Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Lacrima di Morro/Lacrima di Morro d’Alba].
(Comunicazione 21/01/2022, pubblicata in G.U.U.E. 21 gennaio 2022, n. C 31)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Lacrima di Morro / Lacrima di Morro d’Alba»
PDO-IT-A0431-AM03
Data della comunicazione: 21 ottobre 2021
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Indicazione obbligatoria annata di produzione delle uve
Descrizione:
Articolo 7 (Designazione e presentazione) - Ultimo paragrafo:
«Nella etichettatura di cui all’art. 1 è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve nel caso di recipienti di volume nominale fino a 3 litri.»,
è modificato come segue:
«Nella etichettatura dei vini cui all’art. 1 è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.».
Motivazione:
Trattasi di una migliore formulazione dell’ultimo paragrafo dell’articolo 7 volta a meglio specificare che nelle etichette di tutte le tipologie della DOP «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d’Alba» deve essere indicata l’annata di produzione delle uve, conformemente alla vigente normativa dell’Unione europea e nazionale (Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 La modifica riguarda il disc).
La modifica riguarda l’articolo 7 del disciplinare di produzione.
Il Documento Unico non è interessato dalla modifica
2. Chiusure recipienti
Descrizione:
Articolo 8 (Confezionamento) - Ultimo paragrafo:
«Per l’immissione al consumo dei vini “Lacrima di Morro” Superiore o “Lacrima di Morro d’Alba” Superiore e “Lacrima di Morro” passito o “Lacrima di Morro d’Alba” passito, sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacità fino a litri 3,00; per queste tipologie sono vietate le chiusure a vite, strappo e corona.»,
è modificato come segue:
«Per l’immissione al consumo dei vini “Lacrima di Morro” Superiore o “Lacrima di Morro d’Alba” Superiore e “Lacrima di Morro” passito o “Lacrima di Morro d’Alba” passito, sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacità fino a litri 3,00; per queste tipologie sono vietate le chiusure a strappo e corona.»
Motivazione:
La modifica riguarda l’eliminazione del divieto di utilizzo della chiusura a vite che non è da intendersi come un «allargamento» delle maglie legislative della DOP, ma piuttosto un «adeguamento» della DOP Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba alle necessità del mercato.
Il disciplinare è modificato all’articolo 8.
Il Documento Unico non è interessato dalla modifica
3. Struttura di Controllo - aggiornamento indirizzo
Descrizione:
Aggiornamento dell’indirizzo della sede legale della struttura di controllo.
Motivazione:
Trattasi di una modifica puramente redazionale volta ad indicare la nuova sede della Struttura di controllo (Valoritalia S.r.l.)
Il disciplinare di produzione è stato modificato all’articolo 10.
Il Documento unico è stato modificato nella : Sezione 2. DETTAGLI CONTATTI - Sottosezione 2.5. Dettagli sugli organismi di controllo
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione/denominazioni
Lacrima di Morro
Lacrima di Morro d’Alba
2. Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione dei vini:
1. Lacrima di Morro, o Lacrima di Morro d’Alba
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
I vini DOP Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba sono caratterizzati da colore rosso rubino, odore gradevole ed intenso, sapore gradevole, morbido caratteristico. titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. Gli altri parametri analitici ce non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell’U.E. e nazionale
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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2. Lacrima di Morro superiore o Lacrima di Morro d’Alba superiore
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
I vini DOP Lacrima di Morro superiore o Lacrima di Morro d’Alba superiore sono caratterizzati da colore rosso rubino carico, odore gradevole, intenso, sapore gradevole, morbido caratteristico.
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Gli altri parametri analitici ce non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell’U.E. e nazionale
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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3. Lacrima di Morro passito o Lacrima di Morro d’Alba passito
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
I vini DOP Lacrima di Morro passito o Lacrima di Morro d’Alba passito sono caratterizzati da colore rosso più o meno intenso, talvolta tendente al granato, odore caratteristico, intenso, sapore armonico, vellutato.
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00 % vol di cui effettivo almeno 13,00 % vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
Gli altri parametri analitici ce non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell’U.E. e nazionale
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
4,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
25 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
Pratiche enologiche specifiche
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Rese massime:
1. Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba
13 000 chilogrammi di uve per ettaro
2. Lacrima di Morro superiore o Lacrima di Morro d’Alba superiore
10 000 chilogrammi di uve per ettaro
3. Lacrima di Morro passito o Lacrima di Morro d’Alba passito
13 000 chilogrammi di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini DOP Lacrima di Morro, o Lacrima di Morro d’Alba ricade nella provincia di Ancona e comprende tutto il territorio dei comuni di Morro d’Alba, Monte S.Vito, S. Marcello, Belvedere Ostrense, Ostra e Senigallia, con esclusione dei fondi valle e dei versanti delle colline del comune di Senigallia prospicienti il mare compresi tra il litorale e la sede autostradale.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Lacrima N.
8. Descrizione del legame/dei legami
Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba
La zona di produzione dei vini DOP Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba ha una storia vitivinicola millenaria, testimoniata da numerosi scritti documenti antichi e reperti archeologici. La descrizione ampelografica del vitigno Lacrima è presente già in diversi scritti del XVIII secolo. L’influenza dell’uomo è stata di primaria importanza sia nella scelta del vitigno da coltivare, sia nell’evoluzione delle tecniche agronomiche ed enologiche. Le particolarissime ed uniche caratteristiche organolettiche dei vini DOP Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba sono il risultato dell’interazione tra i suddetti fattori umani e i fattori naturali del territorio.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Annata di produzione delle uve
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Nella etichettatura dei vini DOP «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d’Alba», «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d’Alba» superiore, «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d’Alba» passito è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Confezionamento, contenitori e divieto di alcuni sistemi di tappatura
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Per la tipologia di vino Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d’Alba» di cui all’art. 1 e sino a 5 litri, l’immissione al consumo deve avvenire soltanto in recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri.
Per le tipologie di vini «Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d’Alba» Superiore e «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d’Alba» passito l’immissione al consumo deve avvenire soltanto in recipienti di vetro di capacità non superiore 3 litri; per queste tipologie sono vietate le chiusure a strappo e corona.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17456