Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 28-01-2022
Numero provvedimento: 40553
Tipo gazzetta: Nessuna

Designazione “Agenzia delle Dogane e Monopoli” quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la indicazione geografica “Genepì della Valle d’Aosta”, registrata in ambito Unione europea.

(Decreto 28/01/2022, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E
TUTELA DEL CONSUMATORE

IL DIRETTORE GENERALE



Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2015 con il quale il Ministero politiche agricole alimentari e forestali ha provveduto all’approvazione della scheda tecnica della indicazione “Genepì della Valle d’Aosta” ai sensi dell’art. 20 paragrafo 1 del regolamento CE n. 110/2008;

Visto  l’avviso  della  Commissione  europea  recante  informazioni  concernenti  la  valutazione  delle schede tecniche relative alle indicazioni geografiche stabilite per le bevande spiritose pubblicato nella serie C n. 115 della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 27 marzo 2019 con la quale la Commissione ha dichiarato concluso l’esame delle indicazioni geografiche stabilite presentate alla commissione secondo l’art. 20 paragrafo 1 del regolamento CE n. 110/2008 e riporta in allegato “Genepì della Valle d’Aosta” tra le bevande spiritose che sono risultate conformi ai requisiti di cui all’art. 15 paragrafo 1 del regolamento n.110/2008;

Visti gli articoli 38 e 43 del predetto regolamento (UE) 2019/787 relativi alla verifica del rispetto del disciplinare e controlli sulle bevande spiritose;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione del 12 maggio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione, l’utilizzo del simbolo e il controllo;

Visto il decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010 recante le disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ed in particolare l’art. 7 relativo alle verifiche e ai controlli;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto in particolare l’art. 28 del citato regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e successive modifiche;

Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;

Visto il decreto n. 1668 del 4 febbraio 2019, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale l’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” è stato designato quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli per la indicazione geografica “Genepì della Valle d’Aosta”;

Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 4 febbraio 2019, come disposto dal decreto sopra citato;

Vista la nota del 20 gennaio 2022 con la quale l’“Istituto Tutela Grappa Valle d’Aosta” ha confermato, quale struttura di controllo della indicazione geografica “Genepì della Valle d’Aosta”, l’“Agenzia delle Dogane e Monopoli”;

Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti dall’“Agenzia delle Dogane e Monopoli” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 43 del regolamento (UE) 2019/787, per la indicazione geografica “Genepì della Valle d’Aosta”;

DECRETO


Articolo 1

(Designazione)

L’“Agenzia delle Dogane e Monopoli” con sede a Milano, in via San Vittore n. 40, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 43 del regolamento (UE) 2019/787, per la indicazione geografica stabilita “Genepì della Valle d’Aosta”, registrata nell’Unione europea ai sensi dell’art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 con il decreto ministeriale 11 febbraio 2015.
 

Articolo 2

(Obblighi del soggetto designato)

1. L’“Agenzia delle Dogane e Monopoli” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore,  nonché  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che  l’autorità  nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

2. L’“Agenzia delle Dogane e Monopoli” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali.

3. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
 

Articolo 3

(Decorrenza e durata del provvedimento)

1. La designazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 4 febbraio 2022.

2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’art.  7  del  decreto  ministeriale  n.  5195  del  13  maggio  2010,  dovrà  comunicare  all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare l’“Agenzia delle Dogane e Monopoli” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui al medesimo articolo, o l’autorità pubblica da designare.
 

Articolo 4

(Vigilanza)

L’“Agenzia delle Dogane e Monopoli” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi degli articoli 38 e 43 del regolamento UE 2019/787 e dell’art. 33 del regolamento UE 2017/625.
 

Articolo 5

(Obblighi di comunicazione)

L’“Agenzia delle Dogane e Monopoli” comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
 

Articolo 6

(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L’inosservanza, da parte dell’“Agenzia delle Dogane e Monopoli”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 1, ai sensi dell’art. 33 del regolamento UE 2017/625.
 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Roberto Tomasello

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs. N. 82/2005 (CAD)