Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 23-03-2022
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 23-03-2022
Numero gazzetta: 130

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Mittelrhein].

(Comunicazione 23/03/2022, pubblicata in G.U.U.E. 23 marzo 2022, n. C 130)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«Mittelrhein»

PDO-DE-A1269-AM01

Data della comunicazione: 28.12.2021

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Descrizione del vino/dei prodotti vitivinicoli e delle caratteristiche analitiche e/o organolettiche

Descrizione

Modifica del titolo alcolometrico volumico naturale minimo o del peso minimo del mosto (spostato dal punto 5.1 al punto 3.2 del disciplinare di produzione) per vini di qualità ottenuti dalla varietà Dornfelder in annate con condizioni climatiche eccezionali.

Valori standard per il vino di qualità ottenuto dalla varietà Dornfelder: 8,8 % vol di alcole totale/68 °Öchsle.

INTEGRAZIONE

«In annate con condizioni climatiche eccezionali il consiglio del consorzio di tutela riconosciuto del “Mittelrhein” può decidere di fissare il titolo alcolometrico volumico naturale minimo/il peso minimo del mosto della varietà Dornfelder all’8,3 % vol di alcole totale/a 65 °Öchsle. Tale disposizione si applica limitatamente all’annata oggetto della decisione. La decisione del consorzio di tutela è comunicata mediante idonea pubblicazione.»

I vari prodotti vengono individuati nominalmente e sono accompagnati da informazioni sul titolo alcolometrico volumico naturale minimo/peso minimo del mosto, come pure da una descrizione organolettica.

INTEGRAZIONE

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Mittelrhein», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Motivi

La riduzione trascurabile del titolo alcolometrico volumico naturale minimo/peso minimo del mosto della varietà Dornfelder intende consentire l’anticipo della vendemmia per ridurre al minimo l’impatto negativo di nuovi organismi nocivi. Nell’annata 2014, ad esempio, il moscerino dei piccoli frutti è diventato una minaccia per i vitigni precoci a bacca rossa. In tali annate ritardare la raccolta per tenere conto del peso minimo del mosto in vigore fino ad oggi comporta il rischio di perdite notevoli in termini qualitativi e quantitativi al momento della vendemmia.

Le descrizioni organolettiche sono state differenziate maggiormente per rispecchiare meglio i diversi prodotti.

Aggiungendo il titolo alcolometrico totale ai vini non arricchiti, si fa uso della clausola di apertura di cui al regolamento UE.

2.   Delimitazione della zona

Descrizione

Viene ridefinita la zona a denominazione di origine protetta (DOP) «Mittelrhein».

INTEGRAZIONE

Vengono elencati i singoli comuni, compresi i territori comunali e i numeri di questi ultimi.

L’esatta delimitazione risulta dalle mappe in cui figurano le superfici vitate delimitate per parcella dei comuni elencati, che possono essere consultate all’indirizzo: www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Motivi

La delimitazione prevista della zona non è arbitraria, bensì necessaria per evitare svantaggi considerevoli per la viticoltura e l’agricoltura, la collettività, l’ecosistema e la regione del «Mittelrhein», tenuto conto del paesaggio rurale coltivato che si è sviluppato nel corso del tempo.

I motivi della delimitazione della zona sono illustrati più dettagliatamente di seguito.

Per garantire la qualità occorre disporre di un terreno vitato chiuso, in particolare per quanto riguarda le misure fitosanitarie.

Le misure fitosanitarie sono necessarie per la viticoltura, ma non sempre compatibili con altre colture. La coesistenza di superfici adibite alla viticoltura e ad altri usi (ad esempio prati, seminativi o colture ortofrutticole) provoca spesso problemi che, per quanto possibile, dovrebbero essere evitati:

Riducendo i punti di contatto tra le superfici vitate e quelle adibite ad altri usi (seminativi, frutteti, prati ecc.), diminuiscono anche gli effetti negativi sulla coltivazione della vite e sulla qualità dei vini.

Ciò è dovuto alle particolari esigenze gestionali della viticoltura, soprattutto per quanto riguarda la protezione fitosanitaria. I prodotti fitosanitari utilizzati differiscono in modo notevole, in particolare per quanto riguarda l’ambito di applicazione, l’approvazione specifica in funzione del tipo di coltura o i tempi di attesa. Inoltre, in molti pendii ripidi storici della regione del Mittelrhein, la protezione fitosanitaria delle colture avviene mediante irrorazione con elicottero, che, per motivi tecnici e fisici, comporta un rischio maggiore di dispersione. Per un’irrorazione efficace dei pendii con l’elicottero è bene ricorrere a un sistema geometrico basato su lunghe linee rette. Ciò richiede la presenza di un terreno vitato continuo.

Gli agricoltori e i viticoltori sono tenuti a prevenire la dispersione dei pesticidi su altre colture e superfici, anche rispettando determinate distanze. Non è quindi possibile irrorare le viti in prossimità dei confini del vigneto, il che ne rende impossibile la coltivazione. Lo stesso vale per seminativi, prati e frutteti che confinano con i vigneti. Vigneti dispersi comportano quindi perdite economiche per tutti gli operatori agricoli. Il problema è particolarmente accentuato nel caso di superfici che richiedono l’uso di elicotteri, dato che l’elicottero è tenuto a rispettare distanze particolarmente grandi a causa del rischio di dispersione maggiore. Se si spostano le superfici vitate, quelle che erano superfici vitate diventano zone dalle quali è necessario rispettare le distanze. Ne deriva quindi uno svantaggio economico per le superfici vitate restanti;

Se, nonostante l’uso corretto, il prodotto viene disperso su appezzamenti di terreno limitrofi adibiti ad altri usi, si possono verificare danni vegetativi indesiderati in detti terreni, perdite di qualità o la perdita di commerciabilità del prodotto a seguito della presenza di determinati residui di prodotti fitosanitari. Tali residui non sono talvolta consentiti per le colture degli appezzamenti in questione, per cui in caso di esami dei residui, a seguito di analisi precise e bassi valori massimi di residui, può risultare che i prodotti ottenuti non siano commercializzabili. Si tratta di casi frequenti nella pratica. Sebbene l’autore dei danni possa essere ritenuto responsabile, mantenendo le superfici vitate chiuse è possibile comunque ridurre al minimo le superfici marginali ed evitare quindi problemi.

Tutela della collettività e dell’ecosistema attraverso pendii ripidi coltivati

Oggi i pendii ripidi contribuiscono in modo considerevole alla protezione dall’erosione e la lisciviazione. La coltivazione su terrazzamenti e i muri dei vigneti impediscono alle acque di scorrere in superficie lungo l’asse di caduta. Le viti e l’inerbimento stabilizzano il suolo e vengono mantenuti grazie a continui interventi di conservazione. Una gestione del suolo corretta garantisce una buona struttura dello stesso e un’elevata infiltrazione di acqua nel suolo. Nel complesso l’erosione è ridotta al minimo, l’acqua viene tamponata durante le forti piogge e i nutrienti (soprattutto i fosfati) non vengono più lisciviati dalle acque che scorrono in superficie. Senza una gestione attiva le terrazze e i muri si deteriorerebbero. Il suolo verrebbe invaso da cespugli e perderebbe fertilità e struttura. In caso di forti precipitazioni ne risulterebbero erosione, lisciviazione del suolo e dei nutrienti e frane. I residenti e il traffico sarebbero in pericolo e si verificherebbero danni.

Un terreno vitato continuo consente metodi di gestione e protezione efficaci in viticoltura.

Per garantire la produzione sostenibile di vini di qualità elevata, sono importanti strategie di protezione delle colture a basso impatto che portino vantaggi qualitativi, ecologici ed economici:

L’uso dei feromoni per combattere la tignola della vite ne è un esempio. Questa misura di protezione funziona soltanto se i diffusori di feromoni necessari per limitare la proliferazione dei parassiti e per confonderli vengono collocati in modo da coprire la superficie più ampia possibile. È pertanto notevolmente più conveniente evitare il doppio collocamento dei diffusori (confini con le altre colture, tipi di utilizzo o altra vegetazione), necessario per motivi tecnici. La riduzione al minimo dei diffusori di feromoni può essere ottenuta con una superficie vitata chiusa. Inoltre in Renania-Palatinato il programma di sviluppo «EULLE» (misure ambientali, sviluppo rurale, agricoltura, alimentazione), che comprende la promozione di metodi biotecnici di protezione in viticoltura, prevede l’ammissibilità soltanto a partire da una superficie continua minima di 2 ettari. Se gli appezzamenti scendessero al di sotto di 2 ettari a seguito della destinazione di singole superfici vitate a seminativi, anche le restanti superfici vitate non sarebbero più ammissibili a beneficiare di finanziamenti per l’uso del ferormone RAK. Ne deriverebbe un danno economico per gli operatori agricoli che coltivano le restanti superfici vitate. Senza tale sostegno finanziario la protezione biotecnica delle colture non sarebbe economicamente vantaggiosa. Il risultato è un maggiore impiego di insetticidi, che a sua volta ha conseguenze negative per l’ecosistema;

I terreni vitati chiusi sono inoltre necessari, sia sotto il profilo tecnico che economico, per proteggere le uve mature dai danni causati dagli uccelli, in quanto è l’unico modo per fornire una protezione efficace. Vigneti dispersi comportano spese più elevate e un inquinamento acustico ancora maggiore per i cittadini;

I terreni vitati chiusi contribuiscono anche a prevenire i danni provocati dalla selvaggina:

La riduzione della popolazione eccessiva di cinghiali è una questione importante dal punto di vista della viticoltura. La riduzione è necessaria, tra l’altro, perché i danni causati dalla selvaggina nei vigneti della Renania-Palatinato non sono generalmente risarcibili. In questo modo diminuisce inoltre il rischio di diffusione della peste suina africana, una epizoozia soggetta a obbligo di segnalazione, che rappresenta un rischio notevole per l’allevamento di animali in Germania. Tuttavia il controllo dei cinghiali è più facilmente attuabile e meno oneroso in un terreno vitato chiuso rispetto ai territori comunali con diverse colture, come vigneti, seminativi e frutteti, che offrono proprio ai cinghiali un numero spesso maggiore di rifugi;

L’irrigazione a goccia sta diventando sempre più importante nelle estati secche, soprattutto in impianti giovani. È indispensabile per la crescita della vite. Le zone vitate chiuse costituiscono in tale contesto un vantaggio notevole per la costruzione e il funzionamento delle infrastrutture necessarie a tal fine (pozzi, condutture ecc.). Ciò rende più efficienti ed economici tanto l’approvvigionamento comune di acqua quanto l’utilizzo congiunto delle linee di trasporto e distribuzione;

Le condizioni di gestione sono diverse in viticoltura rispetto, ad esempio, ai seminativi. Se queste zone non venissero più utilizzate per la viticoltura, rischierebbero di essere invase da cespugli, in particolare sui pendii ripidi, in quanto non sono adatte alla coltivazione di seminativi o all’utilizzo come superfici prative. Tali superfici incolte potrebbero essere colonizzate da piante che ospitano parassiti indesiderati come il moscerino dei piccoli frutti (ad esempio i rovi), che possono mettere in pericolo la salute e la qualità delle uve dei vigneti limitrofi.

Il paesaggio rurale coltivato che si è sviluppato nel corso del tempo e il suo aspetto contraddistinto da vigneti tradizionali sono caratteristici della denominazione di origine protetta «Mittelrhein» e della sua reputazione;

Per gli abitanti del territorio, per gli operatori del settore vitivinicolo della regione, per gli esperti e anche per i consumatori, la viticoltura in vigneti tradizionali e caratteristici del paesaggio definisce il carattere della regione. Questo aspetto si riscontra anche nel fatto che la pubblicità del vino utilizza regolarmente immagini scattate nelle località viticole tradizionali per presentare la regione viticola;

Il trasferimento della viticoltura in terreni tradizionalmente adibiti a seminativi comporterebbe un cambiamento del paesaggio caratteristico con corrispondenti effetti sul paesaggio culturale che si è sviluppato e che è stato addirittura riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità. Nella dichiarazione dell’UNESCO sul valore universale eccezionale e le esigenze di protezione e di gestione si afferma: «[l]e misure adottate all’interno del bene [la Gola del Reno] mirano innanzitutto a [...] mantenere la tradizione della viticoltura sui pendii ripidi, a proteggere gli habitat per specie animali e vegetali rare e in generale a garantire che lo stato dell’ambiente nella valle rimanga immutato»;

Il tema del vino riveste un ruolo importante anche nel settore del turismo, in relazione alla regione vinicola tradizionale e ai vigneti tradizionali. Grazie al contesto e alla varietà delle esperienze turistiche rese possibili dai paesaggi di vigneti (ad esempio, escursioni legate ai vini «Mittelrhein», il sentiero escursionistico lungo il Reno (Rheinsteig), sentiero dei castelli del Reno), la regione viticola tradizionale garantisce la base economica per numerose attività turistiche, quali la ristorazione e il settore alberghiero. Se il disciplinare di produzione non contenesse alcuna delimitazione della zona e fosse quindi possibile spostare i vigneti in superfici attualmente destinate a prati o seminativi, le superfici di numerosi vigneti tradizionali, come già spiegato sopra, sarebbero minacciate dall’invasione indesiderata di cespugli in quanto, per via delle dimensioni ridotte, della conformazione e spesso della scarsa accessibilità non sarebbero adatte a usi diversi dalla viticoltura. Oltre alle conseguenze ecologiche menzionate, l’invasione di cespugli avrebbe anche conseguenze economiche, dato che il paesaggio diverrebbe visivamente poco attraente per i turisti;

I vini presentati in pubblicazioni specializzate che caratterizzano in maniera marcata la percezione e la notorietà della DOP «Mittelrhein» provengono spesso da vigneti tradizionali e contigui (ad esempio, Bopparder Hamm, Bacharacher Hahn, Oberweseler Ölsberg, Leutesdorfer Gartenlay);

In sintesi, la zona dei vini della DOP «Mittelrhein», con le sue superfici costituite da vigneti contigui che caratterizzano il paesaggio, gode di un’immagine positiva presso la popolazione, le attività commerciali, i consumatori e i turisti. L’acquisto e il consumo di vini «Mittelrhein» richiamano alla mente del consumatore immagini di vigneti tradizionali, rafforzate da eventuali esperienze di vacanza nella zona. Ciò rende i vini della DOP «Mittelrhein» inconfondibili e unici.

Dai motivi illustrati risulta che la coltivazione di vigne su terreni continui e, se possibile, chiusi comporta vantaggi di diverso genere per i proprietari e gli operatori dei vigneti, nonché per l’ambiente e la collettività. Di conseguenza la quota di vigneti dispersi e isolati già esistenti non dovrebbe aumentare, visti numerosi svantaggi descritti.

3.   Varietà di uve da vino

Descrizione

Al punto 7 (d’ora in poi al punto 8) del disciplinare di produzione sono specificate finora le varietà di uve da vino seguenti.

Nel Land Renania-Palatinato:

per i vini bianchi

Auxerrois, Bacchus, Chardonnay, Ehrenbreitsteiner, Ehrenfelser, Faberrebe, Findling, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grauer Burgunder, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Helios, Huxelrebe, Johanniter, Kerner, Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, Nobling, Optima, Ortega, Osteiner, Phoenix, Reichensteiner, Roter Traminer, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Schönburger, Weißer Riesling, Würzer;

per i vini rossi e rosati

Blauer Frühburgunder, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Cabernet Dorsa, Cabernet Sauvignon, Dakapo, Deckrot, Dornfelder, Dunkelfelder, Regent, Rotberger, Saint-Laurent.

Nel Land Renania settentrionale-Vestfalia:

per i vini bianchi

Auxerrois, Bacchus, Ehrenfelser, Faberrebe, Freisamer, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Huxelrebe, Kanzler, Kerner, Morio-Muskat, Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, Optima, Ortega, Perle, Phoenix, Reichensteiner, Rieslaner, Roter Traminer, Ruländer, Scheurebe, Siegerrebe, Solaris, Weißer Burgunder, Weißer Elbling, Weißer Gutedel, Weißer Riesling, Würzer;

per i vini rossi e rosati

Blauer Frühburgunder, Blauer Limberger, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Früher Roter Malvasier, Helfensteiner, Heroldrebe, Regent, Rotberger, Roter Gutedel, Saint-Laurent.

L’elenco delle varietà di uve da vino per il Land Renania-Palatinato e quello per il Land Renania settentrionale-Vestfalia saranno uniti per costituire un elenco comune.

INTEGRAZIONE

All’elenco delle varietà di uve da vino vengono aggiunte le seguenti varietà:

per i vini bianchi

Albalonga, Arnsburger, Blauer Silvaner, Bronner, Cabernet Blanc, Calardis Blanc, Chardonnay Rosé, Felicia, Früher roter Malvasier, Goldmuskateller, Goldriesling, Hibernal, Hölder, Juwel, Kernling, Merzling, Muscaris, Orion, Prinzipal, Regner, Roter Elbling, Roter Gutedel, Roter Müller-Thurgau, Roter Muskateller, Roter Riesling, Saphira, Sauvignon Cita, Sauvignon Gryn, Sauvignon Sary, Sauvitage, Septimer, Silcher, Sirius, Souvignier Gris, Staufer, Trebbiano di Soave, Villaris;

per i vini rossi e rosati

Accent, Acolon, Allegro, Baron, Blauburger, Blauer Trollinger, Blauer Zweigelt, Bolero, Cabernet Cantor, Cabernet Carbon, Cabernet Carol, Cabernet Cortis, Cabernet Cubin, Cabernet Dorio, Cabernet Franc, Cabernet Mitos, Cabertin, Calandro, Färbertraube, Hegel, Merlot, Monarch, Müllerrebe, Muskattrollinger, Neronet, Palas, Pinotin, Piroso, Prior, Reberger, Rondo, Rosenmuskateller, Rubinet, Syrah, Tauberschwarz, Wildmuskat.

Le varietà di uve da vino sono integrate dai rispettivi sinonimi.

Motivi

Il precedente elenco delle varietà di uve da vino è incompleto e viene pertanto integrato, dato che dovrebbe annoverare tutte le varietà di uve da vino finora classificate e i loro sinonimi.

4.   Condizioni applicabili previste dalla legislazione dell’Unione o nazionale

Descrizione

Il punto 10 del disciplinare di produzione elenca i requisiti aggiuntivi in materia di etichettatura.

Unità geografiche più piccole

INTEGRAZIONE

Il registro dei vigneti (Weinbergsrolle) costituisce l’elenco dei nomi consentiti per le unità geografiche più piccole in relazione a zone, località viticole complessive (Großlage) e singole (Einzellage), nonché campi aperti di antica definizione (Gewann). Nel registro dei vigneti vengono registrati i confini delle località e delle zone secondo le denominazioni catastali (territorio comunale, superficie coltivata (Flur), Gewann, particella catastale (Flurstück)). Il registro è gestito dalla camera dell’agricoltura del Land Renania-Palatinato. Nella Renania settentrionale-Vestfalia è gestito dalla camera dell’agricoltura del Land. L’istituzione e la gestione del registro dei vigneti si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

— articolo 23, terzo e quarto comma, della legge sul vino (Weingesetz);

— articolo 29 dell’ordinanza sul vino (Weinverordnung);

— legge del Land sulla determinazione di località e zone e sul registro dei vigneti (legge sui vigneti - Weinlagengesetz);

— ordinanza sull’attuazione del diritto del vino (Weinrecht, WeinR - DVO NRW);

— articolo 2, punto 16, dell’ordinanza del Land sulle competenze nel settore del diritto del vino (Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Weinrechts).

Una modifica della delimitazione delle unità geografiche piccole è consentita soltanto con il consenso delle organizzazioni competenti ai sensi dell’articolo 22g della legge sul vino. Sempre ai sensi dell’articolo 22g della legge sul vino, qualsiasi modifica deve essere comunicata dall’organizzazione competente al Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (agenzia federale per l’Agricoltura e l’alimentazione).

Motivi

Le disposizioni in materia di etichettatura devono essere integrate da denominazioni geografiche più ristrette al fine di rispecchiare il diritto applicabile.

5.   Autorità di controllo

Descrizione

Al punto 11 del disciplinare di produzione si apporta un’integrazione alle autorità di controllo specificate e ai loro compiti.

INTEGRAZIONE

In fase di controllo la camera dell’agricoltura (Landwirtschaftskammer) è assistita da:

Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz

Mainzer Straße 112

56068 Coblenza

DEUTSCHLAND

Tel. +49 26191490

Fax +49 2619149190

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per la Renania settentrionale-Vestfalia:

il direttore della camera dell’agricoltura per la Renania settentrionale-Vestfalia in qualità di incaricato del Land:

Fachgebiet 63 – Gartenbau

Gartenstraße 11

50765 Colonia-Auweiler

DEUTSCHLAND

Tel. +49 2215340561

Fax +49 2215340196561

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW

Leibnizstraße 10

45659 Recklinghausen

DEUTSCHLAND

Tel. +49 23613050

Fax +49 23613053786

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Motivi

Occorre aggiungere il Landesuntersuchungsamt in qualità di autorità di controllo, in quanto svolge funzioni di controllo in questo settore. Nella Renania settentrionale-Vestfalia, l’indirizzo della camera dell’agricoltura è cambiato.

6.   Altro

Descrizione

Modifiche redazionali in linea con le prescrizioni UE.

Motivi

È stato necessario apportare modifiche redazionali per assicurare la conformità alla normativa dell’UE.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Mittelrhein

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP – Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

    5. Vino spumante di qualità

    8. Vino frizzante

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vini di qualità bianchi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I prodotti «Mittelrhein» presentano caratteristiche peculiari dovute alle diverse formazioni del suolo.

Vini bianchi

I vini bianchi sono solitamente di colore da verde chiaro a dorato scuro intenso o addirittura ambrato. I loro aromi vanno perlopiù da note fresche a note di frutti esotici, a volte anche floreali o speziate. A seconda del tipo di affinamento si possono riscontrare anche aromi fenolici da sottili a pronunciati, così come aromi tostati. I vini bianchi presentano solitamente un profilo gustativo da delicato a corposo e una struttura acida da elegante a vivace.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Mittelrhein», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


2.   Vini di qualità rossi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I prodotti «Mittelrhein» presentano caratteristiche peculiari dovute alle diverse formazioni del suolo.

Vino rosso

I vini rossi presentano in particolare un colore da rosso acquoso a violetto intenso, a volte persino bluastro, talvolta con riflessi brunastri. I loro aromi sono perlopiù fruttati con sentori di frutti di bosco e possono persino presentare un carattere speziato e terroso, così come note di cioccolato. A seconda del tipo di affinamento i vini rossi possono presentare aromi fenolici e tostati da sottili a pronunciati. Esprimono solitamente un profilo gustativo da delicato a ricco con una struttura acida da vellutatamente morbida a moderata.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Mittelrhein», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


3.   Vini di qualità rosati, «Weißherbst», «Blanc de Noir»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I prodotti «Mittelrhein» presentano caratteristiche peculiari dovute alle diverse formazioni del suolo.

Vino rosato, «Weißherbst», «Blanc de Noir»

I vini rosati presentano solitamente un colore rosso chiaro da delicato a intenso. I vini «Weißherbst» sono solitamente di colore da rosa scarico a moderato. I vini «Blanc de Noir» hanno il colore del vino bianco. Dal punto di vista aromatico sono perlopiù fruttati con note di frutti di bosco rossi e frutta rossa, eventualmente anche con aromi speziati. Il «Blanc de Noir» è prevalentemente fruttato e fresco e caratterizzato da note di frutti di bosco, talvolta con sottili note floreali o speziate. Si contraddistinguono solitamente per il loro profilo gustativo da delicato a ricco, sostenuto da un’acidità da morbida a vivace.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Mittelrhein», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


4.   Vini di qualità «Rotling»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I prodotti «Mittelrhein» presentano caratteristiche peculiari dovute alle diverse formazioni del suolo.

I vini «Rotling» presentano solitamente un colore rosso chiaro da scarico a intenso. I loro aromi vanno da prevalentemente fruttati a talvolta speziati, con note di frutti di bosco, frutta a nocciolo e agrumi. In genere esprimono un profilo gustativo da delicato a ricco con una struttura acida vivace.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Mittelrhein», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


5.   Vino con predicato «Kabinett»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I prodotti «Mittelrhein» presentano caratteristiche peculiari dovute alle diverse formazioni del suolo.

Vino con predicato «Kabinett»

I vini «Mittelrhein» con predicato «Kabinett» sono generalmente vini fruttati e freschi con un’acidità vivace e un titolo alcolometrico moderato.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Mittelrhein», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


6.   Vino con predicato «Spätlese»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I prodotti «Mittelrhein» presentano caratteristiche peculiari dovute alle diverse formazioni del suolo.

Vino con predicato «Spätlese»

I vini «Mittelrhein» con predicato «Spätlese» presentano nella maggior parte dei casi aromi intensi di frutta gialla e una struttura acida matura e armonica.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Mittelrhein», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


7.   Vino con predicato «Auslese»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I prodotti «Mittelrhein» presentano caratteristiche peculiari dovute alle diverse formazioni del suolo.

Vino con predicato «Auslese»

I vini «Mittelrhein» con predicato «Auslese» hanno solitamente un colore intenso e aromi di frutta gialla talvolta esotica. Dato che una parte degli acini è stata attaccata da muffa nobile, possono essere presenti anche delicate note di miele e balsamiche.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Mittelrhein», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


8.   Vino con predicato «Beerenauslese»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I prodotti «Mittelrhein» presentano caratteristiche peculiari dovute alle diverse formazioni del suolo.

Vino con predicato «Beerenauslese»

I vini «Mittelrhein» con predicato «Beerenauslese» sono ottenuti da acini stramaturi, appassiti o attaccati da muffa nobile e hanno pertanto solitamente un colore da giallo dorato intenso ad ambrato ed una viscosità leggermente più elevata. In termini di gusto evidenziano di solito una pronunciata dolcezza fruttata e una struttura acida matura ma accentuata. I loro aromi sono perlopiù da intensamente fruttati a speziati o addirittura erbacei, con note di frutta matura o stramatura, frutta secca e miele.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Mittelrhein», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


9.   Vino con predicato «Eiswein»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I prodotti «Mittelrhein» presentano caratteristiche peculiari dovute alle diverse formazioni del suolo.

Vino con predicato «Eiswein»

I vini «Mittelrhein» con predicato «Eiswein» sono ottenuti da uve congelate naturalmente, per cui la concentrazione dei componenti dell’uva raggiunge valori molto elevati. I vini «Eiswein» sono generalmente caratterizzati da un’intensa dolcezza associata a una spiccata acidità. I loro aromi sono perlopiù fruttati e meno caratterizzati dalla muffa nobile rispetto ai vini con predicato «Beerenauslese» e «Trockenbeerenauslese».

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Mittelrhein», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


10.   Vino con predicato «Trockenbeerenauslese»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I prodotti «Mittelrhein» presentano caratteristiche peculiari dovute alle diverse formazioni del suolo.

Vino con predicato «Trockenbeerenauslese»

I vini «Mittelrhein» con predicato «Trockenbeerenauslese» sono ottenuti da acini stramaturi, appassiti o attaccati da muffa nobile e hanno pertanto solitamente un colore da giallo dorato intenso ad ambrato e una viscosità leggermente più elevata. In termini di gusto evidenziano di solito una pronunciata dolcezza fruttata e una struttura acida matura ma accentuata. I loro aromi sono perlopiù da intensamente fruttati a speziati o addirittura erbacei, con note di frutta matura o stramatura, frutta secca e miele. Sostanzialmente i vini con predicato «Trockenbeerenauslese» presentano una concentrazione maggiore rispetto a quelli con predicato «Beerenauslese», essendo più caratterizzati da acini attaccati da muffa nobile o appassiti.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Mittelrhein», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


11.   Vino spumante di qualità, vino frizzante

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I prodotti «Mittelrhein» presentano caratteristiche peculiari dovute alle diverse formazioni del suolo.

Vino spumante di qualità

I vini spumanti di qualità presentano un perlage da pronunciato a consistente. Sono solitamente da fruttati a maturi e caratterizzati da note di lievito e da una struttura acida vivace. Gli aromi sono determinati dalla tipologia del vino di base, dai vitigni utilizzati e dalla durata della maturazione sulle fecce.

I vini «Crémant» presentano un perlage intenso e fine. Nello stile prevalgono note dalla frutta matura al lievito e spezie, con una struttura acida matura. I loro aromi sono determinati dalla tipologia di vino di base, dai vitigni utilizzati e dalla durata della maturazione sulle fecce.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Mittelrhein», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Vino frizzante

I vini frizzanti di qualità presentano un perlage da fine a pronunciato e sono fruttati e freschi. A seconda della tipologia di vino, i loro aromi sono equivalenti a quelli descritti per i vini bianchi, rosati o rossi.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Mittelrhein», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

5.   Pratiche di vinificazione


5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1. Tutti i prodotti

Pratica enologica specifica

Si applica la legislazione in vigore.

2. Tutti i prodotti

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Si applica la legislazione in vigore.

3. Tutti i prodotti

Pratiche colturali

Si applica la legislazione in vigore.

5.2.   Rese massime

105 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La denominazione di origine protetta comprende le superfici vitate site nei comuni di Bacharach (Bacharach (3503), Steeg (3502)), Bad Ems (0950), Bad Hönningen (0326), Boppard (Boppard (1820), Hirzenach (1824)), Bornich (0905), Braubach (0934), Breitscheid (Landkreis Mainz-Bingen) (0261), Brey (1388), Damscheid (1845), Dattenberg (0315), Dausenau (0947), Dörscheid (0904), Fachbach (0951), Filsen (0932), Hammerstein (Niederhammerstein (0328), Oberhammerstein (0329)), Kamp-Bornhofen (0931), Kasbach-Ohlenberg (Niederkasbach (0307)), Kaub (0902), Kestert (0918), Koblenz (Ehrenbreitstein (1416), Niederberg (1413)), Lahnstein (Oberlahnstein (0961)), Langscheid (1207, 1843), Leubsdorf (0316), Leutesdorf (0330), Linz am Rhein (0310), Manubach (3504), Nassau (0837), Niederburg (1840), Niederheimbach (3507), Nochern (0914), Oberdiebach (3505), Oberheimbach (3506), Obernhof (0832), Oberwesel (Dellhofen (1842), Oberwesel (1841)), Osterspai (0933), Patersberg (0909), Perscheid (1844), Rheinbreitbach (0291), Rheinbrohl (0327), Rhens (1387), Sankt Goar (St. Goar (1837), Werlau (1836)), Sankt Goarshausen (Ehrenthal (0908), St. Goarshausen (0906), Wellmich (0907)), Spay (Oberspay (1390)), Trechtingshausen (3508), Unkel (Heister (0294), Scheuren (0292), Unkel (0293)), Urbar (1355, 1839), Vallendar (1352), Weinähr (0833).

Land della Renania settentrionale-Vestfalia

La denominazione di origine protetta comprende le superfici vitate della città di Königswinter con i territori comunali di Oberdollendorf, Niederdollendorf e Königswinter, la città di Bad Honnef con il territorio comunale di Honnef (Rhöndorf) e la città di Bonn con il territorio comunale di Kessenich.

L’esatta delimitazione risulta dalle mappe che riportano le superfici vitate delimitate per parcella dei comuni elencati sopra, che possono essere consultate all’indirizzo www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

La produzione di vini di qualità, vini con predicato, vini spumanti prodotti in regioni delimitate o vini frizzanti di qualità prodotti in regioni delimitate con la denominazione protetta «Mittelrhein» può avvenire in una zona diversa da quella specifica di coltivazione nella quale sono state raccolte le uve e che viene indicata in etichetta, a condizione che tale zona di produzione si trovi nello stesso Land o in un Land limitrofo.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Accent

Acolon

Albalonga

Allegro

Arnsburger

Auxerrois - Auxerrois blanc, Pinot Auxerrois

Bacchus

Baron

Blauburger

Blauer Frühburgunder - Frühburgunder, Pinot Noir Precoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir

Blauer Limberger - Limberger, Lemberger, Blaufränkisch

Blauer Portugieser - Portugieser

Blauer Silvaner

Blauer Spätburgunder - Spätburgunder, Pinot Nero, Pinot Noir, Samtrot,

Blauer Trollinger - Trollinger, Vernatsch

Blauer Zweigelt - Zweigelt, Zweigeltrebe, Rotburger

Bolero

Bronner

Cabernet Blanc

Cabernet Carbon

Cabernet Carol

Cabernet Cortis

Cabernet Cubin - Cubin

Cabernet Dorio - Dorio

Cabernet Dorsa - Dorsa

Cabernet Franc

Cabernet Mitos - Mitos

Cabernet Sauvignon

Cabertin

Calandro

Chardonnay

Chardonnay Rosé

Dakapo

Deckrot

Domina

Dornfelder

Dunkelfelder

Ehrenbreitsteiner

Ehrenfelser

Faberrebe - Faber

Findling

Freisamer

Früher Malingre - Malinger

Früher Roter Malvasier - Malvoisie, Malvasier, Früher Malvasier

Färbertraube

Gelber Muskateller - Muskateller, Muscat Blanc, Muscat, Moscato

Goldriesling

Grüner Silvaner - Silvaner, Sylvaner

Grüner Veltliner - Veltliner

Hegel

Helfensteiner

Helios

Heroldrebe

Hibernal

Huxelrebe - Huxel

Hölder

Johanniter

Juwel

Kanzler

Kerner

Kernling

Merlot

Merzling

Monarch

Morio Muskat

Muscaris

Muskat Ottonel

Muskat Trollinger

Müller Thurgau - Rivaner

Müllerrebe - Schwarzriesling, Pinot Meunier

Neronet

Nobling

Optima 113 - Optima

Orion

Ortega

Osteiner

Palas

Perle

Phoenix - Phönix

Pinotin

Piroso

Prinzipal

Prior

Reberger

Regent

Regner

Reichensteiner

Rieslaner

Rondo

Rotberger

Roter Elbling - Elbling Rouge

Roter Gutedel - Chasselas Rouge

Roter Muskateller

Roter Riesling

Roter Traminer - Traminer, Gewürztraminer, Clevner

Rubinet

Ruländer - Pinot Gris, Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder

Saint Laurent - St. Laurent, Sankt Laurent

Saphira

Sauvignon Blanc

Sauvignon Cita

Sauvignon Gryn

Sauvignon Sary

Scheurebe

Schönburger

Septimer

Siegerrebe - Sieger

Silcher

Sirius

Solaris

Souvignier Gris

Staufer

Syrah - Shiraz

Tauberschwarz

Villaris

Weißer Burgunder - Pinot Blanc, Pinot Bianco, Weißburgunder

Weißer Elbling - Elbling

Weißer Gutedel - Chasselas, Chasselas Blanc, Fendant Blanc. Gutedel

Weißer Riesling - Riesling, Riesling renano, Rheinriesling, Klingelberger

Wildmuskat

Würzer

8.   Descrizione del legame/dei legami

La zona produzione dei vini «Mittelrhein» (Medio Reno) si trova tra Bingen e Bonn, include l’adiacente catena montuosa delle Siebengebirge e si estende su una lunghezza di oltre 110 km. Il fondovalle è stretto; soltanto a un’altitudine di 200-220 metri sul livello del mare la stretta valle fluviale si allarga nella valle di altipiano con le sue piane di costituzione più antica. Nella valle del Medio Reno le superfici utilizzate per la viticoltura si trovano ad altitudini comprese tra i 55 e i 350 metri sul livello del mare, con vigneti situati in media ad un’altitudine di 170 metri sul livello del mare. I vigneti della valle del Medio Reno superiore sono prevalentemente esposti da sud-est a sud-ovest, mentre la viticoltura nella valle del Medio Reno inferiore prevale sulle superfici con esposizione da sud a sud-ovest. In relazione all’intera valle del Medio Reno le superfici vitate presentano un’esposizione media di 168° (SSE).

Nell’area della valle del Medio Reno predominano le rocce devoniane. Sono ampiamente diffuse le arenarie quarzitiche e gli scisti argillosi; in misura minore si rilevano scisti ferrosi e silicei, nonché quarziti. Soltanto nella zona intorno a Königswinter si trovano rocce del terziario. Si tratta di trachiti, tufi trachitici, basalti e latiti (rocce ignee effusive) che testimoniano un’antica attività vulcanica. Nelle pianure alluvionali della valle del Reno sono generalmente presenti sabbie e argille spesse diversi metri, non di rado calcaree. Le viti nella valle del Medio Reno sono radicate principalmente in terreni la cui roccia madre è formata da scisti devoniani. Qui i tipi di suolo predominanti sono i suoli bruni e i regosol.

I luvisol sono comuni sui terreni fertili di loess o argilla di loess.

Tuttavia la viticoltura viene praticata talvolta anche nelle zone delle pianure alluvionali e dei terrazzamenti inferiori. Per quanto riguarda la tipologia del suolo, queste zone sono caratterizzate da terreni alluvionali e terre brune. Terre brune, regosol e ranker poggiano su rocce vulcaniche terziarie.

Secondo i dati meteorologici la temperatura media annuale è di 9,7 °C.

La temperatura media durante il periodo vegetativo è di 14,2 °C. Le precipitazioni medie annue sono pari a 665 mm, di cui circa il 60 % si verifica durante il periodo vegetativo. Nella regione del Medio Reno le viti ricevono in media un irraggiamento solare diretto di circa 615 000 Wh/m2 durante il periodo vegetativo. Il lungo periodo vegetativo unitamente alla topografia particolare della zona di produzione, alle condizioni microclimatiche, alla caratteristica composizione del suolo e al grande impegno delle persone determinano la tipologia dei vini.

La struttura a spazi ridotti e la forte pendenza limitano la meccanizzazione tecnica dei vigneti. Di conseguenza la cura dei vigneti richiede un lavoro intensivo, che ha un effetto stabilizzante sulle rese e favorisce notevolmente la qualità delle uve vendemmiate per quanto riguarda il titolo alcolometrico volumico naturale minimo, le caratteristiche degli aromi e l’armonia dell’acidità del vino. L’influenza dell’uomo si basa su una tradizione vitivinicola secolare. Durante la produzione del prodotto di base, le uve destinate alla produzione di vini con predicato, il viticoltore può adottare misure di cura speciali nel periodo vegetativo, come ad esempio la sfogliatura intorno ai grappoli o il diradamento di questi ultimi, per ottenere una qualità migliore e una composizione più intensa dei componenti delle uve. Inoltre un ulteriore influsso umano permette di conferire al prodotto finale, il vino con predicato, un carattere specifico attraverso le diverse forme di affinamento in cantina.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Vino, vino spumante di qualità, vino frizzante

Quadro giuridico:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

per poter utilizzare le menzioni tradizionali in etichetta, i vini di qualità, i vini con predicato, i vini frizzanti di qualità prodotti in regioni delimitate o i vini spumanti prodotti in regioni delimitate devono aver precedentemente superato un controllo ufficiale. Il numero di controllo («amtliche Prüfungsnummer» o «A.P.-Nr.») assegnato in questo contesto deve essere riportato in etichetta e sostituisce quello del lotto.

I vini e i prodotti vitivinicoli, oltre alla denominazione protetta esistente per il vino, devono riportare obbligatoriamente in etichetta una delle menzioni tradizionali di cui al punto 5, lettera a), del disciplinare di produzione. L’indicazione in etichetta delle menzioni tradizionali di cui al punto 5, lettera b), del disciplinare di produzione è facoltativa.

Il registro dei vigneti (Weinbergsrolle) costituisce l’elenco dei nomi consentiti per le unità geografiche più piccole in relazione a zone, località viticole complessive (Großlage) e singole (Einzellage), nonché campi aperti di antica definizione (Gewann). Nel registro dei vigneti vengono registrati i confini delle località e delle zone secondo le denominazioni catastali (territorio comunale, superficie coltivata (Flur), Gewann, particella catastale (Flurstück)). Il registro è gestito dalla camera dell’agricoltura del Land Renania-Palatinato. Nella Renania settentrionale-Vestfalia è gestito secondo il regolamento sull’attuazione del diritto in vigore nel settore vitivinicolo (Weinrechtsdurchführungsverordnung – WeinR-DVO NRW) del 12.12.2013. L’istituzione e la gestione del registro dei vigneti si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

— articolo 23, terzo e quarto comma, della legge sui vini (Weingesetz);

— articolo 29 dell’ordinanza sul vino (Weinverordnung);

— legge del Land sulla determinazione di località e zone e sul registro dei vigneti (legge sui vigneti - Weinlagengesetz);

— ordinanza sull’attuazione del diritto del vino (Weinrecht, WeinR - DVO NRW);

— articolo 2, punto 16, dell’ordinanza del Land sulle competenze nel settore del diritto del vino (Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Weinrechts).

Una modifica della delimitazione delle unità geografiche piccole è consentita soltanto con il consenso delle organizzazioni competenti ai sensi dell’articolo 22g della legge sul vino. Sempre ai sensi dell’articolo 22g della legge sul vino, qualsiasi modifica deve essere comunicata dall’organizzazione competente al Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (agenzia federale per l’Agricoltura e l’alimentazione).

Link al disciplinare del prodotto

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein