Ricorso - Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva - Regolamento (CE) n. 1107/2009 - Articolo 6, lettera f) - Allegato II, punto 2.2 - Definizione di “ulteriori informazioni di conferma” - Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 - Articolo 13, paragrafo 3 - Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva «oxasulfuron» per la sua immissione in commercio - Ambito della decisione dello Stato membro relatore di dichiarare ricevibile la domanda di rinnovo - Diritto dello Stato membro e dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di domandare al richiedente di fornire ulteriori informazioni - Diritto dello Stato membro relatore di modificare il proprio progetto di relazione sulla valutazione del rinnovo - Principio di precauzione.
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Nella causa C‑374/20 P,
RICORSO ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposto il 7 agosto 2020,
Agrochem-Maks doo, con sede a Zagabria (Croazia), rappresentata da S. Pappas e A. Pappas, avvocati,
ricorrente,
le altre parti del procedimento sono:
Commissione europea, rappresentata inizialmente da X. Lewis, I. Naglis e G. Koleva, successivamente da G. Koleva, in qualità di agenti,
convenuto in primo grado,
Regno di Svezia, rappresentato da J. Lundberg, O. Simonsson, C. Meyer-Seitz, AM Runeskjöld, H. Shev, H. Eklinder, R. Shahsavan Eriksson e M. Salborn Hodgson, in qualità di agenti,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da C. Lycourgos (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Decima Sezione, I. Jarukaitis e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: E. Tanchev,
Cancelliere: A. Calot Escobar,
vista la procedura scritta,
deciso, sentito l'avvocato generale, di procedere alla sentenza senza conclusioni,
pronuncia la seguente
SENTENZA
1 Con la sua impugnazione, la Agrochem-Maks doo chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 28 maggio 2020, Agrochem-Maks / Commissione (T‑574/18, EU:T:2020:226; «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019 della Commissione, del 18 luglio 2018, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2018, L 183, pag. 14; «il regolamento controverso»).
Contesto giuridico
Regolamento (CE) n. 1107/2009
2 Ai sensi del considerando 8 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1):
«Lo scopo del presente regolamento è garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e, al tempo stesso, salvaguardare la competitività dell'agricoltura comunitaria. (...) Dovrebbe essere applicato il principio di precauzione e il presente regolamento dovrebbe garantire che l'industria dimostri che le sostanze oi prodotti fabbricati o immessi sul mercato non hanno alcun effetto dannoso sulla salute umana o animale o alcun effetto inaccettabile sull'ambiente.»
3 L' art. 1 di tale regolamento, rubricato «Oggetto e finalità», dispone, al suo paragrafo 2, che detto regolamento stabilisce, in particolare, norme per l'approvazione delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, al suo paragrafo 3, che il suo scopo è, in particolare, quello di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e, al paragrafo 4, che le sue disposizioni si fondano sul principio di precauzione al fine di garantire che le sostanze attive o i prodotti immessi sul mercato non influiscano negativamente sulla salute umana o animale o sull'ambiente.
4 L' articolo 4 del regolamento, sotto il titolo «Criteri di approvazione delle sostanze attive», così dispone:
'1. Una sostanza attiva è approvata conformemente all'allegato II se si può prevedere, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, che, tenendo conto dei criteri di approvazione di cui ai punti 2 e 3 di tale allegato, i prodotti fitosanitari contenenti che la sostanza attiva soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.
La valutazione della sostanza attiva deve innanzitutto stabilire se i criteri di approvazione di cui ai punti da 3.6.2 a 3.6.4 e 3.7 dell'allegato II sono soddisfatti. Se tali criteri sono soddisfatti, la valutazione continua per stabilire se sono soddisfatti gli altri criteri di approvazione di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato II.
2. I residui dei prodotti fitosanitari, conseguenti ad un'applicazione coerente con la buona pratica fitosanitaria e tenuto conto di condizioni d'uso realistiche, devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, compresa quella dei gruppi vulnerabili, o sulla salute degli animali, tenuto conto degli effetti cumulativi e sinergici noti qualora i metodi scientifici accettati dall'[Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)] per valutare tali effetti sono disponibili, o sulle acque sotterranee;
b) non devono avere effetti inaccettabili sull'ambiente.
Per i residui di rilevanza tossicologica, ecotossicologica, ambientale o per l'acqua potabile, devono essere previsti metodi di misurazione in uso generale. Gli standard analitici devono essere comunemente disponibili.
3. Un prodotto fitosanitario, conseguente ad un'applicazione coerente con le buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di condizioni d'uso realistiche, deve soddisfare i seguenti requisiti:
a) deve essere sufficientemente efficace;
b) non deve avere effetti dannosi immediati o ritardati sulla salute umana, compresa quella dei gruppi vulnerabili, o sulla salute degli animali, direttamente o attraverso l'acqua potabile (tenendo conto delle sostanze derivanti dal trattamento delle acque), alimenti, mangimi o aria, o conseguenze sul posto di lavoro o attraverso altri effetti indiretti, tenendo conto degli effetti cumulativi e sinergici noti laddove siano disponibili i metodi scientifici accettati dall'[EFSA] per valutare tali effetti; o sulle acque sotterranee;
c) non deve avere effetti inaccettabili sui vegetali o sui prodotti vegetali;
(d) non deve causare inutili sofferenze e dolori ai vertebrati da controllare;
e) non deve avere effetti inaccettabili sull'ambiente...
…
5. Per l'approvazione di una sostanza attiva, i paragrafi 1, 2 e 3 si considerano soddisfatti se ciò è stato accertato in relazione a uno o più usi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva.
… '
5 L' articolo 6 del regolamento, intitolato «Condizioni e restrizioni», così dispone:
"L'approvazione può essere soggetta a condizioni e restrizioni, tra cui:
…
f) presentazione di ulteriori informazioni di conferma agli Stati membri, alla Commissione e all'[EFSA], qualora vengano stabiliti nuovi requisiti durante il processo di valutazione o in seguito a nuove conoscenze scientifiche e tecniche;
…'
6 L'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, sotto il titolo «Ricorso», al comma 2, sotto il titolo «Procedura di approvazione», che fa parte del capo 2, sezione 1, del regolamento n. 1107/2009, prevede:
«Una domanda di approvazione di un principio attivo (...) deve essere presentata dal produttore del principio attivo a uno Stato membro (lo Stato membro relatore), unitamente a una sintesi e a un fascicolo completo di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e (2) (…), che dimostri che la sostanza attiva soddisfa i criteri di approvazione di cui all'articolo 4».
7 L'articolo 12, paragrafo 3, primo comma, di tale regolamento, intitolato «Conclusione dell'[EFSA]», è così formulato:
«Laddove [l'EFSA] necessiti di ulteriori informazioni, fissa al richiedente un termine massimo di 90 giorni per fornirle agli Stati membri, alla Commissione e all'[EFSA]».
8 L' articolo 14, paragrafo 1, del regolamento, intitolato «Rinnovo dell'autorizzazione», così dispone:
«Su richiesta, l'approvazione di una sostanza attiva è rinnovata qualora si accerti che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 sono soddisfatti.
L'articolo 4 si considera soddisfatto se è stato accertato in relazione a uno o più usi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva.
Tale rinnovo dell'approvazione può comprendere condizioni e restrizioni di cui all'articolo 6».
9 Alla rubrica «Presentazione di ulteriori informazioni», il punto 2.2 dell'allegato II del regolamento è così formulato:
«In linea di principio un principio attivo, un fitoprotettore o un sinergizzante può essere approvato solo se è presentato un fascicolo completo.
In casi eccezionali un principio attivo, un fitoprotettore o un sinergizzante può essere approvato anche se alcune informazioni devono ancora essere presentate se:
a) i requisiti in materia di dati sono stati modificati o perfezionati dopo la presentazione del fascicolo; o
b) le informazioni sono considerate di natura confermativa, come richiesto per accrescere la fiducia nella decisione».
Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012
10 Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, recante disposizioni necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo delle sostanze attive, prevista dal regolamento n. 1107/2009 (GU 2012 L 252, pag. 26) , prevedeva, tra l'altro, in primo luogo, al capo 1, disposizioni sulle condizioni di ammissibilità di una domanda di rinnovo (articoli da 1 a 10) e, in secondo luogo, al capo 2, disposizioni sulla valutazione di tale domanda (articoli da 11 a 14 ).
11 L' articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 844/2012, intitolato «Presentazione della domanda», così recita:
'1. Una domanda di rinnovo dell'approvazione di un principio attivo deve essere presentata da un produttore del principio attivo allo Stato membro relatore … entro tre anni prima della scadenza dell'approvazione.
…
2. Il richiedente invia una copia della domanda alla Commissione, agli altri Stati membri e all'[EFSA], comprese le informazioni sulle parti della domanda per le quali è stata richiesta la riservatezza di cui al paragrafo 1.
…'
12 L' articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento, intitolato «Formato e contenuto della domanda», disponeva:
«La domanda elenca le nuove informazioni che il richiedente intende presentare. …
…'
13 L' articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, rubricato «Presentazione di fascicoli integrativi», prevedeva:
«Se lo Stato membro relatore ha informato il richiedente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, che la sua domanda è stata presentata entro la data prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, primo comma e che contiene tutti gli elementi previsti dall'articolo 2, il richiedente presenta i fascicoli supplementari allo Stato membro relatore, allo Stato membro correlatore, alla Commissione e all'[EFSA]».
14 L' art. 7, n. 1, di tale regolamento, sotto il titolo «Contenuto dei fascicoli supplementari», elencava ciò che doveva essere incluso nel fascicolo riassuntivo supplementare.
15 L' articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 844/2012, intitolato «Ricevibilità del ricorso», disponeva:
«Se i fascicoli supplementari sono stati presentati entro la data prevista dall'articolo 6, paragrafo 3 e contengono tutti gli elementi previsti dall'articolo 7, lo Stato membro relatore, entro un mese, informa il richiedente, il co- Stato membro relatore, la Commissione e l'[EFSA] della data di ricezione dei fascicoli supplementari e dell'ammissibilità della domanda.
…'
16 L' articolo 11 di tale regolamento, intitolato «Valutazione dello Stato membro relatore e dello Stato membro correlatore», disponeva:
'1. Se la domanda è ammissibile a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lo Stato membro relatore, previa consultazione dello Stato membro correlatore, entro dodici mesi dalla data di cui all'articolo 6, paragrafo 3, prepara e presenta al alla Commissione, con copia all'[EFSA], una relazione che valuta se la sostanza attiva può soddisfare i criteri di approvazione, come previsto dall'articolo 4 del regolamento [n. 1107/2009] ("il progetto di relazione di valutazione del rinnovo") .
2. Il progetto di relazione di valutazione del rinnovo include anche quanto segue:
a) una raccomandazione in merito al rinnovo dell'omologazione;
(b) una raccomandazione sull'opportunità o meno di considerare la sostanza una sostanza "a basso rischio";
…
3. Lo Stato membro relatore effettua una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche. Tiene conto dei fascicoli supplementari e, se del caso, dei fascicoli presentati per l'approvazione e per i successivi rinnovi dell'approvazione.
…
5. Qualora lo Stato membro relatore richieda ulteriori informazioni, fissa un termine entro il quale il richiedente deve fornire tali informazioni. Tale periodo non comporta una proroga del periodo di 12 mesi previsto al paragrafo 1. Il richiedente può, a norma dell'articolo 63 del regolamento [n. 1107/2009], chiedere che tali informazioni siano mantenute riservate.
…'
17 L' articolo 12 del regolamento, sotto il titolo «Osservazioni sul progetto di relazione valutativa per il rinnovo», era così formulato:
'1. L'[EFSA] trasmette al richiedente e agli altri Stati membri il progetto di rapporto di valutazione del rinnovo ricevuto dallo Stato membro relatore entro 30 giorni dal ricevimento.
2. L'[EFSA] mette a disposizione del pubblico il progetto di relazione di valutazione del rinnovo...
3. L'[EFSA] concede un periodo di 60 giorni dalla data in cui la relazione è messa a disposizione del pubblico per la presentazione di osservazioni scritte. Tali commenti sono comunicati all'[EFSA], che li raccoglie e li trasmette, compresi i propri commenti, alla Commissione.
4. L'[EFSA] mette a disposizione del pubblico i fascicoli riassuntivi supplementari aggiornati (...)»
18 Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento, alla rubrica «Conclusione dell'[EFSA]»:
'1. Entro cinque mesi dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 12, paragrafo 3, [l'EFSA] adotta una conclusione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche utilizzando documenti di orientamento applicabili alla data di presentazione dei fascicoli supplementari sull'eventuale ci si può aspettare che la sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento [n. 1107/2009]. L'[EFSA] organizza, se del caso, una consultazione di esperti, compresi esperti dello Stato membro relatore e dello Stato membro correlatore. L'[EFSA] comunica le sue conclusioni al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione.
…
3. Qualora l'[EFSA] ritenga necessarie ulteriori informazioni da parte del richiedente, in consultazione con lo Stato membro relatore, fissa un periodo non superiore a un mese entro il quale il richiedente deve fornire tali informazioni agli Stati membri, alla Commissione e [ EFSA]. Lo Stato membro relatore, entro 60 giorni dalla data di ricezione delle informazioni aggiuntive, valuta le informazioni ricevute e invia la propria valutazione all'[EFSA].
…'
19 L' articolo 14 del regolamento di esecuzione n. 844/2012, intitolato «Relazione di rinnovo e regolamento di rinnovo», era così formulato:
'1. La Commissione presenta al [Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure in materia di sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 652/2014, del 15 maggio 2014 (GU 2014 L 189 , pag. 1)], di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento [n. 1107/2009], una relazione sul rinnovo e un progetto di regolamento entro sei mesi dalla data di ricevimento della conclusione dell'[EFSA] o nei casi in cui non è tale conclusione dell'[EFSA], la scadenza del periodo di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento.
La relazione sul rinnovo e il progetto di regolamento tengono conto del progetto di relazione di valutazione del rinnovo dello Stato membro relatore, delle osservazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento e delle conclusioni dell'[EFSA], qualora tale conclusione sia stata presentata .
Al richiedente è data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di rinnovo entro un periodo di 14 giorni.
2. Sulla base della relazione di rinnovo e tenendo conto delle osservazioni presentate dal richiedente entro il termine di cui al paragrafo 1, terzo comma, la Commissione adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento [n. 1107 /2009].'
Contesto della controversia
20 La ricorrente, la Agrochem-Maks, è una società privata a conduzione familiare, di diritto croato. Attualmente svolge le sue attività esclusivamente sul mercato croato dei prodotti fitosanitari. Detiene autorizzazioni all'immissione in commercio in Croazia per alcuni prodotti fitosanitari e ne commercializza altri, anche in Croazia, per conto dei titolari dell'autorizzazione. Vende quei prodotti a grossisti e dettaglianti che a loro volta li vendono agli agricoltori.
21 La ricorrente è inoltre titolare, tra l'altro, di un'autorizzazione in Croazia per «Laguna 75 WG», un erbicida post-emergenza per latifoglie (utilizzato dopo che la pianta è emersa dal suolo) la cui sostanza attiva è l'oxasulfuron («la sostanza attiva in domanda") ed è destinato all'uso sui semi di soia. Il principio attivo in questione non è attualmente utilizzato nell'Unione Europea ei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza sono stati autorizzati solo in Italia e Croazia. Al riguardo, la ricorrente precisa di essere l'unico importatore della sostanza attiva nell'Unione europea.
22 Il principio attivo in questione, che deriva dalla famiglia dei pesticidi, era elencato nella riga 42 dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione del regolamento n. 1107/2009 per quanto riguarda l'elenco dei principi attivi approvati sostanze (GU 2011, L 153, pag. 1).
23 Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento n. 1107/2009 e dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 844/2012, la ricorrente ha presentato alle competenti autorità della Repubblica italiana, in qualità di lo Stato membro relatore designato («lo Stato membro relatore»), entro il termine prescritto.
24 Il 29 gennaio 2016 lo Stato membro relatore e la Repubblica d'Austria, in qualità di Stato membro correlatore, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. della sostanza attiva in questione all'EFSA e alla Commissione («la relazione di valutazione iniziale»). Tale relazione concludeva che i fascicoli di rinnovo erano sufficientemente completi da consentire una valutazione approfondita della sostanza attiva e che le informazioni fornite suggerivano di autorizzare il rinnovo di tale sostanza. Tale relazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione n. 844/2012, alla ricorrente e agli Stati membri per osservazioni, ed è stata avviata una consultazione pubblica.
25 Il 13 luglio 2016 l'EFSA ha inviato al ricorrente una richiesta di informazioni complementari, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 844/2012.
26 Nel periodo compreso tra ottobre e novembre 2016, lo Stato membro relatore ha presentato una relazione di valutazione riveduta sul rinnovo ("la relazione di valutazione rivista") in cui concludeva che, a causa del numero significativo di lacune nei dati, il rinnovo della sostanza attiva in non è stato possibile approvare la domanda.
27 Nel gennaio 2017, l'EFSA ha presentato la relazione di valutazione inter pares sulla sostanza attiva in questione, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 844/2012.
28 Il 30 gennaio 2017 l'EFSA ha adottato le sue conclusioni ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 844/2012, in cui ha fatto riferimento alla relazione di valutazione rivista. Nelle sue conclusioni, l'EFSA ha stilato un elenco di lacune nei dati forniti dalla ricorrente. L'EFSA ha pertanto ritenuto che sette questioni "non potessero essere risolte", il che significava che le informazioni disponibili erano considerate insufficienti per concludere che il principio attivo in questione con ogni probabilità soddisfaceva i criteri di approvazione e che due questioni contenevano "aree critiche '.
29 La Commissione ha invitato la ricorrente a presentare le sue osservazioni sulle conclusioni dell'EFSA. Inoltre, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione n. 844/2012, la Commissione ha invitato la ricorrente a presentare osservazioni sul progetto di relazione di valutazione del rinnovo. Il ricorrente ha presentato le sue osservazioni.
30 Alla luce di quanto precede, il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, per conto della Commissione, ha ultimato il 14 giugno 2018 la relazione di valutazione del rinnovo della sostanza attiva in questione. Tale relazione precisa, al punto 3, che «la conclusione generale di tale valutazione, sulla base delle informazioni disponibili e delle condizioni d'uso proposte, è che: le informazioni disponibili indicano che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. non sono soddisfatte in quanto sono state individuate preoccupazioni».
31 Il 18 luglio 2018 la Commissione ha adottato il regolamento controverso. Il considerando 9 del regolamento impugnato afferma che «[l'EFSA] ha individuato un gran numero di lacune nei dati che hanno portato all'impossibilità di portare a termine la valutazione del rischio in diversi settori» e che «in particolare, le informazioni disponibili sulla [principio attivo in questione] e i suoi metaboliti non hanno consentito di finalizzare la valutazione dell'esposizione complessiva dei consumatori, dell'esposizione delle acque sotterranee, del rischio per gli organismi acquatici, i lombrichi, i macro e microrganismi del suolo e le piante terrestri non bersaglio». Secondo il considerando 13 di tale regolamento, «non è stato dimostrato, rispetto a uno o più usi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario, che i criteri di approvazione previsti dall'articolo 4 del regolamento [n. 1107/2009] fossero soddisfatti».
32 Il regolamento controverso prevede, al suo art. 1, che l'approvazione della sostanza attiva di cui trattasi non deve essere rinnovata e, al suo art. 2, che, nella parte A dell'allegato al regolamento di esecuzione n. 540/2011, riga 42 sulla sostanza attiva in questione, è da sopprimere.
Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
33 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 dicembre 2018, la ricorrente ha proposto ricorso di annullamento del regolamento controverso.
34 La ricorrente ha dedotto quattro motivi, vertenti (i) in sostanza, sulla violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e su manifesti errori di valutazione, (ii) violazione dell'articolo 6, lettera f), del regolamento n. 1107/2009, del punto 2.2 dell'allegato II del regolamento n. 1107/2009 e del principio di proporzionalità rispetto alle questioni sollevate dall'EFSA, che non avrebbero potuto essere risolte , (iii) erronea interpretazione e applicazione del principio di precauzione in relazione a tali questioni e (iv) violazione dell'articolo 4 del regolamento n. 1107/2009 per quanto riguarda l'asserita individuazione di un rischio elevato per gli organismi acquatici.
35 Avendo respinto tutti i motivi di annullamento, il Tribunale ha integralmente respinto tale ricorso nella sentenza impugnata.
Conclusioni delle parti in appello
36 La ricorrente conclude che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata;
- rinviare la causa al Tribunale; e
- condannare la Commissione alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.
37 La Commissione conclude che la Corte voglia:
- respingere il ricorso; e
- condannare la ricorrente alle spese.
38 Il governo svedese chiede alla Corte di respingere il ricorso.
L'appello
39 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi. In primo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente i requisiti procedurali relativi alle richieste di informazioni supplementari nell'ambito del rinnovo dell'approvazione di un principio attivo. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la censura, relativa alle sette questioni non concluse, secondo cui l'esistenza di disaccordi tra la valutazione dell'EFSA e quella dello Stato membro relatore richiede una motivazione approfondita su tale questione deve essere respinta in quanto infondata rispetto alla quarta questione e inoperante rispetto alle altre. In terzo luogo, secondo il ricorrente, il Tribunale ha commesso un errore di diritto non tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti al fine di determinare se la ricorrente potesse invocare una violazione del principio del legittimo affidamento. In quarto luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha interpretato in modo errato i fatti e ha violato l'articolo 6, lettera f), del regolamento n. 1107/2009, il punto 2.2 dell'allegato II di tale regolamento e il principio di proporzionalità. In quinto luogo, secondo la ricorrente, il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando e applicando erroneamente il principio di precauzione. 2 dell'allegato II di tale regolamento e il principio di proporzionalità. In quinto luogo, secondo la ricorrente, il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando e applicando erroneamente il principio di precauzione. 2 dell'allegato II di tale regolamento e il principio di proporzionalità. In quinto luogo, secondo la ricorrente, il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando e applicando erroneamente il principio di precauzione.
Il quarto motivo di ricorso
Argomenti delle parti
40 Con il suo quarto motivo, che occorre esaminare in primo luogo, la ricorrente fa valere che, ai punti 101, 102 e 104 della sentenza impugnata, il Tribunale ha interpretato in modo errato i fatti e ha violato l'articolo 6, lettera f). , punto 2.2 dell'allegato II del regolamento n. 1107/2009 e il principio di proporzionalità.
41 In primo luogo, la ricorrente sostiene che, alla luce del termine di 90 giorni fissato, le informazioni supplementari richieste dall'EFSA in fase di valutazione della domanda, sulla base dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 1107/2009, non possono che essere informazioni che ragionevolmente possono essere fornite entro tale termine. Inoltre, in fase di valutazione della domanda, le informazioni mancanti dovrebbero in linea di principio essere di natura scientifica o informazioni atte ad accrescere la fiducia nella decisione, vale a dire dati di conferma. Al riguardo, il termine «informazioni complementari», utilizzato in tale regolamento, dovrebbe essere interpretato come riferito alle informazioni di conferma definite nel regolamento n. 1107/2009, poiché, in fase di valutazione della domanda, non avrebbe senso chiedere informazioni aggiuntive la cui mancanza comporterebbe il mancato rinnovo e sarebbe impossibile fornire entro 90 giorni. La ricorrente sostiene che tale interpretazione è supportata anche dal fatto che tutte le lacune individuate dall'EFSA riguardavano la necessità, accertata durante la valutazione, di produrre nuovi dati scientifici e tecnici.
42 Inoltre, a suo avviso, emerge chiaramente dal progetto di relazione valutativa di rinnovo su cui si è basata la Commissione e dalla sentenza impugnata che le informazioni mancanti - confermative - miravano ad accrescere la fiducia in una sostanza che non doveva presentare un inaccettabile rischio per la salute umana e per l'ambiente.
43 La ricorrente aggiunge che, se l'EFSA chiede, in una fase precedente della procedura, ulteriori informazioni di conferma al fine di aumentare la fiducia nella decisione di rinnovo, la Commissione deve prendere in considerazione tali informazioni e non è autorizzata a riqualificare le informazioni in questione retroattivamente per sostenere la sua decisione finale. Nel caso di specie, poiché lo Stato membro relatore ha verificato la completezza del fascicolo nella fase della sua ammissibilità, la ricorrente sostiene che l'EFSA ha richiesto informazioni aggiuntive o alla luce dei requisiti relativi alle conoscenze tecnico-scientifiche o perché tali informazioni erano necessarie per accrescere la fiducia nella decisione di rinnovo, in modo tale che tali informazioni aggiuntive non avrebbero potuto essere altro che «dati di conferma».
44 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha spiegato, al punto 102 della sentenza impugnata, perché lo scenario, di cui all'allegato II, punto 2.2, lettera b), del regolamento n. la conclusione che il rischio è accettabile e che i criteri di approvazione sono stati soddisfatti.
45 La ricorrente è del parere che dati di conferma possano, per definizione, accrescere la fiducia nella decisione di rinnovare l'approvazione di un principio attivo in una situazione simile al caso di specie, in cui non è stato né identificato né escluso un rischio e non sono state individuate preoccupazioni sin dalla prima approvazione di tale principio attivo. Inoltre, ai sensi del regolamento n. 1107/2009, la Commissione aveva ancora la possibilità di revocare un'approvazione qualora fosse stato successivamente accertato, a seguito della presentazione di dati di conferma, che la sostanza attiva non soddisfaceva più i criteri di approvazione. La ricorrente sostiene che una siffatta interpretazione sarebbe più conforme al principio di proporzionalità.
46 La Commissione e il governo svedese ritengono che il quarto motivo debba essere respinto.
Giudizio della Corte
47 Con il suo quarto motivo, la ricorrente sostiene che, ai punti 101, 102 e 104 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella qualificazione dei fatti dinanzi ad esso e ha violato l'articolo 6, lettera f), e il punto 2.2. dell'allegato II del regolamento n. 1107/2009 nonché il principio di proporzionalità.
48 Tale motivo di impugnazione si fonda, in sostanza, sulla premessa secondo cui, qualora le informazioni aggiuntive richieste dall'EFSA in fase di valutazione di una domanda di rinnovo di un principio attivo siano di natura scientifica o siano destinate ad accrescere la fiducia decisione di rinnovo della Commissione, tali informazioni dovrebbero essere qualificate come «confermative», ai sensi di tali disposizioni del regolamento n. 1107/2009.
49 Una siffatta interpretazione delle disposizioni di tale regolamento non può essere accolta.
50 Risulta dall'articolo 6, lettera f), e dall'allegato II, punto 2.2, del regolamento n. 1107/2009 che la qualificazione delle informazioni come «informazioni di conferma», ai sensi di tali disposizioni, presuppone che la Commissione abbia concesso l'approvazione di un principio attivo subordinatamente alla fornitura di tali informazioni.
51 Pertanto, in assenza di una decisione della Commissione sull'approvazione di una sostanza attiva, le informazioni richieste nella fase di valutazione del rinnovo di una siffatta sostanza non possono essere qualificate come «informazioni di conferma», ai sensi di tali disposizioni.
52 Si deve rilevare che tali disposizioni non istituiscono un obbligo, ma semplicemente il potere della Commissione di concedere tale approvazione. A tal proposito, l'articolo 6, lettera f), del regolamento n. 1107/2009 prevede che l'approvazione possa essere subordinata a condizioni, compresa la presentazione di informazioni di conferma, e l'allegato II, punto 2.2, lettera b), di tale regolamento stabilisce che, in casi eccezionali, un sostanza attiva può essere approvata anche se alcune informazioni devono ancora essere presentate, se le informazioni sono considerate di natura confermativa.
53 Da costante giurisprudenza risulta che, nel caso di valutazioni di fatto complesse, le autorità dell'Unione godono, in taluni settori del diritto dell'Unione, di un ampio potere discrezionale, cosicché il controllo di tali valutazioni da parte del giudice dell'Unione deve limitarsi ad accertare se vi sia stato un manifesto errore di valutazione o uno sviamento di potere, o se tali autorità abbiano manifestamente ecceduto i limiti del loro potere discrezionale (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2016, Heli-Flight / EASA , C‑61/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:59, punto 101 e giurisprudenza ivi citata).
54 Ciò vale nel caso di una decisione della Commissione che conceda la prima approvazione o il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva ai sensi del regolamento n. 1107/2009.
55 Con il suo quarto motivo, la ricorrente non ha sostenuto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non dichiarando che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione o ha commesso uno sviamento di potere o ha manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale non concedendo il rinnovo del l'approvazione del principio attivo in questione previa comunicazione di informazioni di conferma. Inoltre, la ricorrente non ha prodotto elementi atti a dimostrare un errore manifesto, uno sviamento di potere o un manifesto superamento dei limiti del potere discrezionale della Commissione.
56 Pertanto, poiché è pacifico che la Commissione non ha adottato alcuna decisione di rinnovo dell'approvazione del principio attivo in questione, previa comunicazione di informazioni di conferma ai sensi dell'articolo 6, lettera f), e del punto 2.2 dell'allegato II a, regolamento n. 1107/2009, la Commissione non può aver violato tali disposizioni nel caso di specie.
57 Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto dichiarando, ai punti 101 e 102 della sentenza impugnata, che non era dimostrato che le informazioni richieste dall'EFSA non costituissero informazioni ai sensi di tali disposizioni e che il Lo scenario di cui al punto 2.2, lettera b), dell'allegato II del regolamento n. 1107/2009 presupponeva che la Commissione fosse giunta alla conclusione che il rischio fosse accettabile e che i criteri di approvazione fossero stati soddisfatti, il che non era il caso di specie.
58 Inoltre, si deve rilevare, in primo luogo, che la constatazione effettuata al punto 102 della sentenza impugnata consente alla ricorrente di comprendere che il Tribunale si basa sulla formulazione dell'allegato II, punto 2.2, del regolamento n. a motivare la sua conclusione in tale punto della sentenza impugnata. Non si può quindi legittimamente sostenere che il punto 102 della sentenza impugnata sia viziato da difetto di motivazione.
59 In secondo luogo, per quanto riguarda l'affermazione relativa al punto 104 della sentenza impugnata secondo cui il Tribunale avrebbe violato il principio di proporzionalità, è sufficiente rilevare che, poiché il Tribunale non ha commesso errori di diritto ai punti 101 e 102 della sentenza impugnata, non può neppure aver commesso un errore di diritto nel paragrafo 104.
60 Dalle considerazioni che precedono risulta che il quarto motivo deve essere respinto.
Il primo motivo di ricorso
Argomenti delle parti
61 Con il suo primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale, con riferimento ai punti 106 e 107 della sentenza impugnata, ha interpretato e applicato erroneamente le prescrizioni del procedimento relative alle richieste di informazioni complementari nell'ambito del rinnovo di un approvazione di un principio attivo.
62 La ricorrente sostiene che, sebbene le lacune segnalate dall'EFSA nei dati che la ricorrente aveva presentato nella sua domanda di rinnovo dell'approvazione del principio attivo in questione non fossero collegate a gravi preoccupazioni, l'EFSA si è attenuta «alla lettera del legge» e ha concluso che l'approvazione della sostanza attiva in questione non dovrebbe essere rinnovata. La ricorrente sostiene che, in quella fase del procedimento, non poteva più compilare i dati mancanti in quanto non le era stato concesso il tempo necessario per produrli, cosa che sarebbe avvenuta se i dati mancanti fossero stati qualificati come « informazioni di conferma» o se il termine iniziale era stato prorogato per analogia.
63 La ricorrente sostiene che, come affermato nella sentenza impugnata, nelle primissime fasi del procedimento avviene l'esame di ammissibilità che viene verificato dallo Stato membro relatore di concerto con lo Stato membro correlatore. Pertanto, supponendo che eccezionalmente gli Stati membri relatore e correlatore (o anche la Commissione, gli altri Stati membri e l'EFSA) cui è inviata copia della domanda, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. , non ha richiesto un documento critico che è stato identificato in una fase successiva, in questo caso il richiedente il rinnovo dell'approvazione di un principio attivo dovrebbe essere autorizzato a completare il fascicolo e non essere di fronte a un rifiuto per questo motivo,
64 In caso contrario, nessun richiedente il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva sarebbe desideroso di intraprendere una procedura casuale nella fase avanzata della quale tutti i suoi sforzi e piani potrebbero essere annullati, sebbene ciò avrebbe potuto essere evitato. Tale sviluppo costituirebbe per i ricorrenti una situazione di stallo aziendale con notevoli ripercussioni economiche sul mercato e sull'agricoltura. Pertanto, l'articolo 6, lettera f), del regolamento n. 1107/2009 e il punto 2.2 del suo allegato II dovrebbero essere letti e applicati alla luce di tali considerazioni.
65 Inoltre, la ricorrente sostiene che il fatto che, come affermato dal Tribunale al punto 106 della sentenza impugnata, l'EFSA possa richiedere informazioni supplementari, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, lettera f), del regolamento n. 2009 e che non può essere prodotto entro un mese, crea una situazione in cui è impossibile per un richiedente ottemperare. Di conseguenza, il Tribunale ha interpretato erroneamente le disposizioni che disciplinano la procedura di rinnovo, in particolare quelle che riguardano l'ammissibilità del ricorso di cui agli articoli da 7 a 8 del regolamento di esecuzione n. la possibilità di richiedere ulteriori informazioni di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento di esecuzione n. 844/2012.
66 Infine, la ricorrente ritiene che il Tribunale non abbia esaminato la sua tesi secondo cui quando l'EFSA rileva nuovi problemi che non sono stati rilevati dallo Stato membro relatore, al ricorrente dovrebbe essere concesso un termine sufficiente per generare e presentare il nuovo dati richiesti.
67 La Commissione sostiene che il primo motivo è inoperante e, in ogni caso, infondato. Il governo svedese sostiene inoltre che tale motivo è infondato.
Giudizio della Corte
68 Con il primo motivo, che rinvia ai punti 106 e 107 della sentenza impugnata, si sostiene che il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente i requisiti del procedimento in materia di richieste di informazioni complementari nell'ambito del procedimento di rinnovo di un'approvazione di un principio attivo.
69 La ricorrente sostiene, in sostanza, che, qualora lo Stato membro relatore ritenga ammissibile la domanda di rinnovo dell'approvazione di un principio attivo ai sensi delle disposizioni del regolamento di esecuzione n. 844/2012, ed in particolare degli artt. 8 di tale regolamento, poiché ritiene completo il fascicolo da essa presentato, l'EFSA può, successivamente, chiedere «informazioni supplementari», ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento, solo se tali informazioni sono ulteriori informazioni di conferma, di cui all'articolo 6, lettera f), del regolamento n. 1107/2009 e all'allegato II, punto 2.2, lettere a) e b), o se il richiedente è in grado di fornire le informazioni richieste entro il periodo di un mese previsto dall'articolo 13, paragrafo 3.
70 In primo luogo, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale, al punto 106 della sentenza impugnata, ha correttamente distinto tra i requisiti previsti dalle disposizioni relative alle condizioni di ricevibilità di un ricorso per rinnovo, previsto, in particolare, dagli artt. 7 e 8 del regolamento di esecuzione n. 844/2012, e quelle prescrizioni relative alla valutazione nel merito della domanda.
71 Il Tribunale ha giustamente affermato, in particolare, in tale punto della sentenza impugnata, che il fatto che il fascicolo contenga formalmente tutti gli elementi affinché lo Stato membro relatore possa dichiarare tale ricorso ricevibile non non costituisce di per sé una decisione sulla qualità di tali elementi da un punto di vista scientifico, il che può richiedere uno studio approfondito e può comportare valutazioni divergenti da parte di tale Stato membro e dell'EFSA.
72 Occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, l'approvazione di una sostanza attiva deve essere rinnovata, su domanda, qualora sia accertato che i criteri di approvazione previsti dall'articolo 4 di tale regolamento sono stati soddisfatti. L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 prevede che una sostanza attiva sia approvata se si può prevedere, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, che, tenendo conto dei criteri di approvazione di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato II di tale regolamento, i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dello stesso.
73 Al riguardo, per quanto riguarda, in primo luogo, le condizioni di ricevibilità di una domanda di rinnovo, disciplinate dal regolamento di esecuzione n. 844/2012, i suoi artt. termine fissato, lo Stato membro relatore responsabile della valutazione della domanda con tutte le informazioni richieste, compreso il fascicolo riepilogativo supplementare. Dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 844/2012 risulta che, se lo Stato membro relatore ritiene che tale fascicolo sia incompleto, informa il richiedente degli elementi mancanti e fissa un termine di 14 giorni per la richiedente a fornirgli tali elementi.
74 In secondo luogo, qualora, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 844/2012, lo Stato membro relatore ritenga ricevibile la domanda di rinnovo in quanto le pratiche complementari sono state presentate entro il termine fissato e contengono tutte le elementi di cui all'articolo 7 di tale regolamento, tale domanda deve essere valutata nell'ambito di una procedura prevista dagli articoli da 11 a 14 del regolamento.
75 Risulta quindi dagli articoli 11 e 12 del regolamento di esecuzione n. 844/2012 che lo Stato membro relatore redige e trasmette alla Commissione e all'EFSA un progetto di relazione di valutazione del rinnovo, che viene inviato al richiedente, agli altri Stati membri e al pubblico per osservazioni. Eventuali osservazioni devono essere indirizzate all'EFSA che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento, deve adottare le sue conclusioni, nelle quali dichiara se si può presumere che la sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento n. 1107/2009. A tal riguardo, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 844/2012, se l'EFSA ritiene che il richiedente debba fornire informazioni aggiuntive, le fissa un termine non superiore a un mese entro il quale il richiedente deve fornire tali informazioni.
76 Dall'insieme di tali disposizioni risulta quindi che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, una volta che lo Stato membro relatore abbia dichiarato ammissibile la domanda di rinnovo di una sostanza attiva, ai sensi degli artt. 7 e 8 del regolamento di esecuzione n. , l'EFSA ha il diritto di mettere in discussione la completezza delle informazioni fornite dal richiedente nella fase di merito della sua domanda di rinnovo. Qualsiasi altra interpretazione pregiudicherebbe le disposizioni del regolamento n. 1107/2009 e del regolamento di esecuzione n. 844/2012.
77 Pertanto, anche qualora lo Stato membro relatore dichiari ricevibile la domanda di rinnovo, è espressamente previsto, rispettivamente all'articolo 11, paragrafo 5 e all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. , nella fase di valutazione di tale domanda, esigere che il richiedente fornisca informazioni aggiuntive.
78 Al riguardo, si deve rilevare che le informazioni relative alla ricevibilità del ricorso, comunicate al ricorrente dallo Stato membro relatore, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. , per confermare al richiedente che la sua domanda e i suoi fascicoli complementari contengono tutti gli elementi richiesti dagli articoli 2 e 7 di tale regolamento di esecuzione e, in secondo luogo, per far scattare il termine di 12 mesi, previsto all'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso, che richiede allo Stato membro relatore di preparare e presentare la bozza di relazione di valutazione del rinnovo alla Commissione, con copia all'EFSA.
79 Per quanto riguarda l'articolo 6, lettera f), e il punto 2.2 dell'allegato II del regolamento n. 1107/2009, su cui si basa la ricorrente, si deve rilevare che dall'esame del quarto motivo di ricorso risulta che tali disposizioni non sono applicabili nel caso di specie. La ricorrente non può, pertanto, dedurre alcun argomento significativo relativo alla violazione di tali disposizioni da parte del Tribunale.
80 In secondo luogo, la ricorrente non può validamente sostenere che le sarebbe dovuto essere concesso un termine supplementare.
81 Si deve rilevare che l'articolo 11, paragrafo 5, e l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 844/2012 fissano termini specifici entro i quali il richiedente deve fornire tali informazioni, il cui superamento ha conseguenze pratiche per la fase successiva del procedimento. Pertanto, l'articolo 13, paragrafo 3, prevede un termine massimo di un mese e, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, le informazioni che il richiedente fornisce dopo la scadenza di tale termine non sono prese in considerazione, a meno che non siano presentate conformemente all'articolo 56 del regolamento n. 1107/2009, disposizione non applicabile nel caso di specie.
82 L'imposizione di tali termini e l'obbligo del loro rispetto sono inoltre, come rileva la Commissione, coerenti con l'esigenza che la durata del procedimento nel suo complesso non superi i tre anni, come risulta dall'art. Regolamento di esecuzione n. 844/2012.
83 Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo deve essere respinto.
Il secondo motivo di ricorso
Argomenti delle parti
84 Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che, ai punti 81, 83, 84 e 93 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la censura relativa al fatto che, per quanto riguarda le sette questioni non concluse , l'esistenza di disaccordi tra la valutazione dell'EFSA e quella dello Stato membro relatore richiede una motivazione approfondita su tale questione che doveva essere respinta in quanto infondata per quanto riguarda il quarto punto ed inoperante per quanto riguarda gli altri punti.
85 Essa sostiene, in via principale, che, ai punti 81 e 84 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente respinto, nell'ambito dell'esame della terza parte del primo motivo a sostegno del suo ricorso di annullamento, l'argomento della ricorrente relativo alla violazione l'obbligo di motivazione, fondando tale rigetto sulla relazione di valutazione riveduta, mentre tale relazione non era menzionata nel regolamento controverso. Pertanto, il Tribunale, in primo luogo, non ha tenuto conto di elementi pertinenti nel respingere il motivo della ricorrente e, in secondo luogo, ha snaturato il contenuto del regolamento controverso poiché il Tribunale ha sostituito la propria motivazione a quella esposta in tale regolamento.
86 La ricorrente sostiene che dal dettato di tale regolamento risulta chiaramente che il rifiuto di rinnovare l'approvazione della sostanza attiva di cui trattasi si basa unicamente sulla relazione di valutazione iniziale, redatta dallo Stato membro relatore. Pertanto, dall'assenza di qualsiasi riferimento alla relazione di valutazione riveduta nel regolamento controverso, si deve concludere che, nell'adottare quest'ultimo, la Commissione ha deliberatamente scelto di non tener conto della relazione di valutazione rivista. La ricorrente sostiene inoltre che dal contenuto della relazione di rinnovo della Commissione risulta che l'intensa consultazione di esperti tecnici degli Stati membri, organizzata dall'EFSA, ha esaminato solo la relazione di valutazione iniziale e non la relazione di valutazione rivista.
87 La ricorrente sostiene, inoltre, che, implicitamente, il Tribunale è anche incorso in un errore di diritto al punto 83 della sentenza impugnata, poiché anche tale punto era fondato sulla relazione di valutazione riveduta.
88 In ogni caso, essa rileva che, quand'anche il regolamento controverso avesse effettivamente tenuto conto del rapporto di valutazione riveduto, quest'ultimo non avrebbe dovuto essere preso in considerazione. Secondo la ricorrente, risulta infatti dalla struttura del complesso procedimento amministrativo previsto dal regolamento di esecuzione n. , definitivo e irrevocabile. Pertanto, una volta presentato il progetto di relazione di valutazione del rinnovo, lo Stato membro relatore, al fine di salvaguardare e rispettare la propria valutazione indipendente, non può più riesaminarlo alla luce di eventuali osservazioni successive dell'EFSA, degli altri Stati membri o il pubblico.
89 Peraltro, e in subordine, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che dalla sentenza impugnata risulta che, sebbene siano state formulate osservazioni sul progetto di rapporto di valutazione iniziale, il rapporto di valutazione modificato non è stato tuttavia mai inviato alle parti che avrebbe avuto il diritto di presentare osservazioni al riguardo. In secondo luogo, essa sostiene che, qualora si dovesse constatare che la relazione di valutazione riveduta è stata effettivamente presa in considerazione nel regolamento controverso, il Tribunale ha commesso un errore di diritto non tenendo conto degli elementi pertinenti nell'esaminare le conclusioni da trarre da tale relazione poiché, ai punti 83 e 93 della sentenza impugnata, il Tribunale ha basato le sue constatazioni esclusivamente sul dispositivo di tale relazione.
90 La Commissione sostiene che il secondo motivo è infondato.
91 Il governo svedese sostiene, in via principale, che il secondo motivo è irricevibile. Essa impugna la ricorrente deducendo, nel presente ricorso, la censura secondo cui la Commissione avrebbe volontariamente scelto di non tener conto, nel regolamento controverso, del rapporto di accertamento riveduto, posto che tale censura non sarebbe stata invocata nel corso del giudizio dinanzi il Tribunale e che quest'ultimo non poteva quindi esaminarlo. Il governo svedese ritiene, in subordine, che questo secondo motivo debba essere respinto in quanto infondato.
92 Quanto all'eccezione di irricevibilità sollevata dal governo svedese, la ricorrente sostiene di aver affermato che il regolamento controverso non tiene conto del rapporto di valutazione riveduto al solo fine di contestare la legittimità della sentenza impugnata, con la conseguenza che tale argomento non è diretto contro il regolamento controverso di per sé. In altri termini, il secondo motivo di impugnazione si fonda su argomenti tratti dal punto 81 della sentenza impugnata, che arreca pregiudizio alla ricorrente. Inoltre, tale motivo costituisce una censura di diritto, poiché riguarda la questione di quali elementi fossero rilevanti ai fini dell'esame che il Tribunale avrebbe dovuto svolgere.
Giudizio della Corte
93 Il secondo motivo si basa, in sostanza, sull'argomento secondo cui, ai punti 81, 83, 84 e 93 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente fondato il rigetto della terza parte del primo motivo a sostegno del ricorso di annullamento, che lamentava un difetto di motivazione del regolamento controverso, sul rapporto di valutazione riveduto, quando avrebbe dovuto rinviare al rapporto di valutazione iniziale. La ricorrente deduce che la Commissione ha basato il suo rifiuto di rinnovare l'approvazione della sostanza attiva in questione unicamente sulla relazione di valutazione iniziale e ha deliberatamente scelto di non tener conto della relazione di valutazione modificata, dal fatto che il regolamento controverso prevede nessun riferimento alla relazione di valutazione rivista. Il Tribunale ha quindi snaturato il contenuto del regolamento controverso in quanto ha sostituito i propri motivi a quelli addotti dalla Commissione come fondamento di tale regolamento. In ogni caso, la ricorrente sostiene che, anche se il rapporto di valutazione riveduto fosse stato richiamato nel regolamento impugnato e nella sentenza impugnata, esso non avrebbe potuto essere preso in considerazione.
94 In via preliminare, l'eccezione di irricevibilità sollevata dal governo svedese deve essere respinta. Si deve rilevare che, sebbene l'argomento secondo cui il regolamento controverso non tiene conto del rapporto di valutazione modificato non sia stato sollevato in primo grado, tale argomento mira a contestare la legittimità della valutazione del contenuto di tale regolamento, effettuata nella sentenza impugnata del Tribunale, poiché quest'ultimo ha basato il suo esame su tale relazione (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2020, EEAS / Alba Aguilera e a. , C‑427/18 P, EU:C: 2020:109, punto 54 e giurisprudenza citata).
95 Quanto all'esame della fondatezza del secondo motivo d'impugnazione, si deve rilevare che, certo, nella sua replica all'argomento della ricorrente secondo cui, nel regolamento controverso, la Commissione non avrebbe giustificato il motivo per cui la posizione assunta dal relatore Stato membro era stata respinta mentre la posizione dell'EFSA era stata accolta, il Tribunale, ai punti 81-84 della sentenza impugnata, fa riferimento alla relazione di valutazione riveduta, sebbene sia pacifico che il regolamento controverso non faccia espressamente riferimento quel rapporto.
96 Tuttavia, in primo luogo, è altresì pacifico che le conclusioni dell'EFSA - alle quali la Commissione fa espresso riferimento nel regolamento controverso e su cui quest'ultimo si basa - tengono conto sia della relazione di valutazione iniziale sia della relazione di valutazione riveduta. Così, nella parte della sentenza impugnata relativa agli antefatti della controversia, il Tribunale rileva, al punto 33 di tale sentenza, che la ricorrente non contesta, nel suo ricorso, che «il 30 gennaio 2017 l'EFSA ha adottato la sua conclusioni ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 844/2012, in cui si richiamava la relazione di valutazione riveduta».
97 Ne consegue che la Commissione ha effettivamente tenuto conto di quest'ultima relazione ai fini dell'adozione del regolamento controverso e che il Tribunale, al fine di confrontare le posizioni assunte dallo Stato membro relatore e dall'EFSA e quindi rispondere alla tesi della ricorrente di cui al punto 94 della presente sentenza, non ha commesso errori di diritto richiamandosi alla relazione di valutazione riveduta, che esprime la posizione finale dello Stato membro relatore in merito alla valutazione della domanda di rinnovo della sostanza attiva in questione. Non si può quindi sostenere che il Tribunale abbia snaturato il contenuto del regolamento controverso in quanto quest'ultimo non conteneva alcuna motivazione basata sulla relazione di valutazione riveduta,
98 In secondo luogo, sebbene lo Stato membro relatore, con il suo progetto di relazione di valutazione, di cui all'articolo 11 del regolamento di esecuzione n. 1107/2009, nessuna delle disposizioni del regolamento di esecuzione n. 844/2012 osta a che tale Stato membro modifichi successivamente la posizione espressa in tale relazione.
99 Viceversa, in primo luogo, il fatto che l'articolo 11 e gli articoli da 12 a 14 del regolamento di esecuzione n. da rivedere.
100 In secondo luogo, dall'articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento di esecuzione risulta che, laddove, come nel caso di specie, l'EFSA, nelle conclusioni che essa deve adottare dopo aver ricevuto dallo Stato membro relatore il progetto di relazione valutativa per il rinnovo, nonché le osservazioni delle parti interessate, ritiene che siano necessarie ulteriori informazioni da parte del richiedente, «lo Stato membro relatore (...) valuta le informazioni ricevute e invia la sua valutazione all'[EFSA]».
101 Ne consegue che se, in particolare, alla luce delle informazioni aggiuntive trasmesse dal richiedente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. , non sono stati compilati, può avvalersi della possibilità di modificare la propria valutazione iniziale. Di conseguenza, da tale disposizione non discende che lo Stato membro relatore sia vincolato dalla sua valutazione iniziale, contenuta nel suo progetto di relazione di valutazione, se tale valutazione è cambiata per motivi scientifici nel corso del processo cui tale regolamento fa riferimento. Al contrario, da tale disposizione risulta chiaramente che la procedura instaurata mira a conferire a tale Stato membro la possibilità, o addirittura l'obbligo, di modificare il proprio progetto di rapporto valutativo di rinnovo.
102 Occorre aggiungere che tale interpretazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione n. 844/2012 e, in particolare, dell'articolo 13, paragrafo 3, concorre al raggiungimento di uno degli obiettivi principali perseguiti dal regolamento n. 1107/2009 che, come risulta dall'art. 1, paragrafo 3, di tale regolamento, letto alla luce del suo considerando 8, consiste nel garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, obiettivo che il regolamento di esecuzione n. procedura di rinnovo delle sostanze attive. Questa interpretazione serve a garantire che le conclusioni dell'EFSA, che tengono conto della valutazione dello Stato membro relatore a seguito delle informazioni aggiuntive fornite dal richiedente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n.
103 Per quanto riguarda, infine, gli argomenti presentati in subordine dalla ricorrente, si deve, in primo luogo, rilevare che il fatto che, a differenza del progetto di rapporto di valutazione iniziale, il rapporto di valutazione modificato non sia stato sottoposto alle osservazioni dei vari intervenienti non significa che quest'ultima relazione non può essere presa in considerazione. La relazione di valutazione riveduta è stata infatti adottata dallo Stato membro relatore in questione a seguito delle risposte fornite dal richiedente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 844/2012. Inoltre, e in ogni caso, la ricorrente ha ancora la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di rinnovo adottata dalla Commissione che, come indicato al paragrafo precedente, deve tener conto, tra l'altro, delle conclusioni dell'EFSA,
104 In secondo luogo, occorre rilevare che l'argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale non avrebbe preso in considerazione «tutti gli elementi pertinenti nell'esaminare le conclusioni da trarre dal rapporto di valutazione riveduto» manca di chiarezza e che, in ogni caso, la ricorrente si limita ad affermare affermazioni in alcun modo fondate.
105 Da quanto precede risulta che il secondo motivo deve essere respinto.
Il terzo motivo di ricorso
Argomenti delle parti
106 Con il suo terzo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti prima di respingere l'argomento della ricorrente secondo cui essa nutriva un legittimo affidamento sul fatto che i dati che l'EFSA considerava lacune sarebbero stati richiesti come dati di conferma dopo il rinnovo dell'approvazione, come proposto dallo Stato membro relatore.
107 Si sostiene che dal punto 94 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha concluso che la ricorrente non poteva nutrire un legittimo affidamento sulla base della relazione di valutazione riveduta. Come sarebbe stato dimostrato nell'ambito del secondo motivo di impugnazione, la Commissione non avrebbe tenuto conto di tale relazione nel regolamento controverso. Il Tribunale avrebbe pertanto dovuto stabilire se la ricorrente potesse nutrire un legittimo affidamento sulla base della relazione di valutazione iniziale.
108 La Commissione e il governo svedese ritengono che il terzo motivo sia infondato.
Giudizio della Corte
109 Poiché il terzo motivo di impugnazione parte dalla premessa secondo cui la Commissione non avrebbe tenuto conto, nel regolamento controverso, della relazione di valutazione riveduta, mentre tale premessa è già stata respinta in sede di esame del secondo motivo, tale terzo motivo motivo deve essere respinto.
Il quinto motivo di ricorso
Argomenti delle parti
110 Con il quinto motivo, la ricorrente sostiene che, al punto 123 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto interpretando e applicando erroneamente il principio di precauzione.
111 In via principale, essa sostiene che, mentre l'obiettivo del principio di precauzione è prevenire potenziali rischi per la salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente, l'approvazione o il rinnovo dell'approvazione di un principio attivo non comporta, tuttavia, alcuna forma di rischio e, di conseguenza, non può dar luogo all'applicazione di tale principio.
112 Secondo la ricorrente, ai fini dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari nell'Unione europea, il regolamento n. 1107/2009 ha introdotto un sistema in cui le procedure di approvazione delle sostanze attive, a livello comunitario, sono separate dalle procedure di autorizzazione , a livello di Stato membro, per i prodotti fitosanitari, compresa la sostanza attiva in questione e altri elementi, che viene poi utilizzata dagli operatori.
113 Pertanto, l'approvazione di una sostanza attiva non è assimilabile ad un'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, ma costituisce solo un presupposto affinché le autorità competenti degli Stati membri accolgano una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario che contiene il principio attivo approvato e di decidere, sulla base delle informazioni presentate, se concedere o meno un'autorizzazione. Al riguardo, non esiste, in linea di principio, alcun nesso tra la valutazione e l'approvazione di una sostanza attiva a livello dell'Unione al riguardo e l'effettivo uso successivo che sarà fatto di tale sostanza.
114 Pertanto, come ha già affermato il Tribunale, se è vero che una sostanza attiva viene inevitabilmente rilasciata nell'ambiente in una fase del suo ciclo di vita, ciò avviene solo attraverso un prodotto fitosanitario soggetto alla procedura di autorizzazione.
115 Inoltre, la ricorrente sostiene che non è certo che tutti i richiedenti che ottengono l'approvazione di una sostanza attiva chiederanno successivamente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza. Inoltre, anche in caso di approvazione del principio attivo in questione, i notificanti hanno la possibilità di presentare domanda in relazione a qualsiasi prodotto fitosanitario contenente tale sostanza, il che significa che l'uso, le condizioni d'uso e la composizione della pianta prodotto protettivo per il quale si richiede l'autorizzazione può essere molto diverso dai prodotti valutati a livello dell'UE durante la procedura di approvazione della sostanza attiva contenuta in tali prodotti.
116 Pertanto, in fase di approvazione della sostanza attiva, i rischi per la salute umana, la sicurezza e l'ambiente sono ipotetici e, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata, sarebbe giustificato che il principio di precauzione sia applicato maggiormente flessibile per le sostanze attive rispetto ai prodotti fitosanitari.
117 La ricorrente sostiene che ne consegue altresì che i criteri sostanziali applicabili all'approvazione o al rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva differiscono da quelli applicabili in caso di autorizzazione di un prodotto fitosanitario. In quest'ultimo caso, l'autorità decisionale deve essere due volte più attenta e severa poiché l'autorizzazione significa l'immissione sul mercato del prodotto fitosanitario mentre l'approvazione della sostanza non comporta alcun rischio diretto per la salute e per l'ambiente. Ciò è confermato dal fatto che l'articolo 4 del regolamento n. 1107/2009 consente l'approvazione se «si può prevedere» che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva soddisfino i requisiti, e l'allegato II, punto 2.1, nella sua spiegazione del « concetto di uso unico sicuro», richiede soltanto che, sulla base del fascicolo presentato,
118 La ricorrente aggiunge che, in materia di tutela dell'ambiente, in cui la normativa dell'Unione prevede un certo grado di sussidiarietà, la Commissione non dovrebbe «prevalere sulle teste» degli Stati membri negando loro l'esercizio dei poteri che gli sono conferiti loro, in particolare quando è un dato di fatto che gli Stati membri dispongono di tutti i fatti, gli strumenti e le informazioni per garantire il rispetto della legislazione dell'UE, in particolare in stretta consultazione con la Commissione.
119 In subordine, la ricorrente sostiene che, contrariamente alla propria giurisprudenza, il Tribunale non ha tenuto conto, nella sentenza impugnata, di tutte le informazioni pertinenti e, in particolare, del fatto che l'applicazione dell'impianto prodotto di protezione Laguna, che contiene il principio attivo in questione, non ha mai sollevato preoccupazioni per la salute o per l'ambiente, né che il mancato rinnovo si basi su lacune nei dati che, se richieste in tempo, avrebbero potuto essere colmate. Al riguardo, nell'ambito del principio di precauzione, la ricorrente ritiene, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 121 della sentenza impugnata,
120 La Commissione e il governo svedese ritengono che il quinto motivo debba essere respinto.
Giudizio della Corte
121 La ricorrente sostiene, in sostanza, che l'approvazione o il rinnovo di una sostanza attiva non comporta alcuna forma di rischio per la salute o per l'ambiente, poiché tale sostanza viene immessa nell'ambiente solo tramite un prodotto fitosanitario, una volta che quest'ultimo ha stato autorizzato. Pertanto, il principio di precauzione non può applicarsi a tale approvazione o rinnovo di una sostanza attiva o, in ogni caso, sarebbe giustificato che il principio di precauzione sia applicato in modo più flessibile alle sostanze attive rispetto ai prodotti fitosanitari.
122 Al punto 123 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che «come risulta dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento n. 1107/2009, il principio di precauzione si applica tanto alle sostanze attive quanto ai prodotti fitosanitari». Al riguardo, l'articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento precisa che il regolamento che approva una sostanza attiva deve tener conto del principio di precauzione. Di conseguenza, la ricorrente si basa erroneamente sulla sentenza del 21 novembre 2018, Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe / Commissione (T‑545/11 RENV, EU:T:2018:817). Quanto all'intensità dell'applicazione del principio di precauzione, tale sentenza non distingue tra sostanze attive e prodotti fitosanitari.
123 Occorre rilevare che la valutazione del Tribunale non è viziata da alcun errore di diritto.
124 In primo luogo, dal tenore letterale dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento n. 1107/2009 risulta che il principio di precauzione si applica alle sostanze attive. Tale articolo prevede che le disposizioni del regolamento si fondano sul principio di precauzione al fine di garantire che le sostanze attive oi prodotti immessi sul mercato non arrechino pregiudizio alla salute umana o animale o all'ambiente. Inoltre, il considerando 8 del regolamento afferma che dovrebbe essere applicato il principio di precauzione e che tale regolamento dovrebbe garantire che l'industria dimostri che le sostanze o i prodotti fabbricati o immessi sul mercato non hanno alcun effetto dannoso sulla salute umana o animale o effetti inaccettabili sulla salute l'ambiente.
125 Inoltre, come osserva il Tribunale al punto 123 della sentenza impugnata, dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1107/2009 risulta che la Commissione adotta il regolamento che approva una sostanza attiva sulla base del rapporto di riesame, altri elementi legittimi alla materia in esame e il principio di precauzione.
126 La ricorrente non può quindi validamente sostenere che tale principio non sia applicabile nel corso del procedimento di valutazione di una sostanza attiva alla luce del regolamento n. 1107/2009 e del regolamento di esecuzione n. 844/2012. Occorre aggiungere che da tale normativa non si può desumere che sussista la possibilità di attenuare o mitigare l'applicazione di tale principio a seconda che esso sia finalizzato alla valutazione delle sostanze attive oa quella dei prodotti fitosanitari.
127 In secondo luogo, si deve ricordare che la Corte ha già ammesso l'applicazione del principio di precauzione a un siffatto procedimento di valutazione di una sostanza attiva nella sua sentenza del 1 ottobre 2019, Blaise e a.(C‑616/17, EU:C:2019:800). In tale sentenza, la Corte ha esaminato la validità del regolamento n. 1107/2009 alla luce di tale principio, effettuando un esame approfondito delle norme che disciplinano l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari e l'approvazione delle sostanze attive che tali prodotti contengono, con al fine di immetterli sul mercato. Così la Corte ha ritenuto, tra l'altro, al punto 47 di tale sentenza, che il legislatore dell'Unione dovrebbe istituire un quadro normativo che garantisca che le autorità competenti dispongano di informazioni sufficienti, quando si pronunciano su tale autorizzazione e su tale approvazione, al fine di valutare adeguatamente, conformemente alle prescrizioni del principio di precauzione, i rischi per la salute derivanti dall'uso di tali sostanze attive e di tali prodotti fitosanitari.
128 In particolare, la Corte ha ritenuto che l'obbligo della ricorrente di fornire la prova che la sostanza attiva o il prodotto fitosanitario oggetto di una domanda di approvazione o di autorizzazione soddisfa i criteri pertinenti stabiliti dal regolamento n. il principio di precauzione garantendo che non vi sia alcuna presunzione che le sostanze attive e i prodotti fitosanitari non abbiano effetti nocivi (sentenza del 1 ottobre 2019, Blaise e a. , C‑616/17, EU:C:2019:800, punto 80).
129 Per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente, sollevati in subordine, occorre rilevare che dal punto 120 della sentenza impugnata risulta, in sostanza, che il Tribunale ha ritenuto che, nell'ambito dell'applicazione del principio di precauzione, la Commissione avesse preso conoscenza stesso con tutte le informazioni pertinenti prima di pronunciarsi sulla domanda di rinnovo del principio attivo in questione. Al riguardo, il Tribunale ha effettuato, nei limiti delle sue competenze, una valutazione degli elementi di fatto al fine di esaminare la validità del regolamento controverso e, in particolare, se la Commissione avesse applicato correttamente il principio di precauzione. Una siffatta valutazione non costituisce dunque, salvo snaturamento dei fatti e degli elementi di prova, una questione di diritto soggetta, in quanto tale,Deutsche Lufthansa / Commissione , C‑453/19 P, EU:C:2021:608, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie, la ricorrente non fa valere alcuno snaturamento di tali elementi di fatto. Pertanto, il quinto motivo deve essere dichiarato irricevibile in quanto, con tale motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto di tutte le informazioni pertinenti.
130 Inoltre, quanto all'argomento secondo cui, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 121 della sentenza impugnata, il fatto che l'onere della prova sia a carico della ricorrente non esonera la Commissione dal suo obbligo di tener conto di tutte le degli elementi rilevanti nell'esercizio del suo potere discrezionale, è sufficiente constatare che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel ritenerlo, poiché la ricorrente non aveva assolto all'onere di provare che le condizioni per l'approvazione di cui all'articolo 4 della fosse stato soddisfatto il regolamento n. 1107/2009, l'approvazione della sostanza attiva non poteva essere rinnovata.
131 Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nella valutazione effettuata al punto 121 della sentenza impugnata e che gli argomenti dedotti in subordine dalla ricorrente devono essere respinti.
132 Dalle considerazioni che precedono risulta quindi che il quinto motivo deve essere respinto.
133 Poiché tutti i motivi dedotti dalla ricorrente sono stati respinti, l'impugnazione deve essere integralmente respinta.
Spese
134 Ai sensi dell'art. 184, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.
135 L' art. 138, n. 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell'art. 184, n. 1, dello stesso, prevede che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
136 Poiché la ricorrente è rimasta soccombente e la Commissione ne ha fatto domanda, quest'ultima deve sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.
137 Inoltre, occorre statuire che il Regno di Svezia sopporterà le proprie spese relative alla presente impugnazione, ai sensi dell'art. 184, n. 4, del regolamento di procedura.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara e statuisce:
1) rigetta il ricorso;
2) La Agrochems-Maks doo sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
3) Il Regno di Svezia sopporterà le proprie spese.
Licourgo
Jarukaitis
Ilešič
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 dicembre 2021