Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto dirigenziale
Data provvedimento: 08-02-2022
Numero provvedimento: 57681
Tipo gazzetta: Nessuna

Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19” e successive modifiche e integrazioni.

(Decreto 08/02/2022, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

 

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA

I CAPI DEL DIPARTIMENTO


 

VISTO il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 recante Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019, n. 179 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTO il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

VISTO il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

VISTO il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e ss. modifiche;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, come modificata e integrata dall’articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

VISTO il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell’articolo 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTO, in particolare, l’articolo 6 del regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’articolo 54 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l’articolo 78, commi da 1 a 1 sexies, comma 4-bis e ss, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l’articolo 41, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

VISTO l’articolo 54 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI gli articoli da 222 a 226 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e successive modifiche;

VISTO l’articolo 63 comma 1 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19;

VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, recante misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus da COVID-19;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTA il regime di aiuto SA.57947 (2020/N) approvato con decisione della Commissione europea C(2020) 4977 final del 17 luglio 2020, così come modificato dal regime di aiuto SA.59509 (2020/N) approvato con decisione della Commissione europea C(2020) 8830 final del 7 dicembre 2020 e dal regime di aiuto SA.62793 (2021/N) approvato con decisione della Commissione europea C(2021) 3364 final del 6 maggio 2021, riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 luglio 2021, n. 0321361, di istituzione di un regime quadro per la concessione di aiuti alle imprese agricole ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, con il quale sono state richiamate le disposizioni normative primarie che hanno introdotto misure di sostegno alle imprese in grave difficoltà finanziaria a causa della emergenza provocata dal COVID-19 a decorrere dal Marzo 2020 fino al 31 dicembre 2021;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021 di modifica della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”

RITENUTO di dover adeguare il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 luglio 2021, n. 0321361 alla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021;

RITENUTA la necessità di riepilogare e compendiare in un unico provvedimento, anche al fine di una maggiore facilità di lettura, tutti i criteri generali di concedibilità dei benefici accordati dagli interventi normativi adottati dallo Stato italiano, conformemente alle condizioni dettate dalla normativa unionale in materia di aiuti di Stato;

VISTA la decisione C(2022)599 final 28 gennaio 2022 con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuto SA.101474 (2022/N) che ha reintrodotto il regime di aiuto SA.57947, così come modificato dai regimi di aiuto SA.59509 (2020/N) e SA.62793 (2021/N), scaduto il 31 dicembre 2021 e riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19


 

DECRETANO



Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Gli aiuti introdotti dalle normative a sostegno delle imprese in crisi a causa dell’emergenza da COVID-19 citate in premessa sono concessi dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dagli altri enti nazionali di riferimento individuati dalle stesse normative in favore delle imprese di cui all’articolo 2, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final -“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

2. Gli enti di cui all’articolo 54, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 possono dare attuazione alle misure di aiuto adottate dai soggetti di cui al comma 1 nel rispetto delle condizioni ricordate agli articoli che seguono.


Articolo 2

(Beneficiari)

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, e di prodotti agroalimentari fuori allegato I del TFUE, e nei settori forestale, della pesca e acquacoltura. Possono beneficiare degli aiuti anche le imprese che svolgono attività connesse all’attività agricola e forestale, della pesca e acquacoltura ovvero attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’impresa normalmente impiegate nell’attività agricola, forestale, della pesca e acquacoltura esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.

2. Gli aiuti di cui al presente decreto non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (“ABER”) e dell’articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione (“FIBER”), dell’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (“GBER”), alla data del 31 dicembre 2019.

3. In deroga a quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o piccole imprese, così come definite nell’allegato I dei regolamenti ABER, FIBER e GBER, che erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 a condizione che non siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o, se li hanno ricevuti, che abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo del presente decreto e che non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione o, se li hanno ricevuti, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo del presente decreto.
 

Articolo 3

(Aiuti concessi nell’ambito dei massimali di cui al punto 3.1 della Comunicazione della Commissione)

1. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, azzeramento o riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali, dei debiti nei confronti della Pubblica Amministrazione ed altre agevolazioni di pagamento, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) per le aziende attive nei settori della trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e di prodotti agroalimentari non agricoli, nel settore forestale e per le imprese che svolgono attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura, l’importo complessivo dell’aiuto non supera 2.300.000 euro per impresa. Tutti i valori devono essere al lordo di qualsiasi imposta od altro onere;

b) l’aiuto concesso a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli è subordinato al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari e non è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.

2. Agli aiuti concessi nelle forme previste al precedente comma 1 alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli ed alle imprese della pesca e dell’acquacoltura si applicano le seguenti condizioni specifiche:

a) l’aiuto complessivo non supera 290.000 euro per impresa per le attività di produzione primaria di prodotti agricoli o 345.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b) l’aiuto concesso alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non deve essere stabilito in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;

c) l’aiuto concesso alle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura non riguarda alcuna delle categorie di aiuti di cui all’articolo 1, punto 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione;

d) se un’impresa opera in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi conformemente al comma 1, lettera (a) e al comma 2, lettera (a) del presente articolo, il soggetto competente garantisce, con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l’importo complessivo di 2.300.000 euro per impresa. Se un’impresa è attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli e nella pesca e acquacoltura non può essere superato l’importo massimo complessivo di 345.000 euro per impresa.

3. Le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione.
 

Articolo 4

(Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti)

1. Alle imprese che hanno subìto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, sono concessi aiuti per coprire i costi fissi non coperti ed effettivamente sostenuti e le perdite subite tra il 1 marzo 2020 ed il 30 giugno 2022, ad esclusione delle perdite per riduzione di valore una tantum. Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile sia nel 2020, 2021 o nel 2022.

2. Sono considerati costi fissi non coperti, i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo di cui sopra, non coperti dagli utili o da altre fonti.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, azzeramento o riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei debiti nei confronti della Pubblica Amministrazione, fino ad un massimo di 12 milioni di euro in valore nominale per azienda. Tutti i valori sono al lordo di ogni onere od imposta.

4. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti o garanzie previsti al comma 3 sono concessi secondo le modalità previste dai regimi di aiuto di Stato SA.61438, SA.58076, SA.59681, SA.56966 e successive modifiche.

5. Gli aiuti possono essere concessi fino al 70% dei costi per le grandi e medie imprese, e fino al 90% per le micro e piccole imprese così come definite nell’allegato I dei regolamenti ABER, FIBER e GBER.

6. Possono essere concessi aiuti anche sulla base delle perdite previste. In questo caso l’importo definitivo dell’aiuto è calcolato sulla base delle perdite effettive risultanti da conti certificati o, nei casi in cui questi siano mancanti a causa del regime fiscale speciale a cui sono soggette le imprese agricole, ai conti fiscali. Gli aiuti che superano l’importo finale delle perdite saranno recuperati.

7. Le misure concesse ai sensi del presente articolo sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.12 della Comunicazione.
 

Articolo 5

(Cumulabilità degli aiuti)

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con gli aiuti previsti dai regolamenti “de minimis” applicabili, ovvero il regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, il regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e il regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014, o dai regolamenti di esenzione per categoria applicabili, ovvero ABER, FIBER e GBER, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

2. Gli aiuti di cui all’articolo 3 del presente decreto non devono in ogni caso superare le soglie massime previste per singolo beneficiario, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto concesso in virtù della Comunicazione, da qualunque fonte proveniente; a tal fine, i soggetti di cui all’articolo 1, verificano che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite, anche per mezzo di autocertificazione prodotta dal beneficiario medesimo.

3. Gli aiuti di cui all’articolo 4 non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili e non devono in ogni caso superare il massimale complessivo per singolo beneficiario, calcolato tenendo conto di ogni altro aiuto concesso in virtù della sezione 3.12 della Comunicazione, da qualunque fonte proveniente; a tal fine, i soggetti di cui all’articolo 1, verificano che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alla soglia massima consentita, anche per mezzo di autocertificazione prodotta dal beneficiario medesimo.
 

Articolo 6

(Disposizioni applicative)

1. Gli aiuti considerati nel presente decreto sono concessi entro e non oltre il 30 giugno 2022, fatta salva l’eventuale proroga degli effetti della Comunicazione. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali ed altre agevolazioni di pagamento, le fattispecie generatrici dei relativi debiti ovvero i presupposti per il riconoscimento del beneficio devono sussistere alla data del 30 giugno 2022.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a notificare il presente decreto al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3 del TFUE.

3. La concessione degli aiuti di cui al presente decreto è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 del TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione.

4. I soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, provvedono agli adempimenti relativi agli obblighi di registrazione inerenti l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall’articolo 63 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

5. Gli aiuti di cui al presente decreto indicati all’articolo 3 e 4 non possono essere subordinati alla delocalizzazione di un’attività produttiva o di un’altra attività del beneficiario da un altro paese situato all’interno dello SEE verso il territorio dello Stato membro che concede l’aiuto, indipendentemente dal numero di posti di lavoro effettivamente perduti nel luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nello SEE.
 

Articolo 7

(Monitoraggio e relazioni)

1. Il soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, pubblicano sul proprio sito web istituzionale sugli aiuti di Stato le informazioni pertinenti relative ad ogni singolo aiuto concesso ai sensi del presente decreto superiore a 10.000 euro nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura e superiore a 100.000 euro negli altri settori, con riferimento alle informazioni di cui all’allegato III dei regolamenti ABER, FIBER e GBER, entro 12 mesi dal momento della concessione.

2. Entro il 30 giugno 2022 i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 trasmettono alla Commissione un elenco delle misure adottate sulla base del presente provvedimento.

3. I soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, conservano per dieci anni, le registrazioni particolareggiate che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione e del presente provvedimento.
 

Articolo 8

(Disposizioni finali)

I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 provvedono all’attuazione del presente decreto a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci nei limiti delle risorse previste dalle relative specifiche disposizioni di legge.
 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

(Giuseppe Blasi)

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARI, DELLA PESCA E DELL’IPPICA

(Francesco Saverio Abate)