Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Charentais].
(Comunicazione 29/12/2021, pubblicata in G.U.U.E. 29 dicembre 2021, n. C 524)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«Charentais»
PGI-FR-A1196-AM02
Data della comunicazione: 28 ottobre 2021
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Acidità volatile
L’acidità volatile per i vini bianchi è stata rivista.
Essa può pertanto arrivare fino a 0,65 g/l in H2SO4 per i vini bianchi con un tenore di zuccheri superiore a 5 g/l.
Il riscaldamento climatico sta portando ad un aumento del tenore di zuccheri e, di conseguenza, del tenore di acidità volatile che, pertanto, è stato adeguato.
A seguito di tale modifica il documento è modificato al punto 4.
2. Zona geografica
La zona geografica e la zona di prossimità immediata sono state riviste per inserire una descrizione con l’elenco dei comuni e un aggiornamento relativo al codice geografico ufficiale.
A seguito di tale modifica il documento è modificato ai punti 6 e 9.
3. Vitigni
I seguenti vitigni sono stati aggiunti al disciplinare di produzione:
Syrah N; Gros manseng B; Petit manseng B; Cabernet cortis N; Monarch N; Pinotin N; Prior N; Vidoc N; Artaban N; Bronner B; Johanniter B; Floreal B; Souvignier gris Rs; Solaris B; eSoltis B.
Tali vitigni sono stati aggiunti per un migliore adattamento ai cambiamenti climatici e una riduzione dell’utilizzo di prodotti fitosanitari, pur mantenendo il profilo organolettico dei vini.
Il vitigno Ugni blanc è eliminato dall’elenco in quanto non più corrispondente al profilo organolettico dei vini ricercato per l’IGP. Per tale vitigno è concessa una misura transitoria fino alla vendemmia del 2022.
A seguito di tale modifica il documento è modificato al punto 7.
4. Misure agroambientali
Le seguenti misure agroambientali sono state aggiunte al disciplinare di produzione:
È obbligatorio garantire l’inerbimento permanente del perimetro delle parcelle (capezzagne e spazi tra le parcelle non piantumate o non coltivate). Quest’obbligo non sussiste in caso di ripristino delle capezzagne, in particolare a seguito di fenomeni erosivi o di eventi climatici eccezionali.
È vietato il diserbo chimico totale delle parcelle.
Tra tutti i filari, la vegetazione, seminata o spontanea, è controllata con mezzi meccanici o fisici.
È vietato l’uso di nebulizzatori senza schermi a getti non diretti (turbine per aeroconvezione montate su trattrici a trampolo o cannoni a lunga gittata). Quando si utilizzano nebulizzatori a getto portato, sono autorizzati solo gli ugelli d’iniezione d’aria che, per il trattamento della vite, figurano nell’ultimo elenco dei mezzi che consentono di ridurre la dispersione dei prodotti fitosanitari irrorati pubblicato nel Bollettino ufficiale del ministero dell’Agricoltura.
L’apporto di azoto minerale di sintesi è limitato a 30 unità per ettaro e per anno.
Tali modifiche mirano a recepire in maniera più adeguata la domanda sociale di un minor utilizzo di prodotti fitosanitari e di una maggior sensibilità nei confronti dell’ambiente.
Esse non comportano alcuna modifica al documento unico.
5. Legame
Il legame con l’origine è stato rivisto per aggiornare le superfici e i volumi di produzione.
A seguito di tale modifica il documento è modificato al punto 8.
6. Riferimento alla struttura di controllo
La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata rivista per armonizzarla con gli altri disciplinari delle indicazioni geografiche protette. Questa modifica è puramente redazionale
La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Charentais
2. Tipo di indicazione geografica
IGP - Indicazione geografica protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione del vino/dei vini
Vini fermi rossi, rosati e bianchi
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini che beneficiano dell’indicazione geografica protetta «Charentais» sono vini fermi rossi, rosati e bianchi.
I vini rossi presentano generalmente note di frutti rossi e di frutti ben maturi, cui possono associarsi note speziate. Sono vini leggeri caratterizzati tuttavia da una buona struttura grazie alla presenza di tannini morbidi che conferiscono loro una certa rotondità. Hanno un invecchiamento medio.
I vini bianchi e rosati sono caratterizzati da un attacco vivace che, generalmente, lascia poi spazio a un maggior equilibrio e all’espressione delle note fruttate. Sono vinificati per essere commercializzati già da molto giovani.
Il tenore massimo di acidità volatile dei vini è di 11,22 meq/l tranne per i vini che hanno completato la fermentazione malolattica o per i vini bianchi con zuccheri residui > a 5 g/l, per i quali è di 13,26 meq/l.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11 |
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Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1. Pratica colturale
Le viti adatte alla produzione di vini a indicazione geografica protetta «Charentais», piantate a partire dalla campagna 2001-2002, devono avere una densità di impianto di almeno 4 000 ceppi per ettaro, con una distanza massima interfilare di 2,50 metri.
5.2. Rese massime
1. IGP «Charentais»
90 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La vendemmia, la vinificazione e l’elaborazione dei vini che beneficiano dell’indicazione geografica protetta «Charentais» hanno luogo nei dipartimenti della Charente e della Charente Maritime.
7. Varietà principale/principali di uve da vino
Alicante Henri Bouschet N
Arinarnoa N
Arriloba B
Artaban N
Bronner B
Cabernet cortis N
Cabernet franc N
Cabernet Sauvignon N
Chardonnay B
Chasan B
Chenin B
Colombard B
Cot N - Malbec
Egiodola N
Floreal B
Folle blanche B
Gamay N
Gros Manseng B
Johanniter B
Jurançon noir N - Dame noire
Merlot N
Monarch N
Montils B
Mourvèdre N - Monastrell
Muscadelle B
Négrette N
Petit Manseng B
Pinot noir N
Pinotin N
Prior N
Sauvignon B - Sauvignon blanc
Sauvignon gris G - Fié gris
Sémillon B
Solaris B
Souvignier gris Rs
Syrah N - Shiraz
Tannat N
Trousseau gris G - Chauché gris
Vidoc N
Voltis B
8. Descrizione del legame/dei legami
La zona geografica dell’indicazione geografica protetta «Charentais» si estende su tutti i dipartimenti della Charente e della Charente Maritime e corrisponde al limite nord del bacino aquitano.
I vigneti dell’IGP «Charentais» rimangono intrinsecamente legati alla storia del Cognac. La produzione di vini a indicazione geografica protetta «Charentais» ha potuto svilupparsi grazie alla presenza di questo prestigioso vigneto. A causa delle difficoltà economiche sorte a partire dal 1973 la produzione di Cognac è stata regolamentata e limitata, inducendo pertanto i viticoltori a diversificare la loro produzione. Da allora, questi ultimi si dedicano alla produzione di vini fermi di qualità superiore, riconosciuti con decreto del 1981 come «Vin de Pays Charentais», su un’area di 2 000 ettari di vigne. Inizialmente, i viticoltori si sono concentrati sulla vinificazione delle varietà bianche più diffuse come Ugni blanc e Colombard, per poi orientarsi rapidamente verso una selezione di vitigni più aromatici, impiantati a livello locale, come Sauvignon, Chardonnay o Chenin. Dal 1985 la produzione di «Vins de Pays Charentais» si declina nei tre colori. Tale sviluppo dei vini rossi è accompagnato anche da una scelta di vitigni più «nobili» come Merlot, Cabernet-Sauvignon, Cabernet franc, Gamay e Pinot noir. Questa selezione di vitigni si iscrive in una strategia più globale orientata alla qualità che prevede la scelta di portainnesti più adatti, un impianto delle viti più ragionato e l’acquisizione di nuove competenze viticole da parte dei viticoltori.
Le denominazioni aggiuntive «Ile de Ré» e «Saint-Sornin» sono state riconosciute contemporaneamente nel 1992. La varietà Ile de Ré gode all’epoca di grande notorietà.
I vigneti del settore Saint-Sornin hanno la particolarità di essere interamente dedicati alla produzione di «Vins de pays» (vini da tavola), a differenza degli altri settori della denominazione che rivendicano anche quella del Cognac e del Pineau des Charentes. Beneficiano inoltre di una forte coesione tra produttori, riuniti nella cantina cooperativa di Saint-Sornin.
La denominazione complementare «Ile d’Oléron» è stata riconosciuta nel 1999. Si tratta di vigneti storicamente molto estesi (quasi 1 000 ha nel 1950) e fortemente caratterizzati dal movimento cooperativo, che gode di una solida reputazione a livello locale.
I vini bianchi e rosati si caratterizzano per la freschezza e le note fruttate, generalmente di agrumi. In bocca, hanno un attacco vivace che, generalmente, lascia poi spazio a un maggior equilibrio e all’espressione delle note fruttate. Sono vinificati per essere commercializzati già da molto giovani.
I vini rossi presentano generalmente note di frutti rossi e di frutti ben maturi, cui possono associarsi note speziate. Sono vini leggeri caratterizzati tuttavia da una buona struttura grazie alla presenza di tannini morbidi che conferiscono loro una certa rotondità. Hanno un invecchiamento medio.
I vini prodotti sull’Ile de Ré e sull’Ile d’Oléron sono leggeri e vivaci e presentano spesso note iodate, mentre quelli prodotti nel settore di Saint-Sornin hanno note più speziate, abbinate a una struttura più complessa.
L’IGP «Charentais» si estende su 1 500 ettari e vanta una produzione compresa tra 70 000 e 90 000 ettolitri a seconda delle annate.
Un importante lavoro di selezione dei vitigni e l’acquisizione di nuove competenze enologiche hanno permesso ai vini a indicazione geografica protetta «Charentais» di diventare una produzione a sé stante nel panorama vinicolo regionale. Lo sviluppo della produzione di vini IGP «Charentais» è stato inoltre reso possibile dalla presenza di condizioni pedoclimatiche adatte, associata ad una selezione dei terreni più favorevoli all’ottenimento di rese moderate.
Tale valorizzazione ragionata dell’ambiente naturale, unita all’acquisizione di competenze da parte dei viticoltori, all’impianto di vitigni più aromatici accanto a quelli tradizionali e allo sviluppo degli operatori economici e commerciali, ha permesso di migliorare la qualità dei vini e di adattarla all’evoluzione dei mercati. I vini presentano pertanto profili sensoriali e aromatici facilmente riconoscibili dai consumatori e ricercati soprattutto dalla clientela turistica.
Ad oggi, la commercializzazione dei vini IGP «Charentais» è molto efficiente a livello regionale e trae vantaggio dal richiamo turistico esercitato dalla zona costiera nel periodo estivo. La rete di distribuzione è inoltre ben sviluppata e si articola tra esercizi di grande e media distribuzione, ristoranti e vendita diretta presso le cantine.
Insieme, questi elementi hanno contribuito a consolidare la reputazione vinicola della regione Charente e Charente Maritime e dei vini che sono commercializzati con tale nome.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
la zona di prossimità immediata definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini è costituita dai seguenti circondari limitrofi della zona geografica: Fontenay-le-Comte, Niort, Montmorillon, Rochechouart, Bellac, Nontron, Périgueux, Blaye e Libourne.
Menzioni sull’etichetta
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
l’indicazione geografica protetta «Charentais» può essere integrata dal nome di una delle seguenti unità geografiche più piccole, nel rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare di produzione:
«Ile de Ré»,
«Saint-Sornin»,
«Ile d’Oléron»,
«Charente»,
«Charente-Maritime».
L’indicazione geografica protetta «Charentais» può essere integrata con le menzioni «primeur» o «nouveau» (vino novello).
L’indicazione geografica protetta «Charentais» può essere integrata con la menzione di uno o più vitigni previsti dal disciplinare, ad eccezione dell’Alicante H.-Bouschet N, del Mouvèdre N (Balzac noir) e del Jurançon noir N (Folle noire).
Il logo IGP dell’Unione europea è riportato obbligatoriamente in etichetta quando la dicitura «Indicazione geografica protetta» è sostituita dalla menzione tradizionale «Vin de pays».
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-d607839b-69a8-4575-80f5-0f6490e9ea52