Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 24-02-2022
Numero provvedimento: 90032
Tipo gazzetta: Nessuna

Art. 93, parr. 1 e 4, del Reg. UE n. 1308/2013, come modificato con il Reg. UE n. 2021/2117 - Vini IGP - Chiarimenti in merito all’elaborazione delle uve raccolte fuori zona, nel limite max del 15%  - Disposizioni transitorie.



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,

DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

PQAI IV

Si premette che con il Reg. UE n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 (pubblicato sulla GUUE n. L 435 del 6.12.2021 ed entrato in vigore il giorno successivo), a seguito di formale modifica dell’articolo 93, par. 4, del reg. UE n. 1308/2013, per quanto concerne la definizione di “produzione” per i vini IGP,  è stato confermato che anche la produzione o vinificazione del massimo 15% delle uve, derivanti da vigneti ubicati al di fuori della zona di produzione delimitata di una IGP, deve avvenire all’interno di tale zona delimitata, conformemente all’articolo 93, par. 1, lett.b), punto iv), dello stesso regolamento.

Pertanto, in attuazione di dette norme dell’Unione europea, è da ritenersi superata la prassi  operativa  di  cui  alla  circolare  ministeriale  n.  16991  del  25  luglio  2012  e  successive integrazioni, in merito alle modalità di elaborazione consentite, anche fuori zona di produzione, per la frazione di partita in questione (massimo 15%) ed il successivo assemblaggio in zona di produzione con la complementare frazione di partita IGP (almeno 85%).

Al   riguardo,   la   filiera   vitivivinicola   ha   mostrato   le   proprie   preoccupazioni economiche per l’adeguamento al predetto nuovo quadro normativo, anche in considerazione del fatto che il citato Reg. UE n. 2117/2021 è entrato in vigore in data 7 dicembre 2021, ovvero in epoca in cui erano pressochè terminate le operazioni di elaborazione della citata frazione di partita (massimo 15%) di vino base destinato a diventare vino IGP, ed ha chiesto di  poter disporre di un congruo periodo transitorio per consentire il graduale adeguamento a dette norme.

Tanto evidenziato, in accoglimento della richiesta della stessa filiera ed al fine di contenere il danno economico dei numerosi produttori vitivinicoli, che tradizionalmente hanno vinificato il max 15% delle uve fuori zona, questo Ministero,   per un periodo transitorio che non superi il 14 luglio 2022 (data di fine dell’attuale campagna vendemmiale), consente che possano essere utilizzate in zona di produzione delle specifiche IGP le frazioni di partite di mosti o vini atti a diventare IGP  (al max 15%) ottenuti da uve elaborate fuori zona e derivanti dalle vendemmia 2021 e precedenti, sulla base delle indicazioni e condizioni fornite con la richiamata circolare ministeriale n. 16991 del 25 luglio 2012 e delle successive note integrative (in particolare la nota MIPAAF n. 16206 del 05/06/2013).

Infine, si comunica che, se del caso, questo Ministero fornirà, in tempo utile per la prossima campagna vendemmiale 2022/2023, le indicazioni in merito alle condizioni e modalità di elaborazione dei vini IGP nelle relative zone di produzione, con particolare riguardo alle compatibilità delle uve (massimo 15%) ottenute fuori zona con le disposizioni dei relativi disciplnari IGP.

Gli enti e le associazioni in indirizzo sono invitate da dare la massima diffusione al contenuto della presente e ad assicurarne la puntuale applicazione degli adempimenti ivi prescritti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela delle IGP dei vini.

 

IL CAPO DIPARTIMENTO

Francesco Saverio Abate

(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)