Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2265 della Commissione del 17 dicembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 684/2009 per quanto riguarda l’identificazione dei piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati di bevande alcoliche nel documento amministrativo elettronico.
(Regolamento 17/12/2021, n. 2021/2265, pubblicato in G.U.U.E. 20 dicembre 2021, n. L 455)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione stabilisce la forma del certificato di cui all’articolo 23 bis, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio che gli Stati membri devono fornire ai piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche. Tale regolamento stabilisce inoltre i riferimenti che tali produttori devono inserire nel documento amministrativo per la circolazione delle bevande alcoliche a norma dei capi IV e V della direttiva 2008/118/CE.
(2) L’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione definisce la struttura e il contenuto dei messaggi elettronici utilizzati ai fini della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa, nonché i dati per completare alcuni campi di dati nei suddetti messaggi.
(3) Al fine di comprendere i piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati è necessario modificare la spiegazione dei dati «l» e «n» del gruppo di dati «17» utilizzati per il documento amministrativo elettronico per la circolazione di bevande alcoliche in regime di sospensione dall’accisa.
(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 684/2009.
(5) L’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata al 1° gennaio 2022 per essere allineata all’applicazione delle misure nazionali adottate per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La tabella 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 è così modificata:
(1) nella riga del dato «l» del gruppo di dati «17», i punti 3 e 4 della colonna F sono sostituiti dai seguenti:
«3. Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, è aggiunta la dichiarazione relativa allo stato dell’operatore a norma dell’articolo 4, dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2021/2266* della Commissione se si intende chiedere un’aliquota d’accisa ridotta nello Stato membro di destinazione.
4. Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti certificati, è aggiunta la dichiarazione relativa al tipo di bevanda alcolica autorizzata nel certificato a norma dell’articolo 2, del regolamento di esecuzione 2021/2266 se si intende chiedere un’aliquota d’accisa ridotta nello Stato membro di destinazione.
* Regolamento di esecuzione 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l’autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise (GU L 26).»;
(2) nella riga relativa al dato «n» del gruppo di dati «17», il testo della colonna F è sostituito dal seguente:
«Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, è indicato il quantitativo di produzione annuo di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2021/2266nel caso in cui si intenda chiedere un’aliquota d’accisa ridotta nello Stato membro di destinazione. Il valore di questo dato deve essere superiore a zero.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN