Viticoltura - Impugnazione della deliberazione della Giunta Comunale di Barolo avente ad oggetto "Lavori di realizzazione parcheggio pubblico a raso in adiacenza a Via della Valle e Via Ghisolfi" da parte di azienda che svolge attività agricola, in particolare per l’esercizio della viticoltura attraverso la coltivazione di terreni agricoli in detta zona - Area inserita nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco quale "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" - Idoneità della localizzazione dell’opera oggetto di contestazione - Valutazione ai fini dell’impatto ambientale.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8729 del 2021, proposto dalla
Azienda Agricola Giuseppe Rinaldi Società Semplice Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Donatella Valsania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Alba, piazza Prunotto Urbano 5;
contro
Il Comune Barolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Alessandria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00828/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Barolo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2022 il Consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 14 ottobre 2019 e notificato in data 18 ottobre 2019 al Comune di Barolo (Cn), l’odierna appellante impugnava la deliberazione della Giunta Comunale di Barolo numero 51, datata 14 giugno 2019, avente ad oggetto ‘Lavori di realizzazione parcheggio pubblico a raso in adiacenza a Via della Valle e Via Ghisolfi. CUP G98C18000050004. Approvazione progetto definitivo”.
2. Dopo aver premesso che l’azienda svolge attività agricola, in particolare per l’esercizio della viticoltura attraverso la coltivazione di terreni agricoli posseduti a titolo di proprietà, condotti in affitto o in comodato e l’attività vitivinicola, la ricorrente contestava, nella sede del ricorso straordinario, l’intenzione del comune di Barolo di realizzare il parcheggio pubblico a raso sull’immobile distinto a catasto al Fg. 3 Mappale 285/parte di superficie circa 2.575,00 mq., di proprietà della Giuseppe Rinaldi S.S.A.
3. Essa rappresentava che (i) la zona in questione “è unica nel suo genere, dimostrata dall’avvenuto inserimento dell’area nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco quale ‘Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato (Tavv. P5 e P6) ad opera del Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte approvato con delibera del Consiglio Regionale del Piemonte numero 233-35836 del 3 ottobre 2017 sulla base dell’Accordo firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Piemonte; (ii) ricade in “area tutelata ai sensi dell’articolo 142 del d. lgs. 42/2004”; (iii) si “trova all’interno di area sottoposta a vincolo paesaggistico siccome entro i 150 metri dalla sponda del Rio della Fava (o Rio delle Piane), tutelato ex art. 142, 1° comma, lettera c), D.lgs. 42/2004 quale desumibile nell’elaborato (planimetria) P2 – Beni paesaggistici e dal Catalogo dei beni paesaggistici – Parte seconda del Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte”; (iv) è un sito inserito dal Piano paesaggistico regionale (Piemonte) nella lista del patrimonio mondiale Unesco-i paesaggi vitivinicoli del Piemonte langhe – Roero e Monferrato”.
4. Nel gravarsi avverso la deliberazione n. 51 del 2019, la Società istante deduceva, in particolare, i seguenti vizi-motivi.
4.1. Violazione e falsa applicazione di legge: violazione dell’art. 142, 1° comma, lettera c), del d. lgs. 42/2004: il progetto definitivo per la realizzazione del parcheggio ricade nel vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1 della Legge 431/85 (Galasso) in quanto si trova all’interno della fascia di 150 metri dalla sponda del Rio della Fava (o Rio delle Piane), tutelato. Trattasi di area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004 per la quale non sarebbe stata ottenuta la prescritta autorizzazione di cui all’articolo 159 del decreto legislativo n. 42 del 2004, con la conseguente illegittimità dell’impugnata deliberazione.
4.2. Violazione e falsa applicazione di legge: violazione dell’art. 136, 1° comma, lettera a) e d), del d. lgs. 42/2004; dell’art. 143, 4° comma, lettera a) del d. lgs. 42/2004: la deliberazione è illegittima siccome ha ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo di un’opera (parcheggio) che si pone in insanabile contrasto con le statuizioni di cui all’art. 33 del citato Piano Paesaggistico Regionale Piemonte che stabilisce l’obbligo di assicurare “la conservazione e la valorizzazione degli elementi del paesaggio rurale e naturale, delle tipologie edilizie, delle tecniche costruttive, dei materiali, degli altri caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito’, nonché di ‘mantenere l’uso agrario e in particolare vitivinicolo del territorio, in continuità con la tradizione storica culturale locale; tutelare i luoghi del vino, quali i vigneti, i manufatti legati alla coltivazione e produzione viticola e alla vinificazione (cascine, ciabot, cantine, ecc.) i luoghi e gli spazi pubblici per la commercializzazione dell’uva e del vino; conservare e valorizzare il patrimonio edilizio storico, rurale e urbano, e le trame insediative; tutelare i siti e i contesti di valore scenico ed estetico e le visuali, con particolari attenzione ai rapporti visivi fra “buffer core” e “core zone” e alla conservazione dei profili paesaggistici e delle linee di crinale collinari; mantenere l’immagine articolata e plurale del paesaggio vitivinicolo piemontese”.
4.3. Difetto di istruttoria e travisamento dei fatti: (i) l’opera (area a parcheggio in adiacenza a Via della Valle/Via Ghisolfi) non sarebbe prevista nel Piano Triennale di Opere pubbliche 2015/2017, vigente al momento dell’approvazione della deliberazione impugnata, laddove risulterebbe un intervento diverso (vale a dire, “lavori di riqualificazione Piazza Cabutto e realizzazione parcheggio interrato’) qualificato come di massima priorità”; (ii) la realizzazione del parcheggio comporterebbe la perdita dell’unico, comodo e necessario accesso al fondo sovrastante; (iii) la localizzazione dell’area prevista per il parcheggio lederebbe gravemente la gestione e lo sviluppo dell’azienda vitivinicola della conchiudente azienda; (iv) la scelta di prevedere il nuovo parcheggio pubblico in prossimità di via della Valle, presenta, a causa della conformazione geomorfologica dell’area, diverse criticità ambientali, comporta infatti, un notevole intervento di livellamento e stabilizzazione del terreno necessario per adattare il profilo alla nuova funzione, rischiando l'integrità complessiva e la vocazione vitivinicola; (v) l'impatto visivo dell'opera risulterebbe molto evidente, specie per la posizione a ridosso del centro storico, alterando la percezione complessiva delle vicine aree coltivate, proprio in un luogo riconosciuto come patrimonio dell'Umanità, per la sua profonda e marcata identità vitivinicola che si è mantenuta intatta nel tempo; (vi) la scelta del luogo sarebbe illegittima perché interagisce sui valori identitari ed antropologici del luogo, tra cui la naturale morfologia di un versante collinare, che di fatto mal si presterebbe a quella che pare a tutti gli effetti, una destinazione d'uso forzata e incongrua, nonché molto onerosa anche dal punto di vista economico; (vii) le aree a parcheggio sarebbero potenziali produttori di acque meteoriche contaminate da sostanze disciolte (olii, metalli, idrocarburi) e solidi sospesi, che comportano la necessità di prevedere un adeguato sistema di regimazione e depurazione delle acque meteoriche che per il loro contenuto potenzialmente inquinante devono essere trattate come acque di scarico secondo la normativa vigente; (viii) ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006 n.1/R, andrebbe previsto e correttamente dimensionato un impianto di disoleazione e sedimentazione delle acque di prima pioggia per garantire tempi di funzionamento idonei per ricevere, trattare e smaltire le acque; (ix) il progetto approvato non prevedrebbe la piantumazione di verde con valenza ecologica, oltre che strettamente ornamentale, come opera di parziale mitigazione, che comunque non sarebbe sufficiente per limitare l’impatto complessivo della struttura; (x) gli indispensabili trattamenti delle viti con zolfo e rame polverulenti e acquosi, così come la terra sollevata con le lavorazioni, potrebbero danneggiare le auto parcheggiate creando l’insorgere di continui contenziosi; (xi) non sarebbe stata valutata la sussistenza del vincolo paesaggistico, né valutata la lesione al sito Patrimonio Mondiale Unesco, al contesto di valore scenico ed estetico, alla visuale, alla conservazione dei profili paesaggistici e delle linee di crinali collinari
4.4. Difetto di motivazione: non sarebbero comprensibili le ragioni per le quali il Comune ha deciso di realizzare il parcheggio utilizzando una parte di un mappale di proprietà della conchiudente azienda agricola, non inserito nel piano della programmazione pubblica.
5. Con ‘atto di opposizione al ricorso straordinario con richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199’ ex art. 10 DPR n. 1199/1971, notificato in data 28 novembre 2019, il Comune di Barolo chiedeva la trasposizione in sede giurisdizionale della controversia.
6. L’Azienda Agricola Giuseppe Rinaldi Società Semplice Agricola riassumeva il ricorso innanzi al tar per il Piemonte, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni tutte di cui al ricorso introduttivo.
7. Si costituiva il comune di Barolo che, oltre a chiedere il rigetto del ricorso, ne eccepiva l’inammissibilità sotto un duplice profilo: a) “siccome teso a censurare la scelta, latamente discrezionale operata dalla Civica Amministrazione nella localizzazione del parcheggio pubblico de quo sull’area di proprietà dell’Azienda Agricola Giuseppe Rinaldi”; b) perché “apodittico e generico”,stante la mancata formulazione di specifiche censure nei confronti del provvedimento impugnato per vizi suoi propri.
8. Il Tar, con sentenza n. 828/2021, decideva nel merito il ricorso (senza pronunciarsi sulle eccezioni di inammissibilità) respingendolo. Condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquidava in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
9. Appella la sentenza l’Azienda Agricola Giuseppe Rinaldi Società Semplice Agricola, censurandola per non avere il Giudice di prime cure ritenuto irrazionale, irragionevole e abnorme la localizzazione dell’opera. L’appellante ripropone i medesimi vizi originari, che il Tar non avrebbe, a suo dire, correttamente esaminati.
10. Si è costituito il comune di Barolo, che chiede il rigetto dell’appello.
11. All’udienza del 3 marzo 2022, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
12. Preliminarmente, il Collegio dà atto che, a seguito della proposizione dell’appello, è riemerso l’intero thema decidendum del giudizio di primo grado – che perimetra necessariamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a. – sicchè, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, verranno presi direttamente in esame gli originari motivi posti a sostegno del ricorso introduttivo (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, n. 1137 del 2020).
13. La sentenza di primo grado va confermata, e l’appello in esame s’appalesa, pertanto, infondato.
14. Con un primo ordine di censure (sopra rubricate ai paragrafi 4.1 e 4.2), l’appellante ha contestato la legittimità della localizzazione dell’opera pubblica in quanto sita all’interno della fascia di rispetto di 150 metri dalla sponda del Rio della Fava (o Rio delle Piane), iscritto nell’elenco delle acque pubbliche, in area inserita in “zone d’eccellenza (core zone)” Patrimonio Mondiale Unesco.
14.1. L’ubicazione sarebbe irragionevole, tenuto conto del regime vincolistico, nonché del pregiudizio all’interesse secondario privato, non adeguatamente ponderato, consistente nella compromissione del comodo accesso, storico, al fondo confinante destinato alla attività agricola.
14.2. Il Collegio osserva che la localizzazione del progetto è stata preceduta da uno specifico e puntuale studio di fattibilità in relazione alle “implicazioni di carattere tipicamente ambientale eventualmente indotte sul territorio, nonché alla qualità ambientale e paesaggistica che caratterizza il contesto territoriale interessato”.
14.3. In sede di stesura del progetto, l’Amministrazione ha, in particolare, inteso “approfondire e verificare le analisi già sviluppate nella fase di redazione del progetto ex preliminare, determinando le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute umana, e a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale … commisurata in funzione delle caratteristiche peculiari dell’ambiente interessato, del transitorio temporale di cantiere o di esercizio, della natura delle attività e lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, e dell’esistenza di eventuali vincoli sulle aree interessate …”.
14.4. La localizzazione dell’opera sul divisata terreno è stata motivata in ragione del fatto che l’area individuata per la realizzazione del nuovo parcheggio presenta una tipica destinazione agricola–rurale, anche se attualmente incolta, la quale si trova ai margini delle Strade Comunali Via Ghisolfi e di Via della Valle, in prossimità del ciglio meridionale del Concentrico, distante circa 180 metri e “facilmente raggiungibile percorrendo il Vicolo del Pozzo che rappresenta lo spartiacque fra le due differenti strade comunali citate”.
14.5. Ubicazione, quindi, ragionevolmente ritenuta più idonea poiché maggiormente funzionale, per vicinanza, al contesto urbano e paesaggistico servito.
14.6. Gli aspetti ambientali (compresi quelli idrogeologici) sono stati valutati dall’amministrazione.
14.7. In particolare, dal sistema informativo regionale e dall’IFFI, dalle analisi cartografiche, dai sopralluoghi nonché dalle indagini geognostiche effettuate, non sono emerse controindicazioni.
14.8. L’area individuata per l’opera in questione non è risultata esposta a condizioni (specifiche) di rischio.
14.9. Anche i caratteri geomorfologici hanno evidenziato una compatibilità strutturale con l’intervento in progetto.
14.10. Sulla scorta di tale elementi di valutazione, la Commissione locale del paesaggio e dalla Sovrintendenza dei Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte ha espresso pareri favorevoli sul progetto, rilasciando l’autorizzazione paesaggistica n. 14/2019, in data 2 aprile 2019.
14.11. Sotto questo profilo, il Comune resistente ha osservato la procedura di legge imposta dal D.Lgs n. 42 del 2004 per la realizzazione di opera pubblica in area sottoposta a tutela ex D.Lgs. 42 del 2004.
14.12. In particolare, per quanto concerne il quadro normativo di riferimento sulla scorta del quale la procedura per la localizzazione dell’opera può ritenersi legittima sotto il divisato profilo ambientale, il Collegio osserva che la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, all’articolo 4, comma 1, individua i progetti sottoposti alla “fase di verifica” (della compatibilità) elencandoli negli elaborati allegati A1, A2, B1, B2, B3 e C (v. delibera di giunta regionale n. 75-5611 del 19 marzo 2002; delibera Giunta regionale 211 – 34747 del 30 luglio 2008).
14.13. L’intervento in questione, come correttamente rilevato dal Tar, non ricade, neppure parzialmente, in aree protette; né rientra tra le tipologie elencate negli allegati di cui sopra.
14.14. Da qui, l’ulteriore rilievo per cui tale intervento neppure sconta la fase di verifica o di valutazione ai fini dell’impatto ambientale.
14.15. Lo studio circa la compatibilità dell’opera con la tutela dei beni paesaggistici (art. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004; L.R. n. 32 del 2008; L.R. n. 3 del 2009) ha riscontrato, inoltre, che il sito oggetto di intervento rientra parzialmente all’interno di aree vincolate ai sensi dell’art. 142 del citato decreto n. 42 del 2004, in quanto “ricompreso, nella sua porzione di valle, all’interno della fascia di rispetto di 150 m. del Rio della Fava”.
14.16. Tuttavia, l’area de qua non risulta soggetta a vincolo di assoluta inedificabilità in quanto le opere interessate dal progetto non ricadono in settori soggetti ai decreti emanati dal Ministero per i beni culturali ed ambientali nell’agosto del 1985, in applicazione della c.d. Legge Galasso (legge 8 agosto 1985, n. 431); né ricade tra quelle sottoposte alla tutela della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità.
14.17. Quanto al rilievo che l’area de qua ricadrebbe in “zone d’eccellenza (core zone)”, iscritta nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, quali “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe – Roero e Monferrato”, il Collegio condivide le motivazioni rese sul punto dal Tar, in particolare, il riferimento all’art. 135, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004, e all’art. 33 del P.P.R.
14.18. Tali disposizioni, invero, non vietano, né escludono o impediscono nelle aree in questione eventuali interventi edilizi o di realizzazione di infrastrutture purché siano finalizzati alla conservazione, valorizzazione e fruizione del sito; subordinandoli, quando non di restauro o risanamento conservativo, alla predisposizione di studi e analisi estesi a un contesto paesaggistico adeguato, ai fini della verifica della loro compatibilità paesaggistica e ambientale anche con riferimento alla tutela delle visuali, in termini di compatibilità urbanistica, secondo le istruzioni del D.P.C.M. 12 dicembre 2005.
Ebbene, nel caso di specie, sia la relazione paesaggistico che lo studio di fattibilità (come sopra evidenziati) hanno motivato sulla armonizzazione dell’opera con il contesto ambientale e paesaggistico.
14.19. La circostanza trova ulteriore conferma nella relazione paesaggistica (in parte qua non avversata), ove si legge che: “il sito, grazie alla sua ubicazione, presenta una buona capacità di assorbimento visuale, ovvero una attitudine ad assorbire visivamente le modificazioni, senza particolare diminuzione della qualità visiva attuale”. Inoltre, “non sono previste interferenze con visuali panoramiche percepibili dalle strade e spazi pubblici verso nuclei storici, fulcri visivi, beni culturali ed in genere elementi a rilevanza paesaggistica, in quanto l’area risulta posta a metà versante, nonché al di sotto della principale viabilità pubblica”.
14.20. E sempre in punto di ragionevole valutazione della scelta ubicativa dell’opera pubblica e della sua compatibilità con le esigenze di tutela del sito, rileva la circostanza che il progetto “si inserisce all’interno di un quadro d’azione volto alla riqualificazione dell’intero tessuto urbano, assicurando una adeguata e funzionale accoglienza al numero crescente di visitatori, creando allo stesso tempo un maggior numero di posti auto pubblici, prevalentemente dedicati alla fruizione da parte dei turisti”, intendendo così ottimizzare, nell’ottica di un giusto ed equilibrato bilanciamento degli interessi pubblici, la valorizzazione e l’utilizzazione proficua del sito, mercé la riqualificazione dell’area “attualmente quasi completamente incolta, creando un’infrastruttura pubblica il più possibile armoniosa ed inserita in maniera consona nel pregevole contesto ospitante”.
14.21. Il parcheggio in progetto è stato, infatti, localizzato nell’area, prossima al centro storico, di minor impatto paesaggistico-ambientale che l’Amministrazione ha potuto reperire nel proprio territorio; al contempo, prossima e, perciò, funzionale, al contesto urbano e paesaggistico servito.
14.22. Va, in proposito, ribadita la valenza dell’autorizzazione paesaggistica n. 14/2019, la quale ha tenuto conto (anche) della parziale interferenza del progetto con la fascia di rispetto dal Rio della Fava, valutandone positivamente la compatibilità con l’opera progettata.
15. A fronte di un’analisi specifica dello stato dei luoghi e della compatibilità degli stessi con la realizzazione del parcheggio, le censure dell’appellante si sono disvelate non in grado di revocare in dubbio l’attendibilità delle risultanze istruttorie, palesandosi, sotto questo profilo, insufficienti se non, talora, generiche e approssimative.
16. I motivi di gravame sopra rubricati ai paragrafi 4.1 e 4-2 s’appalesano, dunque, infondati.
17. Per quanto concerne, invece. le censure rubricate ai successivi paragrafi 4.3 e 4.4., come seguono le considerazioni del Collegio.
17.1. Quanto alla doglianza relativa al pregiudizio arrecato all’accesso “comodo e agevole” al fondo confinante, è sufficiente osservare che (i) il fondo servito non è rimasto intercluso (né è stata fornita prova in tal senso); (ii) nella ponderazione complessiva degli interessi in conflitto, il lamentato pregiudizio non si traduce in un sacrificio irragionevole né insopportabile poiché nel progetto dell’opera risultano comunque previsti “due accessi dedicati agli appezzamenti di terreno confinanti con il fondo oggetto di esproprio”.
17.2. Sulla paventata “interferenza tra i trattamenti fitosanitari destinati ai vigneti finitimi e i mezzi parcheggiati sulla futura opera”, la censura - come anticipato dal Tar s’appalesa generica, priva di attualità e concretezza, non meglio supportata in punto di fatto, tenuto conto della distanza intercorrente tra l’area a parcheggio e quella finitima.
17.3. In ordine alla circostanza che le aree a parcheggio sarebbero potenziali produttrici di acque meteoriche contaminate da sostanze disciolte e solidi sospesi, e che il progetto dell’opera avrebbe dovuto prevedere un impianto di disoleazione e sedimentazione delle acque di prima pioggia, il Collegio condivide la decisione del Tar.
17.3.1. Le disposizioni del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006 n.1/R non si applicano alle acque di dilavamento provenienti da parcheggi esterni, per cui neppure occorre installare l’impianto di disoleazione e sedimentazione delle stesse.
17.4. Per quanto concerne la censura secondo cui l’intervento non sarebbe previsto nel Piano Triennale di Opere pubbliche 2015/2017, vigente al momento dell’approvazione della deliberazione impugnata, ovvero non inserito nel piano della programmazione pubblica (v. anche paragrafo 4.4.), il Collegio osserva che l’opera in questione, nella sua attuale individuazione, risulta inclusa nel programma approvato con delibera di Giunta comunale n. 50 del 7 ottobre 2016, confermata in via definitiva in sede di “approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019, indicata nell’allegato al bilancio recante il Programma Triennale lavori pubblici 2017-2019, riportata nell’elenco annuale 2017, di cui alla deliberazione consiliare n. 38 del 22 dicembre 2016.
17.4.1. Pertanto, sia alla data di avvio del procedimento che a quella di approvazione del progetto definitivo, tale opera risultava inclusa nel programma triennale delle opere pubbliche.
17.4.2. E se anche il bilancio di previsione del 2017 fosse stato approvato successivamente, la circostanza che il programma triennale abbracci anche l’annualità del 2017 (1 gennaio-31 dicembre 2017) deve ritenersi abbia superato e sanato, con effetto decorrente dal 1 gennaio 2017, ogni diversa previsione risalente alla programmazione 2015-2017.
18. Quanto alle restanti censure riportate al paragrafo 4.3., si tratta di una riarticolazione delle doglianze già sopra esaminate, alle quali il Collegio fa rinvio motivazionale.
19. In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.
20. Le spese del grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna L’Azienda Agricola Rinaldi Giuseppe, in persona del suo rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del grado di giudizio che si liquidano, in favore del Comune di Barolo, in euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Quadri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere