Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 22-11-2021
Numero provvedimento: 35815
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Verifica fiscale nei confronti di azienda vinicola - Omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi - Omessa presentazione delle scritture contabili obbligatorie - Coinvolgimento nella gestione dell'azienda di soggetti diversi dal titolare formale in funzione di "prestanome" - Individuazione del soggetto giuridico responsabile.



ORDINANZA

(Presidente: dott. Enrico Manzon - Relatore: dott. Rosaria Maria Castorina) 
 


sul ricorso iscritto al n. 25122/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- ricorrente -


contro


Dell'Olio Vincenzo e Dell'Olio Luciano rappresentati e difesi dall'Avv. Rosa Ferreri ed elettivamente domiciliati in Roma, via Portuense n.104 presso la signora Antonia De Angelis. RGN 25122/13 Dell'Olio Mario rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Operamolla, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Portuense n.104 presso la signora Antonia De Angelis;

- controricorrenti -


avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 188/27/12, depositata il 17.9.2012. Udita la relazione svolta all'adunanza camerale del 14.10.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.


OSSERVA

 

A seguito di una verifica fiscale effettuata nei riguardi della ditta individuale "Euro Vini di Di Meo Matteo" veniva constatato che per le annualità oggetto di verifica la ditta non aveva presentato la dichiarazione annuale dei redditi, né il titolare era stato in grado di esibire le scritture contabili obbligatorie.

Venivano quindi avviati dei controlli incrociati dai quali emergeva che la gestione dell'azienda coinvolgeva soggetti diversi dal titolare formale e in particolare i signori Dell'Olio Vincenzo, Dell'Olio Mario e dell'Olio Luciano i quali avevano utiizzato il Di Meo, esclusivamente in funzione di "prestanome"; a conclusioni analoghe si perveniva anche in esito ad altra e diversa verifica fiscale eseguita nei confronti della ditta "Azienda Vinicola Vini del Tavoliere di Marinaro Antonio".

Venivano quindi emessi un avviso di accertamento per l'anno di imposta 2004 e due avvisi per gli anni di imposta 2005 notificati ai Dell'Olio e ai presunti "prestanome" Di Meo e Marinaro. Con distinti ricorsi Dell'Olio Vincenzo, Mario e Luciano impugnavano gli atti impositivi. La CTP di Foggia, previa riunione accoglieva i ricorsi relativi all'anno di imposta 2005.

La stessa CTP con distinte pronunce rigettava, invece, i ricorsi per l'anno di imposta 2004. L'Agenzia delle Entrate e i contribuenti impugnavano le pronunce che li vedevano rispettivamente soccombenti.

La CTR della Puglia, riunite le impugnazioni, con sentenza n.188/27/2012 accoglieva gli appelli dei contribuenti, rigettando il gravame dell'Ufficio, sul presupposto che l'amministrazione non aveva individuato il soggetto passivo della pretesa erariale, identificato nella società di fatto. Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Resistono i contribuenti con controricorso.



RAGIONI DELLA DECISIONE


1. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 8 della legge 890/82 per nullità della notifica, effettuata per compiuta giacenza, non essendo stata prodotta agli atti la comunicazione di avvenuto deposito preso l'Ufficio postale del plico e l'esito di tale comunicazione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. I contribuenti deducono di avere appreso dell'esistenza dell'impugnazione nell'ambito di un altro giudizio e che solo a seguito di un accesso agli atti e di una richiesta di copia avevano verificato la esistenza del ricorso e la nullità della notifica dello stesso.RGN 25122/13 Questa Corte con la recente sentenza SU 10012/2021 ha formulato il seguente principio di diritto: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima». Nella specie la notificante Agenzia delle entrate non ha prodotto l'avviso di ricevimento della CAD e non ha assolto all'onere probatorio in questione, con conseguente nullità della notifica del ricorso per cassazione. Tanto premesso, tuttavia, non ne derivano le conseguente invocate dagli intimati. Le sezioni unite di questa corte, con la pronuncia n. 14916 del 2016 hanno evidenziato che, in tema di notificazione, come in generale di atti processuali, il codice non contempla la categoria della "inesistenza" e che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi meramente residuali (Cass., sez. un., n. 22641 del 2007 e n. 10817 del 2008; Cass. n. 6183 del 2009 e n. 12478 del 2013). In definitiva, deve affermarsi che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, RGN 25122/13 nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali, idonei a rendere riconoscibile quell'atto. L'inesistenza non è, dunque, in senso stretto, un vizio dell'atto più grave della nullità, poichè la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l'atto e il non atto. La suddetta pronuncia delle sezioni unite afferma in conclusione che, per quanto concerne la notificazione nulla: è sufficiente che un "atto", riconoscibile come "notificazione", esista, e che qualunque vizio dell'atto ricade nell'ambito della nullità, senza che possa distinguersi, al fine di individuare ulteriori ipotesi di inesistenza attraverso la negazione del raggiungimento dello scopo, tra valutazione ex ante e constatazione ex post, poichè il legislatore ha chiaramente inteso dare prevalenza a quest'ultima - in piena attuazione del principio della strumentalità delle forme -, cioè ai dati dell'esperienza concreta, sia pure dovuta ad accadimenti del tutto accidentali, rispetto agli elementi di astratta potenzialità e prevedibilità. Scopo della notificazione è quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono (in termini - per quanto qui interessa - di instaurazione del contraddittorio). In presenza di una notificazione nulla, così come opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale costituzione, il giudice, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., deve dispone la rinnovazione della notificazione (fissando a tal fine un termine perentorio), a meno che la parte stessa non abbia a ciò già spontaneamente provveduto. Entrambi i rimedi, che sono previsti a fronte del verificarsi del medesimo RGN 25122/13 presupposto della nullità della notificazione - con l'unica peculiarità che l'attivazione spontanea della parte (con la costituzione o la rinnovazione) rende superfluo l'intervento del giudice - operano con efficacia ex tunc, cioè sanano con effetto retroattivo il vizio della notificazione (quella originaria, nel caso di rinnovazione): ciò è previsto espressamente nel citato art. 291 c.p.c. ("la rinnovazione impedisce ogni decadenza"), si configura come una normale qualità del concetto di sanatoria e costituisce un'ulteriore espressione del principio di strumentalità delle forme. Va inoltre rilevato che il detto effetto sanante ex tunc prodotto dalla costituzione del convenuto - la quale non è mai tardiva, poichè la nullità della notificazione impedisce la decorrenza del termine (per tutte, Cass., sez. un., n. 14539 del 2001) - opera anche nel caso in cui la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità (tra altre, Cass., sez. un., n. 5785 del 1994; Cass. nn. 10119 del 2006, 13667 del 2007, 6470 del 2011). In considerazione della costituzione di parte intimata, non è pertanto necessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

2. Con il quinto e sesto motivo da esaminarsi preliminarmente l'Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 comma 2 e dell'art. 42 del DPR 600/1973, degli artt. 2267 e 2293 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e l'omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. Lamenta che la decisione impugnata aveva erroneamente ritenuto che l'Amministrazione dovesse provare l'esistenza della società di fatto con elementi tali da assumere il carattere dell'oggettività, mentre la prova, attraverso il ragionamento presuntivo, doveva dimostrare l'apparenza del vincolo sociale e che la CTR non aveva esaminato gli elementi dai quali si evinceva che i contribuenti fossero gli effettivi gestori delle aziende.

Le censure, suscettibili di trattazione congiunta sono fondate. La CTR ha osservato: ..."resta assai dubbia la legittimità degli accertamenti emessi nei confronti dei Dell'Olio e ciò, non tanto per la fondatezza degli elementi atti a dimostrare il loro grado di coinvolgimento nell'attività, quanto per la preliminare questione relativa alla procedura seguita dall'Ufficio. Ed infatti, rileva il Collegio che certamente per quanto emerge in atti, i Dell'Olio sono coinvolti nelle suddette attività, anche se non è agevole individuare l'esatto grado di coinvolgimento, se cioè può giungersi a ritenere, come assume l'ufficio che abbiano, di fatto, gestito le attività e che i titolari delle stesse erano solo dei "prestanome", la questione, tuttavia, ad avviso del Collegio, è superata per le assorbenti considerazioni che seguono. Rileva, invero il Collegio che è pacifico che i naturali destinatari degli accertamenti devono essere i soggetti giuridici delle attività e cioè i titolari delle imprese oggetto delle verifiche: Di Meo e Marinari. Laddove si ritiene che vi sia un integrale o comunque significativo coinvolgimento di altri nella gestione dell'impresa, (nella specie i Dell'Olio) ritiene il Collegio che sulla base del nostro ordinamento tributario non è consentito "sic e sempliciter" notificare a questi senza che ne abbiano una "formale legittimazione passiva", apparendo, viceversa necessario individuare prima l'effettivo soggetto che, dando per scontato il con volgimento dei Dell'Olio, andava individuato in una società di fatto tra i titolari delle ditte e i Dell'Olio rendendo così legittimo l'accertamento anche a questi ultimi quali soci di fatto".

La CTR in sostanza non dubita del coinvolgimento dei Dell'Olio nella ditta individuale Eurovini di Di Meo Matteo ma afferma come necessariamente preliminare la individuazione del soggetto giuridico responsabile cioè di una "società di fatto". Questa Corte ha affermato che in tema di imposte sui redditi, ai fini dell'individuazione del soggetto effettivo titolare del reddito prodotto da una specifica attività economica, l'esistenza di una società di fatto può ben essere desunta da manifestazioni comportamentali rivelatrici di una struttura sovraindividuale indiscutibilmente consociativa, assunte non per una loro autonoma valenza, ma quali elementi apparenti e rivelatori, sulla base di una prova logica, dei fattori essenziali di un rapporto di società nella gestione dell'azienda, in quanto ciò che viene in considerazione non sono gli elementi essenziali del contratto di società (costituzione di un fondo comune ed "affectio societatis"), rilevanti esclusivamente nei rapporti interni, ma l'esteriorizzazione del vincolo sociale, rilevante nei rapporti esterni (Cass.9604/2017; Cass. 12500/2016: Cass.1127/2006).

Nella specie la CTR, senza esaminare gli elementi presuntivi offerti dall'Ufficio circa l'intervento costante dei dell'Olio nell'amministrazione delle ditte individuali, i rapporti con i clienti e fornitori, l'autonomia decisionale e gestionale, ha erroneamente preteso dall'Amministrazione la prova preliminare dell'esistenza di una struttura sovra individuale. I motivi cinque e sei del ricorso devono essere, pertanto, accolti, assorbita la trattazione dei primi quattro con i quali si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c e l'omessa motivazione in relazione all'art. 360 n.ri 4 e 5 c.p.c. per non avere esaminato le censure relative alle distinte pronunce e ai diversi avvisi di accertamento e la sentenza cassata. Il giudice di rinvio individuato nella CTR della Puglia, in diversa composizione, liquiderà anche per le spese del presente giudizio di legittimità.


P.Q.M.


accoglie i motivi cinque e sei, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.


Così deciso nella Camera di Consiglio del 14.10.2021 

Depositato in cancelleria il 22 novembre 2021