Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 09-11-2021
Numero provvedimento: 586235
Tipo gazzetta: Nessuna

Modalità operative inerenti la presentazione delle domande di iscrizione delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco per la produzione commerciale ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al Registro nazionale delle varietà.

(D.M. 09/11/2021, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI




VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante ”Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 4 e l’art. 16;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è istituito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante”;

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti le sementi, i materiali di moltiplicazione della vite, i materiali di moltiplicazione deli fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari e le barriere fitosanitarie;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante “Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625” ed in particolare l’articolo 52, comma 2, che dispone che dispone che la domanda di iscrizione per una varietà da conservazione e per una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari sia presentata secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, tra cui il coordinamento delle attività tecnico- amministrative e tecnico-scientifiche relative all’attuazione delle direttive dell’Unione in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti sementieri;

VISTO l’articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal decreto legislativo medesimo continuano a trovare applicazione le disposizioni attuative previgenti, ove non incompatibili;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625” ed particolare l’articolo 3, che identifica tra le attività di protezione delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l’articolo 5 che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale;

CONSIDERATA la necessità di definire le disposizioni applicative inerenti le condizioni e le modalità operative per la presentazione delle domande di iscrizione nei Registri nazionali delle varietà di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

SENTITO il parere del Gruppo di lavoro per la protezione delle piante Sezione sementi nella seduta del 5 ottobre 2021;

ACQUISITO il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso nella seduta del 12 ottobre 2021, in applicazione dell’articolo 5, comma 4, lettera e) dello stesso decreto legislativo;

RITENUTO di dover procedere in conformità;


 

DECRETA


Articolo 1

(Campo di applicazione e finalità)

1. Il presente decreto, in applicazione dell’articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, stabilisce le disposizioni applicative inerenti le modalità operative per la presentazione delle domande di iscrizione delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco per la produzione commerciale, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, al Registro nazionale delle varietà di cui all’articolo 7 del decreto legislativo medesimo.
 

Articolo 2

(Presentazione di una domanda di iscrizione di una varietà da conservazione al Registro nazionale delle varietà vegetali e relativa documentazione)

1. La domanda di iscrizione di una varietà da conservazione al Registro nazionale di cui all’articolo 7, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 2021, è presentata dai soggetti di cui all’articolo 52, comma 1 del decreto legislativo medesimo e trasmessa per il tramite della regione o della provincia autonoma competente per territorio.

2. La domanda di iscrizione, di cui al comma 1, deve essere trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale-Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - Ufficio DISR V- Servizio fitosanitario centrale, a mezzo PEC, utilizzando l’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

3. La domanda di iscrizione di cui al comma 1 è compilata conformemente al modello di cui all’allegato I, parte integrante al presente decreto, e contiene almeno le seguenti informazioni:

a) denominazione botanica e comune della specie;

b) denominazione comune o denominazione locale della varietà e ogni eventuale sinonimo;

c) descrizione delle caratteristiche della varietà risultante da conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego;

d) zona di origine della varietà come definita all'articolo 54 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, individuata tramite l'indicazione dei pertinenti territori comunali e provinciali;

e) zona o zone di produzione delle sementi come definite dall'articolo 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

f) superficie della zona di origine nella quale viene effettuata la produzione delle sementi e superficie di coltivazione sulla quale si intende realizzare la produzione;

g) zona o zone di commercializzazione delle sementi come definite dall'articolo 65 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, individuate tramite l'indicazione dei pertinenti territori comunali e provinciali;

h) condizioni di coltivazione normalmente adottate con particolare riferimento agli investimenti unitari di sementi;

i) quantitativo di sementi annualmente prodotte nella zona o nelle zone di origine;

j) soggetto o soggetti responsabili del mantenimento in purezza ed ubicazione delle aziende ove il mantenimento viene effettuato;

k) condizioni tecniche per il mantenimento in purezza della varietà;

l) consenso del richiedente a fornire, successivamente a deposito della domanda, su richiesta della Regione o Provincia Autonoma competente per territorio, documenti, dati e dichiarazioni necessari alla eventuale integrazione della presente domanda;

4. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) Parere in merito all’iscrizione della varietà formulato dalla regione o provincia autonoma competente per territorio;

b) Descrizione della varietà di cui si chiede l’iscrizione conformemente all’articolo 50, comma

3 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

c) Copia dei documenti di carattere storico, scientifico e culturale volti a dimostrare il legame tradizionale tra la coltivazione della varietà da conservazione e l’ambito locale;

d) Documentazione fotografica che permetta l’identificazione dei principali caratteri distintivi;

e) Copia del documento d’identità;

f) Eventuali altri documenti utili a fornire elementi di valutazione sulla varietà da conservazione.

5. Il modello di cui al comma 3 è disponibile anche sul portale https://www.protezionedellepiante.it/category/modulistica/.
 

Articolo 3

(Presentazione di una domanda di iscrizione di una varietà ortiva priva di valore intrinseco ma sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari al Registro nazionale delle varietà vegetali e relativa documentazione)

1. La domanda di iscrizione di una varietà ortiva priva di valore intrinseco, ma sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, al Registro nazionale di cui all’articolo 7, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, è presentata dai soggetti di cui all’articolo 52, comma 1 del decreto legislativo medesimo.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale-Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - Ufficio DISR V- Servizio fitosanitario centrale, a mezzo PEC, utilizzando l’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

3. La domanda di iscrizione di cui al comma 1 è compilata conformemente al modello di cui all’allegato II, parte integrante al presente decreto e contiene almeno le seguenti informazioni:

a) denominazione botanica e comune della specie;

b) denominazione comune o denominazione locale della varietà e ogni eventuale sinonimo;

c) descrizione della varietà risultante da conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego;

d) condizioni di coltivazione normalmente adottate con particolare riferimento agli investimenti unitari di sementi;

e) soggetto o soggetti responsabili del mantenimento in purezza ed ubicazione delle aziende ove il mantenimento viene effettuato;

f) condizioni tecniche per il mantenimento in purezza della varietà;

g) indicazione della particolare condizione di coltivazione, di natura agrotecnica, climatica o pedologica per la quale la varietà è stata costituita;

h) consenso del richiedente a fornire, successivamente a deposito della domanda, su richiesta della Regione o Provincia Autonoma competente per territorio, documenti, dati e dichiarazioni necessari alla eventuale integrazione della presente domanda;

4. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) Parere in merito all’iscrizione della varietà formulato dalla regione o provincia autonoma competente per territorio;

b) Descrizione della varietà di cui si chiede l’iscrizione conformemente all’articolo 50, comma 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

c) Documentazione fotografica che permetta l’identificazione dei principali caratteri distintivi;

d) Copia del documento d’identità;

e) Eventuali altri documenti utili a fornire elementi di valutazione sulla varietà prive di valore intrinseco ma sviluppati per la coltivazione in condizioni particolari.

5. Il modello di cui al comma 3 è disponibile anche sul portale https://www.protezionedellepiante.it/category/modulistica/.


Articolo 4

(Rigetto di una domanda di iscrizione)

1. Il Ministero, qualora le domande di cui agli articoli 2 e 3, non risultino conformi alle disposizioni di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, provvederà a notificarne il rigetto al richiedente interessato e alla Regione o provincia autonoma competente per territorio.

2. Il Ministero, qualora nelle domande di cui agli articoli 2 e 3 siano riscontrate anomalie, provvede a notificare le necessarie azioni correttive da apportare.
 

Articolo 5

(Obblighi del responsabile del mantenimento in purezza)

1. Il responsabile dalla conservazione in purezza di una varietà da conservazione o di una varietà priva di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali comunica annualmente al Ministero o all’organismo da questo delegato, le superfici e l’ubicazione delle aree, site nella zona di origine, in cui viene effettuato il mantenimento in purezza della varietà.
 

Articolo 6

(Rimodulazione dei quantitativi autorizzati)

1. Nel caso in cui ci sia la necessità di modificare i quantitativi attribuiti ai singoli soggetti responsabili del mantenimento in purezza, poiché è stato raggiunto il quantitativo massimo di semente che può essere prodotta e commercializzata della stessa specie così come definito all’articolo 66 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, il Ministero rimodula le superfici di produzione sentito il parere delle Regioni o le Provincie autonome competenti per territorio.

2. La rimodulazione potrà essere effettuata anche sulla base dei dati effettivi circa le superfici dichiarate e i quantitativi commercializzati di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20.
 

Il presente decreto, trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

IL MINISTRO

Sen. Stefano Patuanelli

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005

 

ALLEGATI