Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Pomerol].
(Comunicazione 27/12/2021, pubblicata in G.U.U.E. 27 dicembre 2021, n. C 520)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«Pomerol»
PDO-FR-A0273-AM02
Data della comunicazione: 26 ottobre 2021
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Zona geografica
Al disciplinare della denominazione «Pomerol» è stata aggiunta un’area precisa della zona di vendemmia e della zona di vinificazione, elaborazione e invecchiamento. Questo aggiornamento si è reso necessario per tener conto delle usanze osservate.
Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 6.
2. Superficie parcellare delimitata
Al capitolo 1, sezione IV, punto 2, del disciplinare, dopo le parole «4 febbraio 2000» si aggiungono le parole «e del 2 giugno 2021».
Questa modifica ha lo scopo di inserire la data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
3. Irrigazione
Si introduce la possibilità di irrigare le parcelle di vigne in caso di siccità persistente e quando questa interferisce con il corretto sviluppo fisiologico della vite e la buona maturazione dell’uva. La produzione massima per parcella è ridotta per le parcelle irrigate.
La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
4. Disposizioni agroambientali
Al disciplinare sono aggiunte le seguenti disposizioni agroambientali.
— I ceppi morti devono essere rimossi dalle parcelle, nelle quali non ne è permesso il deposito.
— Il diserbo chimico è vietato. Il controllo dell’inerbimento delle parcelle è effettuato esclusivamente con mezzi meccanici o fisici.
— Ogni operatore calcola e registra il proprio indice di frequenza dei trattamenti (IFT).
L’eliminazione dei diserbanti chimici porterà a una riduzione dell’uso dei fitofarmaci e permetterà quindi di dare migliori risposte alle aspettative ambientali.
La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
5. Data di circolazione tra depositari autorizzati
Al capitolo 1, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è soppressa.
La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
6. Misure transitorie
Le misure transitorie giunte a scadenza sono state rimosse dal disciplinare.
La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
7. Riferimento alla struttura di controllo
La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata rivista al fine di armonizzare tale formulazione con i disciplinari di produzione delle altre denominazioni.
Questa modifica è puramente redazionale e non comporta alcuna variazione del documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Pomerol
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione del vino (dei vini)
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini prodotti sono rossi secchi fermi.
I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11 %.
Ciascun lotto di vino commercializzato (sfuso o confezionato) presenta un tenore di acido malico inferiore o pari a 0,30 g/l.
Ciascun lotto di vino commercializzato (sfuso o confezionato) presenta un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio + fruttosio) inferiore o pari a 2 g/l.
I tenori di acidità totale sono quelli stabiliti dalla normativa dell’Unione.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
13,5 |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
|
Acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1. Pratica enologica specifica
Le tecniche sottrattive di arricchimento sono consentite entro il limite di un tasso di concentrazione del 15 %.
Dopo l’arricchimento, i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13,5 %.
Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare tutti gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’UE e dal Code rural et de la pêche maritime (Codice rurale e della pesca marittima).
2. Pratica colturale
a) Densità d’impianto.
La densità minima d’impianto delle vigne è di 5 500 ceppi per ettaro.
Le vigne non possono presentare una distanza interfilare superiore a 2 metri e una distanza tra i ceppi dello stesso filare inferiore a 0,80 metri.
b) Norme di potatura.
La potatura va effettuata entro la fase foglie distese (fase 9 di Lorenz) con le tecniche seguenti:
— potatura a Guyot semplice o doppio;
— potatura a sperone (corta) a cordone di Royat;
— potatura lunga (aste).
Ogni ceppo reca al massimo 10 gemme franche.
5.2. Rese massime
1. 60 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona geografica, basata sul codice geografico ufficiale al 1o gennaio 2021, è limitata al territorio dei comuni e delle parti di comuni del dipartimento della Gironda che seguono:
a) il comune di Pomerol,
b) la parte del territorio del comune di Libourne prevista dalla sentenza del tribunale civile di Bordeaux del 29 dicembre 1928, delimitata a nord dal fiume Barbanne, a est dal confine con il comune di Pomerol, a sud dal torrente Tailhas, a ovest dalla strada dipartimentale 910, dal boulevard Beauséjour, dall’avenue Georges Clémenceau, dalla rue du Docteur-Nard, dall’avenue de l’Europe e dalla linea ferroviaria Libourne-Bergerac,
c) la parcella situata nel comune di Lalande-de-Pomerol menzionata nell’allegato 1-A, che produce vini a denominazione di origine controllata «Pomerol» in virtù della sentenza del Tribunale civile di Bordeaux del 29 dicembre 1928,
d) le parcelle indicate nell’appendice 1-B per il comune di Saint-Emilion,
e) le parcelle elencate nell’allegato 1-C per i seguenti comuni: Les Artigues-de-Lussac, Lalande-de-Pomerol, Libourne, Lussac, Montagne, Néac e Saint-Emilion.
La raccolta dell’uva è consentita nei territori di cui alle lettere a), b), c) e d).
La vinificazione, la produzione e l’invecchiamento dei vini sono consentiti nei territori di cui alle lettere a), b), c) ed e).
7. Varietà principale/i di uve da vino
Cabernet franc N
Cabernet Sauvignon N
Cot N - Malbec
Merlot N
Petit Verdot N
8. Descrizione del legame/dei legami
Le parcelle selezionate consentono l’espressione dei vitigni locali, selezionati nel tempo per le loro capacità di invecchiamento legate alla necessità di trasportarne i prodotti in luoghi lontani. Il substrato argilloso terziario, orizzonte fresco che induce una maturazione lenta delle uve e favorisce un apporto idrico molto regolato alle viti, la ghiaia superficiale più o meno compatta o sabbiosa, che drena e riflette la luce verso il fogliame, e il sottosuolo, che con il suo contenuto di ossidi di ferro o residui ferrosi apporta elementi minerali specifici, conferiscono ai vini Pomerol la loro personalità inconfondibile, anche grazie al clima favorevole.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
l’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l’unità geografica più ampia «Vin de Bordeaux» o «Grand Vin de Bordeaux».
Le dimensioni dei caratteri dell’unità geografica più ampia non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Link al disciplinare del prodotto
http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-458a787d-1989-4268-a537-d9dea8972ab7