Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 10-01-2022
Numero provvedimento: 6271
Tipo gazzetta: Nessuna

Incontro di coordinamento Mipaaf-Organismi di Controllo del 21 dicembre 2021 - report.


DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA DIREZIONE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

PQAI I


In data 21 dicembre 2021, su richiesta di Assocertbio si è tenuto un incontro di coordinamento tra il Mipaaf e gli Organismi di Controllo volto principalmente a definire le modalità di compilazione/gestione della Notifica e del Certificato nell’ambito del nuovo quadro normativo europeo nelle more dell’adozione di specifici provvedimenti di recepimento nell’ordinamento nazionale dello stesso al fine di garantire un’applicazione omogenea e coerente nell’intero sistema dei controlli.

Nel presente documento si riportano le risultanze e le indicazioni scaturite dall’incontro su richiamato, volte a contemperare le necessità impartite dagli obblighi regolamentari e quelle di semplificazione amministrativa.


1. Notifica di attività  con metodo biologico (Decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012)

In attesa della predisposizione di specifici servizi informatici per la compilazione della Notifica di attività con metodo biologico (Notifica) nell’ambito del Sistema Informativo Biologico (SIB), in adeguamento alle rinnovate disposizioni stabilite dalla subentrante regolamentazione, qualora l’operatore o il gruppo di operatori (GdO) intenda aderire a specifiche previsioni regolamentari non gestite dall’attuale SIB (ad es. Notifica di un GdO, produzioni di cui all’Allegato I del Reg. UE n.

2018/848, ecc.), provvede ad inoltrare a mezzo posta elettronica certificata all’Autorità territorialmente competente ed all’Organismo di Controllo (OdC) prescelto le informazioni obbligatorie previste dalla Notifica (ad es. anagrafica, unità operative, ecc.) e quelle non gestite dal SIB fornendo gli elementi necessari per il loro successivo e puntuale inserimento nel Certificato (ad es. elenco CUAA membri di un GdO, localizzazione di una salina, ecc).
 

2. Certificato – Reg. UE n. 2018/848 - Art. 35

L’art. 1 del Reg. UE n. 2021/2119 stabilisce l’obbligatorietà del rilascio del Certificato di cui all’art. 35, par. 1, del Reg. UE n. 2018/848 nel sistema esperto TRACES a far data dal 1° gennaio 2023.

Tuttavia, la Commissione ha fornito indicazioni sulla possibilità di anticipare questa operazione in TRACES al 1° gennaio 2022, rimettendo la facoltà all’Autorità competente dello Stato membro di garantire la reperibilità delle informazioni in un unico sistema.

Pertanto, anche al fine di garantire l’iter procedurale nei cambi di stato della Notifica, si rende necessario mantenere l’obbligo di caricare nel SIB i Certificati emessi, da parte degli OdC, in formato PDF, anche se rilasciato inizialmente nel sistema TRACES.

Con riferimento anche alle risultanze del lavoro del GdL 3 Mipaaf-Regioni e fatte salve le indicazioni fornite dalla COM nel documento predisposto dalla COM e pubblicato al link https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/controls_en, si forniscono di seguito alcune indicazioni utili per la compilazione del certificato e in particolare della parte II del modello di cui all’allegato VI del Reg. UE n. 2018/848 e s.m.i.
 

a)  Parte I: elementi obbligatori

  • Casella  1  –  numero  del  documento:   numero  di  protocollo  generato  da  TRACES  o dall’OdC;
  • Casella  2 – operatore/gruppo di operatori: può essere selezionata una unica opzione in quanto deve essere generato un unico documento se trattasi di un singolo operatore o di un gruppo di operatori (GdO). Pertanto un unico Certificato non può riferirsi contemporaneamente alle due fattispecie;
  • Casella 3 – nome e indirizzo: riportare le indicazioni così come fornite dalla Notifica;
  • Casella  4 – Attività  dell’operatore o del gruppo di operatori: deve essere selezionata la/le attività riportate nella Notifica (A produzione, B preparazione; C importazione) con la facoltà di indicare anche le restanti attività (distribuzione; magazzinaggio; esportazione) qualora queste siano evincibili nell’ambito delle informazioni disponibili nella Notifica stessa o nelle precedenti relazioni redatte sulla base del soppresso Reg. CE n. 889/2008, art. 63;
  • Casella  6 – Categorie di prodotti e metodi  di produzione: devono essere selezionate le caselle pertinenti sulla base delle informazioni reperibili nella Notifica. Nell’ambito di ogni sezione, ad es. sez. a) “Vegetali e prodotti vegetali…” possono essere selezionate più caselle qualora l’operatore o il GdO conduca i propri terreni con più metodi (biologico/convenzionale) o quando i terreni condotti con metodo biologico siano contemporaneamente nella fase di conversione all’agricoltura biologica o l’abbiano terminata. Appare possibile, pertanto, l’eventualità che tutte e tre le caselle possano essere spuntate;
  • Casella 7 – Data e luogo: data e luogo di emissione, nome e firma dell’OdC;
  • Casella 8 – Certificato valido: inserire intervallo temporale di validità;
  • Casella 9 – Elenco dei membri del gruppo di operatori: per ogni membro del GdO deve essere indicato il nome del membro così come riportato nel proprio fascicolo aziendale (di cui al DPR n. 503/99). Nella sezione “Indirizzo o altra forma di identificazione” deve essere almeno indicato, per ogni membro, il relativo Codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA).
     

b)  Parte II: elementi specifici opzionali:

  • Casella   1-  Repertorio  dei  prodotti:  nome  del  prodotto  e/o  codice  nomenclatura combinata: per la definizione dei prodotti si devono utilizzare almeno le informazioni contenute nei Programmi Annuali di Produzione (PAP), nelle sezioni “Dati identificativi delle produzioni” (Allegati I, II, III, IV e V del Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012). L’indicazione del codice NA rimane facoltativo.

La Casella 1 è compilata solo su richiesta dell’operatore o del GdO, quando questi intendano immettere sul mercato i propri prodotti avvalendosi dei termini riservati al metodo di produzione biologico. È intenzione dell’Autorità competente rendere obbligatorio, con specifico provvedimento, la compilazione di questa casella qualora l’operatore o il gruppo di operatori intenda utilizzare nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali dei prodotti ottenuti, i termini riservati al metodo di produzione biologico.

  • Casella   3  –  Informazioni  sui  terreni:  nel  nome  del  prodotto  deve  essere  indicata l’occupazione del suolo secondo la classificazione dei “macrousi” così come reperibili nella Notifica con le relative indicazioni di metodo di conduzione e fase di conversione e di superficie in ettari;
  • Casella  4 – Elenco  dei  locali  o delle  unità  in  cui  si svolge l’attività:  per ogni unità operativa. Così come indicate in Notifica, (stabilimento, azienda, stalla, ecc.) deve essere inserito l’indirizzo e l’eventuale geolocalizzazione, con il riferimento specifico alle attività di cui alla parte I, punto 5 del certificato.

Le  restanti caselle 2, 5, 6, 7, 8 e 9, della  Parte II  del  Certificato,  sono liberamente compilabili da parte dell’OdC avendo cura che le informazioni in esse contenute siano coerenti, qualora disponibili, con quelle riportate nella Notifica, o nei PAP relativamente la Casella 2 “Quantitativo dei prodotti”, ed, in ogni caso, siano rese disponibili, qualora richieste, alle Autorità competenti per la vigilanza.

Pertanto, sulla base della regolamentazione europea in materia del “Certificato” di cui all’art. 35 del Reg. UE n. 2018/848, e per la quale sono state fornite in precedenza le indicazioni esplicative, gli obblighi previsti agli artt. 6 e 7 e relativi Allegati VI e VII del Decreto Ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, sono decaduti.

Rimane salvo l’obbligo previsto dal D.lgs. 23 febbraio 2018, n. 20, all’art. 6, comma 1, lett. h) di rilasciare il Certificato entro 90 giorni dalla Notifica di attività con metodo biologico.

3. Reg. UE n. 2018/848 - Art. 39 “Norme aggiuntive sugli adempimenti degli operatori o dei gruppi di operatori” e Reg. UE n. 2021/2119 – Art. 3 “Dichiarazioni e altre comunicazioni necessarie per i controlli ufficiali”

Il Reg. UE n. 2021/2119, all’art. 3, lett. d) ha introdotto l’obbligo, per gli operatori e i GdO e per tutte le attività svolte da questi, di apposite comunicazioni all’OdC circa le previsioni produttive pianificate e del loro eventuale aggiornamento ove necessario.

Tali fattispecie di comunicazioni si configurano con gli attuali Programmi Annuali di Produzione (PAP), ed eventualmente PAP di variazione, disciplinati dal Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 ed agli Allegati I, II, III, IV e V, che, in quanto non espressamente abrogato e non in contrasto con la subentrante regolamentazione europea, deve intendersi cogente negli articoli richiamati, almeno fino al 31 gennaio 2023.

L’Autorità competente sta valutando, sulla base delle richiamate previsioni regolamentari europee, la possibilità di rendere obbligatoria l’indicazione delle quantità anche per i PAP delle Preparazioni, sino ad ora opzionali ai sensi del richiamato Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012.
 

Il Dirigente

Pietro Gasparri

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)