Settore vinicolo - Agevolazioni - Impugnazione della determinazione di non ammissione alla procedura di finanziamento “Emergenza Covid-19 - Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva” - Indicazione in visura di codice ATECO "Coltivazione di uva" escluso del campo di applicazione della misura agevolativa - Domanda della parte ricorrente di essere ammessa alle agevolazioni in quanto in possesso di codici riferibili all'attività dì trasformazione dell'uva in vino ed alla commercializzazione del vino così prodotto, rientranti nei settori della “trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli” secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c) e dall'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) del Regolamento (UE) 1407/2013 - Trasformazione e commercializzazione come attività complementari strettamente correlate ed imprescindibili, rispetto all'attività di "Coltivazione di uva".
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 307 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Cantina Cooperativa Valtappino soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Carmen Venditti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Molise e Sviluppo Italia Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria n. 74;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale n. 4896 del 22/09/2020 della Regione Molise, con la quale è stata disposta la non ammissione della ricorrente alla procedura di finanziamento “Emergenza Covid-19 - Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva”;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e/o comunque connessi;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 14 maggio 2021:
per l'accertamento e la dichiarazione di nullità e /o inefficacia e, comunque, per l’annullamento
- della Determinazione Dirigenziale n. 1569 del 16/03/2021 della Regione Molise, con la quale è stata confermata la non ammissione della ricorrente alle agevolazioni in parola;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e/o comunque connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 20 novembre 2020 e depositato il successivo giorno 24 la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, con cui la Regione Molise ha disposto la non ammissione della sua domanda, presentata per ottenere il contributo relativo all’avviso pubblico recante “Agevolazioni per Supportare le Imprese a favorire la ripresa produttiva” di cui alla determina dirigenziale regionale n. 50 del 12.5.2020, sul rilievo che “dalle risultanze dell'attività istruttoria si è riscontrato che il soggetto richiedente l'agevolazione sembrerebbe operare in un settore per cui vigano i divieti e le limitazioni derivanti dalla normativa comunitaria. Nello specifico, da visura camerale estrapolata in data 27/05/2020, si rileva che il codice ATECO 01.21 "coltivazione di uva" dichiarato in domanda, è riferito ad un settore escluso dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 ai sensi di quanto previsto dall'Articolo l del medesimo Regolamento”.
La ricorrente ha dedotto a fondamento del gravame le seguenti censure: 1) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti, difetto di istruttoria; 2) violazione e falsa applicazione della lex specialis, violazione del Regolamento dell’Unione europea n. 1407/2013, eccesso di potere per travisamento di fatti ed errore nei presupposti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione.
2. La Regione e la Sviluppo Italia Molise s.p.a. si sono costituite in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Con ordinanza n. 248 del 16 dicembre 2020 questo T.A.R. ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti impugnati ai fini del riesame della domanda.
4. In esecuzione della pronuncia cautelare l’Amministrazione ha riesaminato l’istanza della ricorrente: all’esito della nuova disamina la domanda di finanziamento è stata però valutata ancora una volta come inammissibile, giusta determinazione dirigenziale n. 1569 del 16.3.2021.
Col nuovo provvedimento la Regione, nel prendere atto della rinnovata istruttoria effettuata dalla soc. Sviluppo Italia Molise, è tornata a escludere l’ammissibilità dell’istanza sulla base della seguente, più ampia motivazione.
“Nelle controdeduzioni il proponente conferma (in quanto non lo esclude, né rigetta la cosa) che la cooperativa svolge, tra le altre, l'attività di "coltivazione di uva” di cui al codice Ateco 01.21, attività non rientrante nell'ambito del regolamento "de minimis" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del regolamento UE 1407/2013 e, pertanto, esplicitamente esclusa dall'Avviso pubblico ai sensi dell'articolo 5, comma 2. L'attività di coltivazione di uva, come risulta anche dalla visura camerale trasmessa in allegato alle controdeduzioni, risulta essere l'attività principale della cooperativa che, non a caso, è esplicitamente classificata tra le imprese agricole e pertanto beneficia anche dei regimi speciali previsti per tali imprese. Si consideri, inoltre, che nel modulo di domanda (pagina 3) la proponente ha dichiarato soltanto il codice 01.21 "coltivazione di uva" quale .. codice dell'attività esercitata" e to svolgimento di tale attività è confermato anche a pagina 4 del modulo dove, nel descrivere l'attività effettivamente svolta, viene dichiarato, tra l'altro, che: “il codice ateco che identifica l'attività svolta è il 01.21 coltivazione dì uva( .. )". La tesi sostenuta nel ricorso secondo la quale il codice 01.21 sarebbe stato indicato per mero errore non è quindi credibile in quanto tale codice con la relativa descrizione è stato riportato in 2 punti diversi della domanda e l'effettivo svolgimento anche di tale attività è confermato dal registro imprese (oltre che non smentito nelle controdeduzioni). Per quanto riguarda gli ulteriori codici Ateco di cui la proponente è in possesso e per i quali, nelle controdeduzioni, la proponente ritiene di poter essere ammessa alle agevolazioni, essi sono riferibili all'attività dì trasformazione dell'uva in vino ed alla commercializzazione del vino così prodotto e, pertanto, rientrano nei settori della “trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli” secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del regolamento UE 1407 /2013 ed in base alle definizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) del medesimo regolamento. Precisato l'inquadramento giuridico, bisogna analizzare la fattispecie specifica e, nel caso della cooperativa in questione, le attività di trasformazione e commercializzazione risultano essere complementari, in quanto strettamente correlate ed imprescindibili, rispetto all'attività (addirittura prevalente secondo il registro imprese) di "Coltivazione di uva", tant'è che il proponente nella descrizione dell'attività nel modulo domanda afferma che il codice che identifica l'attività svolta è lo 01.21 "coltivazione di uva" e parla di " ... lavorazione in comune delle uve prodotte dai singoli soci .. e nelle osservazioni di "Trasformazione delle uve, commercio al dettaglio e al minuto di vini e di sottoposti di produzione propria".
A tal proposito si evidenzia che il Regolamento n. 1407/2013, nel delimitare il campo di applicazione per le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (come quelle di cui trattasi relativamente al codice 11.02.1), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), esclude l'applicazione del regime de minimis agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. Ebbene, dall'analisi della domanda presentata dal proponente si evince che la maggior parte dei costi sul quali si chiede l'aiuto (contributo alle spese di gestione) è relativo all'acquisto di materie prime acquistate da produttori primari (l'uva da trasformare in vino) ed il relativo aiuto è fissato nell'80% del citato costo (punto i del citato comma) nonché subordinato al fatto che tali materie prime (l' uva) vengano effettivamente pagate ai produttori (il contributo viene quindi parzialmente trasferito ai produttori primari). Quindi, anche per le attività afferenti la "trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli" si configura una esclusione dal campo di applicazione in quanto si verificano le fattispecie di cui ai punti i) ed ii) dell'articolo 1, comma 1, lettera c) proprio perché con l'Avviso pubblico vengono finanziati unicamente costi di gestione.
Inoltre, sia per quanto concerne il codice 11.02.1, relativo ad attività di trasformazione, sia per quanto riguarda il terzo codice di attività 46.34.1 “Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche", queste sarebbero ammissibili alle agevolazioni soltanto nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 1, comma 2 del regolamento UE 1407 /2013 esplicitate anche nella circolare citata dalla proponente nelle controdeduzioni.
Ebbene, la proponente non fornisce, nemmeno nel ricorso, nessuna dichiarazione e nessuna prova documentale circa l'esistenza di una effettiva "separazione delle attività o distinzione dei costi tra le attività ammissibili al regime de minimis (eventualmente la 46.34.1) e quelle non ammissibili (01.21 e 11.02.1).
Da un approfondimento istruttorio condotto in sede di riesame sui bilanci depositati dalla società emerge, anzi, che non esiste nessuna separazione contabile né effettiva tra le attività svolte dall'impresa.
Si evidenzia che il citato comma 2, art. 1 del regolamento UE 1407/2013 pone come condizione specifica che venga garantito, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi che le attività escluse dal campo di applicazione del regolamento non beneficino in alcun modo degli aiuti de minimis concessi dal regolamento.
Riepilogando, per quanto concerne l'attività di cui al codice 01.21 "coltivazione di uva" (l'unico dichiarato nel modulo di domanda) essa non rientra nel campo di applicazione del regolamento de minimis.
Lo stesso vale per l'attività di cui al codice 11.02.1 "Produzione di vini da tavola e v.q.p .r.d ." (non dichiarata nel modulo di domanda) per le motivazioni sopra riportate.
Infine, per l'attività 46.34.l "Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche" (non dichiarata nel modulo di domanda) essa non risulta ammissibile in quanto non è stata dimostrata la sussistenza della condizione imposta dall'articolo 1, comma 2, del regolamento 1407/2013.”.
5. Con atto di motivi aggiunti notificato il 14 maggio 2021 e depositato lo stesso giorno la parte ricorrente ha esteso l’impugnazione anche al provvedimento sopravvenuto.
Nell’occasione, oltre a riproporre le medesime censure contenute nel ricorso introduttivo, sono state formulate le seguenti ulteriori doglianze: “nullità e/o inefficacia per violazione ed elusione dell’ordinanza di codesto ecc.mo T.A.R. Molise n. 248/2020 emessa in data 21/12/2020 nell’ambito del giudizio n. 307/2020, violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990”.
6. All’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 la causa è passata in decisione.
7. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati, il che esime il Collegio dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate in punto di rito dalla difesa della Regione.
8. Il motivo relativo all’elusione del giudicato cautelare è infondato.
Questo T.A.R., seppure in sede cautelare, ha già espresso adesione al principio di diritto secondo cui un “atto amministrativo adottato in violazione di un'ordinanza cautelare del Giudice amministrativo non può essere dichiarato nullo, in quanto la nullità presuppone un contrasto con sentenze formalmente passate in giudicato, e non semplicemente il contrasto con una decisione cautelare priva dell'efficacia di cosa giudicata (così: Consiglio di Stato, sez. III, 28.06.2019, n. 4461; in senso conforme: sez. III, 29.08.2018, n. 5084; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 21.05.2019, n. 468; T.A.R., Catania, sez. I, 23.09.2019, n. 2216; T.A.R. Emilia, Parma, sez. I, 12.03.2018, n. 75)” (cfr. TAR Molise, ordinanza n. 78/2021).
E il Collegio non ravvisa elementi per discostarsi dal proprio orientamento così già espresso.
Di conseguenza, anche nel caso di specie deve escludersi che la lamentata non conformità del riesercizio del potere ai contenuti del provvedimento cautelare di remand possa determinare il vizio di nullità/inefficacia lamentato dalla ricorrente.
9. Anche gli altri motivi di gravame sono infondati, in quanto le plurime e approfondite argomentazioni esternate dall’Amministrazione nei provvedimenti impugnati resistono alle censure proposte dalla ricorrente.
10. Con una prima argomentazione provvedimentale la Regione ha affermato che l’attività relativa alla coltivazione di uva (dichiarata dalla stessa ricorrente nella propria domanda, e indicata col codice Ateco 01.21) non rientrerebbe nel raggio di applicazione del Regolamento dell’Ue n. 1407/2013, con la conseguenza dell’inammissibilità della concessione del finanziamento richiesto.
10.1. La ricorrente ha opposto di non svolgere, in realtà, l’attività di coltivazione dell’uva.
Quest’ultima allegazione, rinvenibile peraltro solo nell’atto introduttivo del presente giudizio, in quanto mai esternata all’Amministrazione in alcuna delle fasi proprie della procedura, è rimasta tuttavia indimostrata.
La cooperativa ricorrente nelle osservazioni presentate in data 9 luglio 2020 ha riconosciuto di avere attivo presso di sé il codice Ateco 01.21 “Coltivazione di Uva”; e non ha affatto affermato, nella sede procedimentale, di non svolgere la relativa attività, rimanendo sull’argomento in una posizione -a tutto concedere- ambigua.
Dall’esame dei documenti di causa emerge, poi, che la stessa ricorrente aveva indicato nell’apposito spazio della propria domanda di partecipazione, quale unico codice Ateco attivo e descrittivo della propria attività, proprio il codice 01.21 “Coltivazione di Uva”, e nessun altro.
E solo per la prima volta nel proprio ricorso la ricorrente ha sostenuto di aver inserito nella propria candidatura il riferimento al codice Ateco 01.21 a causa di un mero errore materiale, e aggiunto di non avere in realtà mai svolto l’attività di coltivazione di uva (giacché essa si limiterebbe a recepire i conferimenti dei soci per la sola trasformazione delle materie prime e la successiva commercializzazione del vino).
Eppure, come rilevato nel provvedimento impugnato, in ben due punti diversi della domanda la ricorrente ha dichiarato di esercitare l’attività afferente al codice Ateco 01.21 (si veda lo specchietto all’inizio della pag. 3 della domanda di partecipazione e alla successiva pag. 4, dove la ricorrente addirittura dichiarava di essere “iscritta in Camera di Commercio con la qualifica di IMPRESA AGRICOLA (sezione speciale) […] Il codice ateco che identifica l’attività svolta è lo 01.21 coltivazione di uva e il 46.34.1- commercio all’ingrosso di bevande alcoliche”).
E si rivela subito arduo immaginare che l’impresa possa essere incorsa per ben due volte in errore nell’indicare la propria attività; e che tanto possa essersi verificato, per giunta, nella compilazione della domanda in discorso, che essa ben sapeva costituire un momento decisivo per la successiva valutazione di ammissibilità della propria candidatura.
10.2. La rappresentazione fornita dalla ricorrente in giudizio circa l’attività di coltivazione dell’uva risulta poi smentita anche da ulteriori circostanze, ben messe in luce dal provvedimento impugnato coi motivi aggiunti.
In primis, il codice Ateco 01.21 risulta indicato per tabulas dal certificato camerale quale codice riflettente addirittura l’attività prevalente dell’impresa: e ciò già conferma l’inconsistenza della tesi del privato dell’errore materiale nella compilazione della domanda.
Non solo. Come già accennato, nella memoria procedimentale del 9 luglio 2020 la ricorrente, nel riscontrare la comunicazione ricevuta dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, lungi dal riconoscere un proprio errore materiale nella compilazione della domanda, non ha nemmeno negato di svolgere l’attività di coltivazione di uva. Essa si è infatti limitata ad affermare, nell’occasione, che “nel caso in cui un’impresa registri più codici ATECO alla stessa non può essere impedito di beneficiare della sovvenzione per l’attività ritenuta coerente con la procedura di finanziamento” (con il che, a ben vedere, l’istante ha quindi implicitamente ammesso di essere attiva anche nella coltivazione dell’uva).
Nelle stesse deduzioni procedimentali la cooperativa ricorrente ha inoltre dichiarato apertis verbis di essere “per l’attività svolta (è) provvista di tre distinti codici ATECO: 1) CODICE:01.21 – Coltivazione di UVA; 2) CODICE: 43.34.1 – Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche; 3) CODICE: 11.02.1 – Produzione Vini da Tavola e V.q.p.r.d”, con ciò, quindi, confermando di svolgere direttamente anche l’attività di coltivazione.
10.3. Solo col ricorso introduttivo il privato, modificando la propria prospettazione, ha sostenuto di non svolgere in concreto l’attività di coltivazione di uva, e di essere incorso sul punto in un errore materiale nella compilazione della domanda.
Al fine di fornire un principio di prova di tale nuovo assunto, la ricorrente ha dedotto allora che:
a) dall’esame della dichiarazione IVA 2020 si evincerebbe che “il codice attività svolta e fonte di guadagno è 11.02.1 - Produzione Vini da Tavola e V.q.p.r.d., mentre non c’è menzione del 01.21 – Coltivazione Uva”;
b) dalla consultazione del fascicolo aziendale emergerebbe che l’azienda non ha terreni, né gestisce terreni di altri soggetti.
Le circostanze così allegate, già contraddette dalle considerazioni dei paragrafi precedenti, non risultano tuttavia nemmeno univocamente probanti.
10.3.1. L’indicazione contenuta nella dichiarazione IVA 2020 al riquadro VA 2 (che riporta il codice 11.02.1) è ambigua, perché, nel caso di esercizio di più attività tenute con contabilità unificata, nell’unico modulo presentato all’Agenzia delle Entrate deve essere indicato solo il codice relativo all’attività prevalente con riferimento al volume d’affari realizzato nell’anno d’imposta, e non già tutti i codici Ateco attivi presso l’impresa (nel modello da compilare è infatti presente un unico spazio). E ciò non esclude, quindi, che presso l’impresa possano essere attivi anche ulteriori codici, afferenti ad attività diverse da quella espressamente indicata nella dichiarazione IVA.
10.3.2. Quanto all’ulteriore deduzione sub lettera b), dall’esame del fascicolo aziendale AGEA (doc. 10 della produzione documentale allegata al ricorso) emerge, in realtà, che la società ricorrente ha proprio la proprietà di un terreno “utilizzato per coltivazioni agricole” (cfr. pag. 5 del predetto documento). E sull’argomento la difesa regionale ha soggiunto, senza suscitare specifica smentita ex adverso, che “una ricerca INFORMALE di notizie dal WEB (che) confermerebbe il possesso, da parte dell’impresa ricorrente, di vigneti, nei pressi del Lago di Occhito” (cfr. pag.42 della memoria difensiva depositata in giudizio l’11 dicembre 2020).
10.4. Pertanto, il provvedimento conclusivo regionale sotto il primo profilo fin qui esaminato risulta resistere alle censure svolte dalla ricorrente, la quale non ha dimostrato con idonee evidenze documentali il proprio asserto dell’inattività del codice Ateco 01.21, tesi oltretutto smentita dalle altre risultanze dell’istruttoria effettuata dalla Sviluppo Italia Molise s.p.a..
Ed è pacifico che l’attività di coltivazione di uva non rientri nell'ambito del regolamento de minimis ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del regolamento Ue n. 1407/2013, e, pertanto, sia esplicitamente esclusa dalla portata dell'Avviso pubblico ai sensi del suo articolo 5, comma 2.
11. La Regione, nei propri provvedimenti, ha argomentato anche dall’esclusione dell’operatività degli aiuti per le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come quelle relative al diverso codice Ateco 11.02.1 - “Produzione di vini da tavola”, il quale presso la cooperativa ricorrente è incontestatamente attivo.
E le censure della ricorrente non scalfiscono nemmeno sotto questo secondo profilo la legittimità dell’azione amministrativa.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, dell’Avviso pubblico appena richiamato, infatti, “possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso le imprese di qualsiasi settore ad eccezione di quelle escluse dal campo di applicazione del Regolamento (UE) b. 1407/2013 ai sensi di quanto previsto all’Articolo 1 del medesimo Regolamento”.
A sua volta, l’art. 1 del Regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione Ue del 18 dicembre 2013 appena citato, espressamente richiamato dalla lex specialis, prevede quanto segue:
“1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (14);
b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
e) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.
2. Se un’impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento”.
Orbene, nel caso di specie l’Amministrazione ha correttamente reputato operativa, nei confronti della ricorrente, la clausola escludente di cui alla lettera c), punti i) e ii), della norma del Regolamento, con conseguente preclusione del suo accesso al finanziamento anche per questo secondo aspetto.
In particolare, la Regione ha rilevato in proposito che:
a) la ricorrente, che invoca l’ammissione al beneficio, è pacificamente un operatore anche nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (lettera c) dell’articolo citato);
b) dall'analisi della domanda da essa presentata si evince che la maggior parte dei costi sui quali è richiesto l'aiuto concerne le sue spese di gestione – come peraltro richiesto dal bando -, le quali si riferiscono all'acquisto di materie prime da produttori primari (l’acquisto di uva da trasformare in vino);
c) l’aiuto previsto dall’Avviso pubblico è parametrato sul costo di gestione di cui la candidata chiede il rimborso (che nella specie è appunto riferito all’acquisto delle materie prime), e quindi il suo effettivo importo è sostanzialmente fissato in base al prezzo/quantitativo dell’uva acquistata dai produttori primari (punto i), lettera c) dell’art. 1 del Regolamento);
d) il finanziamento dei costi di gestione, inoltre, è subordinato, in base alla lex specialis, al fatto che tali materie prime (l'uva) vengano effettivamente pagate ai produttori, con la conseguenza che, di fatto, il contributo, se ammesso a finanziamento, verrebbe quindi almeno parzialmente trasferito ai produttori primari (punto ii), lettera c) dell’art. 1 del Regolamento).
Dalle considerazioni che precedono, e data la natura del contributo di cui all’Avviso pubblico (espressamente rivolto al rimborso di una quota delle spese di gestione dell’impresa richiedente), si desume allora che alla cooperativa proponente non poteva essere riconosciuto l’aiuto in parola neanche per le attività afferenti alla “trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli”, perché anche quest’ultima attività è esclusa dall’operatività del richiamato Regolamento Ue ai sensi dei punti i) e ii) del suo articolo 1, comma 1, lettera c).
12. Al riguardo non giova alla ricorrente nemmeno il richiamo al comma 2 dell’art. 1 del Regolamento Ue cit. e alla relativa circolare esplicativa.
Secondo la tesi sostenuta nel ricorso e nel successivo atto di motivi aggiunti, il regolamento UE e la relativa circolare esplicativa avrebbero stabilito che anche qualora un’azienda operi in più settori, di cui alcuni esclusi dalla applicazione dello stesso e altri ammessi, la medesima potrebbe comunque beneficiare degli aiuti de minimis per il settore ammesso.
Se questo è vero, tuttavia, è vero anche che l’applicabilità della norma del Regolamento Ue in parola (e, quindi, l’ammissibilità della richiesta del contributo) è subordinata, proprio dal parametro normativo invocato dalla ricorrente, alla specifica ed espressa condizione che sia garantito, “con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento” (così l’art. 1, comma 2, del Regolamento).
Ebbene, nel caso di specie tale condizione non è stata rispettata dalla ricorrente, atteso che, come rilevato dalla Regione (e non specificamente contestato dall’istante), dall’esame dei bilanci “non esiste nessuna separazione contabile né effettiva tra le attività svolte dall'impresa”, sì da garantire la netta separazione delle attività e la distinzione dei rispettivi costi afferenti con riguardo, appunto, alle attività esercitate dall’impresa richiedente nei settori esclusi (codici Ateco 01.21 e 11.02.1) e non esclusi (codice Ateco 46.34.1).
D’altro canto, la ricorrente non può semplicisticamente sostenere che “la separazione dei costi, tra una attività non praticata che, dunque, non genera né costi e né ricavi e le due uniche attività praticate dalla ditta, è in re ipsa e non necessita di alcuna dimostrazione ulteriore” (cfr. pag. 33 dei motivi aggiunti). L’efficacia di tale argomento, infatti, è smentita in radice dalla mancata dimostrazione, da parte sua, che l’impresa non svolgeva l’attività di cui al codice Ateco 01.21.
13. Nemmeno giova alla ricorrente il richiamo all’art. 6 dell’Avviso pubblico sui costi ammissibili, giacché la sua applicazione si colloca in una fase diversa da quella rilevante ai fini di causa, ossia solo in quella relativa allo specifico giudizio di ammissibilità del rimborso dei singoli costi sostenuti da una candidata già ammessa al finanziamento.
Lo stadio della procedura in cui l’Amministrazione deve provvedere alla verifica di cui all’art. 6 dell’Avviso si colloca quindi a valle della preliminare ammissione del candidato al finanziamento, e, pertanto, logicamente presuppone un preventivo vaglio favorevole di ammissibilità della domanda ai sensi del citato art. 5, comma 2, della stessa lex specialis. Esame, quest’ultimo, che la ricorrente non ha positivamente superato per le ragioni anzidette.
D’altro canto la stessa FAQ n. 24 (pur invocata dalla ricorrente a sostegno della propria tesi) rende evidente la diversa fase della procedura in cui si colloca la verifica sull’ammissione dei singoli costi: nel relativo quesito, infatti, si fanno espressamente salvi “i casi di esclusione previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013”.
14. Concludendo, alla luce delle considerazioni che precedono i provvedimenti impugnati risultano esenti dalle censure proposte dalla ricorrente in quanto, in sintesi:
a) l’impresa non ha dimostrato di non svolgere l'attività di cui al codice 01.21 “coltivazione di uva” (l’unico indicato nell’apposito riquadro del modulo della sua domanda), e tale attività, ad essa quindi ascrivibile, non rientra nel campo di applicazione del regolamento de minimis;
b) analogamente, neanche l'attività di cui al codice 11.02.1 “Produzione di vini da tavola e v.q.p .r.d.” rientra nel campo di applicazione del Regolamento ai sensi del suo art. 1, comma 1, lett. c), punti i) e ii);
c) per l'attività 46.34.l “Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche”, infine, la domanda non risulta ammissibile, in quanto non è stata dimostrata la sussistenza della condizione imposta dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento n. 1407/2013 (vertente sulla garanzia che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento non beneficino degli aiuti “de minimis” concessi a norma di detto regolamento).
15. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiungi devono essere integralmente respinti.
Le spese di lite possono essere tuttavia integralmente compensate tra le parti, in ragione della novità di alcune delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Daniele Busico, Referendario, Estensore
Massimiliano Scalise, Referendario