Settore vinicolo - Sequestro preventivo avente ad oggetto le giacenze fisiche di prodotto rinvenuto - Integrazione del reato ex art. 5, lett. b), L. 30 aprile 1962, n. 283 - Preparazione di alimenti in violazione delle disposizioni sulla traccíabilità della materia prima - Vino sofisticato che, attraverso cessioni avvenute con passaggi fittizi, anche attraverso società estere, è stato poi immesso sul mercato ed impiegato in attività economiche.
SENTENZA
(Presidente: dott. Luigi Marini - Relatore: dott. Stefano Corbetta)
sul ricorso proposto da Ponti Cesare, nato a Novara il 29/05/1940 avverso l'ordinanza del 22/04/2021 del Tribunale della liberà di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato in relazione al reato di cui all'art. 648-ter.1. cod. pen., il rigetto nel resto;
lette le conclusioni del difensore, avv. Luisa Pesce, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Palermo, costituito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Cesare Ponti, quale legale rappresentate di "Ponti s.p.a.", avverso il decreto di sequestro preventivo ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen. emesso dal G.i.p. del Tribunale di Palermo ad oggetto le giacenze fisiche di prodotto rinvenuto nello stabilimento sito in Ghemme, in relazione ai reati ex artt. 110 cod. pen., 5 e 6 I. n. 283 del 1962 e 648-ter.1 cod. pen.
2. Contro l'ordinanza Cesare Ponti, nella veste di legale rgp~ttte di "Ponti s.p.a.", per il tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione con cui denuncia la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. sotto un duplice profilo. In primo luogo, la società ricorrente contesta la sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 5, lett. b), I. n. 283 del 1962, fumus che il Tribunale cautelare ha unicamente desunto dall'assenza di prova della tracciabilità del prodotto, e non essendo pertinente il richiamo giurisprudenziale operato nel provvedimento impugnato, relativo all'acquisto di latte da parte di aziende non registrate e prive di adeguate attrezzature per garantire gli standard igienico sanitari, mentre, nella vicenda in esame, difetta la prova dell'inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Si contesta, inoltre, il fumus in relazione al delitto di auto-riciclaggio, posto che nell'ordinanza impugnata nemmeno viene identificato il delitto presupposto. In secondo luogo, la ricorrente contesta la sussistenza del periculum in mora, considerando che la violazione dell'art. 5, lett. b), I. n. 283 del 1962 non comporta la confisca obbligatoria del prodotto, come ritenuto dal Tribunale cautelare, e non essendo ammissibile il sequestro preventivo di beni già sottoposti a sequestro probatorio, come nel caso in esame.
3. Nel termine di legge, il difensore, avv. Luisa Pesce, ha depositato "motivi nuovi", con cui, dopo aver premesso la revoca del sequestro probatorio da parte del G.i.p. del Tribunale di Palermo con provvedimento del 16 luglio 2021, rinuncia alla specifica doglianza articolata, in relazione a tale aspetto, nel ricorso principale. Il difensore, peraltro, ribadisce l'assenza sia del fumus del reato ex art. 5, lett. b), I. n. 283 del 1962, in mancanza di qualsivoglia accertamento tecnico, e considerando che il Tribunale non si è confrontato con la documentazione difensiva, da cui emerge la tracciabilità di ciascun prodotto dal momento dell'acquisto fino a quello del sequestro; sia l'assenza di motivazione in ordine al periculum in mora, che, anche nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, deve sempre indicare le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo, come affermato dalle Sezioni Unite con la recente sentenza n. 36959 del 2021, depositata nelle more.
4. Il ricorso è inammissibile.
5. Quanto ai primi due motivi, che contestano il fumus, giova ricordare gli stretti limiti entro qui è ammesso il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, che è sindacabile solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016 - dep. 02/02/2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017, Napoli, Rv. 269656). Si rammenta, inoltre, che, in tema di sequestro preventivo, è sufficiente che sussista il fumus commìssi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità In una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018 - dep. 27/04/2018, Armeli, Rv. 273069; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Zagarrio, Rv. 258279).
6. Ciò posto, si osserva che il provvedimento impugnato appare conforme all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema di alimenti, integra il reato di cui all'art. 5, lett. b), I. 30 aprile 1962, n. 283, la preparazione di alimenti in violazione delle disposizioni sulla traccíabilità della materia prima (Sez. 3, n. 31035 del 09/06/2016; Rv. 267378-01; più di recente, Sez. 3, n. 20937 del 26/04/2021, I.G.; Sez. 3, n. 50348 del 25/10/2019, A.S.; Sez. 3, n. 17127 del 21/03/2018, D.C.D.), circostanza acclarata nel caso. in esame.
7. Quanto al secondo motivo, è sufficiente osservare che il reato presupposto è quello di cui all'art. 516 cod. pen., come chiaramente si desume dal provvedimento emesso dal G.i.p. (cfr. p. 4) espressamente richiamato dal Tribunale, sul presupposto che si tratti di vino sofisticato, il quale, attraverso cessioni avvenute con passaggi fittizi, anche attraverso società estere, è stato poi immesso sul mercato, e quindi impiegato in attività economiche; e tanto basta, a livello di fumus, nei termini sopra indicati, per la sussistenza del delitto in esame.
8. In ordine al periculum, infine, il provvedimento impugnato ha fatto applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui i prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione o alterati, la cui detenzione per la vendita, somministrazione e distribuzione per il consumo integrano i reati di cui all'art. 5, lett. b) e c), legge n. 283 del 1962, sono destinati a confisca obbligatoria e, pertanto, non possono essere in nessun caso restituiti all'interessato, trovando applicazione il divieto di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., applicabile tanto al sequestro preventivo che a quello probatorio (Sez. 3, n. 35980 del 25/01/2021; Sez. 3, n. 41558 del 19/07/2017, Rv. 270890). Si tratta di un indirizzo che trova conferma nella recente sentenza delle Sezioni Unite n. 36959 del 2021, secondo cui, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege, come nel caso in esame, in quanto l'art. 5 I. n. 283 del 1962 prevede come reato l'impiego nella preparazione di alimenti o bevande, la vendita, la detenzione per vendere o la somministrazione come mercede ai propri dipendenti, o comunque la distribuzione per il consumo di sostanze alimentari "in cattivo stato di conservazione".
9. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. perì., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30/11/2021.
Depositato in cancelleria il 13 gennaio 2022