane. A fondamento della decisione il giudice d'appello ha fatto leva sull'abbuono spettante alla contribuente in ragione del fatto che questa aveva patito il furto del prodotto ad opera di ignoti.

Contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia delle dogane per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui reagisce con controricorso, illustrato con memoria, la società contribuente. In esito all'udienza pubblica è stato sollecitato il contraddittorio in ordine all'incidenza, sulla soluzione della questione dedotta in giudizio, di recente giurisprudenza unionale. È stata quindi rifissata la pubblica udienza, in prossimità della quale l'Agenzia delle dogane e la società hanno depositato memoria.

 

RAGIONI DELLA DECISIONE


1.- Con l'unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle dogane e dei monopoli lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 504/95, sostenendo che, nel caso di sottrazione ad opera di terzi dell'alcool soggetto ad accisa, non ne è consentito l'abbuono, perché il prodotto non è distrutto o disperso, ma suscettibile di essere immesso in commercio. La censura è fondata.

2.- In base all'art. 14 della direttiva n. 92/12, applicabile all'epoca dei fatti, «Il depositarlo autorizzato beneficia di un abbuono d'imposta per le perdite verificatesi durante il regime sospensivo, imputabili a casi fortuiti o di forza maggiore e accertate dalle autorità di ciascuno Stato membro. Egli beneficia, inoltre, in regime sospensivo, di un abbuono d'imposta per le perdite inerenti alla natura dei prodotti avvenute durante il processo di fabbricazione e di lavorazione, il magazzinaggio e il trasporto. Ogni Stato membro fissa le condizioni alle quali tali abbuoni sono concessi». Dando attuazione alla disposizione, l'art. 4 del d.lgs. n. 504/95, nel testo novellato dall'art. 59 della I. n. 342/00, prescrive che «in caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale. Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, è concesso l'abbuono dell'imposta a favore del soggetto passivo e si procede all'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile...».

2.1.- Nell'interpretare la norma interna alla luce di quella unionale, questa Corte, nella giurisprudenza più recente, ha stabilito che il furto del prodotto ad opera di terzi e senza coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo di per sé non esime il soggetto obbligato dal pagamento dell'imposta, che resta abbuonata solo se ne derivino la dispersione o la distruzione del prodotto (Cass. nn. 25990/13; 27825/13; 28377/13; 6398/14; 4453/20); è emerso altresì un orientamento più rigoroso, secondo il quale il furto mai può essere causa di abbuono, perché l'abbuono si riferisce ad alcune fattispecie di ammanchi e non già allo svincolo irregolare dal regime sospensivo, che, appunto, è determinato da quei reati (Cass. nn. 16966/16; 26419/17). Si evidenzia, come argomento comune, che lo svincolo dal regime sospensivo provocato dal furto comporta l'immissione in consumo (ex art. 2, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 504/95), poiché la sottrazione determina soltanto il venir meno della disponibilità del bene da parte del soggetto per effetto dello spossessamento, ma non ne impedisce l'ingresso nel circuito commerciale. È soltanto nel caso della distruzione o della dispersione che l'immissione in  e consumo resta impedita; sicché in caso d'immissione in consumo derivante dal furto non v'è spazio per l'applicazione dell'abbuono.

3.- Si è, peraltro, affacciato un altro orientamento, in base al quale la novella dell'art. 4 del d.lgs. n. 504/95 va esaminata in combinazione con l'art. 1, lett. g), del medesimo decreto. L'art. 1, lett. g), nel definire come regime sospensivo il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa, o fino a quello del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta, àncora il momento dell'esigibilità, alternativamente, all'immissione in consumo oppure al verificarsi di una causa estintiva.

3.1.- Le ipotesi contemplate dall'art. 4 del d.lgs. n. 504/95, compresi il furto e la rapina, si è sostenuto, costituiscono cause di estinzione dell'obbligazione: il termine abbuono dell'imposta è difatti del tutto equivalente all'espressione estinzione dell'obbligazione tributaria, specie considerando la spiccata grossolanità della formulazione normativa. Coerentemente, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera a), del testo unico in questione, nei casi di ammanco previsti dall'art. 4 - e alle condizioni da tale norma fissate - non si ha immissione in consumo; il che implica la non esigibilità definitiva dell'imposta e quindi l'estinzione della relativa obbligazione. Per conseguenza, si è sottolineato, il comma 2 dell'art. 2 contempla casi di assimilazione all'immissione in consumo, che si traducono in fictiones iuris dell'immissione in consumo, utili a rendere esigibili le accise, e casi di estinzione dell'obbligazione nonostante l'immissione in consumo, come avverrebbe, appunto, per l'ipotesi del furto o della rapina (Cass. nn. 24912 e 24913/13).

3.2.- Sulla falsariga della possibile rilevanza del furto come causa di abbuono si colloca poi l'indirizzo in base al quale il soggetto obbligato, per poter ottenere l'abbuono dell'imposta, in conseguenza di un reato commesso da terzi, non si può limitare, anche nel testo modificato dall'art. 59 della I. n. 342/00, a dimostrare che l'evento è stato determinato da un fatto umano ascrivibile a terzi, ma è tenuto a provare di non aver concorso con dolo o di non aver cooperato con colpa al compiersi di esso; ipotesi, quest'ultima, che si verifica quando, senza il comportamento gravemente colposo dell'obbligato, il reato non sarebbe stato commesso o lo sarebbe stato in modo diverso (Cass. nn. 9787/10 e 9279/13).

4.- La lettura dell'art. 4 del d.lgs. n. 504/95 che ascrive rilevanza al furto, in base alla norma interna, come causa di abbuono, risente della nozione del caso fortuito maturata nella giurisprudenza di legittimità dell'epoca in cui è maturata. In particolare, si è evidenziato, chi esercita una qualsiasi attività professionale deve sì adottare le cautele ad essa consone, in quanto conosce o può conoscere i rischi tipici della sua sfera professionale; ma ciò non implica una sua indiscriminata responsabilità per ogni rischio.

4.1.- Si assume quindi un'accezione soggettiva della causa estranea idonea a esimere da responsabilità, intesa come causa non imputabile. La causa non imputabile ha abbracciato le due nozioni di caso fortuito e di forza maggiore: causa non imputabile è l'evento di cui il debitore non deve rispondere; fortuito si è ritenuto lo specifico, tipico evento liberatorio estraneo alla sfera di attività delle parti, in relazione al quale la prova liberatoria consisterebbe nella dimostrazione dell'assenza di colpa in capo all'obbligato, ossia nella dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (Cass. n. 18856/17); la forza maggiore non è stata circoscritta all'impossibilità assoluta, ma si è estesa anch'essa a condotte non ascrivibili, direttamente o indirettamente, al soggetto obbligato, che si sia attivato con l'adozione di tutte le precauzioni del caso (Cass., sez. un., n. 8094/20, con riguardo, in tema di riconoscimento di benefici, al mutamento della maggioranza del consiglio comunale e al rifiuto della nuova amministrazione di dare seguito alla convenzione di lottizzazione stipulata dalla precedente amministrazione).

4.2.- In questa direzione si colloca anche la prospettiva della Procura generale. Secondo la ricostruzione offerta dalla Procura, la sottrazione, nella forma del furto, non può che rientrare nell'accezione di perdita del prodotto, contemplata in via alternativa nella locuzione dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 504/95 (che si riferisce alla perdita o alla distruzione), la quale non assumerebbe altrimenti alcun senso; e ciò perché si giungerebbe, aderendo all'indirizzo più recente, ad addossare a un soggetto incolpevole, perdipiù vittima del reato di furto, un'obbligazione tributaria disancorata da un presupposto, ossia dall'immissione in consumo, a lui ascrivibile. Soltanto con la direttiva successiva, prosegue la Procura, ossia con la direttiva n. 118/2008/CE del consiglio, alla quale non si può assegnare valenza interpretativa, di modo che la conseguente novella del testo dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 504/95 è inapplicabile all'epoca dei fatti, si è precisato che il caso fortuito o la forza maggiore, per avere forza esimente, devono aver cagionato la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti. Presupposto della costruzione è quindi l'accezione soggettiva della nozione di caso fortuito e di quella di forza maggiore.

5.- Quest'accezione soggettiva è stata, tuttavia, superata dalla giurisprudenza interna più recente, che ha elaborato una diversa nozione del caso fortuito, in virtù della quale i requisiti d'imprevedibilità e inevitabilità necessari per poterlo configurare devono essere oggetto di accertamento su di un piano puramente oggettivo, attraverso un giudizio probabilistico di regolarità causale, che esclude qualunque rilevanza dell'eventuale comportamento diligente o negligente del soggetto obbligato (tra le ultime, Cass. n. 26524/20).

6.- Ma quel che più conta, ai fini della soluzione della questione, è l'evoluzione della giurisprudenza unionale. Il legislatore dell'Unione, ha stabilito la Corte di giustizia con riguardo alla direttiva n. 92/12, ha conferito un ruolo centrale al depositario autorizzato, designato come soggetto tenuto al pagamento dei diritti di accisa nel caso in cui un'irregolarità o un'infrazione ne determini l'esigibilità: e si tratta di un regime di responsabilità per tutti i rischi inerenti (Corte giust., causa C- 81/15, Kapnoviomichania Karelia, punti 31 e 32). La responsabilità del depositario autorizzato -e, del suo coobbligato solidale, a norma dell'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 504/95, qual è, e non contesta di essere, la contribuente- è, allora, proprio «di tipo oggettivo e si basa non già sulla colpa dimostrata o presunta del depositarlo, bensì sulla sua partecipazione a un'attività economica...» (Corte giust., causa C-95/19, Soc. Silcompa, punto 52).

6.1.- È, quindi, con specifico riguardo ai casi di distruzione totale o perdita irrimediabile della merce che la giurisprudenza unionale ha definito le nozioni di forza maggiore e di caso fortuito rilevanti nelle materie doganale e delle accise facendo leva sia sull'elemento oggettivo, dato dall'esistenza di circostanze estranee all'operatore, anormali e imprevedibili, sia su quello soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (Corte giust., causa C-154/16, «Latvijas Dzelzcejg» VAS, punto 61). E, proprio in relazione alle accise (Corte giust., causa C- 314/06, Société Pipeline Méditerranée et Rhóne (SPMR), si è elaborata la nozione di forza maggiore con riferimento non già a un'ipotesi di svincolo irregolare, sibbene a una di perdita di prodotti. Al cospetto, quindi, dello svincolo irregolare dal regime sospensivo, che determina l'immissione in consumo e, quindi, l'esigibilità dei diritti di accisa, com'è avvenuto, appunto, nel caso del furto oggetto dell'odierno giudizio, l'interpretazione conforme al diritto unionale della norma interna comporta che il depositario autorizzato è chiamato a rispondere del relativo pagamento, in base alla suddetta responsabilità oggettiva r che prescinde dalla sua colpa dimostrata o presunta.

7.- Coerenti sono, d'altronde, le indicazioni che la Corte di giustizia ha fornito in ambito contiguo, con riguardo ai bolli fiscali, riguardati per il loro valore intrinseco, in relazione ai quali ha stabilito che né la direttiva del Consiglio n. 92/12/CEE, né il principio di proporzionalità ostano a che gli Stati membri adottino una normativa che non preveda la restituzione dell'importo dei diritti di accisa versati, qualora i bolli fiscali siano scomparsi prima di essere stati apposti sui prodotti, se tale scomparsa non è imputabile a una causa di forza maggiore o a un caso fortuito e se non è accertato che i bolli siano stati distrutti o resi definitivamente inutilizzabili, facendo così gravare la responsabilità finanziaria della relativa perdita sull'acquirente (Corte giust., causa C-494/04, Heintz van Landewijck SARL).

7.1.- E questa Corte ha specificato che, in caso di sottrazione dei contrassegni fiscali prima della loro apposizione sui prodotti (nella specie alcolici) soggetti a tassazione, l'inesigibilità dell'imposta, derivante dalla mancanza d'immissione in consumo dei beni, ancora commercializzabili, esige la prova non soltanto della sottrazione dei contrassegni fiscali prima della loro apposizione sui prodotti soggetti a tassazione, ma anche quella dell'avvenuta distruzione dei contrassegni oppure della definitiva inutilizzabilità e, quindi, dell'impossibilità dell'utilizzo di essi (Cass.n. 420/20; n. 15975/21). 8.- Si è venuto quindi affinando un quadro sistematico coerente, al centro del quale campeggia la responsabilità del debitore dell'accisa nel caso d'immissione in consumo dei beni soggetti all'imposta.

8.1.- Così, anche con riguardo alla detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa fuori da un regime di sospensione dall'accisa, si è stabilito (in relazione all'art. 33 della direttiva n. 2008/118/CE) che una persona che trasporta, per conto di terzi, prodotti sottoposti ad accisa in un altro Stato membro e che è in possesso materiale di tali prodotti nel momento in cui le relative accise sono divenute esigibili, è debitrice di tali accise,, anche se non ha alcun diritto o interesse su detti prodotti e non è a conoscenza del fatto che questi ultimi siano sottoposti ad accisa o, essendolo, non è consapevole che le relative accise siano divenute esigibili (Corte giust., causa C-279/19, WR).

9.- Rileva da ultimo in chiave diacronica, per quanto inapplicabile all'epoca dei fatti, la direttiva n. 2020/262, la quale, premesso, col considerando 7, che «Poiché l'accisa è un'imposta gravante sul consumo di prodotti, essa non dovrebbe essere riscossa relativamente a prodotti sottoposti ad accisa che, in talune circostanze, siano stati totalmente distrutti o siano irrimediabilmente perduti», ha stabilito (art. 6, par. 5) che «5. La distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di distruggere i prodotti, non è considerata immissione in consumo» e ha definitivamente chiarito (par. 6) che «6. Ai fini della presente direttiva, si considera che i prodotti hanno subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando sono inutilizzabili come prodotti sottoposti ad accisa».

9.1.- E il legislatore nazionale, nell'attuare la direttiva (con l'art. 1 del d.lgs. 5 novembre 2021, n. 180), ha esplicitato che l'abbuono previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 504/95 è correlato alla perdita o la distruzione dei prodotti avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore (sia pure estendendone la nozione).

10.- Qualche profilo di dubbio è sorto in relazione all'ipotesi della frode del terzo, al quale il debitore dei diritti di accisa sia estraneo, che ha indotto la Corte suprema di altro Paese membro a proporre una questione attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia (nella causa C-711/20; rilevano in tema, nella giurisprudenza interna, Cass. nn. 15635/19 e 34487/19). Ma si tratta di profili estranei al caso oggetto dell'odierno giudizio.

10.1.- Per il resto, è a responsabilità diverse da quella concernente il pagamento dei diritti di accisa, che il depositario autorizzato si può sottrarre provando di aver adottato tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l'operazione non lo conduca a essere partecipe di un'evasione fiscale. È difatti in un caso estraneo e ulteriore all'ipotesi di responsabilità per il pagamento dei diritti di accisa, e, in particolare, a proposito di somme corrispondenti a sanzioni pecuniarie scaturenti da attività di contrabbando, che la giurisprudenza unionale (Corte giust. in causa C-81/15, cit.) ha considerato sproporzionata una tale responsabilità aggravata del depositario autorizzato, proprio perché di natura oggettiva.

11.- L'interpretazione della norma interna in chiave unionale che esclude la rilevanza della rapina come causa d'inesigibilità dell'imposta si rivela coerente altresì col principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 Cost., e con quello di capacità contributiva fissato dall'art. 53 Cost.. La Corte costituzionale, difatti, sia pure con riguardo all'art. 37, t. u. 23 gennaio 1973, n. 43, interpretato autenticamente dall'art. 23 ter del d.l. 31 ottobre 1980, n. 693, conv. con I. 22 dicembre 1980, n. 891, ha già escluso la violazione dell'art. 3 cost., nella parte in cui si prevedeva l'esclusione dell'obbligazione tributaria nel solo caso di perdita della merce, da intendere come dispersione e non come sottrazione della disponibilità della cosa; e ha sottolineato che la capacità contributiva consiste nell'idoneità ad eseguire la prestazione coattivamente imposta, correlata non già alla concreta capacità del singolo contribuente, bensì al presupposto economico al quale l'obbligazione è collegata. Sicché quando tale presupposto sussista e sia, come nella specie, non irragionevolmente definito dal legislatore, l'imposizione della prestazione tributaria è certamente legittima, e gli accadimenti successivi non sono idonei, salvo diversa disposizione di legge, a escluderne la sussistenza. Irrilevante è, quindi, che in concreto il contribuente consegua o no l'utilità sperata, poiché il rapporto tributario resta inalterato.

12.- Il motivo va accolto e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, col rigetto del ricorso originariamente proposto.

12.1.- La sussistenza di diversi indirizzi e la recente evoluzione della giurisprudenza unionale comportano, tuttavia, la compensazione di tutte le voci di spesa dell'intero processo.



Per questi motivi accoglie il ricorso,

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario. Compensa tutte le voci di spesa dell'intero processo.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2021. 

Depositato in cancelleria il 18 marzo 2022