Pubblicazione di una domanda di modifica dell’Unione del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Jumilla].
(Comunicazione 15/02/2022, pubblicata in G.U.U.E. 15 febbraio 2022, n. C 74)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio entro due mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOMANDA DI MODIFICA DELL’UNIONE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«Jumilla»
PDO-ES-A0109-AM05
Data di presentazione della domanda: 10 febbraio 2021
1. Richiedente e interesse legittimo
Consejo Regulador D.O. «Jumilla» (Comitato di regolamentazione per la denominazione di origine «Jumilla»)
Associazione composta da tutti i vitivinicoli e le cantine che coltivano uva e producono, stoccano o imbottigliano vino destinato alla DOP «Jumilla» o autorizzato per essa.
2. Voce del disciplinare interessata dalla modifica
☐ Nome del prodotto
☐ Categoria di prodotto vitivinicolo
☐ Legame
☒ Restrizioni in materia di commercializzazione
3. Descrizione e motivi della modifica
Condizionamento nella zona geografica delimitata e annullamento della possibilità di trasferire il vino sfuso protetto a cantine non protette dalla DOP.
a) Voci del disciplinare interessate: 8. Requisiti applicabili
b) Punti del documento unico interessati: 9. Ulteriori condizioni
Motivazioni
È una modifica dell’Unione ricadente in una delle categorie indicate all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33, nello specifico: comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.
Conformemente all’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/33, la motivazione per la modifica è riportata di seguito.
Motivazione relativa alla qualità
— La produzione dei vini «Jumilla» (DOP) non si conclude con il processo di trasformazione del mosto in vino attraverso la fermentazione alcolica e altri processi correlati, bensì con il condizionamento, che deve essere considerato la fase finale della produzione di tali vini, dato che comprende altre pratiche enologiche che possono influenzare le caratteristiche specifiche, vale a dire filtraggio, stabilizzazione e vari tipi di misure correttive. Inoltre, in molti casi, per arrotondare il vino finito è necessario un periodo di affinamento in bottiglia, che avviene negli scaffali delle cantine certificate.
Infatti tutti gli insegnamenti tratti permettendo al vino sfuso di lasciare la zona delimitata hanno dimostrato ai produttori l’importanza di tale fase finale nella produzione del vino.
La denominazione di origine è stata riconosciuta nel 1966 in Spagna. Al pari del resto del settore nella sua lunga storia i requisiti di qualità hanno visto un progresso considerevole al punto che oggi il controllo attento del condizionamento è un prerequisito per la qualità. Per tale motivo il settore vuole garantire che nessun vino autorizzato a portare il nome «Jumilla» possa evitare tale controllo. Sia sufficiente sottolineare che 20 anni fa, nella campagna 2000-2001, l’86 % del vino di questa DOP era esportato sfuso, mentre oggi solo circa il 4 % lo è.
— Inoltre è chiaro che il trasporto su lunghe distanze o per periodi prolungati aumenta il rischio di alterazione del prodotto, ad esempio a causa dell’ossidazione o delle variazioni di temperatura che ne influenzano negativamente la qualità. Permettere tali spedizioni compromette la qualità.
Infatti i produttori ne sono talmente consapevoli che il volume immesso sul mercato sfuso oggi è una frazione del totale venduto dalla DOP.
— Per tutelare pienamente la qualità del prodotto, l’imbottigliamento deve essere effettuato da produttori certificati appartenenti alla DOP, ossia all’interno della zona delimitata. Tali produttori sono direttamente responsabili, oltre che beneficiari, del prestigio del prodotto, che sarebbe altrimenti messo a repentaglio.
Garanzia di origine
— Designato dall’autorità spagnola competente e accreditato dall’organismo nazionale di accreditamento secondo la norma ISO 17065 per la certificazione dei prodotti, l’organismo di controllo opera all’interno dei confini della zona delimitata. È necessaria piena tracciabilità per garantire l’origine effettiva della materia prima e della produzione. Solo l’organismo di controllo può svolgere tali azioni e, per ragioni logistiche e finanziarie, non può recarsi in cantine di altri Stati membri o paesi terzi per garantire l’origine del vino ivi imbottigliato.
— Nei casi in cui il vino sfuso è inviato a operatori al di fuori del suo ambito di competenza, l’organismo di controllo fornisce una garanzia sotto forma di una nota di spedizione che conferma l’origine del prodotto e la sua conformità al disciplinare del «Jumilla» fino al momento della spedizione. Tuttavia, se non è eseguito alcun controllo successivo, tale garanzia di origine è inutile ai fini della DOP e perde la sua validità.
Sebbene le norme UE prevedano la cooperazione con gli organismi di controllo nei paesi di destinazione, l’esperienza ha dimostrato che questa è limitata ai normali controlli svolti dai produttori. Non vi è un controllo adeguato dei requisiti relativi allo svolgimento della fase di imbottigliamento secondo il disciplinare pertinente.
Nello specifico ogni bottiglia deve riportare una garanzia di origine sotto forma di controetichetta o sigillo numerato. Tuttavia le attività d’imbottigliamento al di fuori della zona delimitata non richiedono tali garanzie all’organismo di controllo. Ciò significa che controetichette e sigilli numerati non sono utilizzati nonostante ciò sia richiesto dal disciplinare.
La situazione è ancora peggiore nei casi in cui l’imbottigliamento avvenga in un paese terzo, e circa il 75 % del «Jumilla» venduto sfuso è destinato a paesi al di fuori dell’UE. In tali casi non è nemmeno presente un meccanismo per effettuare controlli su tali vini.
Inoltre è impossibile per l’organismo di controllo sapere in che modo tali prodotti finiranno sul mercato, se sotto il nome della DOP, sotto un altro nome o miscelati con altri vini.
Controllo di garanzia
— Prima di questa domanda di modifica le spedizioni del vino protetto sfuso erano corredate di un certificato di origine su richiesta dell’operatore registrato.
Basandosi sulle motivazioni summenzionate e sull’esperienza, e data la mancanza di garanzie di qualità e controllo per le spedizioni di vino sfuso, risulta inopportuno continuare a rilasciare certificati per vini che non sono più soggetti ad alcun controllo prima di essere immessi nel mercato.
— Come mostrano chiaramente i dati attuali, il volume delle esportazioni di vino sfuso è calato gradualmente nel tempo. Ad esempio durante la campagna 2010-2011 sono stati esportati 20 704 ettolitri, circa il 25 % della produzione. Nella campagna 2019-2020 le esportazioni sono state pari a 8 939 ettolitri, circa il 4 % della produzione. Fino a oggi, nella campagna 2021, non ci sono state spedizioni di vino sfuso. Ciò riduce ulteriormente le motivazioni alla base di qualsiasi tentativo da parte dell’organismo di controllo di effettuare controlli, dato che i volumi sono molto ridotti, molto dispersi e spediti verso destinazioni differenti.
— Inoltre l’organismo di controllo e la sua autorità competente ritengono che, di fatto, tali vini finiscano per essere immessi sul mercato senza la DOP «Jumilla». Pertanto nessuno dei produttori che imbottigliano il vino DOP «Jumilla» dovrà modificare le proprie procedure né vedrà compromessi i propri interessi.
Nessuno dei produttori che esportano vino sfuso è contrario a questa misura, che è stata approvata unanimemente dalle cantine e dai viticoltori appartenenti alla denominazione di origine. Non ci sono stati interventi durante il processo di opposizione nazionale per approvare questa modifica del disciplinare.
— L’organismo nazionale di accreditamento, che verifica annualmente il lavoro dell’organismo di controllo, ha commentato la perdita di controllo sui volumi esportati con la garanzia dell’organismo di controllo. La presente modifica risolverà anche tale problema, che potrebbe compromettere la posizione dell’organismo di controllo in quanto organismo di certificazione del vino.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Jumilla
2. Tipo di indicazione geografica
DOP – Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
3. Vino liquoroso
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Vini bianchi (Jumilla e Jumilla Dulce)
Aspetto: colore dal giallo acciaio al topazio; limpidi e brillanti.
Olfatto: frutta fresca, con possibili note di frutta secca nei vini dolci.
Gusto: acidità equilibrata rispetto alla dolcezza; nei vini dolci la dolcezza predomina sull’acidità.
I requisiti analitici non previsti dalla tabella sono conformi alla legislazione unionale vitivinicola vigente.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11 |
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Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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2. Vini rosati (Jumilla e Jumilla Dulce)
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Aspetto: colore dal rosa lampone al salmone pallido; limpidi e brillanti.
Olfatto: frutta fresca; frutti rossi; con possibili note di frutta secca nei vini dolci.
Gusto: acidità equilibrata; nei vini dolci la dolcezza predomina sull’acidità.
I requisiti analitici non previsti dalla tabella sono conformi alla legislazione unionale vitivinicola vigente.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
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Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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3. Vini rosati (Jumilla Monastrell)
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Aspetto: colore dal rosa lampone al salmone pallido; limpidi e brillanti.
Olfatto: frutta fresca; frutti rossi; con possibili note di frutta secca nei vini dolci.
Gusto: acidità equilibrata; nei vini dolci la dolcezza predomina sull’acidità.
I requisiti analitici non previsti dalla tabella sono conformi alla legislazione unionale vitivinicola vigente.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
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Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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4. Vini rossi (Jumilla Monastrell)
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Aspetto: colore dal rosso violaceo al rosso mattone e fino a ocra nei vini dolci; limpidi e brillanti.
Olfatto: frutti rossi; frutti neri; con note di frutta secca nei vini dolci.
Gusto: acidità equilibrata; tannici; nei vini dolci la dolcezza predomina sull’acidità.
I requisiti analitici non previsti dalla tabella sono conformi alla legislazione unionale vitivinicola vigente.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12,5 |
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Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Vini rossi (Jumilla e Jumilla Dulce)
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Aspetto: colore dal rosso violaceo al rosso mattone e fino a ocra nei vini dolci; limpidi e brillanti.
Olfatto: frutti rossi; frutti neri; con note di frutta secca nei vini dolci.
Gusto: acidità equilibrata; tannici; nei vini dolci la dolcezza predomina sull’acidità.
I requisiti analitici non previsti dalla tabella sono conformi alla legislazione unionale vitivinicola vigente.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
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Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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6. Vini liquorosi (Tinto Monastrell)
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Aspetto: colore dal rosso ciliegia all’ocra; limpidi e brillanti.
Olfatto: frutti neri; frutta secca.
Gusto: la dolcezza predomina sull’acidità; tannici.
I requisiti analitici non previsti dalla tabella sono conformi alla legislazione unionale vitivinicola vigente.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
15 |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
Pratica colturale
I vigneti tutelati dalla denominazione di origine protetta «Jumilla» possono essere allevati in regime di coltivazione estensiva o intensiva.
Coltivazione estensiva: in ragione dell’orografia del territorio, dell’altitudine, delle precipitazioni e di altre condizioni ecologiche, la densità di impianto corrisponde, in termini di caratteristiche agronomiche, ai seguenti parametri: massimo 1 900 ceppi per ettaro e minimo 1 100 ceppi per ettaro.
Coltivazione intensiva: in ragione anche in questo caso delle condizioni ambientali, la densità di impianto corrisponde, in termini di caratteristiche agronomiche, ai seguenti parametri: massimo 3 350 ceppi per ettaro e minimo 1 500 ceppi per ettaro.
La vendemmia è effettuata in modo tale da non pregiudicare la qualità dell’uva, destinando alla produzione dei vini protetti esclusivamente le partite di uva sana con il grado di maturazione necessario e un tenore alcolico minimo di 10,70o Baumé per le uve bianche e di 11o Baumé per le uve rosse.
Le uve della varietà Monastrell destinate alla produzione di vino liquoroso presentano, al momento della vendemmia, un tenore alcolico di almeno 13o Baumé.
Nell’estrazione del mosto o del vino, la pressione applicata determina una resa massima nel processo di trasformazione che non supera i 74 litri di vino finito per 100 chili di uva.
Per calcolare l’inizio del processo di affinamento, si considera come data iniziale il primo giorno di ottobre di ogni anno.
b. Rese massime
1. Varietà rosse in coltivazione estensiva
5 000 chilogrammi di uve per ettaro
37 ettolitri per ettaro
2. Varietà bianche in coltivazione estensiva
5 625 chilogrammi di uve per ettaro
41,62 ettolitri per ettaro
3. Coltivazione intensiva
8 750 chilogrammi di uve per ettaro
64,75 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona di produzione dei vini tutelati dalla denominazione di origine protetta «Jumilla» è costituita dai terreni ubicati nei comuni di Jumilla (provincia di Murcia) e di Fuentealamo, Albatana, Ontur, Hellín, Tobarra e Montealegre del Castillo, nella provincia di Albacete.
7. Varietà principale/i di uve da vino
AIRÉN
CABERNET SAUVIGNON
CHARDONNAY
GARNACHA TINTA
GARNACHA TINTORERA
MACABEO - VIURA
MALVASIA AROMATICA - MALVASIA DE SITGES
MERLOT
MONASTRELL
MOSCATEL DE GRANO MENUDO
PEDRO XIMENEZ
PETIT VERDOT
SAUVIGNON BLANC
SYRAH
TEMPRANILLO - CENCIBEL
VERDEJO
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. Vino
La varietà più importante è la Monastrell, un vitigno molto rustico e perfettamente adattato alle dure condizioni della zona (siccità, forte caldo estivo e gelate primaverili). Tali condizioni si traducono in vini con corpo e carnosi, dalla buona ricchezza alcolica e acidità, con un carattere aromatico fruttato molto personale (frutti maturi) e un’astringenza molto ben integrata.
Le altre varietà autorizzate integrano in modo ideale la varietà principale, alla quale conferiscono stabilità in termini di colore, acidità e capacità di affinamento e con cui si sposano perfettamente a livello aromatico.
8.2. Vini liquorosi
Tali vini sono ottenuti dalla varietà Monastrell che conferisce loro un’intensità colorante da media a molto elevata, che sfiora l’opacità, frutto delle temperature elevate caratteristiche della zona.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Etichettatura
Quadro giuridico:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
sulle etichette figura obbligatoriamente e in risalto il nome della denominazione di origine protetta, i cui caratteri presentano un’altezza compresa tra un minimo di 3 millimetri e un massimo di 10 millimetri.
Tale menzione è accompagnata dalla legenda «denominazione di origine protetta» o «denominazione di origine», i cui caratteri presentano un’altezza minima di 2 mm ma che non può essere mai pari o superiore all’altezza del nome della denominazione di origine.
Le altre menzioni sono quelle stabilite dalla legislazione generale applicabile all’etichettatura dei vini nonché quelle di cui alla normativa o al regolamento specifici in materia di etichettatura, nella versione in vigore, adottati dal Consejo Regulador.
I contenitori sono provvisti di sigilli di garanzia, controetichette o numerazione da inserire nelle etichette, rilasciati dal Consejo Regulador, apposti dalla cantina stessa in un punto visibile del contenitore e sempre in modo tale da non consentirne un secondo impiego.
Trasporto dei vini
Quadro giuridico:
da parte di un’organizzazione che gestisce le DOP/IGP, qualora previsto dagli Stati membri
Tipo di condizione supplementare:
condizionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
il vino protetto deve essere condizionato esclusivamente nelle strutture ubicate all’interno della zona di produzione del «Jumilla» DOP.
Per garantire un uso appropriato della DOP, tutti i vini protetti devono essere spediti nei contenitori.
La produzione dei vini con la denominazione di origine non si conclude con il processo di trasformazione del mosto in vino attraverso la fermentazione alcolica e altri processi correlati, ma con il condizionamento, che deve essere considerato la fase finale della produzione di questi vini, dato che comprende altre pratiche enologiche che possono influenzare le caratteristiche specifiche, vale a dire: filtraggio, stabilizzazione e vari tipi di misure correttive. Inoltre, in molti casi, per completare il vino finale è necessario un periodo di invecchiamento in bottiglia. In aggiunta è chiaro che il trasporto su lunghe distanze o per periodi prolungati aumenta il rischio di alterazione del prodotto, ad esempio mediante l’ossidazione o le variazioni di temperatura, che influenzano negativamente la qualità. Pertanto, per preservare la qualità del vino, è necessario imbottigliarlo all’interno della zona delimitata della DOP.
L’organismo di controllo è designato dall’autorità spagnola competente e accreditato con numero ISO 17065 dall’organismo nazionale di accreditamento per la certificazione del prodotto. Nel caso in cui volumi sfusi sono inviati a operatori al di fuori della zona delimitata, l’organismo di controllo può solo fornire una garanzia di origine e conformità alla DOP «Jumilla» fino al momento della spedizione. Tuttavia, per ragioni logistiche e finanziarie, l’organismo di controllo non può operare nei paesi di destinazione dove, in pratica, neanche le autorità nazionali competenti svolgono controlli. Circa il 75 % delle spedizioni di vino sfuso sono destinate a paesi terzi. Di conseguenza l’organismo di controllo non è a conoscenza delle modalità di immissione sul mercato di tali vini, ma sa soltanto che le bottiglie non presentano controetichetta o sigillo numerato come previsto, dal momento che essi non sono richiesti durante le attività d’imbottigliamento. Ciò significa che non dovrebbero esserci attività d’imbottigliamento che coinvolgono il «Jumilla» (DOP) al di fuori della zona delimitata. Pertanto, per garantire l’origine e i controlli, è necessario che tutto il vino sia imbottigliato all’interno della zona delimitata.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/pcdopjumillamodificacionmayoram05limpio_tcm30-556674.pdf