Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza T.A.R.
Data provvedimento: 03-02-2022
Numero provvedimento: 197
Tipo gazzetta: Nessuna

Viticoltura - Lavori di miglioramento fondiario di terreni di proprietà finalizzati alla preparazione del suolo a vitigni - Domanda per l’accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004 - Deposito di s.c.i.a. in sanatoria per gli interventi eseguiti, poi sospesa dal Comune in attesa degli esiti del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica - Diniego di rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica in quanto l’intervento realizzato avrebbe alterato e modificato le caratteristiche dei luoghi in preteso contrasto con quanto previsto dal PPTR - Domanda cautelare basata sul presupposto che la prescrizione attinente al divieto di ogni intervento di coltivazione dei suoli sui quali si è intervenuti per la durata di cinque anni, in vista di un processo di riqualificazione delle aree agricole interessate, sembra eccessivamente afflittiva nei riguardi del ricorrente.


ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 587 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Gualandi e Francesca Minotti, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.e.c., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Zizzari, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
Comune di Sammichele di Bari, in persona del Sindaco p. t., non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) la determinazione n. -OMISSIS-, comunicata in data 4.04.2021, recante a oggetto “Comune di Sammichele di Bari (BA) – -OMISSIS- – Diniego accertamento compatibilità paesaggistica in sanatoria ai sensi dell'art. 53 c. 5 delle NTA del P.R.G. adeguato all'art. 91 c. 5 delle NTA del PPTR. Pratica SUAP n. 35199 – Lavori di miglioramento fondiario terreni censiti in catasto al -OMISSIS-”; 2) il diniego di S.c.i.a. in sanatoria, assunto dal Responsabile Area Pianificazione ed Assetto del Territorio del Comune di Sammichele di Bari in data 1.04.2021 e comunicato l'8.04.2021, con cui si diffida, altresì, “a proseguire le attività ed a rispettare le prescrizioni dettate dall'Atto Dirigenziale Regionale -OMISSIS-”; 3) ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 17.11.2021, per l’annullamento dei seguenti atti: 1) la Determinazione n. -OMISSIS-del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica della Regione Puglia recante ad oggetto “Riesame, in adempimento dell’ordinanza n. 223 del 2021 del T.A.R. Puglia – Bari, Sezione Terza, Comune di Sammichele di Bari (BA) – -OMISSIS- – Diniego accertamento compatibilità paesaggistica in sanatoria ai sensi dell’art. 53 c. 5 delle NTA del P.R.G. adeguato all’art. 91 c. 5 delle NTA del PPTR. Pratica SUAP n. 35199 – Lavori di miglioramento fondiario terreni censiti in catasto al -OMISSIS-”; 2) ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso; nonché per l’ottemperanza/esecuzione, ex art. 59 c.p.a. dell’ordinanza cautelare n. 223/2021, resa da questo Tribunale in data 1° luglio 2021;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2022, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
 

I – La società ricorrente avviava, alla fine dell’estate del 2019, lavori di miglioramento fondiario di terreni di proprietà, finalizzati alla preparazione del suolo a vitigni di uva da tavola. Per detti lavori di miglioramento fondiario la ricorrente, con istanza del 12 ottobre 2020, chiedeva l’accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004. La stessa società depositava apposita S.c.i.a. in sanatoria per gli interventi eseguiti, poi sospesa dal Comune di Sammichele di Bari in attesa degli esiti del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica.

In data 23.11.2020, perveniva dalla Regione Puglia una richiesta di integrazione documentale in cui, tra l’altro, si evidenziava che “l’istanza presentata deve fare riferimento più propriamente all’art. 53.3 comma 5 delle NTA del P.R.G. come adeguato all’art. 91 comma 5 delle NTA del PPTR e non agli artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004 in quanto nell’area in esame sono presenti solo gli Ulteriori contesti paesaggistici e non i Beni paesaggistici così come definiti dall’art. 38 delle NTA del PPTR”.

La ricorrente integrava la documentazione ottemperando a quanto richiesto dalla Regione.

Tuttavia, in data 2.3.2021, perveniva preavviso di diniego, ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 con il quale si affermava che l’accertamento di compatibilità paesaggistica non avrebbe potuto essere rilasciato in quanto l’intervento realizzato avrebbe alterato e modificato le caratteristiche dei luoghi in preteso contrasto con quanto previsto dal PPTR. In particolare, secondo quanto ivi riportato, “gli interventi di movimento terreno agricolo mediante l’uso di escavatori hanno interessato direttamente, così come si rileva dalle fotografie allegate dal Proponente, il Geosito Dolina modificandone lo stato dei luoghi ciò in contrasto con l’art. 30, comma 2, lett. a) delle NTA del PRG adeguato al PPTR che dispongono come non ammissibili gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi nonché di dissodamento o movimento di terre”.

La ricorrente -OMISSIS-formulava in proposito articolate osservazioni, specificando che l’intervento non fosse in contrasto con le previsioni del PPTR.

Nondimeno, la Regione riteneva di confermare la propria posizione e con la Determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, confermava definitivamente il preannunciato diniego. Con il medesimo provvedimento, si prevedeva altresì che “al fine di riabilitare paesaggisticamente ed ecologicamente i terreni oggetto dei suddetti interventi illegittimi, dovrà essere attivato un processo di riqualificazione delle aree agricole interessate, vietando per almeno 5 anni ogni intervento di coltivazione dei suoli sui quali si è intervenuti, e con obbligo, fatti salvi gli interventi per il contrasto agli incendi boschivi, di evitare qualsiasi intervento di aratura o di movimentazione terre”. Conseguentemente, in data 1.4.2021, il Comune di Sammichele di Bari denegava la richiesta S.c.i.a. in sanatoria.

Insorge la ricorrente, con il ricorso introduttivo, notificato il 31.5.2021 e depositato il 9.6.2021, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.

Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990, dell’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), dell’art. 1 della legge n. 689/1981, degli artt. 23 e 25 della Costituzione; violazione dei principi di legalità tipicità, tassatività e determinatezza dei provvedimenti sanzionatori e del principio di riserva di legge; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, ingiustizia grave e manifesta; 2) violazione di legge per violazione degli artt. 146, 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004; violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 91 e della Scheda d’Ambito 5.5. “Puglia Centrale” del PPTR della Regione Puglia; violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 30, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 delle NTA del PRG del Comune di Sammichele di Bari; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione art. 10-bis legge n. 241/1990; falso supposto in fatto e in diritto; illogicità e arbitrarietà; violazione del diritto alla libera iniziativa economica di cui all’art. 41 Costituzione e del diritto di proprietà di cui all’art. 42 Costituzione; 3) eccesso di potere per sviamento; motivazione erronea e incoerente; falso supposto in fatto e in diritto, contraddittorietà e illogicità; violazione del principio di parità di trattamento, proporzionalità e ragionevolezza; violazione del diritto alla libera iniziativa economica di cui all’art. 41 Costituzione e del diritto di proprietà di cui all’art. 42 Costituzione.

Si costituisce la Regione Puglia per resistere nel giudizio.

Il Comune di Sammichele di Bari, invece, non si costituisce.

Con ordinanza collegiale n. 223 dell’1.7.2021, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della ricorrente, ai fini del riesame, sul presupposto che “la prescrizione attinente al divieto di ogni intervento di coltivazione dei suoli sui quali si è intervenuti per la durata di cinque anni, in vista di un processo di riqualificazione delle aree agricole interessate, sembra eccessivamente afflittiva nei riguardi della ricorrente; appare opportuno disporre che la competente autorità regionale rivaluti la determinazione adottata sotto il profilo della durata del divieto di coltivazione dei suoli”.

A seguito del sopravvenuto provvedimento regionale di riesame, la ricorrente insorge nuovamente, con i motivi aggiunti depositati il 17.11.2021, per chiedere l’annullamento dei seguenti atti: 1) la Determinazione n. -OMISSIS-del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica della Regione Puglia recante ad oggetto “Riesame, in adempimento dell’ordinanza n. 223 del 2021 del T.A.R. Puglia – Bari, Sezione Terza, Comune di Sammichele di Bari (BA) – -OMISSIS- – Diniego accertamento compatibilità paesaggistica in sanatoria ai sensi dell’art. 53 c. 5 delle NTA del P.R.G. adeguato all’art. 91 c. 5 delle NTA del PPTR. Pratica SUAP n. 35199 – Lavori di miglioramento fondiario terreni censiti in catasto al -OMISSIS-”; 2) ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

Chiede altresì l’ottemperanza o esecuzione, ex art. 59 c.p.a., dell’ordinanza cautelare n. 223/2021, resa da questo Tribunale in data 1° luglio 2021.

Deduce le seguenti censure di diritto: 1) violazione dell’ordinanza cautelare n. 223/2021; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990, dell’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), dell’art. 1 della legge n. 689/1981, degli artt. 23, 25 e 42 della Costituzione; violazione dei principi di legalità tipicità, tassatività e determinatezza dei provvedimenti sanzionatori e del principio di riserva di legge; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, ingiustizia grave e manifesta; 3) difetto di motivazione e di istruttoria; falso supposto in fatto e in diritto; violazione del principio di partecipazione e contraddittorio procedimentale; violazione del principio di ragionevolezza e adeguatezza, arbitrarietà e illogicità manifeste; 4) illegittimità derivata dall’illegittimità dell’atto presupposto (determinazione n. -OMISSIS-); violazione di legge per violazione degli artt. 146, 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004; violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 91 e della Scheda d’ambito 5.5 “Puglia Centrale” del PPTR della Regione Puglia; violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 30, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 delle N.t.a. del P.R.G. del Comune di Sammichele di Bari; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione art. 10-bis legge n. 241/1990; falso supposto in fatto e in diritto; illogicità e arbitrarietà, violazione del diritto alla libera iniziativa economica di cui all’art. 41 Costituzione e del diritto di proprietà di cui all’art. 42 Costituzione.

Con successive memorie, le parti costituite ribadiscono e precisano le proprie deduzioni e conclusioni.

All’udienza del 2 febbraio 2022, la causa è introitata per la decisione.

II – Ai fini del decidere, è necessario disporre in via istruttoria una verificazione tecnica, della quale è incaricato il Direttore del Dipartimento Scienze e tecnologie agrarie di Bari (o un qualificato docente delegato dal medesimo) il quale, con relazione da depositare entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dovrà rispondere al seguente quesito unico: “la reale natura dei lavori di miglioramento fondiario per cui è causa, in relazione all’esatta portata delle previsioni contenute nel PPTR della Regione Puglia e nel PRG del Comune di Sammichele di Bari (in particolare se tali atti di pianificazione precludano in assoluto simili lavorazioni)”.

È fissata, sin d’ora, l’udienza pubblica del 12.10.2022 per il prosieguo.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) dispone gli incombenti istruttori indicati in motivazione.

Fissa l’udienza pubblica del 12.10.2022 per il prosieguo.

Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente ordinanza alle parti e al Direttore del Dipartimento Scienze e tecnologie agrarie di Bari.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.


Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Carlo Dibello, Consigliere

Giacinta Serlenga, Consigliere