Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza Tribunale
Data provvedimento: 15-12-2021
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Marchi registrati - Contraffazione - Istanza cautelare - Terre di pietra e Terre della pietra - Confondibilità fra i segni distintivi sia sotto il profilo strettamente semantico sia in riferimento alla grafica ed alla presentazione letterale del segno - Ordine di cessazione e inibitoria.


ORDINANZA

pubbl. il 15/12/2021 

(Giudice: Dott. Fabio Florini) 

 

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 10632/2021 promossa da:

ALFA TERRE DI PIETRA - *** S.A.S. DI *** (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. BESANA FRANCESCA elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 7 37122 VERONA presso il difensore avv. BESANA FRANCESCA

ATTORE/I

contro

AZIENDA BETA (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. CAPPELLINI ELISA e dell’avv. CAPRA DOMENICO (***) VIA SCARABINI 31 PIACENZA; MALERBA VALENTINA (***) VIA SCALABRINI 31 PIACENZA elettivamente domiciliato in VIA SCALABRINI 31 PIACENZA presso il difensore avv. CAPPELLINI ELISA

GAMMA WINE GROUP S.R.L. (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. CAPPELLINI ELISA e dell’avv. MALERBA VALENTINA (***) VIA SCALABRINI 31 PIACENZA; CAPRA DOMENICO (***) VIA SCARABINI 31 PIACENZA; elettivamente domiciliato in VIA SCALABRINI 31 PIACENZA presso il difensore avv. CAPPELLINI ELISA

CONVENUTO/I

Il Giudice Fabio Florini, letti gli atti, esaminati i documenti, sentite le parti in contraddittorio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 08/11/2021, trascorso il termine per note assegnato fino al 22/11/2021, si osserva quanto segue:

premesso che alla "GAMMA WINE GROUP SRL", pur controllante al 100% dell’"AZIENDA BETA SRL", non risulta avere dato corso ad alcun apporto causale nelle attività illecite imputate dall’odierna ricorrente alla società controllata: in tal senso non valgono a smentire tali conclusioni né le indicazioni di natura camerale, né di per sé l’unicità della persona che costituisce il legale rappresentante di entrambe le odierne resistenti; a fronte di tale quadro fattuale, la legittimazione passiva della PWG risulta carente, quantomeno ai fini della iniziativa cautelare in esame.

Ritenuto viceversa che la presente istanza cautelare possa dirsi fondata nei confronti della BETA, in quanto emerge dimostrata la piena confondibilità fra i segni distintivi, sia sotto il profilo strettamente semantico "TERRE DI PIETRA (quali marchi registrati in ambito nazionali ed europeo, appartenenti alla società odierna ricorrente), sia in riferimento alla grafica ed alla presentazione letterale del segno, come apposto sul prodotto e pubblicizzato dalla odierna resistente con la denominazione "TERRE DELLA PIETRA";

che tale modestissima differenza nella preposizione (semplice anziché articolata) non vale sicuramente a distinguere, anche agli occhi di un potenziale consumatore non del tutto distratto la diversa provenienza delle bottiglie così etichettate, e neppure è idonea ad impedire che l’eventuale ricerca del prodotto – su internet o tramite altro canale di vendita telematico o diretto – possa risultare sviata inducendo in errore la clientela.

Che neppure può dirsi che soccorrano ad escludere tale rischio particolari grafici differenzianti, come una specifica rappresentazione emblematica, differenze cromatiche significative, od altri elementi destinati a prevalere nell’attenzione dell’osservatore;

ciò che tanto più rilevante se teniamo conto che il "cuore" del marchio tutelato è costituito essenzialmente da una espressione caratteristica che fa perno sui due vocaboli "terre" e "pietra", che troviamo imitate pedissequamente nelle parole utilizzate dalla società qui intimata.

Ritenuto che non può valere ad escludere il rischio di contraffazione e l’esigenza di una tutela, anche in via cautelare alcuna delle circostanze prospettate da BETA, in quanto:

La differenza qualitativa ed il prezzo del prodotto non esclude il rischio di confusione, suggerendo anzi – a prescindere dall’entità del danno ipotizzabile sotto il profilo dei mancati acquisti – l’opportunità di non mettere a repentaglio il prestigio acquisito sul mercato, anche solo suggerendo possibili contiguità con ambiti di minor pregio enologico: in tal senso, correttamente la ricorrente ha posto in evidenza le ripercussioni ai fini di un richiamo alternativo e rivolto nei confronti di una clientela più selezionata, cui essa tende a rivolgersi;

La situazione abbastanza prolungata nel tempo rende ragione sia della richiesta di intervento nella presente sede – una volta che l’illecito avversario non risulti già sostanzialmente superato e reso innocuo, a seguito dei contatti diretti fra le parti – e sia della ribadita inadeguatezza delle assicurazioni fatte valere dalla difesa di controparte per garantire la cessazione dell’illecito: è vero che ai fini cautelari può talora essere valorizzata la provata disponibilità dell’autore del comportamento contestato a rimuoverne spontaneamente gli effetti, tuttavia una soluzione del genere difficilmente può essere accolta quando si tratti di prodotti a larga diffusione, con pubblicità a vari livelli e offerte anche presso i centri della grande distribuzione;

Che tanto più si giustifica il richiesto intervento del giudice, in mancanza di spontanea informazione riguardo l’entità della commercializzazione del prodotto contestato, la sua persistenza sul mercato e l’effettività delle iniziative destinate a rimediare utilmente all’illecito (nuova etichettatura sulle bottiglie con la denominazione "TERRE DEL MAI", richiamo effettivo del prodotto in contraffazione del segno distintivo, etc).

Che, peraltro, l’esigenza di intervenire nella presente sede va contemperata con l’equilibrio e la proporzione connaturati ad una decisione in via d’urgenza: ciò anche riguardo le modalità sanzionatorie destinate ad assicurarne l’effettività, come di seguito stabilite in dispositivo; in proposito non pare necessario disporre alcuna pubblicazione su giornali o riviste del settore vitivinicolo, mentre la tempistica dell’esecuzione della presente pronuncia merita di essere diversificata, anche sotto il profilo delle disposizioni pecuniarie che l’accompagnano.

P.Q.M.

In parziale accoglimento della domanda cautelare proposta da azienda agricola – *** SS di *** – il giudice dispone a carico di AZIENDA BETA SRL quanto segue:

vieta alla suddetta AZIENDA BETA SRL di porre in commercio, pubblicizzare e comunque rendersi intermediario riguardo ai prodotti recanti la denominazione "TERRE DELLA PIETRA" con ogni variante lessicale e grafica in violazione delle privative di marchio appartenenti alla ricorrente ALFA TERRE DI PIETRA *** SS DI ***;

ordina alla resistente BETA il ritiro dal commercio di tutti prodotti recanti il suddetto segno distintivo, concedendo per tale adempimento fino al giorno 24/01/2022; autorizza il sequestro dei prodotti suddetti ancora disponibili per il pubblico dopo tale data;

ordina ad BETA, entro il termine del 14/01/2022, di provvedere alla cancellazione dai siti internet e da ogni social network, nonché alla rimozione, da tutti i luoghi nella disponibilità della stessa, delle immagini e dei richiami al suddetto segno distintivo in contraffazione;

autorizza il sequestro degli elementi di prova riferibili alla violazione del marchio dell’odierna ricorrente ad opera di controparte, relativi a documentazione fiscale e scritture contabili detenute in qualsiasi luogo di pertinenza della società resistente;

pone a carico della BETA i seguenti pagamenti: *della somma di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento di quanto disposto ai punti a), b), c), con decorrenza per il primo capo dal giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza e per gli altri dalla scadenza dei termini rispettivamente stabiliti a carico della AZIENDA BETA SRL; *della somma di € 3,00 per ogni bottiglia ancora in commercio dopo il termine del 24/01/2022 (di cui al premesso capo b).

dichiara la carenza di legittimazione passiva nella presente sede quanto a "GAMMA WINE GROUP SRL".

Condanna BETA (in persona del legale rappresentante) alla rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente, che liquida in € 3.200,00 per compensi, oltre r.s.g. e cpa secondo legge; dichiara compensate le spese del procedimento fra le altre parti.

Si comunichi ai difensori costituiti.

Bologna, 15/12/2021