Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2286 della Commissione del 16 dicembre 2021 che indica i dati da fornire per l’anno di riferimento 2023 a norma del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole per quanto riguarda l’elenco e la descrizione delle variabili e che abroga il regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento 16/12/2021, n. 2021/2286, pubblicato in G.U.U.E. 22 dicembre 2021, n. L 458)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, e l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2018/1091 fornisce un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole e dispone l’integrazione delle informazioni relative alla loro struttura con quelle concernenti i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate.
(2) Per l’anno di riferimento 2023, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1091, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che precisa la descrizione delle variabili elencate nell’allegato III del regolamento, vale a dire le variabili per i dati strutturali di base.
(3) A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1091, la Commissione dovrebbe elencare e descrivere le variabili da rilevare per l’anno di riferimento 2023, corrispondenti alle tematiche e tematiche dettagliate dei seguenti moduli figuranti nell’allegato IV del regolamento: «manodopera e altre attività remunerative», «sviluppo rurale», «irrigazione», «pratiche di gestione del suolo», «macchinari e impianti», «alberi da frutto».
(4) Dopo l’adozione del regolamento (UE) 2018/1091, il regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione è divenuto obsoleto e ai fini della certezza del diritto dovrebbe essere abrogato.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La descrizione delle variabili strutturali di base figuranti nell’allegato III del regolamento (UE) 2018/1091 è stabilita nell’allegato I del presente regolamento.
2. L’elenco delle variabili per le tematiche e le tematiche dettagliate all’interno di ciascun modulo è stabilito nell’allegato II del presente regolamento.
3. La descrizione delle variabili da utilizzare dagli Stati membri per le tematiche e le tematiche dettagliate all’interno di ciascun modulo figurante nell’allegato II del presente regolamento è stabilita nell’allegato III del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1200/2009 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO II - Elenco delle variabili per modulo