Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 27-12-2021
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 27-12-2021
Numero gazzetta: 520

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Barsac].

(Comunicazione 27/12/2021, pubblicata in G.U.U.E. 27 dicembre 2021, n. C 520)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.


COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«Barsac»

PDO-FR-A0186-AM03

Data della comunicazione: 26 ottobre 2021

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Codice geografico ufficiale

I comuni della zona geografica e della zona di prossimità immediata sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale.

Il perimetro della zona rimane invariato.

Il documento unico è modificato ai punti 6 e 9.

2.   Potatura

La potatura del vitigno Muscadelle è stata modificata passando da una gemma franca per sperone a due gemme franche per sperone, fino ad un massimo di 8 gemme franche. La modifica è introdotta per compensare la diminuzione del vigore di questo vitigno.

Il documento unico è modificato al punto 5.1.

3.   Disposizioni agroambientali

Al disciplinare sono aggiunte le disposizione agroambientale che seguono.

I ceppi morti devono essere rimossi dalle parcelle, nelle quali non ne è permesso il deposito.

Nessuna parcella di terreno è lasciata in stato di abbandono.

È vietato il diserbo chimico totale delle parcelle.

Ogni operatore calcola e registra il proprio indice di frequenza dei trattamenti (IFT).

Tali modifiche mirano a recepire in maniera più adeguata la domanda sociale di un minor utilizzo di prodotti fitosanitari e di una maggior sensibilità nei confronti dell’ambiente.

Esse non comportano alcuna modifica al documento unico.

4.   Coefficiente K

È aggiunto un coefficiente K per permettere la vendemmia, sulla stessa parcella, di vini sovramaturi e di vini secchi.

I vini della denominazione «Barsac» sono ottenuti da uve in sovramaturazione o botritizzate e sono vendemmiati mediante cernite successive. Tuttavia, a seconda delle condizioni climatiche alcune uve possono non essere adatte alla produzione di vini molto dolci con zuccheri residui. L’introduzione di un coefficiente K permette di trasformare queste uve in vini secchi.

La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

5.   Data di circolazione tra depositari autorizzati

Al capitolo 1, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è soppressa.

La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

6.   Misure transitorie

Le misure transitorie giunte a scadenza sono state rimosse dal disciplinare.

La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

7.   Dichiarazione di riclassificazione

È stato aggiunto un obbligo di dichiarazione in caso di riclassificazione tra la denominazione «Barsac» e la denominazione «Sauternes». Questa modifica è stata introdotta per avere una miglior conoscenza dei volumi riclassificati.

La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

8.   Dichiarazione di rivendicazione

La formulazione della dichiarazione di rivendicazione è stata modificata affinché quest’ultima venga inviata all’organismo di tutela e di gestione prima del 15 dicembre dell’anno di vendemmia.

La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

9.   Riferimento alla struttura di controllo

La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata rivista al fine di armonizzare tale formulazione con i disciplinari di produzione delle altre denominazioni.

Questa modifica è puramente redazionale e non comporta alcuna variazione del documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Barsac

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Barsac

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Vini bianchi fermi con zuccheri residui.

Il titolo alcolometrico volumico naturale è ≥ 15 %.

Dopo l’arricchimento, i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 21 %.

Qualsiasi lotto di vino commercializzato sfuso o confezionato presenta un tenore di zuccheri fermentescibili ≥ 45 g/L.

Le caratteristiche dei vini di Barsac sono dovute essenzialmente alla botritizzazione delle uve, in cui la presenza di un fungo provoca trasformazioni biochimiche che producono composti olfattivi e gustativi specifici e una concentrazione di zuccheri negli acini. Da giovani, i vini sono di colore dorato e sviluppano aromi floreali e fruttati; invecchiando, assumono successivamente un colore ambrato sviluppando il bouquet «tostato» che li caratterizza, fatto di potenti aromi di frutta candita, agrumi e miele e, spesso, di tostatura, con lunghissima persistenza aromatica. Al palato lasciano una forte sensazione di grassezza e untuosità. Si distinguono per i loro aromi molto fruttati e la loro vivacità, conseguenza del terreno calcareo che, spesso, si esprime anche in una struttura minerale, con grande potenza ed equilibrio.


CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

25

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Densità e distanza

Pratica colturale

La densità minima d’impianto delle vigne è di 6 500 ceppi per ettaro. La distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,80 metri. La distanza interfilare media non può essere superiore a 1,90 metri.

2.   Norme di potatura

Pratica colturale

La potatura viene effettuata al più tardi il 1° maggio.

Le viti sono potate secondo le seguenti tecniche:

— vitigno Muscadelle B: a ventaglio, con il ceppo che, formato da due a cinque bracci, reca al massimo sei speroni potati con 2 gemme franche, fino ad un massimo di 8 gemme franche;

— vitigno Semillon B: a ventaglio, con il ceppo che, formato da due a cinque bracci, reca al massimo sei speroni potati con due gemme franche, o a Guyot misto, con un massimo di 6 gemme franche sul capo a frutto e due speroni potati con al massimo 2 gemme franche, uno dei quali rivolto verso il capo a frutto;

— vitigno Sauvignon B e Sauvignon Gris G: a ventaglio, con il ceppo che, formato da due a cinque bracci, reca un massimo di sei speroni potati con due gemme franche; a Guyot misto, con al massimo 6 gemme franche sul capo a frutto e due speroni potati con al massimo 2 gemme franche, uno dei quali rivolto verso il capo a frutto; bordolese, con il ceppo recante due capi a frutto con al massimo 4 gemme franche su ognuno di essi.

3.   Disposizioni particolari di raccolta

Pratica colturale

I vini provengono da uve raccolte in sovramaturazione (presenza di muffa nobile) e mediante cernite manuali successive.

4.   Arricchimento

Pratica enologica specifica

L’arricchimento è autorizzato secondo le norme stabilite nel disciplinare di produzione.

5.2.   Rese massime

1. 28 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione, l’elaborazione e l’invecchiamento dei vini hanno luogo nel territorio del comune di Barsac, sulla base del codice geografico ufficiale del 19 marzo 2021, nel dipartimento della Gironda.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Muscadelle B

Sauvignon B - Sauvignon blanc

Sauvignon gris G - Fié gris

Sémillon B

8.   Descrizione del legame/dei legami

Il clima originale offre condizioni microclimatiche particolari che favoriscono lo sviluppo di un minuscolo fungo sulle uve, la «Botrytis cinerea», da cui ha origine la «muffa nobile» che conferisce ai vini della regione del Sauternais la loro tipicità in questo ambiente specifico.

I vini provengono da parcelle o parti di parcelle oggetto di una delimitazione rigorosa e precisa basata su criteri oggettivi, tecnici e di produzione storica.

Nel tempo, gli uomini hanno selezionato i vitigni più adatti alla botritizzazione delle uve ed è così che il Sémillon B ha avuto origine nel Sauternais.

Inoltre, per ottenere la concentrazione sufficiente per la produzione di questi vini, la potatura è rigorosa ed è specificata per ciascuno dei vitigni interessati. Si ricorre spesso a un metodo di potatura corta specifico di questa regione: la potatura a ventaglio.

Per raggiungere l’eccellenza, i vini sono ottenuti da uve raccolte in sovramaturazione (presenza di muffa nobile), a mano, con «cernite» successive. Le rese sono molto basse dopo la sovramaturazione, soprattutto a causa delle condizioni climatiche variabili delle diverse annate, che talvolta riducono drasticamente il raccolto. A testimonianza di tale sovramaturazione, i vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale medio minimo del 15 %.

Le densità d’impianto sono elevate perché la produzione di vino per ceppo è molto bassa dopo la concentrazione. La fermentazione di questi vini è lenta, spesso effettuata in barrique. Prima dell’imbottigliamento i vini subiscono un lungo invecchiamento, necessario per il loro affinamento e la loro migliore espressione.

Tutte queste condizioni di produzione sono identiche a quelle della denominazione «Sauternes». Barsac si distingue dagli altri comuni della denominazione «Sauternes» essenzialmente per le caratteristiche particolari dei suoli e del paesaggio. L’apporto d’acqua e gli elementi minerali calcarei del suolo conferiscono sfumature originali ai suoi vini, che sono abbastanza nervosi e hanno aromi persistenti dai toni molto fruttati.

Storicamente, i vini di Barsac hanno costruito presto la loro reputazione, intorno ai castelli che ne sono divenuti l’emblema. Sin dal XIII secolo Barsac godeva del titolo di «Prevostura Reale» e il suo porto era uno dei più importanti sulla riva sinistra della Garonna, dove transitavano molte merci, tra cui i vini in barrique, che venivano trasportate lungo la Garonna in gabarre (barche da trasporto tradizionali) fino a Bordeaux.

La classificazione del 1855 dei vini di Bordeaux, iniziata dall’imperatore Napoleone III per l’Esposizione universale, riconosceva molto ampiamente questa denominazione della Gironda classificando dieci cru (due «premier cru» e otto «second cru») nel comune di Barsac tra i 27 cru classificati nei cinque comuni della denominazione «Sauternes». Questa classificazione teneva conto dei prezzi dei vini, che ne rispecchiavano la qualità. I cru classificati rappresentano il 30 % della produzione della denominazione «Barsac». Si tratta di vini conosciuti in tutto il mondo ed esportati in grandissimi volumi e la cui reputazione è ancor oggi intatta.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’invecchiamento, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Gironda sulla base del codice geografico ufficiale del 19 marzo 2021: Bommes, Budos, Cadillac, Cérons, Fargues, Illats, Langon, Omet, Preignac, Pujols-sur-Ciron, Roaillan, Sainte-Croix-du-Mont, Sauternes.

Unità geografica più ampia

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

l’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l’unità geografica più ampia « Vin de Bordeaux » o « Grand Vin de Bordeaux ».

Le dimensioni dei caratteri dell’unità geografica più ampia non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-496a5541-69d8-4bcf-88b0-6968f1204c18