Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 28 maggio 2021, n. 249006, recante “Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Anno 2022.
(D.M. 28/02/2022, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio”;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione e, in particolare, l’articolo 54, paragrafo 2, e l’articolo 56;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e, in particolare, il Capo IV;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2020/884 della Commissione del 4 maggio 2020 e ss.mm.ii. recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura;
VISTO, in particolare, l’articolo 2 del citato regolamento delegato 2020/884 il quale stabilisce, per il 2020, un regime derogatorio ad alcune disposizioni del regolamento 2016/1149;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2027 della Commissione del 13 settembre 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 per quanto riguarda le deroghe al regolamento delegato (UE) 2016/1149 per affrontare la crisi causata dalla pandemia di COVID-19 nel settore vitivinicolo e che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149;
VISTO l’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)”, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
VISTO l’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” e in particolare l’articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” a norma dell’art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2020, n. 55 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
VISTO l’articolo 69, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 maggio 2021, n. 249006, relativo a “Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
CONSIDERATO che il perdurare dell’emergenza epidemiologica COVID-19 continua ad incidere negativamente sull’attività delle imprese agricole, rendendo, peraltro, difficile o impossibile rispettare le scadenze e gli impegni ordinariamente previsti, in particolare per l’attuazione dei programmi di investimento oggetto di finanziamento;
CONSIDERATO che le circostanze eccezionali determinate dall’emergenza epidemiologica COVID-19 comportano, per le competenti amministrazioni, molteplici difficoltà nell’esecuzione delle attività amministrative finalizzate all’erogazione dei finanziamenti, nel rispetto dei modi e dei termini ordinariamente previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;
RITENUTO pertanto necessario prevedere anche per il 2022, sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria citata, diposizioni derogatorie per alcuni termini previsti dalla normativa nazionale vigente;
ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 9 febbraio 2022;
DECRETA
Articolo 1
1. L’articolo 1, comma 3 e l’articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale n. 249006 del 28 maggio 2021 sono modificati come segue:
“In casi debitamente giustificati collegati alla pandemia di Covid 19 è consentito ai beneficiari di apportare modifiche ai progetti approvati ed ancora in essere a condizione che le stesse non pregiudichino l’ammissibilità di nessuna parte del progetto ed i suoi obiettivi generali, Qualora le modifiche riguardino l’aspetto strategico o l’obiettivo generale del progetto, le stesse vanno comunicate all’Ente istruttore competente che provvede ad approvarle. Le modifiche, siano esse strategiche o meno, sono apportate al massimo entro il 15 ottobre 2022. Ulteriori termini e modalità attuative sono definiti da Agea d’intesa con le Regioni.”
2. L’articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale n. 249006 del 28 maggio 2021 è modificato come segue:
“1. In deroga all’articolo 22 del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149, la medesima superficie vitata ammessa all’aiuto previsto per la misura nella campagna 2020/2021 e 2021/2022, può accedere alla misura anche nella campagna 2022/2023.”
3. All’articolo 4 del decreto ministeriale n. 249006 28 maggio 2021 è aggiunto il seguente comma:
“4. Fermo restando quanto riportato nei precedenti commi, in deroga all’articolo 54, paragrafo 4, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 per le richieste di pagamento presentate entro il 15 ottobre 2022 il contributo da erogare è calcolato sulla base della effettiva superficie realizzata e determinata a seguito di controlli in loco, qualora non sia stato possibile realizzare il progetto sull’intera superficie per motivi legati alla pandemia da Covid 19.”
Il presente decreto è inviato all’Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Stefano Patuanelli
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