Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Parere Consiglio di Stato
Data provvedimento: 25-01-2022
Numero provvedimento: 36
Tipo gazzetta: Nessuna

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla “Tre Cupole società agricola semplice”, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Daria Saporito, rappresentata dall’avv. Giovanni Lentini Semplice, contro l’Assessorato regionale dell’agricoltura, in persona dell’Assessore pro tempore, e il dirigente della U.O. S14.04 dell’Ispettorato agricoltura di Trapani, per l’annullamento del decreto del dirigente del servizio (d’ora in poi, “d.d.s.”) n. 3035 del 21 novembre 2018, nella parte in cui applica la penale della esclusione di tre anni dal contributo per la misura investimenti dell’OCM vitivinicola.


Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Adunanza delle Sezioni riunite del 14 dicembre 2021

 

NUMERO AFFARE 00413/2020

OGGETTO:

Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale.


 

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla “Tre Cupole società agricola semplice”, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Daria Saporito, rappresentata dall’avv. Giovanni Lentini Semplice, contro l’Assessorato regionale dell’agricoltura, in persona dell’Assessore pro tempore, e il dirigente della U.O. S14.04 dell’Ispettorato agricoltura di Trapani, per l’annullamento del decreto del dirigente del servizio (d’ora in poi, “d.d.s.”) n. 3035 del 21 novembre 2018, nella parte in cui applica la penale della esclusione di tre anni dal contributo per la misura investimenti dell’OCM vitivinicola.
 

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 19958/99.19.8 del 2 novembre 2020 con la quale la Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giovanni Ardizzone;

Premesso e considerato

1. La società ricorrente, con atto spedito all’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana (d’ora in poi, “ULL”), con raccomandata postale a.r. del 22 marzo 2019, previa notifica, il giorno precedente, all'Assessorato regionale dell’agricoltura e all’Ispettorato dell'agricoltura di Trapani, ha proposto ricorso straordinario per l’annullamento del decreto del dirigente del Servizio 14 dell'Ispettorato dell'agricoltura di Trapani - Dipartimento regionale dell'agricoltura, prot. n. 3035 del 21 novembre 2018, con il quale è stato revocato il decreto n. 2419 del 30 agosto 2017 di ammissibilità a finanziamento della domanda n. 75670011164 presentata dalla società ricorrente, ai sensi del bando OCM Vino, misura PNS Vino- Campagna 2016-2017, nella parte in cui è stata applicata una penale pari ad anni 3 di esclusione dal contributo per la misura investimenti dell'OCM vitivinicola, per la mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo.

2. Il ricorso è affidato a motivo rubricati in tre distinti titoli.

i. «erronea applicazione dell’art. 8 del bando per la OCM vino campagna 2016-2017 approvato con DDG 545/2017 dell'Assessorato agricoltura della Regione Siciliana».

La ricorrente sostiene che, con decreto dell'Ispettorato agricoltura di Trapani n. 2419 del 30 agosto 2017, ha ottenuto un contributo finanziario di € 281.923,48 pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile, al fine di realizzare una cantina per la produzione del vino.

Il decreto di finanziamento, all'art. 2, prevedeva che il progetto finanziato dovesse essere realizzato entro il 31 agosto 2018.

La ricorrente sostiene che avrebbe dovuto provvedere a dare inizio ai lavori investendo la quota parte di sua competenza nella realizzazione dell’opera e che, per reperire le risorse necessarie a tale investimento, faceva affidamento sul contributo che le spettava in ragione della praticata agricoltura biologica, e ciò per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, da parte dello stesso Assessorato che aveva concesso il finanziamento in parola.

Precisa, a tal fine, di avere ricevuto il pagamento del contributo sul biologico di € 86.057,98, inerente le annualità 2016 e 2017, soltanto nel gennaio 2018, rimanendo, a tutt'oggi, in attesa del contributo sull'annualità 2014, mentre quella relativa al 2015 è pervenuta soltanto nel dicembre 2018.

La ricorrente sostiene che il ritardo nell’erogazione del contributo per il biologico, come sopra specificato, attribuibile a colpa dell'Amministrazione, ha costituito una causa di forza maggiore di impedimento per l'inizio dei lavori inerenti l’intervento oggetto del finanziamento revocato con l’impugnato provvedimento.

Rileva che, ai sensi dell'art. 8 del bando, è esclusa l'applicazione di penali quando l'inadempimento della ditta concessionaria del contributo sia dovuta a fatti di forza maggiore, come verificatisi nel caso in esame. Infatti, l'impossibilità finanziaria di iniziare l'investimento è stata causata dalla mancata soddisfazione del proprio credito vantato nei confronti della Regione Siciliana, su cui faceva affidamento per la copertura della quota di spesa a suo carico;

ii. «eccesso di potere per illogicità manifesta», atteso che sarebbe priva di logica la motivazione riportata nel decreto impugnato: «mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo». Secondo la ricorrente la domanda di pagamento del saldo presuppone l'avvenuta erogazione di un acconto sull'importo liquidato con il decreto di concessione del contributo che, invece, non vi è mai stato;

iii. «violazione degli artt. 8 9 e 11 della l.r. 10/1991».

L’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto delle deduzioni difensive presentate dalla ricorrente nell'ambito del procedimento che ha condotto all'adozione dell'atto impugnato, dandone conto nella motivazione dell’atto finale.

3. L’Avvocatura distrettuale dello Stato, con pec 17 aprile 2019, ha trasmesso all’ULL copia del ricorso che le era stato notificato.

4. Il Dipartimento regionale dell’agricoltura - Servizio 14 dell'Ispettorato dell'agricoltura di Trapani, con nota n. 16484 del 24 luglio 2019, ha riferito sul ricorso e ha inviato la documentazione ritenuta utile per la decisione del gravame.

5. L’ULL, con nota n. 17350 del 31 luglio 2019, ha comunicato alla società ricorrente il completamento dell'acquisizione documentale utile per la decisione del gravame e la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti per la produzione di eventuali memorie di replica.

6. L’ULL ritiene che il ricorso, fiscalmente non in regola, e ricevibile, incorra in «una pregiudiziale di inammissibilità per difetto di giurisdizione, considerato che il provvedimento di revoca del contributo è stato determinato dalla violazione degli impegni assunti».

Osserva che, nel caso di specie, il progetto doveva essere ultimato entro il 31 agosto 2018, come previsto dall'art. 4 del decreto n. 2419 del 30 agosto 2017 di approvazione del progetto biennale, secondo cui non sono ammesse proroghe se non per comprovate cause di forza maggiore, riconosciute come tali esclusivamente per i casi previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013 all'articolo 2, comma 2. La mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo, entro i termini disposti con la proroga, comporta la revoca dell’aiuto e l’applicazione di una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura “Investimenti” prevista dall’ OCM Vino, oltre al recupero dell’eventuale anticipo erogato maggiorato del 10%.

Su queste premesse evidenzia che la questione «sembra inerire ad un rapporto obbligatorio tra la società ricorrente e l'Amministrazione Regionale instauratosi a seguito della concessione del finanziamento, ove vengono in rilievo posizioni di diritto soggettivo».

L’ULL rileva, ancora, che il ricorso potrebbe incorrere in un’ulteriore pregiudiziale di inammissibilità perché proposto avverso un atto non definitivo a firma del Dirigente del Servizio 14 dell'Ispettorato dell'agricoltura di Trapani, impugnabile con ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura.

7. Il Collegio, in coerenza con l’indirizzo espresso in analoghi precedenti, ritiene che, nel caso di specie, difetti la giurisdizione del Giudice amministrativo. La controversia attiene, infatti, alla fase esecutiva del rapporto instauratosi tra l’Amministrazione e la società ricorrente con il provvedimento di approvazione del progetto (decreto n. 2419 del 30 agosto 2017) di cui alla domanda di aiuto n. 75670011164 per accedere agli aiuti previsti dal bando approvato con decreto del dirigente generale n. 545 del 13 marzo 2017, misura PNS Vino – campagna 2016/2017, per investimenti di durata biennale da realizzare nell’azienda sita nel Comune di Partanna. La controversia appartiene, dunque, al Giudice ordinario in quanto essa attiene alla fase esecutiva del rapporto obbligatorio tra l’odierna ricorrente e l’amministrazione regionale, instauratosi a seguito della concessione del finanziamento ove vengono in rilievo posizioni di diritto soggettivo.

È utile evidenziare che, con l'entrata in vigore del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), avvenuta il 16 settembre 2010, «il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa» (art. 7, comma 8) e non è più proponibile un ricorso straordinario rientrante nella giurisdizione dell'A.G.O.

Peraltro è pacifico l’indirizzo che «nella fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione, nella quale la legge assegna alla pubblica amministrazione il potere di attribuire il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, la posizione del richiedente è di interesse legittimo; e che invece nella fase successiva alla concessione del contributo, in cui (salvo il caso di previo annullamento o revoca in via di autotutela per vizi di legittimità per il suo contrasto con il pubblico interesse) il privato è titolare di un diritto, come tale tutelabile dinanzi al Giudice ordinario» ( Cgars, sez. riun., 10 giugno 2020, n. 161).

Per i motivi sopra esposti, il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione e, di conseguenza, sia precluso l’esame di ogni altra questione.

7.1. Il Collegio ritiene inoltre, in applicazione di giurisprudenza consolidata, per l’assimilazione ai rimedi di tipo giurisdizionale, che nella fattispecie trovi applicazione l’art. 11 del codice del processo amministrativo. Conseguentemente, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli atti processuali e sostanziali della domanda proposta con il presente ricorso straordinario se la parte riproporrà la domanda dinanzi al giudice ordinario competente entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione adottata dal Presidente della Regione Siciliana in seguito al presente parere.



P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, a sezioni riunite, esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile nei sensi di cui in motivazione, salvi gli effetti della translatio iudicii.

L'ESTENSOREIL PRESIDENTE

Giovanni ArdizzoneGabriele Carlotti

IL SEGRETARIO

Giuseppe Chiofalo