Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 27-12-2021
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 27-12-2021
Numero gazzetta: 520

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Sauternes].

(Comunicazione 27/12/2021, pubblicata in G.U.U.E. 27 dicembre 2021, n. C 520)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.


COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«Sauternes»

PDO-FR-A0819-AM03

Data della comunicazione: 26 ottobre 2021

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Codice geografico ufficiale

I comuni della zona geografica e della zona di prossimità immediata sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale.

Il perimetro della zona rimane invariato.

Il documento unico è modificato ai punti 6 e 9.

2.   Potatura

La potatura del vitigno Muscadelle è stata modificata passando da una gemma franca per sperone a due gemme franche per sperone, fino ad un massimo di 8 gemme franche. Questa modifica è introdotta per compensare la diminuzione del vigore di questa varietà.

Il documento unico è modificato al punto 5.1

3.   Disposizioni agroambientali

Al disciplinare sono aggiunte le disposizioni agroambientali che seguono.

I ceppi morti devono essere rimossi dalle parcelle, nelle quali non ne è permesso il deposito.

È vietato il diserbo chimico totale delle parcelle.

Ogni operatore calcola e registra il proprio indice di frequenza dei trattamenti (IFT).

Tali modifiche mirano a recepire in maniera più adeguata la domanda sociale di un minor utilizzo di prodotti fitosanitari e di una maggior sensibilità nei confronti dell’ambiente.

La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

4.   Coefficiente K

È aggiunto un coefficiente K per permettere la vendemmia, sulla stessa parcella, di vini sovramaturi e di vini secchi.

I vini della denominazione «Sauternes» sono ottenuti da uve in sovramaturazione o botritizzate e sono vendemmiati mediante cernite successive. Tuttavia, a seconda delle condizioni climatiche alcune uve possono non essere adatte alla produzione di vini molto dolci con zuccheri residui. L’introduzione di un coefficiente K permette di trasformare queste uve in vini secchi.

La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

5.   Data di circolazione tra depositari autorizzati

Al capitolo 1, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è soppressa.

La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

6.   Misure transitorie

Le misure transitorie giunte a scadenza sono state rimosse dal disciplinare.

La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

7.   Dichiarazione di rivendicazione

La formulazione della dichiarazione di rivendicazione è stata modificata affinché quest’ultima venga inviata all’organismo di tutela e di gestione prima del 15 dicembre dell’anno di vendemmia.

La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

8.   Riferimento alla struttura di controllo

La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata rivista al fine di armonizzare tale formulazione con i disciplinari di produzione delle altre denominazioni. Questa modifica è puramente redazionale e non comporta alcuna variazione del documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Sauternes

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Sauternes

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Vini bianchi fermi con zuccheri residui.

Il titolo alcolometrico volumico naturale è ≥ 15 %.

Dopo l’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 21 %.

Qualsiasi lotto di vino commercializzato sfuso o confezionato presenta un tenore di zuccheri fermentescibili ≥ 45g/L.

Le caratteristiche del vino «Sauternes» sono dovute essenzialmente dovute alla botritizzazione delle uve, in cui la presenza di un fungo provoca trasformazioni biochimiche che producono dei composti olfattivi e gustativi specifici e una concentrazione di zuccheri negli acini. Da giovane, il vino è di colore dorato e sviluppa aromi floreali e fruttati; invecchiando, assume successivamente un colore ambrato sviluppando il bouquet «tostato» che lo caratterizza, fatto di potenti aromi di frutta candita, agrumi e miele e, spesso, di tostatura, con lunghissima persistenza aromatica. Al palato lascia una forte sensazione di grassezza e untuosità Si distingue per i suoi aromi molto fruttati e la sua vivacità, conseguenza del terreno calcareo che, spesso, si esprime anche in una struttura minerale, con grande potenza ed equilibrio.

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

25

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Densità e distanza

Pratica colturale

La densità minima d’impianto delle vigne è di 6 500 ceppi per ettaro.

La distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,80 metri.

La distanza interfilare media non può essere superiore a 1,90 m.

2.   Norme di potatura

Pratica colturale

La potatura viene effettuata al più tardi il 1° maggio.

Le viti sono potate secondo le seguenti tecniche:

— vitigno Muscadelle B: a ventaglio, con il ceppo che, formato da 2 a 5 bracci, reca al massimo 6 speroni potati con due gemme franche, fino ad un massimo di 8 gemme franche;

— vitigno Semillon B: a ventaglio, con il ceppo che, formato da 2 a 5 bracci, reca al massimo 6 speroni potati con 2 gemme franche, o a Guyot misto, con un massimo di 6 gemme franche sul capo a frutto e due speroni potati con al massimo 2 gemme franche, uno dei quali rivolto verso il capo a frutto;

— vitigno Sauvignon B e Sauvignon Gris G: a ventaglio, con il ceppo che, formato da 2 a 5 bracci, reca al massimo 6 speroni potati con 2 gemme franche; a Guyot misto, con al massimo 6 gemme franche sul capo a frutto e due speroni potati con al massimo 2 gemme franche, uno dei quali rivolto verso il capo a frutto; bordolese, con il ceppo recante due capi a frutto con al massimo 4 gemme franche su ognuno di essi.

3.   Disposizioni particolari di raccolta

Pratica colturale

I vini provengono da uve raccolte in sovramaturazione (presenza di muffa nobile) e mediante cernite manuali successive.

4.   Arricchimento

Pratica enologica specifica

L’arricchimento è autorizzato secondo le norme stabilite nel disciplinare di produzione.

5.2.   Rese massime

1.    28 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione, l’elaborazione e l’invecchiamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Gironda in base al codice geografico ufficiale del 19 marzo 2021: Barsac, Bommes, Fargues, Preignac e Sauternes.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Muscadelle B

Sauvignon B - Sauvignon blanc

Sauvignon gris G - Fié gris

Sémillon B

8.   Descrizione del legame/dei legami

Il clima originale offre condizioni mesoclimatiche particolari che favoriscono lo sviluppo di un minuscolo fungo sulle uve, la «Botrytis cinerea», da cui ha origine la «muffa nobile» che conferisce ai vini della regione del Sauternais la loro tipicità in questo ambiente specifico.

I vini provengono da parcelle o parti di parcelle oggetto di una delimitazione rigorosa e precisa basata su criteri oggettivi, tecnici e di produzione storica, su proposta di una commissione di esperti indipendenti.

Nel tempo, gli uomini hanno selezionato i vitigni più adatti a questa botritizzazione delle uve ed è così che il Semillon B ha avuto origine nella regione del Sauternais.

Inoltre, per ottenere una concentrazione sufficiente per la produzione di questi vini, la potatura è rigorosa ed è specificata per ciascuno dei vitigni interessati. Si ricorre spesso a un metodo di potatura corta specifico di questa regione: la potatura a ventaglio.

Per raggiungere l’eccellenza, i vini sono ottenuti da uve raccolte in sovramaturazione (presenza di muffa nobile), a mano, con «cernite» successive. Le rese sono molto basse dopo la sovramaturazione, soprattutto a causa delle condizioni climatiche variabili delle diverse annate, che talvolta riducono drasticamente il raccolto.

Le densità d’impianto sono elevate perché la produzione di vino per ceppo è molto bassa dopo la concentrazione. La fermentazione di questi vini è lenta, spesso effettuata in barrique. Prima dell’imbottigliamento i vini subiscono un lungo invecchiamento, necessario per il loro affinamento e la loro migliore espressione.

Storicamente, i vini «Sauternes» hanno costruito presto la loro reputazione, intorno a castelli che ne sono divenuti l’emblema, il più famoso dei quali, il castello d’Yquem, è conosciuto in tutto il mondo. La classificazione dei vini Bordeaux del 1855, con l’unico «premier cru supérieur» assegnato al castello d’Yquem, 11 «premier cru» e 15 «second cru» a Sauternes, riconosceva in gran parte la supremazia di questa denominazione nella Gironda. Questa classificazione teneva conto dei prezzi raggiunti dai vini, che ne rispecchiavano la qualità.

Ancor oggi, la loro fama è intatta: la combinazione di un ambiente particolarmente ben adatto alla coltivazione della vite, di un microclima particolare e del ruolo pionieristico dei primi viticoltori ha introdotto pratiche specifiche per la produzione di grandi vini dolci apprezzati dagli intenditori di tutto il mondo.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’invecchiamento, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Gironda sulla base del codice geografico ufficiale del 19 marzo 2021: Budos, Cadillac, Cérons, Escoussans, Gabarnac, Illats, Ladaux, Langon, Mazères, Monprimblanc, Omet, Pujols-sur-Ciron, Roaillan e Sainte-Croix-du-Mont.

Unità geografica più ampia

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

L’unità geografica più ampia «Vin de Bordeaux» o «Grand Vin de Bordeaux» può essere indicata su etichette, dépliant e contenitori di qualsiasi tipo.

Le dimensioni dei caratteri di questa unità geografica ampliata non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-1d1c41fa-d838-4b2e-9d53-6392daff9d87