Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 15-03-2022
Numero provvedimento: 8338
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Accise - Impugnazione di avviso di pagamento emesso dall’Agenzia delle dogane - Avvenuta perdita per sversamento di prodotto alcolico, di proprietà di AGEA, stoccato nel serbatoio all’interno del deposito fiscale della distilleria contribuente - Rigetto dell'istanza di abbuono ex art. 4 D.Lgs. n. 504 del 1995 - Intimazione di pagamento della accisa gravante sul prodotto disperso - Domanda per il riconoscimento dell’esimente della forza maggiore - Mancata e tempestiva adozione dei necessari ed idonei provvedimenti finalizzati alla manutenzione dei controlli che la società avrebbe dovuto fare anche in ragione di eventi analoghi e negativi che si erano verificati in precedenza nello stabilimento.


SENTENZA

(Presidente: dott. Biagio Virgilio - Relatore: dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli)


sul ricorso iscritto al n. 23073/2011 R.G. proposto da

Distillerie G. Di Lorenzo Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Tinelli e Giovanni Girelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma Corso del Rinascimento, n. 19, giusta procura speciale a margine del ricorso e successivo atto di variazione di domicilio;

- ricorrente -


contro

 

Agenzia delle dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- controricorrente -


avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 68/02/11, depositata il 26 maggio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 7 dicembre 2021, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.


FATTI DI CAUSA


La società Distillerie G. Di Lorenzo Srl impugnava l’avviso di pagamento emesso dall’Agenzia delle dogane di Perugia, con il quale l’Ufficio, constatata l’avvenuta perdita, nel novembre 2008, per sversamento di prodotto alcolico, di proprietà di A.G.E.A., stoccato nel serbatoio n. 2 all’interno del deposito fiscale della contribuente, rigettava l’istanza di abbuono ex art. 4 d.lgs. n. 504 del 1995 e intimava il pagamento della accisa gravante sul prodotto disperso, per un importo di € 165.882,07. Il ricorso era rigettato dalla CTP di Perugia che escludeva che ricorressero i presupposti per il riconoscimento dell’esimente della forza maggiore. La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe. Distillerie G. Di Lorenzo Srl propone ricorso per cassazione con diciotto motivi. Resiste l’Agenzia delle dogane con controricorso. La contribuente deposita altresì memoria. Nelle more del giudizio la società presentava, ai sensi dell’art. 5 bis d.l. n. 193 del 2016, istanza di definizione agevolata, seguita dalla stipula di accordo conciliativo, con cui la società si impegnava a versare l’importo concordato in sette rate annuali.


RAGIONI DELLA DECISIONE


1. Preliminarmente va dato atto che l’Agenzia delle dogane, con nota depositata il 10 giugno 2021, ha comunicato che la procedura di definizione agevolata ha avuto esito negativo, con risoluzione dell’accordo conciliativo per l’omesso pagamento della rata annuale, chiedendo, quindi, la fissazione dell’udienza di discussione.

2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 27, comma 3, lett. b), TUA per non aver la CTR ritenuto che il vincolo di destinazione dell’alcool ai soli fini energetici – quale prodotto di proprietà dell’A.G.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), e, quindi, di alcool “grezzo” non utilizzabile per usi alimentari - non comportasse l’esenzione dell’accisa.

2.1. Il secondo motivo denuncia, sulla medesima questione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo attesa la carenza del percorso argomentativo che ha condotto la CTR al rigetto della doglianza.

3. I motivi, che possono essere esaminati unitariamente per connessione logica, sono infondati il primo, inammissibile il secondo.

3.1. Va escluso, in primo luogo, che la motivazione sia omessa. La CTR, infatti, dopo aver esaminato le ragioni di gravame, esprimendo specifiche considerazioni sulla fondatezza delle questioni sollevate dalla contribuente, ha concluso affermando che «va confermata la decisione dei giudici di primo grado che è corretta sia sul piano logico che normativo», così esplicitamente facendo propria, per relationem, la motivazione resa dalla CTP, che ha assunto rilievo integrativo della stessa motivazione del giudice di secondo grado.

3.2. Il motivo, nella specie, pur riproducendo la decisione della CTP, che, sul punto, aveva puntualmente motivato («la censura non ha fondamento sia perché l’esame dell’art. 27 – terzo comma – lett. b … consente di affermare che soltanto l’alcol sottoposto a denaturazione può godere dell’esenzione mentre l’alcol impiegato per usi energetici è sempre soggetto all’imposizione tributaria anche se con aliquota dell’accisa in misura ridotta …»), non si cura di investire detta motivazione, né la considera come componente essenziale della stessa motivazione della CTR, né, in ipotesi, lamenta la sua illegittimità sul versante dell’errata applicazione dei principi in tema di motivazione per relationem, sicché, oltre che infondata, è inammissibile per carenza di specificità.

3.3. Insussistente, invece, è la dedotta violazione di legge. L’art. 27, comma 3, lett. b, TUA, ratione temporis applicabile, prevede: «L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall'accisa quando sono:… b) denaturati con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare». Orbene, questa Corte ha già precisato che l’esenzione in oggetto presuppone che il prodotto deve essere “denaturato” e richiede «una verifica dell'ufficio finanziario circa la conformità del processo di trasformazione del prodotto ai requisiti tecnici di cui all'art. 7 del D.M. n. 524 del 1996, nel rispetto sia delle ragioni del fisco che di quelle di tutela della salute nonché della sicurezza delle lavorazioni» (Cass. n. 22947 del 26/09/2018), mentre nell’intera articolazione del motivo la contribuente si è limitata ad affermare che l’alcool era “grezzo”, condizione assai diversa da quella imposta dalla norma. L’esenzione, inoltre, postula – come elemento coessenziale – che il prodotto alcolico sia “impiegato” nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano e, quindi, assegna rilievo alla effettiva utilizzazione del prodotto al di là della sua astratta destinazione, circostanza qui assente (trattandosi di prodotto ancora collocato nel deposito fiscale) e, del resto, neppure dedotta in ricorso.

4. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992 per non aver la CTR rilevato la formazione del giudicato interno per l’omessa impugnazione da parte dell’Agenzia delle dogane della statuizione della CTP sull’applicazione dell’aliquota in misura ridotta ex artt. 21 e 22 bis TUA per l’alcol impiegato per usi energetici.

4.1. Il quarto motivo denuncia, in relazione alla medesima questione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., insufficiente motivazione per essersi la CTR limitata ad affermare che la «tesi è ad avviso di questa Commissione Tributaria un po’ suggestiva e si applica sicuramente per problemi e tematiche di natura diversa».

4.2. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 22 bis, comma 5, TUA, dovendosi applicare agli alcoli impiegati per usi energetici l’aliquota ridotta ivi prevista.

4.3. Il sesto motivo denuncia, sulla medesima questione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo, non essendo evincibili le ragioni del rigetto della doglianza da parte della CTR.

5. I motivi, che possono essere esaminati unitariamente per connessione logica, vanno tutti disattesi.

5.1. Occorre osservare, in primo luogo, che l’aliquota ridotta per i prodotti energetici di cui all’art. 22 bis TUA è prevista a favore degli operatori del settore, che debbono essere autorizzati e sono soggetti ad una articolata disciplina sia con riguardo all’attività che in ordine ai quantitativi del prodotto che può beneficiare della riduzione. In secondo luogo, l’agevolazione è riconosciuta, anche qui, per i prodotti «impiegati», in funzione, del resto, della esplicita ratio, delineata dalla norma, «di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale». Nella specie, invece, l’alcool si trovava ancora nel deposito fiscale della contribuente, in una condizione di sospensione d’imposta, in assenza di qualsiasi “impiego”, solo ipotetico ed eventuale. Ne deriva, quindi, che nessuna aliquota ridotta era riconoscibile, da cui il rigetto del quinto motivo.

5.2. Va anche esclusa – con riguardo al terzo motivo - l’asserita violazione dell’art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992 poiché non sussiste, in sé, una statuizione della CTP favorevole per il contribuente, il cui ricorso era stato respinto; la statuizione del giudice di primo grado, ribadita dalla CTR, si risolve, dunque, solo nell’affermazione, generica, per cui, per quella tipologia di prodotto, l’agevolazione era suscettibile di essere riconosciuta ove ricorressero - in evidenza – i presupposti di legge. Neppure sussiste, dunque, l’asserito giudicato interno.

5.3. Inammissibile poi è il quarto motivo, che denuncia un vizio motivazionale in relazione ad una lamentata violazione di diritto (e, in particolare, un asserito error in procedendo).

5.4. Parimenti inammissibile è il sesto motivo, neppure tenendo conto – come già evidenziato al punto 3.2. – che la motivazione della CTP è stata esplicitamente fatta propria, per relationem, dalla CTR, sicché ha assunto rilievo integrativo della stessa motivazione del giudice di secondo grado.

6. I motivi dal settimo al dodicesimo denunciano tutti quanti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., vizi motivazionali in relazione alla dedotta applicazione dell’esimente della forza maggiore, per esser lo sversamento derivato da un evento imprevedibile. In particolare: - il settimo motivo per aver la CTR rigettato l’appello senza argomentare le ragioni di tale decisione e senza che emergesse il ragionamento logico seguito, omettendo di considerare che, in occasione dell’omologo precedente sversamento del 2005 su altro serbatoio, la società aveva chiesto all’Agenzia delle dogane l’autorizzazione a procedere ad un intervento preventivo, senza ricevere risposta, per cui si era trovata nell’oggettiva impossibilità di evitare la seconda dispersione; - l’ottavo motivo per non aver la CTR tenuto conto della sentenza della Corte di Giustizia 18 dicembre 2007, in C-314/06, che aveva, invece, ritenuto configurabile la causa di forza maggiore in ordine allo sversamento di un oleodotto, determinato da corrosione avente la medesima natura di quella in giudizio; - il nono motivo per non aver la CTR tenuto conto delle plurime attività di manutenzione e controllo operate dalla società atte a dimostrare la diligenza prestata e a ritenere, quindi, imprevedibile lo sversamento; - il decimo motivo, quale insufficiente motivazione, per non aver la CTR considerato che la stessa Agenzia delle dogane, circa un mese prima dello sversamento in occasione delle ordinarie operazioni di manutenzione, non aveva rilevato alcuna anomalia; - l’undicesimo motivo per non aver la CTR considerato, sotto il profilo della diligenza prestata, la struttura dei silos e le condizioni atmosferiche avverse che avevano contribuito a non individuare immediatamente l’inizio della dispersione; - il dodicesimo motivo, quale insufficiente motivazione, per non aver la CTR considerato le consulenze di parte depositate in giudizio, che rivelavano l’impossibilità per la società di individuare le cause dello sversamento e della corrosione, avvalorate dalla difficoltà, per gli stessi tecnici, di individuare le stesse.

6.1. Il tredicesimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 4 TUA, dovendosi imputare la dispersione dell’alcool a forza maggiore in conformità a quanto deciso dalla Corte di Giustizia in C-314/06.

7. I motivi che precedono sono suscettibili di esame congiunto, in quanto incentrati sulla questione unitaria della configurabilità della forza maggiore in caso di dispersione di prodotto soggetto ad accise ai fini del riconoscimento dell’abbuono ex art. 4 TUA, e vanno disattesi.

7.1. La natura di imposta armonizzata dell’accisa in giudizio impone di prendere le mosse dai principi affermati dalla Corte di Giustizia con la sentenza 18 dicembre 2007, Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR), in C-314/06. La Corte, con riguardo ad una vicenda che aveva visto lo sversamento di un oleodotto, evento per il quale la società aveva chiesto di fruire dell’esenzione ex art. 14, n. 1, dir. n. 92/12/CEE, ha chiarito che «la nozione di forza maggiore non si limita all’impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, indipendenti dall’operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso» sicché «comporta un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi» (punti 23, 24 e 31, ove si precisa che si tratta della stessa nozione di forza maggiore «adottata dalla Corte in altri settori del diritto comunitario»). Ne ha quindi derivato che «Un depositario autorizzato può quindi pretendere di beneficiare dell’esenzione prevista da tale disposizione solo se dimostra l’esistenza di circostanze che sono a lui estranee, anormali e imprevedibili, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso» (punto 31), senza che ciò, peraltro, conduca «a imporre una responsabilità assoluta» poiché «il presupposto, secondo cui le circostanze che caratterizzano tali perdite devono essere estranee al depositario autorizzato, non si limita a circostanze a lui estranee in senso materiale o fisico. Si deve piuttosto interpretare tale presupposto nel senso che esso concerne circostanze che sembrano sfuggire al controllo del depositario autorizzato o situarsi al di fuori dell’ambito di sua responsabilità» (punto 33). Chiarisce ulteriormente la portata dei principi, poi, la specificità della vicenda che ha riguardato la rottura di oleodotto imputabile ad «un fenomeno di corrosione screpolante sconosciuto all’epoca dei fatti», il quale – ha valutato la Corte - può essere considerato come causa di forza maggiore «se la sua sopravvenienza non abbia potuto essere prevista in alcun modo, tenuto conto dello stato delle conoscenze tecnologiche disponibili a tale epoca e, pertanto, sia sfuggita ad ogni possibilità di controllo da parte del depositario autorizzato» (punto 35).

7.2. Orbene, i principi affermati dalla Corte di Giustizia ben si attagliano alla vicenda in giudizio ma conducono – contrariamente a quanto pretende la ricorrente – ad un esito opposto a quello voluto dalla società. Il dato saliente, che emerge inequivoco dallo stesso ricorso e che è stato accertato dai giudici di merito, è che la compromissione particolare dei silos non solo non era evento imprevedibile ma, anzi, costituiva fatto noto che si era già realizzato nello stesso deposito fiscale ai danni di altro serbatoio di stoccaggio, senza che, ad un simile danno (e alla sua eziologia), fosse stata dedicata, e per lungo tempo, alcuna attenzione o intervento adeguato. Nello stesso ricorso, a pag. 5, infatti, si sottolinea (richiamando l’atto di appello e contestando l’asserito “contraddittorio comportamento erariale”) che «nell’anno 2005 l’abbuono dell’accisa veniva concesso avendo riscontrato che la corrosione del silos (identica a quella oggetto del presente contenzioso) si era verificata per cause di “forza maggiore, del tutto imprevedibili, mentre per la dispersione avvenuta nel 2009 l’abbuono dell’accisa non veniva concesso». La stessa circostanza è poi puntualmente posta in risalto dalla CTR e dalla CTP, la cui motivazione è stata, come su evidenziato, condivisa e recepita dal giudice d’appello ed è stata riprodotta nel controricorso. Il giudice di primo grado, infatti, ha posto in risalto che nel 2005 «si era verificata la perdita di 8.500 litri anidri di alcol e, nell’occasione, era stata suggerita dall’Agenzia delle dogane l’adozione dei provvedimenti per assicurare la perfetta manutenzione dei depositi che, poi, all’evidenza, non è stata effettuata o, comunque, gli interventi ed i controlli eventualmente eseguiti non si sono rivelati idonei ad evitare la fuoriuscita del prodotto», essendovi stata, quindi, la «mancata e tempestiva adozione dei necessari ed idonei provvedimenti finalizzati alla manutenzione dei controlli che la società avrebbe dovuto fare anche perché memore degli eventi analoghi e negativi che si erano verificati in precedenza nello stabilimento». La circostanza, inoltre, è specificamente indicata dalla CTR – per valutare l’inattendibilità delle consulenze prodotte - che osserva che la società «due o tre anni prima per un caso analogo di dispersione di alcool aveva ottenuto» l’esenzione dall’Ufficio.

7.3. In altri termini, la corrosione del serbatoio e il conseguente sversamento era già avvenuto nel 2005 (allora il silos n. 4, qui il n. 2) ed era stato generato dal medesimo iter causale: si trattava, quindi, di un fatto noto che aveva interessato lo stesso deposito fiscale. A fronte di ciò, la società non aveva operato alcuna specifica indagine per analizzare, compiutamente, quanto era già successo ed individuare le soluzioni necessarie al suo ripetersi, né, in ogni caso, aveva operato alcuna specifica attività (neppure quelle prescritte in quell’occasione dall’Ufficio) per assicurare una idonea manutenzione dei serbatori e prevenire il ripetersi del fenomeno, il cui verificarsi non solo non poteva, ormai, ritenersi imprevedibile ma neppure dipendeva – come si è espressa la Corte di Giustizia – da “circostanze che sembrano sfuggire al controllo del depositario autorizzato o situarsi al di fuori dell’ambito di sua responsabilità”. Giova sottolineare, per quanto è di rilievo, che la sostanziale inerzia della società emerge altresì dalla stessa circostanza dedotta con il settimo motivo, in cui si asserisce che, nel 2005, a seguito del precedente sversamento, a fronte della richiesta rivolta all’Agenzia delle dogane di eseguire un intervento preventivo sugli altri tre serbatori attigui (compreso il n. 2), non sarebbe stata fornita alcuna risposta, per cui nessuna attività venne effettuata. Anche a prescindere dalla necessità o meno di una esplicita preventiva autorizzazione per l’espletamento di una tale azione (negata dalla controricorrente), va evidenziato che proprio l’invio di quella richiesta attesta, da un lato, l’esistenza della piena cognizione della società sulla necessità di un intervento non meramente ordinario e, dall’altro, che, pur a fronte di una simile consapevolezza, dal luglio 2005 in poi e fino allo sversamento del novembre 2008 nessuna iniziativa, sul punto, era stata intrapresa dalla Distillerie G. Di Lorenzo Srl, che, incomprensibilmente, ha tralasciato ogni utile azione, tanto più necessaria vuoi per l’evento già occorso, vuoi per le direttive impartite dall’Ufficio in relazione a quest’ultimo, vuoi per il pericolo, non meramente ipotetico, che il fenomeno si ripetesse.

8. Da quanto esposto deriva, in primo luogo, l’infondatezza del tredicesimo motivo.

8.1. Le altre doglianze, invece, sono, innanzitutto, inammissibili. Le censure, come già sopra evidenziato al punto 3.2., non si premurano di attingere la motivazione della sentenza di primo grado, condivisa e recepita dalla CTR e, quindi, parte integrante della stessa decisione d’appello. L’ottavo motivo, inoltre, investe una questione di diritto relativa all’interpretazione dell’art. 4 TUA alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia, mentre la doglianza viene dedotta come vizio di motivazione. Le circostanze dedotte, peraltro, oltre ad esser state oggetto di valutazione come sopra evidenziato, non sono comunque decisive, in quanto inidonee ad incidere sulla obbiettiva non imprevedibilità dell’evento e sull’inidoneità delle attività svolte. Né si può ritenere insufficiente la considerazione delle consulenze di parte depositate in giudizio, che dal giudice di merito sono state valutate – in relazione al complesso degli elementi del giudizio – semplicemente inattendibili e inidonee a fondare una giustificazione esterna dello sversamento.

9. Il quattordicesimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 per aver la CTR ritenuto la perizia depositata in appello inammissibile in quanto introduttiva di nuovi motivi, avuto riguardo in particolare alle ragioni dello sversamento, non proposti con il ricorso originario.

9.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. La consulenza ha un rilievo solo valutativo, sicché è precluso che, per il suo tramite, possano essere introdotti nuovi temi d’indagine o nuovi fatti costitutivi, estintivi o impeditivi. Tale connotazione (e la sua assenza), peraltro, può emergere solo dal raffronto con le deduzioni articolate con l’originario ricorso, di cui, peraltro, è stata omessa la riproduzione nel ricorso per cassazione. La censura, in ogni caso, è inammissibile per carenza di interesse atteso quanto sopra precisato ai punti 7.2. e 7.3. 10. Il quindicesimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 e 115 c.p.c. per non aver la CTR considerato il copioso materiale prodotto.

10.1. Il sedicesimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2697 c.c. e 115, comma primo, c.p.c. per aver la CTR escluso, pur a fronte della documentazione prodotta, la sussistenza della forza maggiore, così violando i criteri di riparto dell’onere della prova attesa l’assenza di prova contraria da parte dell’Ufficio.

11. I motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono inammissibili.

11.1. Giova premettere, che, come già evidenziato, i motivi non tengono conto di quanto già sottolineato al punto 3.2., ossia che la motivazione della sentenza di primo grado è stata condivisa e recepita dalla CTR e, quindi, è parte integrante della stessa decisione d’appello, da cui la carenza di specificità delle doglianze. Inoltre – e in ogni caso – per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. «è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma» ossia che abbia «giudicato o contraddicendo espressamente la regola, dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio», mentre «detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre», trattandosi di attività consentita dall'art. 116 c.p.c. (v. Cass. n. 11892 del 10/06/2016; Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020). Nelle specie, come su rilevato, non vi è stata alcuna omessa considerazione della documentazione e le doglianze mirano, in realtà a contestare la valutazione sulle prove operata dal giudice di merito in vista di una nuova valutazione, non consentita, in questa sede. Né sussiste, in evidenza, violazione dell’onere della prova, che incombeva sul contribuente e che la CTR ha ritenuto non soddisfatto per l’inadeguatezza degli elementi forniti.

12. Il diciassettesimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per non aver la CTR considerato l’eccezione per cui non poteva in ogni caso ritenersi realizzato il presupposto impositivo non essendo configurabile, per l’avvenuta dispersione, l’immissione in consumo dell’alcool.

12.1. Il diciottesimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 504 del 1992 sulla medesima eccezione.

13. I motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono infondati il secondo, inammissibile il primo.

13.1. La prima doglianza, infatti, viene articolata come vizio di motivazione ancorché sia denunciata una omessa pronuncia, che avrebbe dovuto essere fatta valere, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., come violazione dell’art. 112 c.p.c.

13.2. È dirimente, comunque, che la questione è manifestamente infondata. Come osservato dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-314/06 su cit., infatti, «non può sostenersi che l’accisa non sarebbe dovuta per i prodotti perduti per il motivo che questi non sono mai stati immessi in consumo come previsto dall’art. 6, n. 1, della direttiva 92/12 come condizione di esigibilità dell’imposta. Infatti, come è stato spiegato al punto 30 della presente sentenza, gli oli minerali» – ma tale rilievo vale anche per l’alcool - «sono sottoposti ad accisa per il solo fatto della loro produzione o della loro importazione sul territorio della Comunità e i diritti d’accisa sono, in principio, esigibili anche in caso di ammanchi e di perdite per i quali non è stata concessa un’esenzione dalle autorità competenti. Ne consegue che l’immissione in consumo non è determinante per il venire in essere del debito fiscale» (punto 39). Tali conclusioni sono state ribadite in termini, se possibile, ancora più eloquenti nelle successive sentenze 28 gennaio 2016, BP Europa SE c/ Hauptzollamt Hamburg-Stadt, in C-64/15, e 24 febbraio 2021, Silcompa, in C-95/19, punti 47 e 49), che hanno precisato che l'esigibilità dell'accisa non è esclusa in caso di immissione al consumo irregolare, modalità che, anzi, costituisce ipotesi di soddisfacimento della condizione di esigibilità, restando l'immissione al consumo esclusa solo in caso di distruzione o perdita del prodotto per caso fortuito o forza maggiore, da provare in modo soddisfacente.

14. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese, regolate come in dispositivo, sono liquidate per soccombenza.



P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Condanna Distillerie G. Di Lorenzo Srl al pagamento delle spese di legittimità a favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che liquida in complessive € 7.300,00, oltre spese prenotate a debito.


Deciso in Roma, il 7 dicembre 2021

 

Il Presidente

Biagio Virgilio

Il Consigliere est.

Giuseppe Fuochi Tinarelli