Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Saint-Pourçain].
(Comunicazione 27/12/2021, pubblicata in G.U.U.E. 27 dicembre 2021, n. C 520)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«Saint-Pourçain»
PDO-FR-A0586-AM03
Data della comunicazione: 26 ottobre 2021
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Codice geografico ufficiale
I comuni della zona geografica sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale.
Il perimetro della zona rimane invariato.
Il documento unico è modificato al punto 6.
2. Vitigno
Il vitigno Sacy B è passato dalla categoria di vitigno complementare alla categoria vitigno principale. Questa evoluzione va di pari passo con l’aumento della percentuale possibile di questo vitigno nell’assemblaggio dei vini. Il Sacy B è un vitigno locale della zona di denominazione. Tale aumento consentirà di rafforzare l’identità locale dei vini.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
3. Altezza del fogliame
Il disciplinare specifica che l’altezza del fogliame palizzato è misurata dopo la cimatura o l’avvolgimento.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
4. Irrigazione
Si introduce la possibilità di irrigare le parcelle di vigne. La produzione massima per parcella è ridotta per le parcelle irrigate.
La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
5. Disposizioni agroambientali
Al disciplinare è aggiunta la disposizione agroambientale che segue.
È obbligatorio garantire l’inerbimento permanente del perimetro delle parcelle (capezzagne e spazi tra le parcelle non piantumate o non coltivate). Quest’obbligo non sussiste in caso di ripristino delle capezzagne, in particolare a seguito di fenomeni erosivi o di eventi climatici eccezionali.
La suddetta modifica permette di recepire in maniera più adeguata la domanda sociale di un minor utilizzo di prodotti fitosanitari e di una maggior sensibilità nei confronti dell’ambiente.
La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
6. Pratiche enologiche
È soppresso il divieto di trattamento termico delle uve vendemmiate.
L’obiettivo è permettere una miglior estrazione dei tannini fini ed evitare così di ottenere vini troppo leggeri in annate in cui le condizioni di vendemmia non sono ottimali.
Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 5.1.
7. Data di circolazione tra depositari autorizzati
Al capitolo 1, sezione IX, punto 4, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è soppressa.
La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
8. Misure transitorie
Le misure transitorie giunte a scadenza sono state rimosse dal disciplinare.
La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
9. Obblighi di dichiarazione
Gli obblighi di dichiarazione sono stati rivisti introducendo una dichiarazione di rinuncia alla produzione e una dichiarazione prima della transazione e del ritiro, la riformulazione della dichiarazione di confezionamento e il ritiro della dichiarazione di rinnovo delle capezzagne e della dichiarazione di spollonatura.
La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
10. Punti principali da verificare
Il capitolo 3 è stato rivisto per garantire coerenza tra i disciplinari della zona della Val de Loira per quanto riguarda la formulazione dei punti principali da verificare.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
11. Riferimento alla struttura di controllo
La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata rivista al fine di armonizzare tale formulazione con i disciplinari di produzione delle altre denominazioni.
Questa modifica è puramente redazionale e non comporta alcuna variazione del documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Saint-Pourçain
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione del vino/dei vini
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini sono fermi e secchi, bianchi, rossi e rosati.
Il titolo alcolometrico naturale minimo è 10,5 %.
Nella fase di confezionamento, il contenuto di zuccheri fermentescibili (glucosio + fruttosio) è inferiore o uguale a 4 g/l per i vini bianchi e rosati e inferiore o uguale a 2 g/l per i vini rossi.
I vini rossi commercializzati hanno un tenore di acido malico inferiore o uguale a 0,3 g/l.
I vini rossi sono fruttati (ciliegia, ribes nero...), speziati (pepe, coriandolo...) e hanno una struttura tannica fine e delicata; i rosati sono fruttati e di color salmone; i bianchi sono freschi e nervosi, con aromi di frutta a polpa bianca, frutta esotica, agrumi...
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1. Pratiche enologiche
Pratica enologica specifica
Dopo l’arricchimento i vini non superano un titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %.
Oltre alla disposizione di cui sopra, i vini devono rispettare tutti gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’UE e dal Code rural et de la pêche maritime (Codice rurale e della pesca marittima).
2. Restrizioni
Restrizioni applicabili all’elaborazione
Per l’elaborazione dei vini rosati è vietato l’impiego di carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati.
È vietato l’uso di scaglie di legno.
3. Pratiche colturali
Pratica colturale
La densità minima d’impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro, con una distanza massima interfilare di 2,5 metri.
La distanza tra i ceppi di uno stesso filare è compresa tra 0,90 e 1,20 metri.
Le viti sono potate secondo le seguenti tecniche:
—Gamay N e Pinot noir N: potatura mista (a Guyot semplice o doppio, a cordone di Royat) con un massimo di 12 gemme franche per ceppo;
— Chardonnay B, Sacy B, Sauvignon B: potatura mista (a Guyot semplice o doppio, a cordone di Royat) con un massimo di 14 gemme franche per ceppo.
Il palizzamento è obbligatorio. L’altezza del fogliame deve soddisfare i requisiti del disciplinare.
5.2. Rese massime
1. 66 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La vendemmia, la vinificazione e l’elaborazione dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento dell’Allier: Besson, Bransat, Bresnay, Cesset, Chantelle, Chareil-Cintrat, Châtel-de-Neuvre, Chemilly, Contigny, Deneuille-lès-Chantelle, Fleuriel, Fourilles, Louchy-Montfand, Meillard, Monetay-sur-Allier, Montord, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Saulcet, Verneuil-en-Bourbonnais (elenco stabilito sulla base del codice geografico ufficiale del 2020).
7. Varietà principale/i di uve da vino
Chardonnay B
Gamay N
Pinot noir N
Sacy B
8. Descrizione del legame/dei legami
La coltivazione della vite e il controllo delle rese, uniti alle competenze dei viticoltori, mettono in luce il forte legame tra i suoli bruni, i suoli poco profondi o i suoli sabbioso-argillosi dei pendii e delle terrazze ghiaiose del Val d’Allier e della Sioule, caratterizzati da un buon comportamento termico e da una riserva d’acqua moderata, e la qualità dei vini:
— vini rossi fruttati e speziati, con struttura tannica fine e delicata;
— vini rosati fruttati, di colore salmone;
— vini bianchi freschi e nervosi, con aromi fruttati dominanti.
Lo sbocco fluviale sull’Allier ha consentito di trasportare e vendere i vini a Parigi, dove nel 1360 un decreto reale li ha classificati nella categoria dei «Vins de grand prix» (vini di pregio).
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Unità geografica più piccola
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
L’etichettatura può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:
a) che si tratti di una località accatastata;
b) che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.
Denominazione aggiuntiva
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Le dimensioni dei caratteri della denominazione complementare «Val de Loire», che può completare il nome della denominazione di origine, non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine.
Link al disciplinare del prodotto
http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-3cec4b5b-5775-46ab-987f-9b17a1a53d41