Settore vinicolo - Impugnazione del decreto con il quale è stato disposto il sequestro preventivo, in conversione del sequestro probatorio, del vino prodotto - Presupposti di confiscabilità obbligatoria del vino - Esclusione di confisca del vino quale bene la cui fabbricazione ha costituito reato in mancanza di accertamento dell'adulterazione della componente chimica della sostanza in sequestro.
SENTENZA
(Presidente: dott. Luca Ramacci - Relatore: dott. Luca Semeraro)
sul ricorso proposto da:
MEGALE HELLAS SRL avverso l'ordinanza del 15/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
sentite le conclusioni del PG LUIGI CUOMO Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata nella quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
uditi i difensori Il difensore presente avv. PESCE LUISA dopo aver esposto i motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento. Il difensore presente avv. MASSA FEDERICO chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza del 15 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato il riesame proposto da Megale Hellas S.r.l. avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Legge del 17 maggio 2021 con il quale è stato disposto il sequestro preventivo, in conversione del sequestro probatorio, del vino prodotto dalla ricorrente.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della società.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 321 e 325 cod. proc. pen., 19 e 53 d.lgs. 231/2001 in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di responsabilità dell'ente. Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per mancanza del fumus. Oltre al reato commesso dalle persone fisiche, occorrerebbe provare anche gli elementi che fondano la responsabilità dell'ente: in sostanza, la sussistenza dei gravi indizi di responsabilità dell'ente. Sia il Giudice dell'udienza preliminare che il Tribunale del riesame non avrebbero motivato in relazione al fumus «allargato».
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 321, comma 1, e 325 cod. proc. pen.; il Pubblico ministero avrebbe richiesto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del bene mentre il Giudice per le indagini preliminari avrebbe emesso un decreto di sequestro preventivo impeditivo. Nel rispondere all'eccezione difensiva, il Tribunale del riesame avrebbe violato il principio della domanda cautelare.
2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge, anche per la mancanza di motivazione; il Tribunale del riesame avrebbe omesso di rilevare la preclusione processuale derivante dall'essere stato il vino già oggetto di sequestro preventivo. Il vino sarebbe stato dissequestrato dal Giudice per le indagini preliminari il 29 novembre 2019, con provvedimento confermato dal Tribunale del riesame con ordinanza del 23 dicembre 2019 e poi dalla Corte di cassazione con sentenza del 14 settembre 2020; il decreto genetico avrebbe applicato il sequestro preventivo cd. impeditivo, senza che sul punto fosse applicato dal Pubblico ministero. Da tale mancata impugnazione deriverebbe l'effetto preclusivo.
2.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento al rigetto dell'eccezione di nullità del decreto genetico per la mancanza di motivazione del fumus commissi delicti. La motivazione del Tribunale del riesame in risposta al relativo motivo di riesame sarebbe apparente quanto alla sussistenza del fumus, perché limitata al richiamo della sentenza della Corte di cassazione del 17 settembre 2020 relativa al sequestro probatorio caducato. Il Giudice dell'udienza preliminare avrebbe poi adottato una motivazione apparente quanto alla qualificazione del vino quale corpo del reato e senza valutare gli elementi di novità introdotti dalla difesa. Anche il Tribunale del riesame non avrebbe motivato sulle censure proposte, riportate nel motivo. In particolare, il Tribunale del riesame avrebbe eluso il giudicato formatosi sul dissequestro dell'azienda, che coprirebbe anche la questione dell'effettiva natura del prodotto vinoso; il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente collocato il declassamento del vino in un momento successivo al dissequestro (26 novembre 2019) mentre il declassamento del vino sarebbe avvenuto il 25 luglio 2019, prima del dissequestro.
2.5. Con il quinto motivo si deduce il vizio di violazione degli artt. 517, 517- quater, 474-bis cod. pen. e 324 cod. proc. pen. La confiscabilità obbligatoria del vino non ricorrerebbe nell'ipotesi del reato ex art. 517-quater cod. pen., secondo la giurisprudenza richiamata nel ricorso. Il bene non sarebbe neanche confiscabile ex art. 240 comma 2 cod. pen., nel rapporto con l'art. 474-bis cod. pen. La confisca non potrebbe essere disposta neanche quale bene la cui fabbricazione ha costituito reato, poiché mancherebbe l'accertamento dell'adulterazione della componente chimica della sostanza in sequestro.
3. La Procura della Repubblica di Lecce ha depositato una memoria con cui replica alle argomentazioni del ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. presuppone la sussistenza del fumus del reato, non dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato e dell'ente. Non si richiede dunque alcun «fumus allargato», come ritenuto dalla difesa.
2. Il secondo motivo è infondato. Come ammette lo stesso ricorrente, il Giudice dell'udienza preliminare ha esplicitamente motivato sulla circostanza che il vino possa essere oggetto di confisca obbligatoria: dunque, ha applicato il sequestro preventivo sia ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., rispondendo alla domanda cautelare del Pubblico ministero, che ai sensi del comma 1. La parziale violazione del principio della domanda è però priva di effetti concreti perché dall'accoglimento del motivo non può derivare la restituzione del bene, sottoposto a sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
3. Il terzo motivo è inammissibile per genericità. Nello stesso ricorso si fa riferimento al sequestro preventivo dell'azienda, dunque ad un bene diverso. In ogni caso, non si comprende come potrebbe operare l'effetto preclusivo rispetto ad un bene che è stato sottoposto a sequestro perché oggetto di confisca obbligatoria e che non può pertanto essere restituito ex art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
4. Il quarto motivo è infondato.
4.1. Il decreto genetico ha la particolarità di essere stato emesso ai sensi dell'art. 262, comma 3, cod. proc. pen.: tale sequestro, in sostanza, presuppone la persistenza del fumus commissi delicti già alla base del sequestro probatorio e l'individuazione delle finalità preventive ex art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Ne consegue che anche la struttura della motivazione del decreto è inevitabilmente diversa, perché è sufficiente il richiamo alle argomentazioni del decreto di sequestro probatorio.
4.2. Indubbiamente, il decreto genetico ha una motivazione sintetica ma tale da non poter essere ritenuta mancante, con conseguente nullità, per il richiamo alle valutazioni già effettuate. Si tratta, dunque, di una motivazione che poteva essere integrata dal Tribunale del riesame. Infatti, il Tribunale del riesame ha integrato la motivazione rilevando che sulla sussistenza del fumus e sulla confiscabilità obbligatoria dei beni sussista il giudicato cautelare, per essersi pronunciata la Corte di cassazione con la sentenza del 17 settembre 2020, anche se con riferimento al sequestro probatorio. Tale decisione è successiva agli elementi di fatto evidenziati nel ricorso a sostegno della tesi difensiva.
4.3. Il Tribunale del riesame ha, poi, specificamente motivato sul rapporto con il precedente sequestro preventivo rilevando che la questione era inammissibile perché già proposta e decisa dal Tribunale del riesame con provvedimento confermato dalla Corte di cassazione con la sentenza del 17 settembre 2020.
5. Il quinto motivo è manifestamente infondato perché il Tribunale del riesame ha richiamato la sentenza della Corte di cassazione che ha già affermato che dei beni in sequestro è possibile la confisca obbligatoria in relazione ai reati contestati.
6. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 09/11/2021.
Depositato n cancelleria il 16 dicembre 2021