Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 29-10-2021
Numero provvedimento: 567198
Tipo gazzetta: Nessuna

Disposizioni applicative inerenti all’autorizzazione alla commercializzazione di piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico in applicazione dell’articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20.

(D.M. 29/10/2021, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI


 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 marzo 2005, recante “Disciplina della deroga di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, in merito all'importazione e circolazione di sementi convenzionali e geneticamente modificate di specie erbacee da pieno campo, nonché dell'articolo 3-bis, comma 1, della legge 20 aprile 1976, n. 195, in merito all'importazione e circolazione di sementi convenzionali di specie ortive, destinate a scopi scientifici e di miglioramento genetico”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 29-3-2005;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è istituito il “Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante”;

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al “Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante” compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132” e successive modifiche;

VISTO il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto legislativo del 2 febbraio 2021 n. 20, recante “Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625” ed in particolare l’articolo 43, comma 3, che dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, siano stabilite le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 del medesimo articolo;

VISTO l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, tra cui il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico- scientifiche relative all’attuazione delle direttive dell’Unione in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti sementieri;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625” ed in particolare l’articolo 3 che identifica tra le attività di protezione delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l’articolo 4 che definisce le competenze del Servizio fitosanitario centrale;

CONSIDERATA la necessità di definire le disposizioni applicative e le condizioni necessarie al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20

SENTITO il parere del Gruppo di lavoro per la protezione delle piante Sezione sementi nella seduta del 5 ottobre 2021;

ACQUISITO il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso nella seduta del 12 ottobre 2021;



DECRETA



Articolo 1

(Campo di applicazione e finalità)

1. Il presente decreto stabilisce le condizioni e le modalità operative per il rilascio dell’autorizzazione alla introduzione e commercializzazione di prodotti sementieri nel territorio nazionale in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 e in applicazione dell’articolo 43, comma 1, del decreto legislativo medesimo.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per piccoli quantitativi di sementi destinati a prove ufficiali, scopi scientifici, sperimentali o di selezione varietale.

Articolo 2

(Domanda di autorizzazione alla introduzione e commercializzazione di prodotti sementieri destinati a scopi scientifici o a lavori di miglioramento genetico)

1. Il richiedente, avente sede in Italia, che intende essere autorizzato alla introduzione e commercializzazione di prodotti sementieri, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 e destinati a prove ufficiali, scopi scientifici, sperimentali o di selezione varietale, presenta istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – Ufficio DISR V, a mezzo PEC, utilizzando l’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., conformemente al modello di cui all’allegato I al presente decreto.

2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere almeno le informazioni di seguito elencate:

a) soggetto richiedente l’autorizzazione;

b) indicazione della specie o delle specie a cui appartengono i prodotti sementieri per i quali è presentata domanda di autorizzazione;

c) Paese di provenienza del materiale;

d) posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell'Unione europea di cui all’allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19;

e) quantitativo complessivo (in kg) dei prodotti sementieri per il quale l’autorizzazione è richiesta;

f) identificativi (denominazione e/o codice) e quantità dei singoli prodotti sementieri per i quali si chiede l’autorizzazione;

g) descrizione delle attività sperimentali (finalità e scopi) svolte sul materiale per il quale si chiede l’autorizzazione, con riferimento ai settori di attività indicati all’allegato II;

h) azienda o sito dove sarà effettuata la sperimentazione e relativa ubicazione;

i) superficie investita (ha) per le attività di sperimentazione;

j) dichiarazione che il materiale per il quale si chiede l’autorizzazione all’introduzione da Paese terzo e la commercializzazione rispetta i requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/2031;

k) dichiarazione che il materiale per il quale si chiede l’autorizzazione all’introduzione e commercializzazione non è geneticamente modificato, non deriva o proviene da organismi geneticamente modificati non contiene prodotti geneticamente modificati;

3. La quantità dei singoli prodotti sementieri non deve superare quella indicata nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato II al presente decreto.

4. Il modello di cui al comma 1 è disponibile anche sul portale https://www.protezionedellepiante.it/category/modulistica/.
 

Articolo 3

(Rilascio dell’autorizzazione alla introduzione e commercializzazione di prodotti sementieri destinati a scopi scientifici o a lavori di miglioramento genetico)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, completata la verifica delle istanze pervenute, rilascia le autorizzazioni alla introduzione e alla commercializzazione di prodotti sementieri destinati a scopi scientifici o a lavori di miglioramento genetico.

2. Nel caso in cui la quantità del singolo prodotto sementiero, superi quella indicata nelle tabelle 1 e 2, punto 2), dell’allegato II al presente decreto, l’autorizzazione di cui al comma 1 è concessa sentito il Centro di ricerca del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CREA) competente.

3. Nei casi di cui al comma 2, contestualmente alla presentazione della domanda, il richiedente presenta richiesta di parere al Centro di ricerca del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CREA) competente.
 

Articolo 4

(Commercializzazione dei prodotti sementieri destinati a prove ufficiali, scopi scientifici, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi)

I prodotti sementieri per i quali è concessa l’autorizzazione di cui all’articolo 3, fermo restando il rispetto dei requisiti fitosanitari di cui al Regolameno (UE) 2016/2031 e al decreto legislativo 2 febbraio 2021. n. 19, devono essere posti in circolazione recando, sulle confezioni, l’indicazione della destinazione “a uso sperimentale”, gli estremi dell’autorizzazione ministeriale di cui al presente provvedimento, ovvero accompagnati da una copia della medesima autorizzazione.
 

Articolo 5

(Dichiarazione sostitutiva in caso di importazione)

Il richiedente la deroga, all’atto dello sdoganamento, presenta apposita dichiarazione redatta in conformità al modello di cui all’allegato III al presente decreto, attestante la corrispondenza tra i prodotti sementieri autorizzati e quelli effettivamente importati.
 

Articolo 6

(Requisiti fitosanitari)

Qualora il materiale sementiero non rispetti i requisiti fitosanitari di cui al regolamento (UE) 2016/2031, il richiedente trasmette, all’Ufficio DISR V – Servizio fitosanitario centrale, contestualmente alla domanda di cui all’articolo 2, una richiesta di autorizzazione temporanea in applicazione dell’articolo 49 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19.
 

Articolo 7

(Abrogazioni)

A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 18 marzo 2005, recante “Disciplina della deroga di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, in merito all'importazione e circolazione di sementi convenzionali e geneticamente modificate di specie erbacee da pieno campo, nonche' dell'articolo 3-bis, comma 1, della legge 20 aprile 1976, n. 195, in merito all'importazione e circolazione di sementi convenzionali di specie ortive, destinate a scopi scientifici e di miglioramento genetico”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 29 marzo 2005.
 

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL MINISTRO

 

ALLEGATI (1)

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(1) Per la modifica dell'Allegato II di cui al presente decreto, si veda il D.M. 5 agosto 2022, prot. n. 347779.