Settore vinicolo - Ordinanza di ingiunzione per il pagamento di sanzione amministrativa per la violazione del Reg. CE n. 884 del 2001, art. 3, par. 1 - Mancata emissione di documenti di accompagnamento di prodotti vitivinicoli in occasione della loro cessione - Possibilità del cumulo delle sanzioni, con l'applicazione di una sola sanzione ovvero applicazione del cumulo giuridico ai sensi del D.L. n. 370 del 1987, art. 5, comma 3 quater (conv. nella L. n. 460 del 1987) - Regolamenti comunitari volti a disciplinare gli illeciti diretti a contrastare le sofisticazioni e le contraffazioni nel settore vitivinicolo - Trattamento sanzionatorio.
ORDINANZA
(Presidente: dott. Luigi Giovanni Lombardo - Relatore: dott. Mauro Criscuolo)
sul ricorso 36719-2019 proposto da:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
C.F., C.R., elettivamente domiciliati in Roma, Via Stazione San Pietro 45, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO PACETTI, e rappresentati e difesi dall'avvocato LUISA PESCE giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 548/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 29/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie del ricorrente.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 548 del 29 aprile 2019, in accoglimento dell'appello proposto da C.F. e R. avverso la sentenza del Tribunale di Asti n. 952/2017 riduceva la sanzione applicata all'importo di Euro 11.619,00, compensando le spese di lite.
Il Tribunale con la menzionata sentenza aveva solo in parte accolto l'opposizione dei C. avverso l'ordinanza ingiunzione n. 732/2016, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 301.378,00 per la violazione del Reg. CE n. 884 del 2001, art. 3, par. 1, sanzionabile ai sensi del D.Lgs. n. 260 del 2000, art. 1, comma 10, per non avere emesso 1957 documenti di accompagnamento di prodotti vitivinicoli in occasione della loro cessione.
Il Tribunale, infatti, riteneva fondata l'eccezione di prescrizione dell'illecito per le sole condotte anteriori al 10/4/2008, ma escludeva la possibilità del cumulo delle sanzioni, con l'applicazione di una sola sanzione ovvero l'applicazione del cumulo giuridico ai sensi del D.L. n. 370 del 1987, art. 5, comma 3 quater, conv. nella L. n. 460 del 1987.
La Corte d'Appello, rilevato che non era più in contestazione l'esistenza dell'illecito come contestato dal Ministero, e che il gravame investiva solo la determinazione della sanzione, escludeva in primo luogo che potesse farsi applicazione del D.Lgs. n. 260 del 2000, art. 1, comma 10, in quanto non era possibile riferire i limiti quantitativi dettati dalla norma invocata alla pluralità di illeciti contestati, essendo la previsione riferita ad ogni singola violazione.
Era invece meritevole di accoglimento il motivo di appello che invocava la diversa previsione di cui all'art. 5, comma 3 quater menzionato, che dispone il cd. cumulo giuridico comunitario delle sanzioni, con l'applicazione della sanzione più grave aumentata fino al triplo.
Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la previsione potesse operare solo per le violazioni previste nello stesso D.L. n. 370 del 1987, e non anche alla violazione nella specie contestata, prevista dal Reg. CE n. 1493 del 1999, art. 70 e successive modifiche (precisamente Reg. CE n. 884 del 2001, art. 3), la cui sanzione si rinveniva comunque nella previsione di cui al D.Lgs. n. 160 del 2000, art. 1, comma 10.
Secondo la Corte distrettuale tale interpretazione non poteva essere condivisa, e ciò alla luce del fatto che l'illecito, ora contemplato nel Reg. CE n. 884 del 2001, ribadisce l'obbligo di redigere i documenti di accompagnamento già previsto dal D.P.R. n. 162 del 1965, art. 35 (poi abrogato dalla L. n. 82 del 2006).
Espressamente il D.L. n. 370 del 1987, art. 5, comma 3 quater, disponeva il cumulo giuridico della sanzione per gli illeciti di cui al D.P.R. n. 162 del 1965, e nel preambolo della norma era chiaramente specificato che la sua emanazione in via di urgenza si giustificava per l'esigenza di adottare disposizioni atte ad assicurare l'osservanza dei regolamenti CEE diretti ad impedire le sofisticazioni e le contraffazioni nel settore della produzione vitivinicola, nonchè ad assicurare controlli più efficaci su determinate attività connesse al settore agricolo.
La lettura sistematica delle norme interne e comunitarie imponeva quindi di ritenere che il rinvio fatto dall'art. 5, comma 3 quater non fosse fisso, e cioè che non si limiti ai soli illeciti contenuti nello stesso decreto-legge ovvero nel cit. D.P.R. n. 162 del 1965, ma si estenda alla normativa comunitaria volta a disciplinare la materia, anche se sopravvenuta rispetto alla data di emanazione del decreto legge.
Tale principio era stato altresì affermato dalla Suprema Corte, in relazione alla violazione della normativa in materia di tenuta dei registri di carico e scarico dei vini.
Per l'effetto, la Corte d'Appello rideterminava la sanzione applicata per le plurime violazioni accertate, e limitatamente a quelle non prescritte, in misura pari al massimo, e cioè al triplo della sanzione base.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali sulla base di un motivo, illustrato da memorie.
C.R. e C.F. resistono con controricorso.
Il motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione del Reg. CE n. 1493 del 1999, art. 70 e successive modifiche apportate dal Reg. CE n. 884 del 2001, art. 3 e dal Reg. CE n. 436 del 2009, art. 23, nonchè del D.L. n. 370 del 1987, art. 5, comma 3 quater, conv. nella L. n. 460 del 1987, sostituito dal D.Lgs. n. 260 del 2000, art. 1, comma 10, nonchè dell'art. 15 preleggi.
Assume il ricorrente che l'illecito è stato di volta in volta riproposto, nella sua identità contenutistica nei vari Reg. CEE succedutisi nel tempo, mentre la sanzione è rimasta quella dettata dal D.Lgs. n. 260 del 2000, art. 1, comma 10, che è applicabile anche alla vicenda per cui è causa.
Deve però ritenersi che il D.Lgs. n. 260 del 2000 abbia tacitamente abrogato il D.L. n. 370 del 1987, art. 5, comma 3 quater e ciò anche alla luce della già avvenuta abrogazione del D.P.R. n. 162 del 1965, espressamente richiamato nell'art. 5, comma 3 quater.
Ne discende che non è più possibile fare applicazione del cumulo giuridico.
Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c..
Questa Corte ha già avuto modo di affrontare la questione che pone il motivo di ricorso, e con la sentenza n. 270/2007 ha affermato il principio secondo cui la previsione contenuta nel D.L. 7 settembre 1987, n. 370, art. 5, comma 3-quater (convertito, con modificazioni, in L. 4 novembre 1987, n. 460), secondo la quale si procede all'unificazione della sanzione (individuando la violazione più grave e la sanzione per essa stabilita, e praticando su di essa l'aumento previsto dal decreto) per più violazioni anche commesse in tempi diversi, si riferisce al cosiddetto concorso omogeneo, cioè al caso in cui tali violazioni ineriscano alla stessa disposizione di legge, e va interpretata nel senso che la norma che contiene il precetto non deve necessariamente essere contenuta nel decreto stesso, ma la relativa violazione deve essere sanzionata dal decreto (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato il regime del concorso omogeneo previsto dal D.L. n. 370 del 1987, art. 5, comma 3 - quater, a sei distinte contestazioni relative alla violazione del Reg. CE n. 2238 del 1993, artt. 11, 12, 13, 14 e 16, attinenti alla tenuta dei registri di carico e scarico dei vini).
In motivazione è stata richiamata la necessità di far riferimento alle condotte sanzionate non solo nel decreto, ma anche nei regolamenti comunitari richiamati nell'art. 4, essendo stato il decreto emesso al fine di dettare "disposizioni atte ad assicurare l'osservanza delle norme dei regolamenti CEE dirette ad impedire le sofisticazioni e le contraffazioni nel settore della produzione vitivinicola", come recita il preambolo), nel senso che si tratta delle disposizioni per le quali il decreto medesimo commina la sanzione.
Tale principio, al quale la Corte intende assicurare continuità, consente quindi di far rientrare nell'ambito applicativo della norma de qua anche le condotte poste in essere in epoca successiva, ma sempre che siano vietate, come appunto avvenuto nella fattispecie, da regolamenti comunitari volti a disciplinare gli illeciti diretti a contrastare le sofisticazioni e le contraffazioni nel settore vitivinicolo.
Nè può influire su tale conclusione la circostanza che la sanzione comminata per la violazione della norma in tema di documenti di accompagnamento oggi sia contenuta non più nel cit. D.L. n. 370 del 1987 ma nel D.Lgs. n. 260 del 2000, potendo correttamente reputarsi che tale norma successiva abbia abrogato quella precedente solo per la parte incompatibile, e cioè per la concreta determinazione della sanzione, ma non anche per il frammento che investe la regola del cumulo giuridico, di cui il testo del 2000 non si occupa, occorrendo a tal fine avere riguardo anche alla circostanza che nel preambolo del D.Lgs. n. 265 del 2000, vi è un espresso richiamo al D.L. 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 novembre 1987, n. 460, e ciò sul presupposto della sua sopravvivenza per le parti non incompatibili, attesa anche l'assenza di un'esplicita volontà di abrogazione del medesimo.
All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio.
Ancorchè il ricorso sia stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e sia dichiarato inammissibile, non sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, trattandosi di impugnazione proposta da amministrazione dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge;
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2021
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021