Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 03-02-2022
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 03-02-2022
Numero gazzetta: 56

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Colinele Dobrogei].

(Comunicazione 03/02/2022, pubblicata in G.U.U.E. 3 febbraio 2022, n. C 56)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«Colinele Dobrogei»

PGI-RO-A0612-AM02

Data della comunicazione: 3 novembre 2021

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Integrazioni all’elenco delle varietà principali di uve da vino

Nel disciplinare di produzione sono state aggiunte nuove varietà per i vini bianchi, rosati e rossi, ossia le varietà Sémillon e Viognier per la produzione di vini bianchi e le varietà Malbec, Mourvèdre, Negru de Drăgășani, Petit Verdot e Sangiovese per la produzione di vini rossi e rosati. Tali varietà sono particolarmente adatte all’elaborazione di vini rossi con una buona concentrazione di tannini e con un potenziale aromatico particolarmente fruttato (frutti di bosco rossi maturi).

La modifica interessa pertanto la sezione IV del disciplinare di produzione e il punto 7 del documento unico.

2.   Indicazione delle rese vitivinicole delle nuove varietà introdotte; modifiche alle rese di alcune varietà di uve da vino

Data l’introduzione di nuove varietà di uve da vino negli impianti, si è reso necessario modificare il disciplinare di produzione per includervi le rese corrispondenti.

È inoltre stato necessario aumentare le rese indicate per le altre varietà elencate nel disciplinare di produzione in quanto, non solo per le nuove varietà ma anche per le altre, i raccolti sono cresciuti in termini quantitativi, pur mantenendo i parametri qualitativi che caratterizzano l’IGP.

Tale aumento si spiega con il fatto che alcune varietà sono state piantate nell’ambito di programmi di riconversione/ristrutturazione dei vigneti che prevedevano l’utilizzo di selezioni clonali in grado di produrre rese abbondanti e che le condizioni specifiche della zona delimitata (estati calde che garantiscono una maturazione lenta, gelate o periodi di gelo di breve durata, colline dalla pendenza leggera ecc.) contribuiscono anch’esse a produrre rese massime mediamente pari a circa 15 000 kg/ha.

La modifica interessa pertanto le sezioni V e VI del disciplinare di produzione e il punto 5.2 del documento unico.

3.   Inserimento di altre località nella zona geografica delimitata

Il disciplinare di produzione è stato modificato con l’inserimento di nuove località nel territorio amministrativo dei distretti di Costanza e Tulcea, in cui sono presenti impianti coltivati a varietà nobili che soddisfano i requisiti di qualità dell’IGP. Tali località si trovano in prossimità di quelle già inserite nell’elenco dell’IGP «Colinele Dobrogei» e presentano condizioni ambientali e climatiche simili a queste ultime. Esse sono registrate nello schedario viticolo nazionale come terreni coltivati a varietà nobili e terreni piantati a vite nell’ambito di programmi di riconversione varietale finanziati dall’UE.

La modifica interessa pertanto la sezione III del disciplinare di produzione e il punto 6 del documento unico.

4.   Deroga relativa alla vinificazione al di fuori della zona delimitata

La pratica del «taglio», effettuata nel rispetto della normativa vigente, è ora consentita nel disciplinare di produzione di questa IGP.

È stata inoltre introdotta una deroga per consentire l’elaborazione di vini con tale indicazione geografica nella zona di prossimità, nella stessa unità amministrativa, in unità amministrative limitrofe o in zone a indicazione geografica limitrofe. È fatto obbligo di informare l’autorità competente con un preavviso di 48 ore.

La modifica interessa pertanto la sezione IX del disciplinare di produzione e il punto 5.1 del documento unico.

5.   Aggiunta alle condizioni di elaborazione dei vini rosati

Il disciplinare di produzione fa ora riferimento anche alla possibilità di produrre vini rosati a partire dai vitigni utilizzati per la produzione di vini rossi, impiegando la tecnica della macerazione breve e preservando le caratteristiche del/i vitigno/i utilizzato/i.

La modifica interessa pertanto la sezione IX del disciplinare di produzione e il punto 5.1 del documento unico.

6.   Aggiunta di valori fisici e chimici dei vini

Poiché per i vini IGP non è stato fissato il titolo alcolometrico totale massimo e il riferimento a tale parametro è obbligatorio, il disciplinare di produzione è stato modificato facendo riferimento ai limiti previsti dalla normativa.

La modifica interessa pertanto la sezione XI del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.

7.   Inserimento delle caratteristiche organolettiche dei vini prodotti con i nuovi vitigni

Con l’inserimento di nuovi vitigni nell’elenco delle uve da vino, è stato modificato anche il disciplinare di produzione al fine di integrare le caratteristiche organolettiche dei vini IGP prodotti con queste nuove varietà.

La modifica interessa pertanto la sezione XI del disciplinare di produzione e il punto 2 del documento unico.

8.   Introduzione di norme in materia di condizionamento, imbottigliamento, presentazione ed etichettatura dei vini

Il disciplinare di produzione è stato modificato introducendo una deroga all’obbligo di condizionamento e imbottigliamento dei vini nella zona delimitata. Tali operazioni possono essere effettuate anche nella stessa unità amministrativa, in unità amministrative limitrofe o in zone a indicazione geografica limitrofe, indicando, a seconda dei casi, il produttore o l’imbottigliatore e il luogo di imbottigliamento in etichetta.

Per quanto riguarda l’imbottigliamento, e in risposta alle richieste commerciali dei mercati dell’UE e di esportazione, è stato modificato anche il disciplinare di produzione per consentire la vendita alla rinfusa dei vini IGP «Colinele Dobrogei». L’autorità competente dovrà essere informata delle partite alla rinfusa, che devono essere accompagnate dalla documentazione richiesta e dal documento comprovante il diritto all’uso dell’IGP.

A fini di chiarezza, il disciplinare contiene ora ulteriori dettagli sulle informazioni obbligatorie e facoltative in materia di etichettatura.

La modifica interessa pertanto la sezione XII del disciplinare di produzione e il punto 9 del documento unico.

9.   Revisione delle norme per i vini prodotti in caso di un eventuale rilevamento di non conformità

Per i casi in cui la valutazione condotta dal produttore in merito al possesso delle proprietà e delle caratteristiche specifiche dell’IGP del vino prodotto indichi la necessità di classificarlo in una diversa categoria di qualità, il disciplinare di produzione deve contenere norme per la riclassificazione dei vini prodotti con l’IGP che non soddisfano più lo standard.

La modifica interessa pertanto la sezione XIV del disciplinare di produzione, lasciando invariato il documento unico.

10.   Revisione delle informazioni sui controlli effettuati dall’autorità competente

A fini di chiarezza, le informazioni fornite nel disciplinare di produzione sulle modalità di esecuzione dei controlli di conformità dell’impianto da parte dell’autorità competente sono state riviste.

La modifica interessa pertanto la sezione XV del disciplinare di produzione, lasciando invariato il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome

Colinele Dobrogei

2.   Tipo di indicazione geografica

IGP - Indicazione geografica protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vini bianchi e rosati

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Vini bianchi e rosati

Colore: giallo verdolino, talvolta tendente al giallo dorato, giallo paglierino, rosa salmone pallido/medio. Odore e sapore: aroma di fieno appena tagliato, fiori di acacia, bouquet con sentori di mandorla dolce; una buona concentrazione di zuccheri conferisce ai vini un carattere corposo e rotondo, con note di pesca, albicocca e mango; i vini hanno un sapore equilibrato senza la preponderanza del corpo pieno; al naso presentano note di fiori di campo, di miele, di pane tostato e di rose, con un leggero sapore di agrumi tipico delle varietà aromatiche e note persistenti di favo da miele nei vini invecchiati (con varietà aromatiche).

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

15,00

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,00

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

200

2.   Vini rossi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Vini rossi

Colore: rosso rubino, rosso granato, rosso violaceo, rosso scuro. Odore e sapore: i vini sono contraddistinti da accumulo d’intensità colorante e sviluppo di aromi freschi di frutti di bosco, gusto con sentori di prugna, una persistenza vellutata e untuosità, aromi di lamponi freschi, ribes rossi, mirtilli rossi, visciole, chiodi di garofano, more di rovo e mirtilli; i vini presentano struttura e carattere tannico, con un bouquet sviluppato di mirtilli e chiodi di garofano, note pepate/speziate, vaniglia (in caso di invecchiamento di breve durata), ciliegie nere e un’acidità ottimale; sono adatti all’invecchiamento in botti di rovere.

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

15,00

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,00

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Produzione al di fuori della zona delimitata

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

I vini IGP «Colinele Dobrogei» possono anche essere elaborati nella zona di prossimità, nella stessa unità amministrativa, in unità amministrative limitrofe o in zone a indicazione geografica limitrofe. È fatto obbligo di informare l’Ufficio nazionale della vigna e del vino (ONVPV) con un preavviso di 48 ore.

2.   Pratica di produzione

Pratica enologica specifica

È consentito il «taglio», da eseguirsi nel rispetto della legislazione vigente.

3.   Pratica enologica

Pratica enologica specifica

È prevista la possibilità di produrre anche vini rosati a partire dai vitigni utilizzati per la produzione di vini rossi, impiegando la tecnica della macerazione breve e preservando le caratteristiche del/i vitigno/i utilizzato/i per l’elaborazione dei rossi.

5.2.   Rese massime

1. Vitigni Petit Verdot, Sangiovese

14 000 chilogrammi di uve per ettaro

2. Vitigno Viognier

14 500 chilogrammi di uve per ettaro

3. Vitigno Negru de Drăgășani

15 000 chilogrammi di uve per ettaro

4. Vitigni Cabernet Sauvignon, Malbec, Mourvèdre

15 400 chilogrammi di uve per ettaro

5. Vitigni Chardonnay, Pinot Gris

16 300 chilogrammi di uve per ettaro

6. Vitigno Sémillon

16 600 chilogrammi di uve per ettaro

7. Vitigni Muscat Ottonel, Pinot Noir, Syrah, Burgund mare, Băbească Neagră

17 100 chilogrammi di uve per ettaro

8. Vitigni Sauvignon, Riesling italian, Riesling de Rhin, Merlot, Fetească Neagră, Fetească Regală, Fetească Albă, Tămâioasă Românească

18 000 chilogrammi di uve per ettaro

9. Vitigni Traminer aromat, Traminer roz, Crâmpoşie, Columna, Aligoté, Iordană, Aromat de Iaşi, Rkaţiteli

18 000 chilogrammi di uve per ettaro

10. Vitigni Saint Emilion, Novac, Mamaia, Cristina, Alicante Bouschet

18 000 chilogrammi di uve per ettaro

11. Petit Verdot, Sangiovese

105 ettolitri per ettaro

12. Viognier

109 ettolitri per ettaro

13. Negru de Drăgășani

112 ettolitri per ettaro

14. Cabernet Sauvignon, Malbec, Mourvèdre

115 ettolitri per ettaro

15. Chardonnay, Pinot Gris

122 ettolitri per ettaro

16. Sémillon

124 ettolitri per ettaro

17. Muscat Ottonel, Pinot Noir, Syrah, Burgund mare, Băbească Neagră

128 ettolitri per ettaro

18. Sauvignon, Riesling Italian, Riesling de Rhin, Merlot, Fetească Neagră, Fetească Regală, Fetească Albă, Tămâioasă Românească

135 ettolitri per ettaro

19. Traminer roz, Traminer aromat, Crâmpoşie, Columna, Aligoté, Iordană, Aromat de Iaşi, Rkaţiteli

135 ettolitri per ettaro

20. Saint Emilion, Novac, Mamaia, Cristina, Alicante Bouschet

135 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Distretto di Costanza

— città di Murfatlar – Murfatlar, Siminoc;

— comune di Valu lui Traian – villaggio di Valu lui Traian;

— comune di Poarta Albă – villaggi di Poarta Albă e Nazarcea;

— città di Ovidiu – comune di Ovidiu, villaggio di Poiana;

— comune di Ciocârlia – villaggio di Ciocârlia;

— città di Medgidia – Medgidia, Remus Opreanu e Valea Dacilor;

— comune di Castelu – villaggi di Castelu, Cuza Vodă e Nisipari;

— comune di Siliştea – villaggio di Siliştea;

— comune di Tortoman – villaggio di Tortoman;

— comune di Peştera – villaggi di Peştera e Ivrinezu Mi;

— comune di Mircea Voda – villaggi di Mircea Voda, Satu Nou, Ţibrinu, Saligny, Stefan cel Mare e Gherghina;

— comune di Adamclisi – villaggi di Adamclisi, Abrud, Haţeg, Urluia e Zorile;

— città di Cernavodă – comune di Cernavodă;

— comune di Seimeni – villaggi di Seimeni e Seimenii Mici;

— comune di Rasova – villaggi di Rasova e Cochirleni;

— comune di Mihai Viteazu – villaggi di Mihai Viteazu e Sinoie;

— comune di Istria – villaggi di Istria e Nuntaşi;

— comune di Cogealac – villaggi di Cogealac, Tariverde e Fântânele;

— città di Mangalia;

— città di Hârşova;

— comune di Chirnogeni – villaggio di Chirnogeni;

— comune di 23 August – villaggio di 23 August;

— comune di Horia – villaggi di Horia e Tichileşti;

— comune di Crucea – villaggio di Crucea;

— comune di Topalu – villaggio di Topalu;

— comune di Ciobanu – villaggio di Ciobanu;

— comune di Gârliciu – villaggio di Gârliciu;

— comune di Saraiu – villaggio di Saraiu;

— comune di Cobadin – villaggio di Viişoara;

distretto di Tulcea

— città di Babadag;

— comune di Sarichioi – villaggi di Enisala, Visterna, Zebil e Sabangia;

— comune di Valea Nucarilor – villaggi di Valea Nucarilor, Agighiol e Iazurile;

— città di Tulcea;

— comune di Ostrov – villaggi di Ostrov, Piatra;

— comune di Somova – villaggi di Somova, Mineri e Parcheş;

— comune di Niculiţel – villaggio di Niculiţel;

— comune di Izvoarele – villaggi di Izvoarele e Alba;

— comune di Valea Teilor – villaggio di Valea Teilor;

— comune di Frecăţei – villaggi di Teliţa e Poşta;

— città di Isacea;

— comune di Luncaviţa – villaggio di Luncaviţa;

— comune di Văcăreni – villaggio di Văcăreni;

— comune di Jijila – villaggio di Jijila;

— città di Măcin;

— comune di Greci – villaggio di Greci;

— comune di Cerna – villaggio di Cerna;

— comune di Carcaliu – villaggio di Carcaliu.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Alicante Bouschet N - Alicante Henri Bouschet

Aligoté B - Plant de trois, Plant gris, Vert blanc, Troyen blanc

Aromat de Iași B

Burgund Mare N - Grosser burgunder, Grossburgunder, Blaufrankisch, Kekfrankos, Frankovka, Limberger

Băbească Neagră N - Grossmuttertraube, Hexentraube, Crăcana, Rară neagră, Căldăruşă, Serecsia

Cabernet Sauvignon N - Petit Vidure, Bourdeos tinto

Chardonnay B - Gentil blanc, Pinot blanc Chardonnay

Columna B

Cristina N

Crâmpoşie B

Fetească albă B - Păsărească albă, Poama Fetei, Madchentraube, Leanyka, Leanka

Fetească neagră N - Schwarze Madchentraube, Poama fetei neagră, Păsărească neagră, Coada rândunicii

Fetească regală B - Konigliche Madchentraube, Koningsast, Ktralyleanka, Dănăşană, Galbenă de Ardeal

Iordană B - Iordovană, Iordan

Malbec N - Cotes rouges, Pied de Perdrix, Plant d’Arles

Mamaia N

Merlot N - Bigney rouge

Mourvedre N

Muscat Ottonel B - Muscat Ottonel blanc

Negru de Drăgăşani N

Novac N

Petit Verdot N

Pinot Gris G - Affumé, Grau Burgunder, Grauburgunder, Grauer Mönch, Pinot cendré, Pinot Grigio, Ruländer

Pinot Noir N - Blauer Spätburgunder, Burgund Mic, Burgunder roter, Klävner Morillon Noir

Riesling de Rhin B - Weisser Riesling, White Riesling

Riesling Italian B - Olasz Riesling, Olaszriesling, Welschriesling

Rkatiteli B - Dedali Rkatiteli, Korolioc Rkatiteli

Saint Emilion B - Trebbiano Toscano, Ugni blanc

Sangiovese N - Brunello di Montalcino, Morellino

Sauvignon B - Sauvignon verde

Syrah N - Shiraz, Petit Syrah

Semillon B - Semillon blanc

Traminer Roz Rs - Rosetraminer, Savagnin roz, Gewürztraminer

Traminer aromat alb B

Tămâioasă românească B - Rumanische Weihrauchtraube, Tamianka

Viognier B - Petit Vionnier, Viogne, Galopine, Vugava bijela

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Informazioni sulla zona geografica

La zona si estende sul territorio della Dobrugia, nella Romania sudorientale, ed è delimitata dalla parte inferiore del corso del Danubio (a ovest e a nord), dal Mar Nero (a est) e dal confine bulgaro (a sud). È caratterizzata da una predominanza di terreni dalla conformazione tipica degli altipiani, con un substrato di loess e condizioni biologiche, pedologiche e climatiche che rientrano nelle categorie steppa e steppa boscosa pontica. Ciascuna di queste componenti ecosistemiche contribuisce a creare un ambiente ecologico favorevole alla coltivazione della vite.

La maggior parte dei vigneti si trova su un substrato geologico di loess (3-40 m di spessore), che copre parzialmente rocce dure e antiche (di era pre-paleozoica, paleozoica, mesozoica e terziaria), autoctone o rimodellate.

La parte settentrionale della regione della Dobrugia è relativamente irregolare (altopiani con depressioni riparate, comprese tra 100 e 467 m sul livello del mare), mentre quella meridionale presenta un paesaggio caratterizzato da altopiani a sommità tabulare (di altezza inferiore a 200-300 m). Queste due parti sono separate dall’altopiano generalmente collinare interessato da fenomeni erosivi della Dobrugia centrale (250-350 m).

Questa è la regione della Romania in cui le precipitazioni e le acque sotterranee sono più scarse: la disponibilità è irregolare e l’acqua è spesso più mineralizzata. Per attenuare tale situazione si ricorre alla raccolta, alla captazione e all’irrigazione.

Il clima tipicamente continentale è in parte temperato dalla vicinanza del Mar Nero, delle paludi del Danubio e del suo delta. La temperatura media annua è di circa 11 oC, con un’escursione superiore a 25 oC tra i valori medi di gennaio e quelli di luglio, e superiore a 75 oC in termini di estremi assoluti nell’arco di diversi anni. Le precipitazioni medie annue sono spesso inferiori a 400 mm. La zona beneficia di ottime risorse eliotermiche, tra le più elevate della Romania (energia radiante superiore a 120-125 Kcal/cm, un soleggiamento superiore a 2 200 ore e temperature medie giornaliere sopra lo zero pari a 4 000-4 200 oC nel corso dell’anno), in grado di assicurare la maturazione, e persino la sovramaturazione, delle uve.

I terreni zonali sono di gran lunga la principale categoria di suolo presente nelle zone viticole: mollisol caratteristici delle steppe (kastanozëm e černozëm) e delle steppe boscose (černozëm cambici e, più raramente, černozëm argillo-illuviali, rendzine e greyzëm), per lo più formati su un substrato di loess.

8.2.   Informazioni sul prodotto

I vini IGP «Colinele Dobrogei» possono essere bianchi, rossi o rosati.

I bianchi e i rosati sono limpidi, di colore dal giallo verdolino al giallo dorato, oppure rosa salmone pallido o medio, e hanno un sapore vellutato.

L’odore e il sapore presentano per lo più note floreali. I vini hanno una buona concentrazione di zuccheri e un gusto rotondo, con note di miele, rosa, agrumi per le varietà aromatiche e talvolta favo da miele nei vini invecchiati prodotti con varietà aromatiche.

I rossi sono vellutati al palato e di colore rosso rubino, rosso granato, rosso violaceo intenso o rosso scuro.

L’odore e il sapore evidenziano aromi freschi di frutti di bosco maturi, con sentori di prugna, una sensazione vellutata al palato e untuosità, nonché aromi di lamponi freschi, ribes rossi, mirtilli rossi, more di rovo e mirtilli. I vini hanno struttura e carattere tannico, con un bouquet di mirtilli e chiodi di garofano, e sono talvolta persino pepati, mentre l’invecchiamento di breve durata conferisce loro aromi di vaniglia. Sono adatti all’invecchiamento in botti di rovere.

8.3.   Interazioni causali

La specificità dei vini IGP «Colinele Dobrogei» è data dalle caratteristiche del mosto utilizzato per la produzione. Queste sono legate ai vitigni, che beneficiano di un’elevata radiazione solare, di risorse eliotermiche tra le più elevate della Romania e di scarse precipitazioni. Questi fattori favoriscono una buona maturazione delle uve e l’elaborazione di mosti ad alto tenore zuccherino. L’influenza del mare sulla zona si fa sentire ed è particolarmente utile in autunno, in quanto funge da termoregolatrice. Il Danubio fa sentire la propria influenza a Cernavodă, in particolare nei vigneti situati più in prossimità. Il suolo, ricco di carbonato di calcio, costituisce un fattore importante per la qualità dei vini. La qualità dei vini beneficia dell’influenza dei vicini laghi di Razim e Sinoe, dei terreni vocati per la coltivazione dei vini e del fatto che i vini sono equilibrati in termini di alcol e acidità e presentano caratteristiche organolettiche ben espresse (note floreali/di frutti di bosco, spezie).

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Condizioni applicabili al prodotto finito

Quadro giuridico:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

a condizione che le autorità competenti siano debitamente informate, i vini possono essere condizionati e imbottigliati al di fuori della zona di produzione delle uve.

Tali processi possono aver luogo nella stessa unità amministrativa, in unità amministrative limitrofe o in zone a indicazione geografica limitrofe.

In tal caso, a seconda dei casi, il produttore o l’imbottigliatore e il luogo di imbottigliamento devono essere indicati sull’etichetta.

Per quanto riguarda l’imbottigliamento, e in risposta alle richieste commerciali dei mercati dell’UE e di esportazione, è consentita la vendita alla rinfusa dei vini IGP «Colinele Dobrogei».

Le partite alla rinfusa devono essere comunicate alle autorità tramite il servizio d’Ispezione territoriale e devono essere accompagnate dalla documentazione richiesta e dal certificato attestante il diritto all’uso dell’indicazione protetta e alla commercializzazione del vino.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.onvpv.ro/sites/default/files/caiet_de_sarcini_ig_colinele_dobrogei_modif_cf_notificarii_1797_din_05.08.2016_cerere_3_2021_modif_anterioare_no_track_changes.pdf