Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 10-02-2022
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 10-02-2022
Numero gazzetta: 69

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Manchuela].

(Comunicazione 10/02/2022, pubblicata in G.U.U.E. 10 febbraio 2022, n. C 69)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«Manchuela»

PDO-ES-A0046-AM03

Data della comunicazione: 18 novembre 2021

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Adeguamento alla normativa vigente della terminologia relativa al parametro analitico «zuccheri residui»

Descrizione

Conformemente all’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che prevede la determinazione degli zuccheri totali espressi in fruttosio e glucosio, il parametro analitico «zuccheri residui» è rinominato «zuccheri totali espressi in fruttosio e glucosio».

La modifica interessa la sezione 2.1.1 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Tipo di modifica: ordinaria

Tale modifica costituisce un adeguamento della terminologia impiegata per le caratteristiche fisico-chimiche che non implica alcuna modifica del prodotto finale, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall’interazione tra fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

Motivazione

Adeguamento alla normativa indicata.

2.   Inserimento della sezione «Vino rosso»

Descrizione

È aggiunto il tipo di vino «vino rosso» e, nella sezione «Vini rossi di età superiore a un anno, ’Crianza’, ’Reserva’ e ’Gran Reserva’», è eliminato il riferimento al vino di età superiore a un anno; il testo riporta quindi «Vini rossi ’Crianza’, ’Reserva’ e ’Gran Reserva’». La ragione della modifica si deve all’attuale produzione di un tipo di vino dalle caratteristiche analitiche definite nella sezione «Vini rossi giovani» le cui caratteristiche organolettiche differiscono però sia da quelle dei vini rossi giovani sia da quelle dei vini rossi «Crianza», «Reserva» e «Gran Reserva» e sono quindi aggiunte per questo tipo di vino.

La modifica interessa il punto 2.1.2 del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.

Tipo di modifica: ordinaria

La modifica non implica nessuna modifica del prodotto finale, che mantiene le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame e derivanti dall’interazione tra i fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

Motivazione

Il mercato enologico attuale fa sì che si producano vini con determinate caratteristiche non previste in precedenza dal disciplinare di produzione. Nel corso degli anni questo tipo di vino è stato oggetto di esperimenti e il comitato di degustazione interno della denominazione di origine «Manchuela» ritiene che mantenga le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame dei vini protetti da tale denominazione.

3.   Revisione dei parametri analitici

Descrizione

Abbassamento del limite minimo di intensità colorante per i vini rossi. Nella zona di produzione della DO «Manchuela» convivono varietà di uve diverse: da una parte, la Garnacha Tintorera, da cui si ottengono in modo naturale vini con un altissimo potenziale colorante e, dall’altra, la Monastrell e la Garnacha Tinta, da cui si ottengono vini più dolci e con un’intensità di colore media.

La modifica interessa la sezione 2 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Tipo di modifica: ordinaria

La modifica non implica nessuna modifica del prodotto finale, che mantiene le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame e derivanti dall’interazione tra i fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

Motivazione

Nel corso degli ultimi dieci anni si è assistito, in linea generale, a una richiesta da parte dei mercati di vini monovarietali che presentino più aromi fruttati e si allineino ai gusti delle nuove generazioni di consumatori che si avvicinano alla cultura del vino.

Gli enologi di tutte le cantine devono disporre degli strumenti necessari per poter produrre vini che, pur mantenendo le caratteristiche della zona di produzione e delle varietà interessate, si adattino ai mercati nazionali e internazionali.

L’abbassamento del limite minimo di intensità colorante dei vini rossi non comporta una diminuzione della qualità, ma al contrario aumenterà le possibilità offerte dalle diverse varietà di uve della zona consentendo di produrre vini più raffinati, complessi e apprezzati.

4.   Ridefinizione delle caratteristiche organolettiche

Descrizione

È modificata la formulazione del testo relativo alle descrizioni organolettiche.

La modifica interessa la sezione 2.2 del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.

Tipo di modifica: ordinaria

Tale modifica costituisce un adeguamento delle caratteristiche organolettiche ai fini di una migliore verifica attraverso l’analisi sensoriale; queste caratteristiche non implicano una modifica del prodotto, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall’interazione tra fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che essa non rientri in nessuna delle categorie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

Motivazione

L’attuazione della norma UNE-EN-ISO 17065 nel quadro delle mansioni di certificazione rende necessaria una modifica della descrizione organolettica dei vini protetti, affinché le loro caratteristiche possano essere collegate a descrittori valutabili mediante un panel di degustazione che rispetti i principi della norma UNE-EN-ISO 17025.

5.   Definizione delle caratteristiche organolettiche derivanti dall’aggiunta del vino rosso

Descrizione

L’aggiunta di questo nuovo tipo di vino rende necessario definirne le caratteristiche organolettiche.

La modifica interessa la sezione 2.2 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Tipo di modifica: ordinaria

La modifica non implica nessuna modifica del prodotto finale, che mantiene le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame e derivanti dall’interazione tra i fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

Motivazione

Descrizione di un nuovo tipo di vino aggiunto alla DOP.

6.   Adeguamento delle pratiche enologiche specifiche dei vini bianchi e rossi

Descrizione

La modifica interessa la sezione 3 del disciplinare di produzione e il punto 5 del documento unico.

Punto 3.1: «Vini bianchi»: il riferimento alla produzione in contenitori di acciaio inossidabile è eliminato in quanto a Manchuela la produzione viene realizzata attualmente in contenitori di materiale diverso dall’acciaio senza che sia stata riscontrata alcuna variazione della qualità dei vini così prodotti.

Punto 3.4: «Vini rossi giovani»: la dicitura «senza bucce» è eliminata poiché si è riscontrato che la presenza delle bucce non peggiora la qualità del vino.

Punto 3.5: sono aggiunte le pratiche enologiche del tipo di vino «vino rosso»: a seguito della modifica dei tipi di vino e dell’aggiunta del «vino rosso», si specificano le pratiche enologiche di quest’ultimo.

Punto 3.13: sono aggiunte le pratiche enologiche per la produzione del «vino di ghiaccio». Il vino di ghiaccio può essere bianco, rosato e rosso nei diversi tipi (giovani, «Roble», «Crianza», fermentati in botte, ecc.) previsti dal disciplinare e può essere ottenuto a partire da tutte le varietà autorizzate nello stesso dalla denominazione di origine «Manchuela».

Tipo di modifica: ordinaria

La modifica non implica nessuna modifica del prodotto finale, che mantiene le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame e derivanti dall’interazione tra i fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

Motivazione

Da alcuni anni i «vini di ghiaccio» sono oggetto di esperimenti a Manchuela e il comitato di degustazione interno dell’omonima denominazione di origine ha stabilito che anche tale vino può essere incluso nel disciplinare in virtù della sua elevata qualità e della grande espressione della varietà da cui esso è ottenuto.

7.   Aggiunta delle varietà Tardana o Planta Nova, Moscatel de Alejandría, Garnacha blanca e Touriga Nacional

Descrizione

Nel disciplinare di produzione sono inserite le varietà di uve da vino Tardana o Planta Nova, Moscatel de Alejandría, Garnacha blanca e Touriga Nacional.

La modifica interessa la sezione 6 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico poiché i suddetti vitigni sono introdotti come varietà secondarie.

Tipo di modifica: ordinaria

La modifica non implica nessuna modifica del prodotto finale, che mantiene le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame e derivanti dall’interazione tra i fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

Motivazione

Le varietà summenzionate, ovvero Tardana, Moscatel de Alejandría, Garnacha blanca e Touriga Nacional, sono coltivate già da diversi anni a Manchuela offrendo vini di elevata qualità; il comitato di degustazione interno della denominazione di origine «Manchuela» ha monitorato per anni l’evoluzione e la qualità di questi vini e ha stabilito che essi presentano la qualità richiesta dal disciplinare di produzione e che le rispettive varietà possono pertanto essere incluse tra quelle consentite dalla denominazione di origine in questione.

8.   Aggiornamento dei riferimenti normativi e degli organismi di certificazione autorizzati

Descrizione

Il riferimento ai regolamenti abrogati è sostituito con quello ai regolamenti vigenti nel primo, secondo e terzo paragrafo della sezione 8 e nel terzo e nono paragrafo della sezione 9.2.

La modifica interessa le sezioni 8 e 9.2 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Tipo di modifica: ordinaria

La modifica costituisce un aggiornamento. Si ritiene pertanto che essa non rientri in nessuna delle categorie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

Motivazione

Aggiornamento dei riferimenti normativi.

9.   Modifica delle disposizioni relative all’etichettatura: inclusione della dicitura «Vino de Hielo» (vino di ghiaccio) ed eliminazione di due menzioni tradizionali

Descrizione

È inserita la dicitura «Vino de Hielo» per il vino ottenuto nel modo specificato al punto 3.13 del disciplinare di produzione. I parametri analitici di detto vino sono quelli indicati per le diverse categorie di vino, giacché il vino di ghiaccio può essere bianco, rosato e rosso e dei diversi tipi (giovani, «Roble», «Crianza», fermentati in botte, ecc.) di cui al disciplinare di produzione. Sono inoltre eliminate le menzioni tradizionali «Superior» e «Rancio».

La modifica interessa il punto 8 del disciplinare di produzione e il punto 9 del documento unico.

Tipo di modifica: normale

La modifica non implica nessuna modifica del prodotto finale, che mantiene le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame e derivanti dall’interazione tra i fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

Motivazione

Regolamentazione delle condizioni d’uso della dicitura «Vino de Hielo» ed eliminazione di termini inutilizzati.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Manchuela

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

    5. Vino spumante di qualità

4.   Descrizione del vino (dei vini)


1.   Vino bianco, bianco fermentato in botte e vini rosati, secchi

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

I vini bianchi sono di colore giallo (senza tuttavia raggiungere l’ambra), limpidi, brillanti e ricchi di aromi primari.

I vini fermentati in botte sono limpidi, con aromi primari di intensità media equilibrati da quelli conferiti dalla botte e un retrogusto che ricorda gli aromi primari e di botte.

I vini rosati sono di colore rosa, in tutta la sua gamma, limpidi e trasparenti. Presentano aromi primari e sono equilibrati, con possibili punte di acidità e/o amarezza.

Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE.

Il tenore massimo totale di anidride solforosa deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,5

Acidità totale minima

4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


2.   Vino bianco, bianco fermentato in botte e vini rosati, secchi, semisecchi, semidolci e dolci

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Per quanto riguarda l’aspetto e il profumo, assomigliano ai vini secchi dello stesso tipo. Per quanto riguarda il sapore, sono equilibrati e possono presentare punte di acidità e/o amarezza (senza arrivare all’insufficienza o all’eccesso).

Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE.

Il tenore massimo totale di anidride solforosa deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9

Acidità totale minima

4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


3.   Vini rossi: giovane, fermentato in botte, «Roble», macerazione carbonica e rosso, secchi

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

I vini rossi hanno carattere e si presentano in una gamma di rossi con tonalità che vanno dal violaceo all’aranciato, fino al marrone o al granata. All’olfatto presentano aromi puliti primari e/o vegetali e un finale lungo; al gusto risultano persistenti e sapidi.

I vini fermentati in botte sono limpidi, con aromi primari (fruttati e/o floreali) di intensità media equilibrati da quelli conferiti dalla botte; sono inoltre armoniosi, con un retrogusto che ricorda gli aromi primari e di botte.

Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE.

Il tenore massimo totale di anidride solforosa deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


4.   Vini rossi «Crianza», «Reserva» e «Gran Reserva»

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

I vini invecchiati sono limpidi e di colore rosso con eventuali leggeri riflessi marroni od ocra. Presentano aromi puliti, primari e terziari, con possibile presenza di aromi di confettura. Al palato risultano puliti ed equilibrati e sono caratterizzati da una tannicità da media ad alta e un retrogusto persistente e armonico.

Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE.

Anidride solforosa massima: 160 mg/l se zuccheri ≥5 g/l

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

140


5.   Vini spumanti di qualità bianchi e rosati

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Si tratta di vini bianchi o rosati, limpidi e brillanti, con una schiuma composta da bollicine piccole e persistenti. Presentano aromi primari e/o secondari con possibili note dovute alla permanenza in botte. Al palato risultano equilibrati, con persistenza media e un retrogusto di aromi primari e/o secondari.

Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE.

Il tenore massimo totale di anidride solforosa deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,5

Acidità totale minima

4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

11,66

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

Pratica enologica specifica

Vini bianchi: lieve macerazione a freddo del mosto e schiumatura. La fermentazione avviene a temperatura controllata inferiore a 18 °C ed è realizzata completamente o in parte (almeno per il 75 %) in contenitori o in botti di rovere.

Vini rosati: macerazione per un periodo di tempo compreso tra 4 e 12 ore a una temperatura inferiore a 24 °C. Schiumatura del mosto e fermentazione lenta per almeno cinque giorni a una temperatura controllata inferiore a 18 °C.

Vini rossi giovani: macerazione del mosto in presenza delle bucce per un periodo minimo di 48 ore a una temperatura controllata inferiore a 28 °C. Svinatura e pressatura; la fermentazione continua senza bucce a una temperatura controllata inferiore a 25 °C.

Vino di ghiaccio: la vendemmia dell’uva deve essere realizzata quando la vite ha una temperatura uguale o inferiore a -5 °C (congelata). L’uva viene pressata congelata senza essere sottoposta previamente a diraspatura.

L’invecchiamento avviene in botte.

5.2.   Rese massime

1. Varietà bianche con allevamento ad alberello corto o lungo

7 860 chilogrammi di uve per ettaro

2. Varietà bianche con allevamento ad alberello corto o lungo

55 ettolitri per ettaro

3. Varietà rosse con allevamento ad alberello corto o lungo

6 430 chilogrammi di uve per ettaro

4. Varietà rosse con allevamento ad alberello corto o lungo

45 ettolitri per ettaro

5. Varietà bianche con allevamento a spalliera

11 430 chilogrammi di uve per ettaro

6. Varietà bianche con allevamento a spalliera

80 ettolitri per ettaro

7. Varietà rosse con allevamento a spalliera

10 000 chilogrammi di uve per ettaro

8. Varietà rosse con allevamento a spalliera

70 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Comprende il territorio situato tra i fiumi Júcar e Cabriel, a sud-est della provincia di Cuenca e a nord-ovest di quella di Albacete.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

BOBAL

CABERNET SAUVIGNON

GARNACHA TINTA

MACABEO - VIURA

TEMPRANILLO - CENCIBEL

VERDEJO

8.   Descrizione del legame/dei legami

La zona di produzione, situata tra due valli fluviali, è caratterizzata da terreni argillosi a base calcarea formati dai sedimenti di entrambi i fiumi, da temperature elevate, da una quasi totale assenza di piogge tra i mesi di maggio e settembre e da un elevato soleggiamento. Tali condizioni influiscono sulla varietà autoctona Bobal, da cui si ottengono vini dall’intensità aromatica buona, talvolta notevole, caratterizzati da note fruttate e floreali, eccellente acidità ed elevata intensità colorante, nonché da un colore intenso e duraturo che li distingue dagli altri vini grazie all’ottima carica di polifenoli e al basso pH (grande quantità di IPT senza lunga macerazione).

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro giuridico:

nella normativa nazionale

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

per l’etichettatura dei vini spumanti di qualità della denominazione di origine protetta «Manchuela» possono essere utilizzate le indicazioni «Premium» e «Reserva».

Per il vino prodotto secondo quanto specificato al punto 3.13 sarà possibile utilizzare la dicitura «Vino de Hielo», i cui parametri analitici saranno quelli specificati per le diverse categorie di vino, giacché il vino di ghiaccio può essere bianco, rosato o rosso nei relativi diversi tipi (giovani, «Roble», «Crianza», fermentati in botte, ecc.) di cui al disciplinare di produzione.

Link al disciplinare del prodotto

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/Pliego_de_condiciones_manchuela_20210421_mp.pdf