Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, contro AGEA-Agenzia per le erogazioni in agricoltura, per l’annullamento del provvedimento emesso da AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura il 4 maggio 2020 (prot. AGEA.-OMISSIS-) con il quale l'Agenzia ha accertato la sussistenza del credito per indebita percezione pari a euro 102.339,72, ha disposto il recupero del credito accertato mediante compensazione a valere sugli importi sospesi di cui al provvedimento cautelare pari a euro 62.631,22, ha intimato di restituire la somma di euro 39.708,50 oltre interessi; di ogni altro atto antecedente e/o successivo comunque presupposto e/o consequenziale.
Consiglio di Stato - Sezione Prima - Adunanza di Sezione del 22 settembre 2021 e del 10 novembre 2021
NUMERO AFFARE 00599/2021
OGGETTO:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
LA SEZIONE
Vista la relazione, trasmessa con nota n. 228863 del 18 maggio 2021, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Tucciarelli;
Premesso:
1. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, i signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- chiedono l'annullamento: del provvedimento emesso da AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura il 4 maggio 2020 (prot. AGEA.-OMISSIS-) con il quale l'Agenzia ha accertato la sussistenza del credito per indebita percezione pari a euro 102.339,72, ha disposto il recupero del credito accertato mediante compensazione a valere sugli importi sospesi di cui al provvedimento cautelare pari a euro 62.631,22, ha intimato di restituire la somma di euro 39.708,50 oltre interessi; di ogni altro atto antecedente e/o successivo comunque presupposto e/o consequenziale.
2. Espongono i ricorrenti che il signor -OMISSIS-, ormai deceduto, aveva sempre svolto in vita la propria attività di allevatore nel territorio del Comune di Vizzini, sito nella provincia di Catania, e, in virtù di patti e contratti di affitto agrario, spesso stipulati in forma orale, aveva condotto una serie di terreni. L’azienda è poi passata per successione agli odierni ricorrenti. Il signor -OMISSIS- aveva presentato la domanda unica per l'erogazione dei contributi AGEA per gli anni dal 2006 al 2015, allegando una denuncia di contratto verbale di locazione e affitto di beni immobili registrata all'Agenzia delle Entrate di Ragusa nel 2006, in cui si dà atto di una convenzione per affitto terreni stipulata il 2 gennaio 2006 tra il signor -OMISSIS- e altri soggetti. Nel 2018, la Guardia di Finanza - Nucleo di polizia economico - finanziaria di Catania ha accertato che gli eredi avrebbero dovuto restituire gli indebiti aiuti percepiti, all’esito dell’accesso presso il Centro di assistenza agricola - C.A.A. locale da cui sarebbe emerso che: a) alcuni tra i soggetti indicati quali concedenti erano deceduti in data antecedente alla stipula del contratto; b) la quasi totalità delle particelle di terreno oggetto di contratto erano risultate essere di proprietà di soggetti diversi da quelli indicati nell'atto; c) dall'esame delle schede di validazione relative alle campagne del 2010 e 2011 era emerso che un terreno nel Comune di Carlentini era di proprietà del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale; d) altro terreno nel Comune di Vizzini (CT) era stato soppresso, originando nuove particelle catastali.
La totalità delle particelle destinante a pascolo e oggetto della contestazione risulterebbero essere attigue o intercluse a quelle di proprietà o affitto.
A seguito della segnalazione della Guardia di Finanza, AGEA ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo per il definitivo accertamento dei fatti contestati e ha sospeso i procedimenti di erogazione, trattenendo le somme dovute ai signori -OMISSIS- per una complessiva somma di euro 62.631,22. AGEA ha infine adottato il provvedimento di accertamento del credito e ha disposto il recupero delle somme, con relativa intimazione agli interessati.
3. I ricorrenti deducono i seguenti motivi.
3.1. Violazione dell’articolo 73 del Regolamento CEE n. 796/2004, violazione dell’articolo 2946 del codice civile, eccesso di potere per difetto di istruttoria, eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme oggetto del provvedimento impugnato.
In particolare, l'articolo 73, par. 1, del Regolamento CEE n. 796/2004 prevede che, in caso di pagamento indebito, l'agricoltore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse. Il par. 5, poi, specifica che "l'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Tuttavia, tale periodo è ridotto a quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede”. Secondo i ricorrenti, la pretesa creditoria esercitata dall’AGEA si sarebbe prescritta con riferimento alle somme versate in data anteriore al mese di febbraio 2015, se si considera che la prima richiesta di restituzione delle somme da parte dell'AGEA è avvenuta con la comunicazione di avvio del procedimento del febbraio 2019. Altrimenti, la prescrizione dovrebbe operare per le somme versate in data anteriore al mese di luglio 2014 ove si consideri il verbale di Guardia di Finanza del 23 luglio 2018 come atto che aveva già interrotto i termini di prescrizione).
Inoltre, ad avviso dei ricorrenti sussisterebbe la buona fede del defunto signor -OMISSIS-. Tutte le particelle contestate dall’AGEA risultano essere attigue o intercluse a quelle di proprietà dei signori -OMISSIS- o comunque da loro gestite in affitto; sarebbe pratica ordinaria stipulare contratti e/o accordi verbali di affitto dei terreni a uso pascolo; la contabilizzazione del signor -OMISSIS- confermerebbe l’utilizzazione effettiva dei terreni; in alcuni casi, i dati catastali delle particelle, nel caso di morte del proprietario, non sono stati neanche aggiornati dagli eredi; il massiccio fenomeno migratorio all’estero avrebbe fatto sì che nella denuncia di affitto del 2 gennaio 2006 siano stati inseriti anche soggetti defunti che, probabilmente, erano ormai da tempo emigrati.
In via subordinata, i ricorrenti chiedono che venga dichiarata la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme ricevute per le campagne 2006 e 2007, in applicazione dell'articolo 73 del Regolamento CEE n. 796/2004 o comunque dell'articolo 2946 del codice civile, che pone come regola generale il termine decennale di prescrizione.
3.2. Violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale n. 1922/2015; falsa applicazione della circolare AGEA n. 35/2001, falsa applicazione dell'articolo 51 del Reg. CE n. 796/2004 e dell’articolo 58 del Reg. CE n. 1122/2009, falsa applicazione dei decreti ministeriali 5 agosto 2004 e 9 dicembre 2009, eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio del giusto procedimento, incompetenza.
Il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato nel presupposto dell'assenza di un valido titolo giuridico che consentisse l'utilizzo dei terreni ma anche sull'altro fondamentale elemento delle "sommarie informazioni assunte dai legittimi proprietari" dei terreni, assunte dalla Guardia di Finanza ma non riportate nel provvedimento né contenute in un atto avente data e numero di protocollo certo.
Inoltre, il provvedimento impugnato sarebbe stato esplicitamente adottato in applicazione anche dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1922/2015, le cui disposizioni contengono una disciplina transitoria che si dovrebbe applicare alle domande di aiuto presentate nelle annualità 2006-2013 e prevedono che gli organismi pagatori competenti verifichino l'esistenza di opposizioni da parte dei proprietari dei terreni indicati nelle domande di aiuto, laddove, evidentemente, non risultino titoli validi di conduzione. In assenza di opposizioni, specifica il comma 2, gli aiuti debbono essere considerati legittimamente richiesti e/o erogati. Si tratterebbe di un meccanismo di controllo sul diritto alla corresponsione degli aiuti alternativo a quello relativo al titolo di conduzione del fondo. Nel caso di specie, tuttavia, il provvedimento impugnato non fa alcuna menzione della procedura sopra riportata, rilevando unicamente l'esistenza di "sommarie informazioni" assunte dalla Guardia di Finanza e mancando ogni richiamo alle eventuali opposizioni da parte dei proprietari.
Inoltre, il menzionato art. 9, al comma 2, assegnerebbe la verifica sulle opposizioni ad AGEA mentre nel caso di specie gli accertamenti sono stati svolti dalla Guardia di Finanza.
4. La relazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, trasmessa con nota n. 228863 del 18 maggio 2021, conclude per la reiezione del ricorso. La relazione è stata inviata anche alla ricorrente che ha prodotto controdeduzioni.
Considerato:
5. Con riferimento al primo gruppo di motivi, la Sezione in più occasioni ha sottolineato – e non può che confermare anche in relazione all’odierno ricorso - che il termine di prescrizione applicabile al diritto vantato da AGEA per il recupero di indebite erogazioni è quello ordinario decennale previsto per l’actio indebiti di cui all’art. 2033 c.c. e non il termine quinquennale di cui all’art. 28, comma 1, della legge n. 689/1981, che riguarda il distinto procedimento sanzionatorio di competenza del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (cfr. da ultimo Sez. I, n. 2022/2020; n. 1588/2021).
Neppure ricorrono i presupposti per la prescrizione abbreviata di cui all'articolo 73, par. 1, del Regolamento CEE n. 796/2004 secondo cui: in caso di pagamento indebito, l'agricoltore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse; l'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni; tuttavia, tale periodo è ridotto a quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede.
I ricorrenti non hanno dimostrato la buona fede, a fronte degli approfondimenti istruttori di AGEA che, partendo dagli accertamenti della Guardia di Finanza, è anzi pervenuta a estendere a ulteriori due annate (2014 e 2015) l’area dell’indebito.
6. Occorre tuttavia considerare i termini temporali di riferimento, atti a rilevare ai fini del calcolo della prescrizione. Riguardo al dies a quo del termine di prescrizione va prioritariamente considerato il contenuto dell’art. 2935 c.c. (“la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”) al fine di valutare la prospettazione del Ministero, con cui viene riconosciuta l’avvenuta prescrizione con riguardo alle erogazioni 2006 e 2007, prendendo a riferimento il verbale della Guardia di Finanza notificato una prima volta nel 2014, ma considerato non idoneo, e poi nel 2018.
Di recente, il TAR Puglia, Sez. Bari, n. 416/2021 (non appellata) ha preso posizione sul rilievo da assegnare alla norma speciale, il par. 5 dell’art. 73 del Regolamento CE n. 796/2004, applicabile ratione temporis, in base all’art. 80, alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne dal 1° gennaio 2005, e, ai sensi dell’art. 86 del nuovo regolamento CE n. 1122/2009, fino a tutto il 2009. Sulla base di quanto previsto dall’art. 73, par. 5, del Regolamento CE n. 796/2004, l’obbligo di restituzione dei contributi comunitari di sostegno all’agricoltura indebitamente percepiti dal produttore non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell’aiuto e quella in cui l’autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni.
Va peraltro considerato un ulteriore aspetto, direttamente incidente sulla individuazione del dies a quo del termine di prescrizione. Parte della giurisprudenza (v. ad es. TAR Sicilia, Sez. II, n. 202/2021, non appellata) ha ritenuto che, qualora la percezione dei contributi sia stata resa possibile da false dichiarazioni contenute nelle relative domande di pagamento, il termine di prescrizione ex art. 2935 c.c. decorre dalla data in cui il diritto poteva essere fatto valere ovverosia dalla data in cui la non corrispondenza al vero è stata accertata inconfutabilmente dalla Guardia di Finanza. È dunque solo da tale momento che, ai sensi dell’art. 2935 c.c., sarebbe stato possibile fare valere il diritto alla ripetizione dell’indebito, soggetto alla prescrizione decennale. La medesima sentenza del TAR Sicilia ha condiviso quanto evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo cui, al fine di assicurare l’effettiva ratio dell’obbligo di recupero degli aiuti indebitamente erogati, il dies a quo di decorrenza della prescrizione del predetto recupero “corrisponde, per le irregolarità permanenti o ripetute, al giorno in cui è cessata l’irregolarità” (Corte di Giustizia dell’Unione Europea Sez. VIII, Sent., 03/10/2019, n. 378/18).
In termini analoghi, il Consiglio di Stato (Sez. III, sent. n. 7546/2019), pur non nascondendo alcune perplessità circa la soluzione più fedele alla corrente interpretazione dell’art. 2935 c.c., ha confermato il giudizio di primo grado e ha ritenuto infondato “il motivo di appello inteso a censurare la sentenza appellata laddove ha ritenuto di respingere il motivo di ricorso con il quale l’odierno appellante deduceva la prescrizione (parziale, ovvero relativamente alla restituzione dei pagamenti effettuati in epoca antecedente al 27 gennaio 2006) del diritto dell’Amministrazione di ripetere i contributi indebitamente erogati”. La sentenza appellata del TAR Piemonte, n. 626/2018 aveva infatti osservato che il termine prescrizionale decorre da quando il fatto è stato effettivamente scoperto e l’Amministrazione è stata posta nella condizione di poter esercitare il potere di recupero ovverosia, nella specie, dalla comunicazione del Nucleo di Polizia Tributaria all’AGEA, con cui era stata segnalata all’Agenzia la sentenza penale di condanna emessa dalla Corte d’appello e passata in giudicato.
La Sezione, pur aderendo alle citate ricostruzioni in senso ampio della decorrenza dei termini prescrizionali entro cui AGEA può fare valere il proprio diritto al recupero degli importi indebitamente erogati, ritiene necessario svolgere le seguenti precisazioni, con riguardo all’odierno ricorso straordinario.
Merita rammentare che, sul tema della decorrenza del termine prescrizionale, secondo la giurisprudenza prevalente (v. ex multis Cass., Sez. lav., 8.7.2009, n. 15991, e da ultimo, Cass. civ. Sez. II Ord., 18.10.2018, n. 26269) l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto.
In termini analoghi, il parere della Sez. II del Consiglio di Stato n. 104/2011 ha sottolineato, decidendo su un ricorso relativo ad altro ambito, che l’articolo 2935 del codice civile, secondo cui «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere» si riferisce alla possibilità giuridica di fare valere il credito, mentre le situazioni di impossibilità o difficoltà di fatto rilevano, nei casi previsti dagli articoli 2941 e 2942 del codice civile, ai fini della sospensione della prescrizione.
E’ dunque necessario affrontare l’interrogativo se, nella vicenda oggetto dell’odierno ricorso straordinario, sussistano elementi di supporto alla decorrenza del termine prescrizionale per fare valere il diritto di AGEA al recupero dell’erogazione indebitamente attribuita, dalla data di comunicazione del rapporto della Guardia di Finanza, quale condizione giuridica condizionante la possibilità di fare valere il credito.
Sul punto merita osservare che AGEA costituisce ente pagatore delle erogazioni relative alla politica agricola comune. L’art. 33 (Disposizioni per gli organismi pagatori) del d.lgs. n. 228/2001 prevede che i procedimenti per erogazioni da parte degli organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati.
La disposizione attribuisce, in particolare, uno specifico rilievo alle attività proprie degli organismi di accertamento e di controllo (quale la Guardia di finanza) che risultano costituire le fonti privilegiate da cui l’organismo pagatore (AGEA) viene a conoscenza di eventuali cause di sospensione delle erogazioni e, nel caso, procede poi alla restituzione dell’indebito. La disposizione non può che essere intesa quindi – per quanto qui rileva – quale fondamento che configura la possibilità giuridica per AGEA di fare valere il proprio credito, in conseguenza dell’accertamento e controllo preliminare di altri organismi, come in questo caso si è verificato con la Guardia di Finanza.
La specifica funzione di agente pagatore di AGEA risulta confermata anche dall’art. 12, comma 7, del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, che, a decorrere dal 1° ottobre 2012, assegna le funzioni di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, è a sua volta espressamente dedicato agli organismi pagatori e agli obblighi di individuazione in capo ai singoli Stati membri.
AGEA, quale soggetto titolare di funzioni di agente pagatore specificamente disciplinate dal legislatore, è quindi in grado di fare valere il proprio diritto a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione da parte della Guardia di Finanza.
Va poi considerato un secondo profilo, concernente il diritto europeo rilevante in tema di prescrizione e relativa decorrenza dei termini.
L’AGEA affida la questione della decorrenza del termine di prescrizione all’art. 3 del Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità. L’art. 3 del regolamento, per quanto qui rileva, consente agli Stati membri di applicare un termine più lungo di quello ordinario di prescrizione delle azioni giudiziarie di quattro anni (par. 1 dell’art. 3 del Regolamento) a decorrere dall'esecuzione dell'irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni. Sempre in base al regolamento europeo: per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l'irregolarità; per i programmi pluriennali, il termine di prescrizione vale comunque fino alla chiusura definitiva del programma; la prescrizione delle azioni giudiziarie è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell'autorità competente, portato a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l'irregolarità; il termine di prescrizione decorre nuovamente dal momento di ciascuna interruzione. Il perimetro applicativo del regolamento europeo, letteralmente riferito alle azioni giudiziarie, è stato poi mentre precisato dalla sentenza CGUE 3 ottobre 2019, nella causa C 378/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht. La CGUE ha precisato che occorre dichiarare che l’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento n. 2419/2001 (regolamento della Commissione che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio; si tratta invero di regolamento non interessato dal provvedimento impugnato con il ricorso) deve essere interpretato nel senso che il dies a quo del termine di prescrizione quadriennale per la ripetizione degli importi da recuperare a seguito dell'applicazione di riduzioni ed esclusioni è determinato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 e corrisponde, per le irregolarità permanenti o ripetute, al giorno in cui è cessata l’irregolarità.
La sentenza della CGUE ha quindi riconosciuto all’art. 3, par. 1, del regolamento n. 2988/95 un’estensione rilevante, cui è già stato dato rilievo con un cenno contenuto nel recente parere della Sezione n. 1588/2021.
I due profili (presupposti di diritto affinché AGEA possa fare valere il proprio diritto al recupero delle erogazioni indebite e rilievo a fini del computo della prescrizione delle irregolarità permanenti o ripetute, secondo l’interpretazione della CGUE) si possono integrare tra loro.
Analogamente, sono tra loro compatibili– e, al fine di garantire pienezza di tutela agli interessi finanziari dell’Unione Europea, non si escludono reciprocamente – le disposizioni di cui: all’art. 73 del Regolamento CEE n. 796/2004 (relativo alle domande di aiuto presentate in riferimento a campagne di commercializzazione o periodi di erogazione tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2009), relativo all’estensione temporale dell’obbligo di restituzione; all’art. 2935 c.c. e all’art. 33 (Disposizioni per gli organismi pagatori) del d.lgs. n. 228/2001, che, nei termini prima descritti, definisce la possibilità giuridica di AGEA di fare valere il proprio diritto al recupero delle somme indebitamente erogate.
Non sussistono i presupposti, invece, per applicare la sospensione dei termini di prescrizione.
Nel caso di specie, la comunicazione del Nucleo di polizia-economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Catania, in data 7 agosto 2018, con protocollo 433979/18, ha trasmesso ad AGEA il rapporto ex art. 17 della legge n. 689/1981, in base al quale l’Agenzia apprendeva la notizia sull’indebita percezione, da parte di -OMISSIS-, di cui i ricorrenti sono gli eredi, di contributi comunitari erogati per il regime di pagamento unico, relativamente alle campagne dal 2006 al 2013. E’ dalla data di tale comunicazione che, alla luce delle considerazioni svolte, decorre il termine di prescrizione per il recupero delle indebite erogazioni da parte di AGEA.
E’ quindi infondato per l’intero il primo motivo del ricorso, relativo al decorso del termine prescrizionale.
7. Con riguardo al secondo gruppo di motivi, l’Agenzia ha adottato una motivazione per relationem sulla base del verbale della Guardia di Finanza di Catania di cui nel provvedimento impugnato sono indicati data e protocollo, secondo uso ampiamente consentito dall’articolo 3 della legge n. 241/1990. Non sussiste l’obbligo dell’amministrazione di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l’obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell’interessato. Nel verbale, richiamato dal provvedimento impugnato si dà inoltre conto delle informazioni sommariamente acquisite nel corso delle indagini.
Profili di inadeguatezza della valutazione o vizi simili vanno esclusi se – mediante una tale motivazione per relationem – negli atti risultino richiamate, come nel caso di specie, le effettive ragioni sostanziali poste a base del provvedimento.
Inoltre, sono destituiti di fondamento anche i rilievi dei ricorrenti che fanno capo ai contenuti – e segnatamente all’articolo 9 - del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 marzo 2015 (pubblicato nella GURI del 16 maggio 2015, Serie generale, n. 112). La disposizione di riferimento appropriata è costituita dal comma 5: ove nell’ambito dei controlli finalizzati ad individuare indebite richieste od erogazioni di premi a superficie conseguenti ad occupazioni abusive od illegittime di terreni, si accertino irregolarità sui titoli di conduzione, alle domande di aiuto in questione si applicano le disposizioni previste dalla normativa europea in caso di dichiarazione eccessiva di superficie.
Nel caso specifico, trova peraltro applicazione anche il comma 4 dello stesso articolo 9: qualora almeno uno degli aventi diritto abbia già espresso formalmente il proprio dissenso nell’ambito delle verifiche condotte da Organismi di controllo, non si fa luogo all’applicazione della procedura che attribuisce rilievo all’assenza di opposizioni da parte dei proprietari dei terreni. E’ quanto si è verificato nel caso di specie, come risulta dalla documentazione versata e, in particolare, dalle dichiarazioni rese da legittimi proprietari e dagli ulteriori accertamenti svolti dalla Guardia di finanza. Tale disposizione rende evidente che le verifiche a cura dell’organismo pagatore relative alle opposizioni, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.M., non presentano carattere esclusivo rispetto agli eventuali accertamenti da parte degli organi di controllo. Rimane infatti fermo il fatto che titolare del diritto all'aiuto può essere solo chi possa vantare un legittimo titolo di conduzione delle superfici oggetto della domanda, non essendo sufficiente la sola materiale "coltivazione" sine titulo dei fondi agricoli. Qualora risulti, a seguito di verifiche, come nel caso in esame, l’illegittima acquisizione dei titoli, viene meno il diritto al relativo aiuto comunitario (cfr., da ultimo, Cons. St., Sez. I, n. 2163/2020).
Anche il secondo gruppo di motivi è quindi privo di fondamento.
8. Per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare i ricorrenti e il loro dante causa.
L'ESTENSORE
Claudio Tucciarelli
IL PRESIDENTE
Mario Luigi Torsello
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Salamone